This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003DC0532
Second Commission Report based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro {SEC(2003) 936}
Seconda Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2003) 936}
Seconda Relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2003) 936}
/* COM/2003/0532 def. */
Seconda relazione della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2003) 936} /* COM/2003/0532 def. */
SECONDA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2003) 936} 1. INTRODUZIONE Al fine di garantire una tutela penale rafforzata e armonizzata dell'euro al livello dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato, il 29 maggio 2000, la decisione quadro 2000/383/GAI [1]. In vista dell'immissione in circolazione dell'euro agli inizi del 2002, l'obiettivo di tale decisione quadro consisteva nel perfezionare le disposizioni della Convenzione internazionale di Ginevra per la repressione della contraffazione del 20 aprile 1929 e di facilitarne l'applicazione [2]. L'adesione alla Convenzione, se ancora necessaria, nonché il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni della decisione quadro dovevano essere effettuate dagli Stati membri entro e non oltre il 29 maggio 2001. [1] Decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela, per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni, contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140/1 del 14 giugno 2000). [2] N. 2623, pag. 372, serie di trattati della Società delle Nazioni, 1931. Ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro, la Commissione ha adottato, il 13 dicembre 2001, una relazione sull'applicazione della decisione quadro [3], basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Tale relazione, che illustra nei dettagli i diversi obblighi contemplati dalla decisione quadro e il modo in cui gli Stati membri vi si sono individualmente conformati, è stata quindi sottoposta al Consiglio. Nonostante abbia riconosciuto, come si evince dalle conclusioni su detta relazione, che l'obiettivo della decisione quadro è stato in gran parte raggiunto, il Consiglio ha invitato la Commissione a stilare una seconda relazione finalizzata ad integrare le ulteriori informazioni che gli Stati membri non avevano ancora trasmesso. [3] COM(2001) 771 def. Sulla base delle informazioni successivamente trasmessele, la Commissione ha predisposto un documento di lavoro con le relazioni dei singoli paesi che è stato distribuito, in prima versione, al gruppo di diritto penale sostanziale del Consiglio nel novembre 2002 e in seguito, in seconda versione e corredato di tabelle aggiornate per paese, al gruppo di esperti in materia di contraffazione del Comitato consultivo per la lotta antifrode (COCOLAF) nell'aprile 2003, allo scopo di ricevere da parte degli Stati membri ulteriori dettagli sulle modifiche legislative e sull'interpretazione di talune disposizioni nazionali degli Stati stessi. Le tabelle, già presenti in un documento che integra la prima relazione [4] senza farne tuttavia parte integrante, sono allegate alla presente relazione [5], mentre le relazioni per paese sono contenute in un documento di lavoro dei servizi della Commissione [6]. Nella presente relazione viene innanzitutto redatto un inventario, articolo per articolo, di tutte le modifiche legislative e di tutti i chiarimenti che sono avvenuti successivamente all'adozione della prima relazione. Si riporta quindi in termini sommari lo stato attuale dell'applicazione di ciascun articolo della decisione quadro [7]. Non si fa invece riferimento al nuovo articolo 9bis della decisione quadro, relativo alla recidiva ed introdotto dalla decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001 [8], non essendo ancora disponibili le informazioni degli Stati membri. [4] DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2001 (SEC(2001) 1999). [5] PER LE TABELLE VEDASI L'ALLEGATO 1 E LE RELAZIONI PER PAESE DELL'ALLEGATO 2 DELLA PRESENTE RELAZIONE. [6] DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE DEL 3.09.2003, SEC(2003)936. [7] PER INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE E DETTAGLIATE, RELATIVE IN PARTICOLARE ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE ERANO GIÀ STATE RITENUTE CONFORMI ALLA DECISIONE QUADRO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE, È NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE RIPRODOTTE IN ALLEGATO, AL DOCUMENTO COMPRENDENTE LE RELAZIONI PER PAESE NONCHÉ ALLA PRIMA RELAZIONE. [8] DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO, DEL 6 DICEMBRE 2001, CHE MODIFICA LA DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI RELATIVA AL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA, PER MEZZO DI SANZIONI PENALI E ALTRE SANZIONI, CONTRO LA FALSIFICAZIONE DI MONETE IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO (GU L 329/3 DEL 14 DICEMBRE 2001). 2. STATO DI AVANZAMENTO DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO Il presente inventario delle modifiche e dei chiarimenti trasmessi alla Commissione successivamente alla prima relazione segue il più possibile la struttura e la formulazione delle sottosezioni previste al capitolo 2.2 della presente relazione. 2.1. Stato di applicazione della decisione quadro e della ratifica della Convenzione del 1929 In questa fase tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune informazioni nonché, in genere, le disposizioni interne riguardanti l'applicazione della decisione quadro. Quando la Commissione ha adottato la sua prima relazione, alcuni Stati membri (Germania, Francia, Irlanda e Lussemburgo) avevano già predisposto la nuova normativa che integrava o modificava la normativa penale esistente e concepita in particolare per l'applicazione della decisione quadro ma che all'epoca non era ancora entrata in vigore. Tale normativa è nel frattempo entrata in vigore. Dall'adozione della prima relazione, alcuni Stati membri hanno comunque introdotto dei nuovi progetti legislativi in vista dell'applicazione di talune disposizioni della decisione quadro. La Spagna ha così elaborato delle modifiche al proprio Codice penale in vista del recepimento, in particolare, degli articoli 3, 8 e 9 della decisione quadro, che non sono tuttavia ancora entrate in vigore. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Francia, è in fase di preparazione un nuovo progetto di modifica per recepire questa volta l'articolo 4 della decisione quadro. Portogallo, Lussemburgo e Austria hanno invece introdotto alcune proposte legislative per recepire gli articoli 8 e 9 della decisione quadro che non sono però ancora entrate in vigore. Dato che il Lussemburgo ha completato le sua procedura di ratifica della Convenzione di Ginevra del 1929, ne fanno ora parte tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 2.2. Figure di reato generali (articolo 3): tabella 1 Gli elementi della nozione generale della falsificazione di monete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro saranno recepiti da tutti gli Stati membri nel diritto penale nazionale non appena saranno entrate in vigore le modifiche al Codice penale della Spagna. Poiché l'alterazione della moneta non costituiva ancora un reato penale in Spagna, il progetto di emendamento è finalizzato proprio alla modifica dell'articolo 386 del Codice penale spagnolo per contemplare espressamente anche tale fattispecie. Il progetto di modifica della Spagna prevede inoltre di sanzionare espressamente l'importazione, l'esportazione e il trasporto di monete contraffatte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Per quanto riguarda il diritto penale danese, comprendente i fatti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), qualificati come tentativo e complicità di falsificazione o di immissione in circolazione di monete contraffatte, la Danimarca ha chiarito che, contrariamente a quanto indicato nella prima relazione della Commissione e a quello che potrebbe essere il caso in altri Stati membri, ciò non comporta conseguenze sul piano delle sanzioni applicabili. Quanto ai reati relativi sia ai procedimenti destinati per loro stessa natura alla fabbricazione di monete contraffatte che agli elementi finalizzati alla protezione dalla contraffazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro), le modifiche predisposte da Germania, Francia e Lussemburgo volte ad introdurre nelle rispettive normative un reato specifico sono nel frattempo entrate in vigore. 2.3. Altre figure di reato (articolo 4) e moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione (articolo 5): tabella 2 Le informazioni supplementari trasmesse da Italia e Portogallo hanno consentito di chiarire che la loro definizione di contraffazione contempla implicitamente la fabbricazione illegale di moneta mediante strumenti legali. Questo sarà anche il caso della Spagna al momento dell'entrata in vigore del suo progetto di modifica, mentre la Francia continua a prevedere la creazione di una disposizione specifica che renda passibili di sanzioni i fatti di cui all'articolo 4. Anche l'Italia ha contribuito a chiarire la conformità del proprio Codice penale all'articolo 5, lettera b), che indica che il reato di contraffazione sarebbe applicabile a tutta la moneta avente corso legale sia emessa che non emessa. La conformità a tale disposizione della decisione quadro viene ora garantita anche da Irlanda e Lussemburgo, i cui progetti legislativi sono entrati in vigore successivamente all'adozione della prima relazione della Commissione. 2.4. Sanzioni (articolo 6): tabella 3 La conferma da parte degli Stati membri della (futura) conformità della propria normativa penale agli articoli della decisione quadro relativi ai reati ha consentito a sua volta di dissipare determinati dubbi sull'applicazione delle sanzioni, segnatamente per quanto riguarda Spagna e Italia. La normativa irlandese e lussemburghese finalizzata al recepimento dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro è entrata in vigore dopo l'adozione della prima relazione della Commissione. Per quanto riguarda la Svezia, che prevede una pena massima di otto anni soltanto in caso di reato « grave », il paese ha precisato che la scelta del grado di sanzioni applicabili (minori, normali o gravi) viene valutata caso per caso e che incombe ai tribunali pronunciare la sentenza a seconda delle circostanze. Per quanto riguardo l'obbligo da parte degli Stati membri di contemplare, per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sanzioni comprendenti pene privative della libertà che possono dare luogo ad estradizione, va osservato che alcuni degli Stati membri che avevano espresso riserve in merito alla Convenzione europea sull'estradizione del 1957 hanno mutato la propria posizione o effettuato delle precisazioni [9]. Non appena saranno applicate le disposizioni della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo [10], queste saranno applicabili anche alla falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro. [9] Mentre la Danimarca ha completamente accantonato le proprie riserve, la Svezia autorizza ora l'estradizione verso un altro Stato membro nei casi in cui la pena di reclusione sia di minimo sei mesi. In Francia, qualora uno Stato Schengen richieda l'estradizione, sono necessarie una pena di due anni di reclusione in Francia e di un anno soltanto nello Stato richiedente. Dopo la condanna è richiesta una pena di reclusione di soli due mesi per autorizzare l'estradizione. [10] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190/1 del 18 luglio 2002). 2.5. Competenza giurisdizionale (articolo 7): tabella 4 Con l'entrata in vigore dei progetti legislativi di Irlanda, Francia e Lussemburgo finalizzati all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione quadro, tutti gli Stati membri che avevano adottato l'euro come moneta nazionale hanno recepito l'obbligo derivante da questa disposizione. 2.6. Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 8) e sanzioni per le persone giuridiche (articolo 9): tabella 5 Dall'entrata in vigore della nuova normativa irlandese e di una modifica alla normativa tedesca, dieci Stati membri dispongono ora di una normativa conforme agli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Spagna, Austria e Portogallo hanno intanto introdotto alcuni progetti legislativi o sono in procinto di elaborarli al fine di recepire gli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, tale progetto legislativo si trova in fase di preparazione anche in Lussemburgo, che ha peraltro segnalato che il proprio diritto societario autorizza già da tempo il pubblico ministero a richiedere lo scioglimento e la messa in liquidazione di tutte le società che esercitino attività contrarie alla legge penale. Pur non prevedendo di adottare alcuna legge specifica per contemplare nel diritto nazionale il concetto di responsabilità delle persone giuridiche, il Regno Unito ha tuttavia segnalato che il proprio diritto sarebbe già conforme agli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Il concetto di negligenza del proprio diritto civile consentirebbe inoltre di replicare all'articolo 8, paragrafo 2. Sulla base di tale concetto, un tribunale del Regno Unito sarebbe in grado di decretare il risarcimento dei danni ad una vittima che possa dimostrare che il danno arrecatole è imputabile alla negligenza della persona giuridica. Potrebbe tuttavia essere ancora necessario chiarire meglio tali questioni. 3. CONCLUSIONI 3.1. Aspetti generali Con ritardi variabili rispetto ai tempi previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro, tutti gli Stati membri hanno finalmente trasmesso informazioni alla Commissione relative alla loro applicazione della decisione quadro. Grazie a tali informazioni, per quanto rivelatesi talvolta carenti, è stato possibile procedere ad una valutazione più completa rispetto al momento dell'adozione della prima relazione da parte della Commissione. Secondo la Commissione, ne consegue che, dopo l'entrata in vigore di tutte le modifiche ancora in fase di preparazione o di adozione (Austria, Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo), la decisione quadro sarà recepita da tutti gli Stati membri nella sua interezza, ad eccezione di almeno una disposizione che non sembra essere stata recepita completamente dall'uno o dall'altro Stato membro. In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, dovrebbe trattarsi della Finlandia e della Svezia in riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro. Potrebbe essere altresì necessario chiarire maggiormente il recepimento totale di talune disposizioni, come quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche nel diritto del Regno Unito. Si propone pertanto al Consiglio di invitare quegli Stati membri che non hanno ancora recepito talune disposizioni o che sono in grado di fornire ulteriori chiarimenti sugli elementi della propria normativa nazionale che potrebbero non essere pienamente conformi alla decisione quadro, a tenere costantemente informati il Consiglio e la Commissione su tali aspetti. Sarà così possibile tenerne conto nell'ambito delle discussioni al Consiglio che si svolgeranno dopo che la Commissione avrà illustrato la presente relazione. 3.2. Osservazioni particolari Articolo 2 Tutti gli Stati membri hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1929. Articolo 3 Dopo l'entrata in vigore delle modifiche previste in Spagna, tutti gli Stati membri avranno recepito gli elementi della nozione generale della falsificazione di monete di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro. L'importazione, l'esportazione e il trasporto di monete contraffatte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono espressamente sanzionati da sette Stati membri (Austria, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, quest'ultima successivamente all'adozione definitiva delle proprie modifiche al Codice penale), mentre quelli restanti (Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Svezia) hanno recepito questo articolo in termini più generali. I reati relativi ai procedimenti destinati per loro stessa natura alla fabbricazione di moneta falsificata nonché agli elementi finalizzati alla protezione dalla contraffazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro) sono contemplati dalle leggi di tutti gli Stati membri come reati specifici o tramite concetti o nozioni di più ampia natura. Tutti gli Stati membri hanno messo in vigore, nel diritto penale o nella common law, alcune disposizioni generali relative alla partecipazione e all'istigazione ai fatti summenzionati nonché al tentativo di commetterli, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro. Articolo 4 Dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative previste dalla Spagna e dalla Francia, tutti gli Stati membri sanzioneranno la fabbricazione illegale di moneta mediante strumenti legali ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro. Tra i diritti nazionali degli Stati membri, ve ne è qualcuno che prevede espressamente tale reato, o la farà in futuro, ma nella maggior parte dei casi si applica un'ampia definizione del termine 'contraffazione', riguardante l'uso illegale di strumenti legali per la fabbricazione della moneta. Articolo 5 Tutti gli Stati membri dispongono attualmente di una normativa conforme all'articolo 5, lettera b), della decisione quadro. Articolo 6 L'applicazione dell'articolo 6 relativo alle sanzioni penali permane alquanto eterogenea. Se da un lato è necessario riconoscere che l'articolo 6 consente un ampio margine di valutazione agli Stati membri, dall'altro lato bisogna anche constatare che la Finlandia e la Svezia continuano a contemplare per la fabbricazione e l'alterazione della moneta pene massime di almeno otto anni soltanto in caso di reati « gravi ». Per contro, tutti gli altri Stati membri sono riusciti a conformarsi integralmente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro. Articolo 7 Tutti gli Stati membri dispongono attualmente di una normativa conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro. Inoltre, tutti gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta nazionale (più Danimarca e Svezia) hanno recepito l'obbligo derivante dall'articolo 7, paragrafo 2. Articoli 8 e 9 Dopo che Austria, Spagna, Lussemburgo e Portogallo avranno ultimato il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni della decisione quadro relative alla responsabilità delle persone giuridiche e alle sanzioni per le persone giuridiche, quattordici Stati membri dovrebbero disporre di una normativa conforme agli articoli 8 e 9. Per quanto riguarda il Regno Unito, che non ha adottato alcuna normativa specifica sulla responsabilità delle persone giuridiche e sulle sanzioni per le persone giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente chiarita la portata delle proprie disposizioni nazionali, segnatamente in relazione all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro. Articolo 10 Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l'articolo 10 sta per essere recepito da una normativa che applica le disposizioni della decisione quadro a Gibilterra. ALLEGATO ALLA secondA reLAZIONE della Commissione a norma dell'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro [11] [11] GU L 140 del 14.06.2000, pag. 1. TABELLE 1 - 5 Tabella 1: Figure di reato generali (articolo 3) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2: Altre figure di reato (articolo 4) e Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione (Articolo 5 ) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3: Sanzioni (articolo 6) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 4: Competenza giurisdizionale (articolo 7) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 5: Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 8) e sanzioni per le persone giuridiche (articolo 9) >SPAZIO PER TABELLA>