COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.7.2020
COM(2020) 270 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
1.INTRODUZIONE
1.1. Contesto
La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ("decisione quadro") è il primo strumento giuridico dell'UE riguardante la cooperazione in materia penale fondata sul principio di riconoscimento reciproco. La decisione quadro ha fornito un meccanismo più efficace nell'assicurare che l'apertura delle frontiere non sia sfruttata da quanti tentano di eludere la giustizia e ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di sviluppare e conservare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Lo strumento è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 % delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 % del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni. Ciò è in netto contrasto con le lente procedure di estradizione esistenti tra gli Stati membri prima dell'adozione della decisione quadro.
Nel febbraio 2009 la decisione quadro è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio relativa ai processi in absentia, che ha introdotto un motivo chiaro e comune per la non esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Inoltre i diritti procedurali delle persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo sono stati rafforzati da sei direttive: sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; sul diritto all'informazione; sul diritto di avvalersi di un difensore; sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; sulle garanzie procedurali per i minori e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Commissione ha pubblicato tre relazioni sull'attuazione della decisione quadro. Il Consiglio ha pubblicato nel 2008 un manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo per assistere gli operatori della giustizia e lo ha aggiornato nel 2010. La Commissione ha aggiornato il manuale nel 2017. Tra marzo 2006 e aprile 2009, l'applicazione pratica della decisione quadro è stata oggetto di una revisione inter pares tra gli Stati membri, cui la Commissione ha partecipato in veste di osservatore, nel contesto del quarto ciclo di valutazioni reciproche. Alcuni aspetti della decisione quadro sono attualmente oggetto di una nuova revisione inter pares nell'ambito del nono ciclo di valutazioni reciproche, finalizzata a valutare determinati aspetti pratici e operativi del mandato d'arresto europeo.
Il 27 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo, proponendo, in particolare, un controllo preventivo della proporzionalità; un motivo di non esecuzione obbligatoria riguardante i diritti fondamentali; il diritto a un ricorso effettivo e una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d'arresto europeo. Nella sua risposta al Parlamento europeo la Commissione ha spiegato i motivi per cui non riteneva opportuno procedere a una revisione della decisione quadro, svolta singolarmente o in parallelo alla revisione di altri strumenti di riconoscimento reciproco.
Le restrizioni relative al controllo giurisdizionale ad opera della Corte di giustizia e ai poteri di esecuzione della Commissione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono state revocate il 1º dicembre 2014 allo scadere del periodo transitorio di cinque anni relativo agli strumenti dell'ex terzo pilastro a norma del protocollo n. 36 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, l'interpretazione della decisione quadro ha dato luogo a un aumento costante del numero di domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte di giustizia. Il numero di rinvii pregiudiziali vertenti sulla decisione quadro è pertanto aumentato rapidamente, passando da un totale di 12 nel 2014 a oltre 50 a metà del 2020.
1.2.Finalità e principali elementi della decisione quadro
La decisione quadro ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione con un meccanismo più semplice e rapido di consegna delle persone ricercate ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Tale meccanismo si basa sul principio di reciproco riconoscimento. La decisione giudiziaria dello Stato membro emittente deve essere riconosciuta nello Stato membro di esecuzione senza ulteriori formalità, salvo che si applichino motivi di non esecuzione.
Gli elementi principali della decisione quadro che la contraddistinguono dai regimi in materia di estradizione sono i seguenti:
·il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria esecutiva in un altro Stato membro in base al principio di riconoscimento reciproco;
·i motivi di non esecuzione sono limitati e sono tassativamente elencati nella decisione quadro;
·non si procede alla verifica della doppia incriminazione in relazione all'elenco delle 32 categorie di reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, quali definite dallo Stato membro emittente, se la durata massima della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni;
·la consegna dei propri cittadini da parte di uno Stato membro costituisce la regola generale, salvo poche eccezioni. Tali eccezioni riguardano l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di origine e si applicano allo stesso modo ai residenti. Esse sono state previste principalmente per favorire il reinserimento sociale di una persona ricercata;
·sono previsti termini rigorosi per l'adozione di una decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo e per la consegna di una persona ricercata;
·per maggiore semplicità di emissione e agevolezza di adempimento, le richieste sono emesse mediante la compilazione di un modello di mandato d'arresto europeo.
1.3.Obiettivo e ambito di applicazione della relazione
La presente relazione valuta il recepimento della decisione quadro, modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, in tutti i 27 Stati membri da essa vincolati. La valutazione si basa principalmente sull'analisi delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro notificate al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della decisione quadro.
Dall'ultima relazione della Commissione elaborata nel 2011, la maggior parte degli Stati membri ha modificato le leggi nazionali di recepimento della decisione quadro. Pertanto, nella preparazione della presente relazione sono state tenute in considerazione le raccomandazioni della Commissione relative al recepimento formulate nelle precedenti relazioni e le raccomandazioni scaturite dal quarto ciclo di valutazioni reciproche (ad esempio, riguardo alla proporzionalità dei mandati di arresto europei emessi).
Analogamente alla prima relazione della Commissione sull'attuazione, pubblicata nel 2005, la presente relazione contiene una valutazione delle disposizioni della decisione quadro. Si concentra su determinate disposizioni che formano il nucleo della decisione quadro e che sono fondamentali ai fini del buon funzionamento del mandato d'arresto europeo. Tali disposizioni riguardano, in particolare: la designazione delle autorità giudiziarie competenti, la definizione e il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo, i diritti fondamentali e i diritti procedurali di una persona ricercata, i motivi di non esecuzione e verifica della doppia incriminazione e i termini per l'adozione di una decisione e per la consegna di una persona ricercata.
2.VALUTAZIONE GENERALE
Alla data di pubblicazione della presente relazione, tutti gli Stati membri avevano notificato il recepimento della decisione quadro.
Dalla valutazione generale emerge un livello piuttosto soddisfacente di attuazione della decisione quadro in un numero significativo di Stati membri. Tuttavia, la valutazione delle misure nazionali di attuazione ha anche evidenziato l'esistenza di determinati problemi di conformità in alcuni Stati membri. A meno che non vi sia posto rimedio, tali carenze limitano l'efficacia del mandato d'arresto europeo. Pertanto, la Commissione adotterà ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Dalla pubblicazione dell'ultima relazione di attuazione, la Commissione ha organizzato cinque riunioni di esperti con gli Stati membri al fine di sostenerli nell'esecuzione pratica della decisione quadro.
Nel marzo 2020 è stato istituito un gruppo di coordinamento per il mandato d'arresto europeo. Scopo del gruppo è migliorare la rapidità nello scambio delle informazioni e nella cooperazione tra i diversi attori coinvolti nel funzionamento della decisione quadro, vale a dire gli operatori della giustizia e i responsabili politici degli Stati membri, Eurojust, la RGE, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Gli scambi di informazioni effettuati in seno al gruppo dovrebbero condurre a un'applicazione più uniforme della decisione quadro.
3.PUNTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE
3.1.Autorità giudiziarie competenti e autorità centrali (articoli 6 e 7)
Conformemente all'articolo 6, tutti gli Stati membri hanno comunicato al segretariato generale del Consiglio quali sono le loro autorità giudiziarie competenti a emettere ed eseguire un mandato d'arresto europeo. In generale, queste erano le autorità giudiziarie competenti a condurre le indagini sui procedimenti penali e a conoscerne.
3.1.1.Autorità giudiziarie emittenti (articolo 6, paragrafo 1)
La Corte di giustizia ha stabilito che l'espressione "autorità giudiziaria" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve essere interpretata in senso più ampio e ricomprendere le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale nello Stato membro in questione. Pertanto, le procure costituiscono autorità giudiziarie emittenti, a condizione che non siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo. Inoltre, la Corte di giustizia ha chiarito che l'espressione "autorità giudiziaria" non può essere interpretata in modo tale da ricomprendere anche i servizi di polizia o gli organi del potere esecutivo di uno Stato membro, come un ministero della Giustizia.
Data la possibilità che il potere esecutivo impartisca istruzioni ai propri pubblici ministeri, un numero limitato di Stati membri ha recentemente designato i giudici o gli organi giurisdizionali quali autorità di emissione competenti, al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C‑508/18, OG e C-82/19 PPU, PI e alla sentenza nella causa C‑509/18, PF.
Attualmente, nella metà degli Stati membri l'emissione di un mandato d'arresto europeo è di competenza esclusiva dei tribunali o dei giudici. In alcuni Stati membri essa spetta interamente alle procure. Numerosi Stati membri hanno designato sia i tribunali sia i giudici quali autorità di emissione. Inoltre, alcuni di tali Stati membri hanno designato autorità diverse a seconda della fase del procedimento penale (ad esempio, la fase precedente o successiva all'imputazione e le fasi istruttoria e processuale) o della finalità del mandato d'arresto europeo (esercizio di azioni penali o esecuzione di una pena). In uno Stato membro, un tribunale approva l'emissione di un mandato d'arresto europeo su proposta della procura. Uno Stato membro ha designato la propria procura e l'autorità incaricata delle sanzioni penali quali autorità competenti. Un numero limitato di Stati membri ha designato un organo unico specifico (ad esempio, l'ufficio del procuratore generale).
3.1.2.Autorità giudiziarie dell'esecuzione (articolo 6, paragrafo 2)
La grande maggioranza degli Stati membri ha designato quali autorità di esecuzione competenti i tribunali (ad esempio, le corti d'appello o le corti supreme) o i giudici. Ad esempio, uno Stato membro ha designato un giudice minorile specializzato per l'emissione dei mandati di arresto europei riguardanti minori; un altro Stato membro ha designato due organismi diversi, a seconda che una persona acconsenta o meno alla propria consegna. Alcuni Stati membri hanno designato le procure. Un ridotto numero di Stati membri ha designato sia i tribunali che le procure. Altri Stati membri hanno designato un unico organo specifico (ad esempio, l'ufficio del procuratore generale o l'Alta corte).
3.1.3.Autorità centrali (articolo 7)
L'articolo 7 riconosce agli Stati membri la facoltà di designare una o più autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti nella trasmissione e nella ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
Un numero significativo di Stati membri ha designato un'autorità centrale in conformità all'articolo 7, paragrafo 1. Nella maggior parte dei casi, tale autorità è il ministero della Giustizia. Un numero limitato di Stati membri ha designato più autorità centrali (ad esempio, tre autorità centrali: oltre al ministero della Giustizia anche il Procuratore capo e la Direzione generale delle forze di polizia oppure il ministero degli Interni federale e l'Ufficio federale di polizia giudiziaria).
Alcuni Stati membri hanno concesso all'autorità centrale designata o alle autorità centrali designate poteri supplementari non autorizzati dall'articolo 7, paragrafo 2 (ad esempio, la responsabilità dell'approvazione preliminare dei mandati di arresto europei in arrivo; oppure la facoltà dell'autorità centrale di posticipare, a determinate condizioni, l'esecuzione di una sentenza di consegna).
3.2.Regime linguistico (articolo 8, paragrafo 2)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, il mandato d'arresto europeo è tradotto dalle autorità di emissione competenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Gli Stati membri possono dichiarare la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione.
Più della metà degli Stati membri ha depositato una dichiarazione attestante l'accettazione di mandati di arresto europei in lingue ufficiali diverse dalla propria (generalmente l'inglese). Un numero limitato di Stati membri ha subordinato la propria dichiarazione all'assunzione di un impegno reciproco da parte di altri Stati membri. Alcuni Stati membri hanno istituito regimi linguistici preferenziali per i mandati di arresto europei in arrivo da taluni Stati membri limitrofi.
3.3.Definizione del mandato d'arresto europeo e obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali (articolo 1)
3.3.1.Definizione (articolo 1, paragrafo 1)
Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, che definisce il mandato d'arresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
La maggior parte degli Stati membri definisce espressamente il mandato d'arresto europeo una decisione giudiziaria e la quasi totalità di essi ha esplicitamente stabilito che il mandato d'arresto europeo deve applicarsi ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia, per quanto riguarda i mandati di arresto europei emessi ai fini dell'esercizio di un'azione penale, due Stati membri si sono discostati dalla decisione quadro adottando un approccio più restrittivo riguardo alla finalità dell'azione stessa, esigendo che il mandato d'arresto europeo sia contestuale all'avvio della fase di procedimento penale. Tutti gli stati membri fanno menzione della nozione di "pena privativa della libertà"; tuttavia, un esiguo numero di essi non fa alcun riferimento esplicito alla nozione di "misura di sicurezza privativa della libertà".
3.3.2.Obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici (articolo 1, paragrafo 3, e considerando 10, 12 e 13)
L'articolo 1, paragrafo 3, dispone che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della decisione quadro. L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Il considerando 10 precisa che il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione, da parte di uno Stato membro, dei principi sanciti all'articolo 1 del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e con le conseguenze previste al paragrafo 3 dello stesso articolo.
Il considerando 12 stabilisce che nessun elemento della decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. Il considerando 12 precisa inoltre che la decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
Il considerando 13 rispecchia l'articolo 4 e l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea precisando che nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.
Tali disposizioni si applicano agli Stati membri sia in quanto Stati membri di emissione sia in quanto Stati membri di esecuzione.
L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici è stato recepito esplicitamente nella legislazione della grande maggioranza degli Stati membri, in alcuni casi in termini generali, in altri mediante riferimenti specifici ai diritti di cui ai considerando 12 e 13. Ad esempio, alcuni testi nazionali di recepimento rimandano in maniera generica ai trattati sui diritti umani e sulle libertà fondamentali e/o all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Alcuni Stati membri hanno recepito l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro citando esclusivamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e omettendo il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Altri Stati membri fanno parimenti riferimento alle proprie costituzioni nazionali. Tuttavia, i riferimenti alle costituzioni nazionali possono trascendere l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, in particolare poiché l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea fa riferimento ai soli principi costituzionali comuni degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, agli Stati membri è preclusa la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione.
Inoltre, un numero ridotto di Stati membri non ha inserito nelle proprie disposizioni di attuazione alcun rimando esplicito ai diritti fondamentali e ai fondamentali principi giuridici, in quanto il diritto costituzionale di tali Stati membri impone loro di rispettare detti diritti e principi.
Pur in mancanza di una disposizione analoga nella decisione quadro, la maggior parte degli Stati membri prevede esplicitamente un motivo di non esecuzione obbligatoria basato sulla violazione dei diritti fondamentali oppure riferito alle violazioni dei diritti citate ai considerando 12 e 13 (ad esempio, in relazione alla razza, alla nazionalità, alla religione o all'opinione politica della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo).
3.4.Emissione di un mandato di arresto europeo (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1)
3.4.1. Campo d'applicazione e condizioni per l'emissione di un mandato d'arresto europeo (articolo 2, paragrafo 1)
Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
Tale disposizione è stata recepita correttamente nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, una ridotta minoranza di Stati membri non ha esplicitamente conferito alle proprie autorità giudiziarie emittenti competenti la facoltà di esaminare la proporzionalità di un mandato d'arresto europeo tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie.
Per affrontare la questione della proporzionalità dei mandati d'arresto europei che possono essere emessi dalle loro autorità giudiziarie, alcuni Stati membri hanno previsto un campo d'applicazione più ristretto (ad esempio, imponendo soglie più elevate, esigendo una durata minima di quattro mesi per il residuo della pena o prescrivendo che l'emissione di un mandato d'arresto europeo sia nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia).
La decisione quadro non contiene alcuna precisazione in merito alle consegne per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata all'articolo 2, paragrafo 1, se detti reati sono accessori a reati principali puniti con una pena conforme a tale soglia. Nella pratica, alcuni Stati membri hanno deciso di permettere la consegna in questi casi, mentre altri no.
Inoltre, alcuni Stati membri hanno esplicitamente adeguato il campo d'applicazione in conformità della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, in modo da consentire, in caso di violazione di una misura cautelare, l'emissione di un mandato di arresto europeo anche qualora la soglia della pena massima sia inferiore a 12 mesi.
3.4.2. Prescrizioni relative al contenuto di un mandato d'arresto europeo e al primo livello di tutela giudiziaria (articolo 8, paragrafo 1)
L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce le prescrizioni relative al contenuto di un mandato d'arresto europeo. In particolare, il contenuto comprende:
-indicazione dell'esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva (ad esempio, un mandato di arresto nazionale), la quale deve essere distinta dal mandato di arresto europeo stesso onde garantire il primo livello di tutela giudiziaria;
-natura e qualificazione giuridica del reato;
-descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, e la pena inflitta.
L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro è stato recepito in modo completo e conforme da quasi tutti gli Stati membri e in modo letterale da un numero relativamente elevato di essi. Uno Stato membro prevede che il mandato d'arresto europeo debba essere corredato di documenti supplementari (ad esempio, una copia delle disposizioni applicabili; una relazione sui fatti all'origine del mandato d'arresto europeo; informazioni sulle fonti probatorie).
3.5.Contatti diretti tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 10, paragrafo 5, e articolo 15, paragrafo 2)
L'articolo 10, paragrafo 5, stabilisce che qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo deve essere risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri (v. il punto 3.1). Oltre la metà degli Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 10, paragrafo 5; tuttavia, in alcuni Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo e un numero limitato di Stati membri lo ha recepito solo parzialmente (ad esempio, affrontando espressamente solo la questione dell'autenticità, ma non le questioni relative alla trasmissione).
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, deve richiedere urgentemente le informazioni complementari necessarie. Ciò vale in particolare per quanto concerne gli articoli da 3 a 5 (motivi di non esecuzione, v. il punto 3.8, e garanzie, v. il punto 3.9) e l'articolo 8 (contenuto, v. il punto 3.4.2) della decisione quadro. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può fissare un termine per il ricevimento di queste informazioni, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17 (v. il punto 3.13). Un ampio numero di Stati membri ha recepito la disposizione in modo conforme. Alcuni Stati membri non fanno esplicita menzione dell'elemento dell'urgenza, ma precisano l'obbligo di fissazione dei termini. Uno Stato membro ha recepito la disposizione come facoltativa. Tuttavia, in due Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo.
3.6.Esecuzione di un mandato di arresto europeo (articolo 1, paragrafo 2)
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha l'obbligo generale di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo in base al principio di riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro (articolo 1, paragrafo 2).
Meno della metà degli Stati membri ha inserito nelle proprie leggi un riferimento esplicito al principio di riconoscimento reciproco. Due Stati membri hanno menzionato tale principio in atti legislativi non vincolanti. Alcuni Stati membri hanno invece fatto riferimento al principio di reciprocità, mentre in alcuni altri non è stato possibile individuare le disposizioni di recepimento specifiche. Nei casi in cui il principio del reciproco riconoscimento non è esplicitamente menzionato nelle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro, esso può essere desunto dalla struttura di tali leggi. Tuttavia, il recepimento dei motivi di non esecuzione denota segnatamente che il principio di riconoscimento reciproco non è integralmente rispettato in un numero significativo di Stati membri (v. il punto 3.8.).
3.7.Doppia incriminazione (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4)
3.7.1.Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione (articolo 2, paragrafo 2)
L'articolo 2, paragrafo 2, reca l'elenco delle 32 categorie di reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione se nello Stato membro emittente il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati, quali definiti dalla legge di detto Stato, è pari o superiore a tre anni.
Alcune delle categorie dei 32 reati sono state armonizzate in una certa misura a livello dell'UE a norma dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La maggioranza degli Stati membri ha recepito in modo letterale l'articolo 2, paragrafo 2. Alcuni Stati membri hanno introdotto nella loro legislazione nazionale un riferimento diretto all'articolo 2, paragrafo 2. Tuttavia, due Stati membri hanno introdotto sostanziali modifiche dell'elenco dei 32 reati (ad esempio, restringendo il campo d'applicazione di determinate categorie o non recependo tutte le categorie). Inoltre, un paio di Stati membri prevede la verifica della doppia incriminazione nelle cause riguardanti i loro cittadini. Uno Stato membro stabilisce che, qualora esso agisca in qualità di Stato di esecuzione, le circostanze aggravanti non debbano essere tenute in considerazione nella verifica del raggiungimento della soglia di almeno tre anni.
3.7.2.Verifica della doppia incriminazione (articolo 2, paragrafo 4)
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare la doppia incriminazione per i reati che non figurano nell'elenco dei 32 reati o per i reati che figurano nell'elenco ma per i quali la soglia della pena massima è inferiore a tre anni. Pertanto, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso (articolo 2, paragrafo 4). Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro. Tuttavia, in un numero limitato di Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti relative alla mancanza di doppia incriminazione quale motivo di non esecuzione (v. il punto 3.8.2.).
La maggior parte degli Stati membri non ha recepito esplicitamente l'obbligo di procedere alla verifica della doppia incriminazione per quanto riguarda il reato corrispondente ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione "indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso".
Inoltre, un numero limitato di Stati membri ha imposto condizioni supplementari (ad esempio, esigendo che il reato sottoposto alla verifica della doppia incriminazione sia punibile con una sanzione detentiva di 12 mesi sia nello Stato membro emittente che in quello di esecuzione; oppure che il fatto configuri un illecito o un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; oppure escludendo le circostanze aggravanti dal calcolo della soglia non inferiore a 12 mesi; oppure prescrivendo la necessità di un residuo di pena di quattro mesi nel caso di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna).
3.8.Motivi di non esecuzione (rifiuto) (articoli 3, 4 e 4 bis)
L'obbligo generale di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, trova una limitazione nei motivi facoltativi e obbligatori di non esecuzione di tale mandato (articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro). Tali motivi sono tassativi. Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha la facoltà di invocare soltanto quelli che sono stati recepiti nella normativa nazionale del suo paese. Inoltre, il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo è concepito come un'eccezione da interpretarsi restrittivamente.
Dalla valutazione emerge tuttavia che oltre la metà degli Stati membri ha previsto ulteriori motivi di non esecuzione, ad esempio, basati sui diritti fondamentali (v. il punto 3.3.2.), su reati politici, sul principio di proporzionalità, su soglie supplementari previste nello Stato membro dell'esecuzione (v. il punto 3.7.2.), sulla condizione dell'avvio della fase di procedimento penale (v. il punto 3.3.1.) o dell'indizio di colpevolezza, sul mancato consenso della persona ricercata alla propria consegna, sul pericolo per la sicurezza, su motivi di ordine pubblico o su altri interessi essenziali dello Stato membro di esecuzione.
Inoltre, alcuni Stati membri hanno previsto requisiti e restrizioni supplementari riguardanti i loro cittadini (ad esempio, la verifica della doppia incriminazione nel caso dei propri cittadini).
3.8.1.Motivi di non esecuzione obbligatoria
Qualora trovino applicazione uno o più dei tre motivi di non esecuzione obbligatoria, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 3).
·Amnistia (articolo 3, paragrafo 1)
L'esecuzione deve essere rifiutata se il reato alla base del mandato d'arresto europeo è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione. Un'altra condizione prevede che lo Stato membro di esecuzione fosse competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale. Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 3, paragrafo 1. In uno Stato membro non è stato possibile riscontrare una disposizione pertinente al riguardo. Un numero limitato di Stati membri ha fatto riferimento all'"indulto" anziché all'"amnistia" oppure ha fatto riferimento a entrambi.
·Ne bis in idem (articolo 3, paragrafo 2)
L'esecuzione deve essere negata se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro (requisito dell'idem come nozione autonoma del diritto dell'Unione europea). È necessario altresì che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna (requisiti in materia di esecuzione).
Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 3, paragrafo 2. Tuttavia, un numero limitato di Stati membri fa riferimento allo "stesso reato" anziché agli "stessi fatti". Per quanto riguarda i requisiti in materia di esecuzione, diversi Stati membri non hanno recepito tutti e tre i criteri alternativi.
·Non penalmente responsabile per motivi di età (articolo 3, paragrafo 3)
L'esecuzione deve essere rifiutata qualora, a causa dell'età, la persona ricercata non può essere considerata penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione. Non sono stati riscontrati problemi relativi al recepimento dell'articolo 3, paragrafo 3, anche se l'età della responsabilità penale può variare da uno Stato membro all'altro.
3.8.2.Motivi di non esecuzione facoltativa (articolo 4 e articolo 4 bis)
Gli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro prevedono otto motivi facoltativi di non esecuzione. Gli Stati membri non sono tenuti a recepire i motivi facoltativi di non esecuzione.
Alcuni Stati membri hanno recepito solo determinati motivi di cui all'articolo 4. Diversi Stati membri hanno inoltre reso obbligatori tutti i motivi recepiti, non lasciando alcuna discrezionalità alle autorità di esecuzione. Soltanto un numero limitato di Stati membri ha reso facoltativa la totalità dei motivi recepiti. Infine, taluni Stati membri hanno recepito alcuni motivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 4 bis come facoltativi e altri come obbligatori.
·Mancanza di doppia incriminazione (articolo 4, paragrafo 1)
L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere rifiutata se, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4 (v. il punto 3.7.2.), il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, fatta eccezione per i reati relativi a tasse o imposte, dogana e cambio (reati fiscali). Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, riguarda soltanto i reati non compresi nell'elenco dei 32 reati, per le cui voci la verifica della doppia incriminazione è soppressa se la soglia massima della pena o della misura di sicurezza privative della libertà è pari o superiore a tre anni (articolo 2, paragrafo 2).
In un numero limitato di Stati membri non è stato possibile riscontrare la disposizione pertinente, malgrado essi abbiano recepito l'articolo 2, paragrafo 4 (v. il punto 3.7.1.). L'articolo 4, paragrafo 1, è stato recepito come motivo facoltativo in alcuni Stati membri e come motivo di non esecuzione obbligatorio in un certo numero di altri.
La maggior parte degli Stati membri ha recepito l'eccezione applicabile ai reati fiscali relativi a tasse, imposte, dogana e cambio. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno recepito l'eccezione soltanto in parte (omettendo ad esempio il riferimento a "dogana e cambio"). Un numero limitato di Stati membri non ha recepito esplicitamente l'eccezione relativa ai reati fiscali. Inoltre, in uno Stato membro i reati fiscali sono esplicitamente soggetti alla similarità di tasse e imposte nello Stato membro emittente e in quello di esecuzione, incluso il requisito dell'esistenza di una pena privativa della libertà della durata di almeno tre anni (escluse le circostanze aggravanti) nello Stato membro di esecuzione.
Un numero limitato di Stati membri ha imposto requisiti supplementari (v. il punto 3.7.2.).
·Azione penale pendente nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, paragrafo 2)
L'esecuzione può essere rifiutata se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo.
Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 4, paragrafo 2. La maggior parte di essi lo ha recepito come motivo facoltativo di non esecuzione, ad eccezione degli Stati membri nei quali tale motivo è obbligatorio o parzialmente obbligatorio (ad esempio, uno Stato membro favorisce i propri cittadini disponendo che il motivo di non esecuzione è obbligatorio per questi ultimi e facoltativo per i cittadini originari di altri Stati membri). Ad esempio, uno Stato membro ha subordinato il motivo all'evidenza della possibilità di svolgere i procedimenti penali in modo più agevole nello Stato membro di esecuzione.
·Azione penale per lo stesso reato impedita nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, paragrafo 3)
Per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3, occorre distinguere fra tre fattispecie: le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni.
Solo uno Stato membro non ha recepito l'articolo 4, paragrafo 3. Nella metà degli Stati membri esso è stato recepito come motivo facoltativo di non esecuzione. Gli altri Stati membri lo hanno recepito come motivo obbligatorio, ad eccezione di un ridotto numero di essi che ha recepito alcune delle tre condizioni alternative come facoltative e altre come obbligatorie. Inoltre, alcuni di tali Stati membri hanno recepito soltanto parzialmente le tre condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
·Azione penale o pena prescritte (articolo 4, paragrafo 4)
L'esecuzione può essere rifiutata se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
Tutti gli Stati membri tranne uno hanno recepito l'articolo 4, paragrafo 4. Uno Stato membro ha inserito un riferimento al trascorrere del tempo. Diversi Stati membri hanno reso obbligatorio tale motivo di non esecuzione.
·Sentenza definitiva in uno Stato terzo: ne bis in idem transnazionale (articolo 4, paragrafo 5)
L'esecuzione può essere rifiutata se dalle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo (requisito dell'idem) a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna (requisiti in materia di esecuzione).
Tutti gli Stati membri tranne uno hanno attuato l'articolo 4, paragrafo 5. Oltre la metà degli Stati membri lo ha recepito come motivo facoltativo, gli altri come motivo obbligatorio. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno recepito soltanto in parte le tre condizioni alternative riguardanti l'esecuzione.
·Lo Stato membro di esecuzione dà esecuzione alla pena (articolo 4, paragrafo 6)
Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà valutare la possibilità di eseguire la pena nel proprio Stato membro invece di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente. I termini "risieda" e "dimori" di cui all'articolo 4, paragrafo 6, devono costituire l'oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione europea.
Un numero limitato di Stati membri non ha recepito l'articolo 4, paragrafo 6. Altri Stati membri lo hanno recepito in modo eterogeneo, in quanto l'ambito di applicazione personale del recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, è alquanto diversificato.
Solo alcuni Stati membri hanno recepito l'articolo 4, paragrafo 6, come motivo facoltativo di non esecuzione. La maggior parte di essi lo ha reso obbligatorio o parzialmente obbligatorio, giacché taluni Stati membri distinguono tra cittadini propri e cittadini di altri Stati membri (residenti) prevedendo un motivo obbligatorio di non esecuzione nel caso dei loro cittadini e uno facoltativo nel caso dei residenti oppure non facendo alcun riferimento ai residenti. Alcuni Stati membri hanno ulteriormente precisato i criteri del requisito della residenza (ad esempio, avere soggiornato nello Stato membro legalmente e in via continuativa per un periodo di 2 o 5 anni o essere in possesso di un permesso di soggiorno). Inoltre, uno Stato membro ha recepito l'articolo 4, paragrafo 6, rendendolo applicabile ai soli cittadini dell'UE, escludendo quindi i cittadini di paesi terzi. Uno Stato membro fa invece esplicito riferimento ai beneficiari del diritto d'asilo. Soltanto un numero limitato di Stati membri ha recepito l'articolo 4, paragrafo 6, ricomprendendovi anche le persone che soggiornano nel proprio territorio.
·Extraterritorialità (reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente) (articolo 4, paragrafo 7)
L'esecuzione può essere rifiutata se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Alcuni Stati membri hanno recepito soltanto uno dei due motivi.
Qualche Stato membro non ha recepito il motivo di cui alla lettera a). Più della metà degli Stati membri ha recepito il motivo di cui alla lettera a) come motivo facoltativo di non esecuzione. Inoltre, alcuni di questi Stati membri non hanno esplicitamente recepito le espressioni "in tutto o in parte" e/o "luogo assimilato al suo territorio".
Un numero limitato di Stati membri non ha recepito il motivo di cui alla lettera b). In oltre la metà degli Stati membri tale disposizione è stata recepita come motivo facoltativo di non esecuzione.
·Processi in absentia (articolo 4 bis)
L'articolo 4 bis prevede un motivo facoltativo di non esecuzione per le situazioni in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha ricevuto un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà irrogate a seguito di un procedimento svolto nello Stato membro emittente al quale la persona non ha presenziato (decisione emessa in absentia). Tuttavia, detta facoltà è accompagnata da quattro eccezioni che prevedono i casi in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è privata della possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo basato su una decisione emessa in absentia.
La metà degli Stati membri ha recepito l'articolo 4 bis come motivo obbligatorio di non esecuzione e l'altra metà lo ha recepito come motivo facoltativo. Per quanto concerne le quattro eccezioni, in diversi Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo. In alcuni Stati membri, che hanno recepito le quattro eccezioni, non sono state trasposte esplicitamente le norme procedurali minime elencate in tali eccezioni. Queste comprendono nozioni autonome del diritto dell'UE riguardanti, in particolare, l'essere "citato personalmente", l'essere stato "di fatto informato ufficialmente" o l'essere "al corrente della data fissata".
3.9.Garanzie che lo Stato emittente deve fornire (articolo 5)
L'articolo 5 stabilisce che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dal proprio diritto interno a talune condizioni, tassativamente previste dall'articolo 5. Tali condizioni possono riguardare la revisione della sanzione detentiva a vita irrogata o il rinvio di cittadini e residenti nello Stato membro di esecuzione affinché scontino pene privative della libertà inflitte loro nello Stato membro emittente.
Oltre la metà degli Stati membri ha recepito la facoltà di subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo alla revisione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà a vita. Un'ampia maggioranza di Stati membri ha inoltre recepito la possibilità di subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di un proprio cittadino o residente alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente. Il recepimento è stato solo parziale in alcuni Stati membri, i quali non hanno enunciato chiaramente che la persona deve essere rinviata dopo essere stata ascoltata. Inoltre, alcuni Stati membri concedono un trattamento preferenziale ai loro cittadini.
3.10.Diritti procedurali della persona ricercata (articolo 11, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14 e articolo 23, paragrafo 5)
La decisione quadro riconosce al ricercato numerosi diritti procedurali. Ai sensi dell'articolo 11 il ricercato ha il diritto di essere informato del mandato d'arresto europeo e dei suoi contenuti nonché della possibilità di acconsentire o meno alla propria consegna e ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete. Questi diritti devono essere riconosciuti in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione. Inoltre, le direttive riguardanti i diritti procedurali minimi hanno integrato e rafforzato i diritti previsti dalla decisione quadro.
Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 11. Tuttavia, in alcuni Stati membri i requisiti sono stati recepiti solo parzialmente o non è stato possibile riscontrare tutti gli elementi pertinenti a tale riguardo (ad esempio, non vi è una disposizione esplicita che imponga l'obbligo di informare la persona ricercata della possibilità di acconsentire o meno alla propria consegna, oppure la persona ricercata ne è informata solo al momento del suo ingresso in un centro di trattenimento).
Inoltre, varie disposizioni della decisione quadro conferiscono alla persona ricercata diritti procedurali minimi, in particolare:
·l'articolo 13, paragrafo 2, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il consenso alla consegna e la rinuncia al beneficio della regola della specialità (definita all'articolo 27, paragrafo 2) siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze dinanzi all'autorità dell'esecuzione. A tal fine il ricercato deve avere diritto all'assistenza di un consulente legale. Tutti gli Stati membri hanno recepito l'articolo 13, paragrafo 2. Tuttavia, non è stato possibile riscontrare gli elementi della volontarietà e della piena consapevolezza delle conseguenze nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri. Questioni analoghe sono state riscontrate in taluni Stati membri per quanto riguarda la rinuncia al beneficio della regola della specialità nello Stato membro emittente dopo la consegna, di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f).
·L'articolo 14 prevede che, qualora non dia il consenso alla propria consegna, la persona arrestata ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità al diritto interno di tale Stato membro di esecuzione. Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito correttamente l'articolo 14.
·L'articolo 23, paragrafo 5, stabilisce che allo scadere dei termini previsti per la consegna la persona ricercata deve essere rilasciata. La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 23, paragrafo 5. Tuttavia, uno Stato membro prevede esplicitamente la possibilità per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di prorogare unilateralmente il trattenimento della persona ricercata di 10 giorni prima di concordare un nuovo termine di consegna con l'autorità giudiziaria emittente (v. il punto 3.14.). In un numero limitato di Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo.
3.11.Privilegi e immunità (articolo 20)
L'articolo 20 della decisione quadro riguarda i privilegi e le immunità di cui può beneficiare la persona ricercata. La disposizione è stata recepita in modo completo e conforme da meno della metà degli Stati membri. Negli altri si è riscontrato un recepimento solo parziale (ad esempio, i privilegi non sono trattati in maniera esplicita) oppure non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo (ad esempio, la procedura per la richiesta della revoca di privilegi o immunità).
3.12.Consenso alla consegna, regola della specialità e rinuncia alla sua applicazione (articolo 13 e articolo 27)
Di norma, la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Questa è la regola della specialità prevista dall'articolo 27 della decisione quadro.
La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo offre agli Stati membri la possibilità di notificare che, nei loro rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, rinunciano alla regola della specialità, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, soltanto tre Stati membri hanno effettuato siffatte notifiche.
Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 3, prevede diverse eccezioni alla regola della specialità, una delle quali è costituita dalla rinuncia a tale regola da parte della persona ricercata, in conformità dell'articolo 13.
La persona ricercata ha la possibilità di dare il consenso alla propria consegna conformemente all'articolo 13. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione. La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 13. In un numero limitato di Stati membri, tuttavia, la persona ricercata perde automaticamente la tutela della regola della specialità nell'ipotesi in cui acconsenta alla propria consegna. Di conseguenza, la persona ricercata cessa di avere voce in capitolo quanto alla rinuncia alla tutela garantita dalla regola della specialità. In alcuni Stati membri non è stato possibile riscontrare le disposizioni di recepimento oppure il recepimento è soltanto parziale, in quanto non prevede esplicitamente la rinuncia al beneficio della regola della specialità.
Alcuni Stati membri si sono avvalsi della possibilità di prevedere la revocabilità tanto del consenso quanto della rinuncia. Un numero limitato di Stati membri si è avvalso solo della facoltà di prevedere la revocabilità del consenso. Nella maggior parte degli Stati membri, il consenso alla consegna e la rinuncia sono irrevocabili.
In tale contesto, alcuni Stati membri prevedono la possibilità di proporre appello avverso la decisione di consegna di una persona ricercata anche qualora questa acconsenta alla propria consegna.
3.13.Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 15, paragrafo 1, e articolo 17)
La decisione relativa alla consegna deve in linea di massima essere presa entro i termini rigorosi stabiliti dalla decisione quadro (articolo 15, paragrafo 1). Fermi restando tali termini, tutti i mandati d'arresto europei devono essere trattati ed eseguiti con la massima urgenza (articolo 17, paragrafo 1). Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno esplicitamente recepito tale disposizione.
Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva di esecuzione del mandato di arresto europeo dovrebbe essere presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso (articolo 17, paragrafo 2). La maggior parte degli Stati membri ha recepito correttamente tale disposizione; in due Stati membri non è stato possibile individuare le disposizioni di recepimento.
Nei casi in cui il ricercato non acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva di esecuzione del mandato di arresto europeo dovrebbe essere presa entro sessanta giorni dall'arresto del ricercato (articolo 17, paragrafo 3). Un'ampia maggioranza degli Stati membri ha recepito correttamente tale disposizione. Uno Stato membro non ha recepito il termine di sessanta giorni. Inoltre, alcuni Stati membri prevedono alternativamente la decorrenza del termine di sessanta giorni dal giorno dell'arresto o dal giorno del primo interrogatorio.
Alcuni Stati membri hanno recepito i termini di dieci o sessanta giorni come non obbligatori.
In via eccezionale, qualora, in un caso specifico, il mandato di arresto europeo non possa essere eseguito entro i termini applicabili, gli stessi possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni. In tal caso l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, indicando i motivi del ritardo (articolo 17, paragrafo 4).
Meno della metà degli Stati membri ha recepito completamente tale disposizione. La maggior parte di essi l'ha recepita solo parzialmente (ad esempio, il carattere immediato della notifica non trova riscontro esplicito; non è obbligatorio indicare i motivi del ritardo; è presente unicamente un riferimento al termine di cui all'articolo 17, paragrafo 3, ma il termine di dieci giorni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non è contemplato). In un numero limitato di Stati membri non è stato possibile riscontrare disposizioni pertinenti al riguardo.
Inoltre, in alcuni Stati membri le difficoltà nel rispettare i termini previsti dalla decisione quadro sembrano derivare anche dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti di impugnazione. Non è stato possibile individuare per tutti gli Stati membri le disposizioni pertinenti relative alla durata dei procedimenti di impugnazione. Alcuni Stati membri prevedono tuttavia termini rigorosi per tali procedimenti.
Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa deve accertarsi che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva (articolo 17, paragrafo 5). Un numero significativo di Stati membri ha recepito correttamente l'articolo 17, paragrafo 5. Tuttavia, uno di essi prevede l'obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto.
L'articolo 17, paragrafo 7, stabilisce che se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini applicabili, esso ne deve informare Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro deve informarne il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della decisione quadro. In più della metà degli Stati membri il recepimento è completo e conforme. Altri Stati membri hanno recepito solo in parte l'articolo 17, paragrafo 7 (ad esempio, facendo riferimento solo al termine di sessanta giorni o non imponendo l'obbligo di informare Eurojust).
3.14.Termine per la consegna (articolo 23, paragrafi da 1 a 4)
Il termine per la consegna del ricercato decorre a partire dall'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto europeo. Le autorità interessate dovrebbero predisporre e concordare la consegna del ricercato quanto prima possibile (articolo 23, paragrafo 1). In ogni caso il ricercato deve essere consegnato entro dieci giorni dalla decisione definitiva di esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 23, paragrafo 2). L'articolo 23, paragrafi 3 e 4, tratta il differimento dei termini rispettivamente nei casi in cui la consegna del ricercato entro il termine di dieci giorni è impedita da circostanze al di fuori del controllo di uno degli Stati membri o nei casi di gravi motivi umanitari.
In generale, i termini per la consegna sono stati recepiti in modo complessivamente conforme soltanto da alcuni Stati membri. Nella maggior parte degli Stati membri gli elementi principali dell'articolo 23, paragrafi da 1 a 4, non sono stati recepiti (ad esempio, nessuna menzione dell'urgenza, dei termini obbligatori e del loro calcolo; riferimento alle sole circostanze nello Stato membro emittente; definizione troppo restrittiva o troppo ampia dei "gravi motivi umanitari").
4.CONCLUSIONI
Malgrado gli sforzi compiuti finora dagli Stati membri, in alcuni di essi il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente. La presente valutazione, i dati statistici relativi al mandato di arresto europeo e l'analisi comparativa rispetto alle precedenti relazioni indicano, nel complesso, che taluni Stati membri non hanno dato seguito ad alcune delle precedenti raccomandazioni della Commissione e alle raccomandazioni scaturite dal quarto ciclo di valutazioni reciproche. Risulta inoltre che alcuni Stati membri non abbiano ancora attuato talune sentenze della Corte di giustizia.
Il recepimento incompleto e/o errato della decisione quadro ostacola l'applicazione del principio di riconoscimento reciproco in materia penale. L'obiettivo di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti i cittadini dell'UE sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea non può essere raggiunto se gli Stati membri non attuano correttamente gli strumenti da loro unanimemente concordati.
La Commissione continuerà a valutare il rispetto della decisione quadro da parte dei singoli Stati membri. Se non saranno intraprese azioni di rimedio, la Commissione adotterà le misure necessarie a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.