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Document 32023R1694R(04)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (GU L 222 dell’8.9.2023)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (GU L 222 dell’8.9.2023)
C/2024/8938
GU L, 2024/90812, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1694/corrigendum/2024-12-23/oj (ES, FR, IT, PL, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1694/corrigendum/2024-12-23/oj
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/90812 |
23.12.2024 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 222 dell’8 settembre 2023 )
Pagina 92, articolo 6,
anziché:
«L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato VI del presente regolamento.»,
leggasi:
«L’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VI del presente regolamento.».
Pagina 112, allegato I, punto 65, lettera g), punto ix), che sostituisce l’appendice C, punto 9, lettera n), dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013, tabella C.3, nota 4,
anziché:
«La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di marcia di 100 km/h) è 18 x 0,91 = 16,5 kN/axle»,
leggasi:
«La forza massima di decelerazione media ammessa (per una velocità di marcia di 100 km/h) è 18 x 0,91 = 16,5 kN/asse.».
Pagina 112, allegato I, punto 65, lettera g), punto ix), che sostituisce l’appendice C, punto 9, lettera n), dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013, tabella C.3, nota 6,
anziché:
«a = (((Speed (km/h))/3,6)2) / (2 x S - ((Te) x (Speed (km/h)/3,6)))), con Te = 2 sec.»,
leggasi:
«a = (((Velocità (km/h))/3,6)2) / (2 x S - ((Te) x (Velocità (km/h)/3,6)))), con Te = 2 sec.».
Pagina 124, allegato I, punto 70, che aggiunge l’appendice H all’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013, punto H.3, secondo comma, frase introduttiva,
anziché:
«I profili “C” e ISO per il trasporto combinato sono calcolati sulla base delle caratteristiche del vagone di riferimento, definite come segue:»,
leggasi:
«I profili “C” e ISO per il trasporto combinato sono calcolati sulla base delle caratteristiche del carro di riferimento, definite come segue:».
Pagina 129, allegato II, punto 12, che sostituisce il punto 4.2.7 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014, punto 4.2.7.1.5,
anziché:
|
«4.2.7.1.5. |
Azioni dovute alla trazione e alla frenatura (carichi longitudinali) Per la progettazione dei ponti devono essere tenute presenti le forze di trazione e di frenatura, come indicato nella specifica di cui all’appendice T, indice [10].», |
leggasi:
|
«4.2.7.1.5. |
Azioni dovute all’avviamento e alla frenatura (carichi longitudinali) Per la progettazione dei ponti devono essere tenute presenti le forze di avviamento e di frenatura, come indicato nella specifica di cui all’appendice T, indice [10].». |
Pagina 147, allegato II, punto 57, che sostituisce l’appendice T dell’allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014, tabella 49, seconda colonna, sesta riga,
anziché:
«Azioni dovute alla trazione e alla frenatura (carichi longitudinali)»,
leggasi:
«Azioni dovute all’avviamento e alla frenatura (carichi longitudinali)».
Pagina 151, allegato III, punto 10, che sostituisce il punto 4.2.1.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, punto (2 bis),
anziché:
|
«(2 bis) |
Se è presente più di servizio per un determinata tipologia di area pubblica, il percorso verso almeno uno di essi deve essere segnalato mediante indicatori tattili e a contrasto sulla superficie di calpestio.», |
leggasi:
|
«(2 bis) |
Se è presente più di un servizio per una determinata tipologia di area pubblica, il percorso verso almeno uno di essi deve essere segnalato mediante indicatori tattili e a contrasto sulla superficie di calpestio.». |
Pagina 154, allegato III, punto 22, che sostituisce il punto 4.2.2.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, punto (8), lettera (a),
anziché:
|
«(a) |
quando una porta è in fase di apertura deve essere emesso un segnale di apertura delle porte; tale segnale deve funzionare almeno cinque secondi a meno che la porta non sia azionata, in questo caso il segnale può cessare dopo tre secondi;», |
leggasi:
|
«(a) |
quando una porta è abilitata per l’apertura deve essere emesso un segnale di apertura delle porte; tale segnale deve funzionare almeno cinque secondi a meno che la porta non sia azionata, in questo caso il segnale può cessare dopo tre secondi;». |
Pagina 164, allegato III, punto 57, che sostituisce i punti 7.1.1 e 7.1.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, punto 7.1.2(3),
anziché:
|
«(3) |
Le norme relative ai certificati di esame “CE” del tipo o del progetto per il sottosistema materiale rotabile e i componenti di interoperabilità associati devono essere quelli specificati al punto 7.1.3 della STI LOC&PAS.», |
leggasi:
|
«(3) |
Le norme relative ai certificati “CE” di esame del tipo o del progetto per il sottosistema materiale rotabile e i componenti di interoperabilità associati devono essere quelli specificati al punto 7.1.3 della STI LOC&PAS.». |
Pagina 191, allegato V, punto 9, che sostituisce il punto 2.3.1, lettere B) e C), dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, lettera C), secondo comma, frase introduttiva,
anziché:
«I veicoli speciali rientrano nell’ambito di applicazione della presente STI, alla quale devono dimostrare la propria conformità quando sono utilizzati in modalità di circolazione e nei seguenti casi:»,
leggasi:
«I veicoli speciali rientrano nell’ambito di applicazione della presente STI e per essi deve essere dimostrata la conformità ai requisiti della presente STI quando sono utilizzati in modalità di circolazione e nei seguenti casi:».
Pagina 199, allegato V, punto 11, che sostituisce il punto 3.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014,
anziché:
«Alcuni dei requisiti essenziali classificati come “[r]equisiti di portata generale” o “[r]equisiti particolari di ogni sottosistema” nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/797 che hanno un impatto sul sottosistema “materiale rotabile” rientrano in maniera limitata nell’ambito di applicazione della presente STI.»,
leggasi:
«Alcuni dei requisiti essenziali classificati come “requisiti di portata generale” o “requisiti particolari di ogni sottosistema” nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/797 che hanno un impatto sul sottosistema “materiale rotabile” rientrano in maniera limitata nell’ambito di applicazione della presente STI.».
Pagina 230, allegato V, punto 111, che inserisce il punto 4.2.13 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto (3),
anziché:
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«(3) |
Quando è implementata la funzionalità ATO di bordo con livello di automazione 1/2 (GoA1/2) in progetti di veicoli di nuova elaborazione, si applicano gli indici [84] e [88] dell’appendice A della STI CCS.», |
leggasi:
|
«(3) |
Quando è implementata la funzionalità ATO di bordo con livello di automazione 1/2 (GoA1/2) in progetti di veicoli di nuovo sviluppo, si applicano gli indici [84] e [88] dell’appendice A della STI CCS.». |
Pagina 232, allegato V, punto 112, che sostituisce il punto 4.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 4.3.2, tabella 7, terza colonna, terza riga,
anziché:
«Azioni dovute a trazione e frenatura»,
leggasi:
«Azioni dovute all’avviamento e alla frenatura».
Pagina 247, allegato V, punto 159, che inserisce i punti 6.2.10 e 6.2.11 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 6.2.10(1), primo comma, frase introduttiva e primo trattino,
anziché:
«Questo caso si applica quando l’ETCS a bordo è installato in:
|
— |
progetti di veicoli di nuova elaborazione che richiedono una prima autorizzazione quale definita all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*);», |
leggasi:
«Questo caso si applica quando l’ETCS di bordo è installato in:
|
— |
progetti di veicoli di nuovo sviluppo che richiedono una prima autorizzazione quale definita all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*);». |
Pagina 252, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.1.5.1(21), lettera (b), prima frase,
anziché:
«La conformità/non conformità al caso specifico relativo alla posizione dei gradini per l’ingresso e l’uscita dal veicolo di cui al punto 7.3.2.6 della STI PRM deve essere registrata nel fascicolo tecnico.»,
leggasi:
«La conformità/non conformità al caso specifico relativo alla posizione dei gradini per l’ingresso e l’uscita dal veicolo di cui al punto 7.3.2.6 della STI PRM deve essere registrata nella documentazione tecnica.».
Pagina 253, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.1(1), prima frase,
anziché:
«Il presente punto 7.1.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura “CE” di verifica di cui all’articolo 15, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 e all’allegato IV di tale direttiva.»,
leggasi:
«Il presente punto 7.1.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dagli enti che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura “CE” di verifica di cui all’articolo 15, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797 e all’allegato IV di tale direttiva.».
Pagina 253, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.1(2), secondo comma,
anziché:
«Il titolare dell’autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire, a condizioni ragionevoli, all’entità che gestisce le modifiche le informazioni necessarie per valutare le modifiche.»,
leggasi:
«Il titolare dell’autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire, a condizioni ragionevoli, all’ente che gestisce le modifiche le informazioni necessarie per valutare le modifiche.».
Pagina 253, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2(3),
anziché:
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«(3) |
A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e della decisione 2010/713/UE e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica “CE” e, se del caso, a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l’entità che gestisce le modifiche deve informare l’organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti e che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall’entità che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all’esistente certificato di esame “CE” del tipo o del progetto.», |
leggasi:
|
«(3) |
A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e della decisione 2010/713/UE e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica “CE” e, se del caso, a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l’ente che gestisce le modifiche deve informare l’organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti e che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall’ente che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all’esistente certificato “CE” di esame del tipo o del progetto.». |
Pagina 260, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2(11),
anziché:
|
«(11) |
Per stabilire il certificato di esame “CE” del tipo o del progetto, l’organismo notificato scelto dall’entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:
|
leggasi:
|
«(11) |
Per stabilire il certificato “CE” di esame del tipo o del progetto, l’organismo notificato scelto dall’ente che gestisce le modifiche può fare riferimento:
|
Pagina 261, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2(12),
anziché:
|
«(12) |
In ogni caso, l’entità che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato di esame “CE” del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza.», |
leggasi:
|
«(12) |
In ogni caso, l’ente che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato “CE” di esame del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza.». |
Pagina 261, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2(13),
anziché:
|
«(13) |
La documentazione tecnica aggiornata, relativa al certificato di esame “CE” del tipo o del progetto, è richiamata nella documentazione tecnica allegata alla dichiarazione “CE” di verifica rilasciata dall’entità che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.», |
leggasi:
|
«(13) |
La documentazione tecnica aggiornata, relativa al certificato “CE” di esame del tipo o del progetto, è richiamata nella documentazione tecnica allegata alla dichiarazione “CE” di verifica rilasciata dall’ente che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.». |
Pagina 261, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2 bis(1),
anziché:
|
«(1) |
La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l’entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L’entità che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto del punto 7.1.2.2, punto 5). La giustificazione deve essere inclusa nell’eventuale fascicolo tecnico o nella documentazione tecnica originale del veicolo.», |
leggasi:
|
«(1) |
La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l’ente che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L’ente che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto del punto 7.1.2.2, punto 5). La giustificazione deve essere inclusa nell’eventuale documentazione tecnica o nella documentazione tecnica originale del veicolo.». |
Pagina 261, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2 bis, tabella 17 quater, titolo,
anziché:
« Modifiche dei parametri fondamentali per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame “CE” del tipo o del progetto »,
leggasi:
« Modifiche dei parametri fondamentali per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato “CE” di esame del tipo o del progetto ».
Pagina 262, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2 bis, tabella 17 quinquies, titolo,
anziché:
« Modifiche dei parametri fondamentali della STI PRM per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame “CE” del tipo o del progetto » ,
leggasi:
« Modifiche dei parametri fondamentali della STI PRM per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato “CE” di esame del tipo o del progetto ».
Pagina 262, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.2.2 ter(2),
anziché:
|
«(2) |
La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è mantenuto inalterato o è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l’entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato.», |
leggasi:
|
«(2) |
La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è mantenuto inalterato o è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l’ente che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato.». |
Pagina 262, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3,
anziché:
|
«7.1.3. |
Norme relative ai certificati di esame “CE” del tipo o del progetto», |
leggasi:
|
«7.1.3. |
Norme relative ai certificati “CE” di esame del tipo o del progetto». |
Pagina 262, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.1(2), secondo comma, prima frase,
anziché:
«Il quadro di certificazione è l’insieme delle STI (ossia la presente STI, la STI NOI e la STI PRM) applicabili al momento dell’emissione del certificato di esame “CE” del tipo o del progetto.»,
leggasi:
«Il quadro di certificazione è l’insieme delle STI (ossia la presente STI, la STI NOI e la STI PRM) applicabili al momento dell’emissione del certificato “CE” di esame del tipo o del progetto.».
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.1(3), secondo comma,
anziché:
«La fase di progettazione è il periodo che inizia quando un organismo notificato, responsabile della verifica “CE”, è incaricato dal richiedente e termina con il rilascio del certificato di esame “CE” del tipo o del progetto.»,
leggasi:
«La fase di progettazione è il periodo che inizia quando un organismo notificato, responsabile della verifica “CE”, è incaricato dal richiedente e termina con il rilascio del certificato “CE” di esame del tipo o del progetto.».
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.1(4), secondo comma,
anziché:
«La fase di produzione è il periodo durante il quale i sottosistemi “materiale rotabile” possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione “CE” di verifica che si riferisce a un certificato valido di esame “CE” del tipo o del progetto.»,
leggasi:
«La fase di produzione è il periodo durante il quale i sottosistemi “materiale rotabile” possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione “CE” di verifica che si riferisce a un certificato “CE” valido di esame del tipo o del progetto.».
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.1(5),
anziché:
«Materiale rotabile in esercizio:
il materiale rotabile è in esercizio quando è registrato con codice di immatricolazione “00” “Valida” nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenzionato in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (**).»,
leggasi:
«Materiale rotabile in esercizio
Il materiale rotabile è in esercizio quando è registrato con codice di immatricolazione “00” “Valida” nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenuto in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (**).».
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.2, titolo,
anziché:
« Norme relative al certificato di esame “CE” del tipo o del progetto » ,
leggasi:
« Norme relative al certificato “CE” di esame del tipo o del progetto ».
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.2(1),
anziché:
|
«(1) |
L’organismo notificato rilascia il certificato di esame “CE” del tipo o del progetto relativo al quadro di certificazione», |
leggasi:
|
«(1) |
L’organismo notificato rilascia il certificato “CE” di esame del tipo o del progetto relativo al quadro di certificazione.». |
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.2(2),
anziché:
|
«(2) |
Quando una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM entra in vigore durante la fase di progettazione, l’organismo notificato rilascia il certificato di esame “CE” del tipo o del progetto secondo le norme seguenti:
|
leggasi:
|
«(2) |
Quando una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM entra in vigore durante la fase di progettazione, l’organismo notificato rilascia il certificato “CE” di esame del tipo o del progetto secondo le norme seguenti:
|
Pagina 263, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.3.1.3, titolo e punto (1),
anziché:
« Validità del certificato di esame “CE” del tipo o del progetto
|
(1) |
Quando entra in vigore una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM, il certificato di esame “CE” del tipo o del progetto per il sottosistema rimane valido a meno che non debba essere rivisto in base al regime transitorio specifico di una modifica della STI.», |
leggasi:
« Validità del certificato “CE” di esame del tipo o del progetto
|
(1) |
Quando entra in vigore una revisione della presente STI, della STI NOI o della STI PRM, il certificato “CE” di esame del tipo o del progetto per il sottosistema rimane valido a meno che non debba essere rivisto in base al regime transitorio specifico di una modifica della STI.». |
Pagina 264, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.4(1), lettera b),
anziché:
|
«b) |
è registrato con codice di immatricolazione “00”“Valida” nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenzionato in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.», |
leggasi:
|
«b) |
è registrato con codice di immatricolazione “00”“Valida” nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 e manutenuto in condizioni di sicurezza di esercizio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.». |
Pagina 265, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.5(1),
anziché:
|
«(1) |
Questo caso si applica a progetti di veicoli di nuova elaborazione, compresi i veicoli speciali di cui al punto 7.4.3.2 della STI CCS quando si applica il punto 7.1.1.3, punto 1), della STI LOC&PAS, in cui l’ETCS di bordo non è ancora installato, allo scopo di disporre di un sottosistema “materiale rotabile” pronto quando l’ETCS sarà installato.», |
leggasi:
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«(1) |
Questo caso si applica a progetti di veicoli di nuovo sviluppo, compresi i veicoli speciali di cui al punto 7.4.3.2 della STI CCS quando si applica il punto 7.1.1.3, punto 1), della STI LOC&PAS, in cui l’ETCS di bordo non è ancora installato, allo scopo di disporre di un sottosistema “materiale rotabile” pronto quando l’ETCS sarà installato.». |
Pagina 265, allegato V, punto 161, che sostituisce il punto 7.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, punto 7.1.5(2), frase introduttiva,
anziché:
«I requisiti seguenti si applicano a progetti di veicoli di nuova elaborazione che richiedono una prima autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.»,
leggasi:
«I requisiti seguenti si applicano a progetti di veicoli di nuovo sviluppo che richiedono una prima autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.».
Pagina 305, allegato V, punto 165, lettera j), che aggiunge l’appendice L all’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, tabella L.1, terza colonna, nona riga,
anziché:
«Tale caso si applica alla progettazione di veicoli di nuova elaborazione in cui l’ETCS a bordo non è ancora installato allo scopo di disporre di un sottosistema “materiale rotabile” che sia pronto al momento dell’installazione dell’ETCS.»,
leggasi:
«Tale caso si applica alla progettazione di veicoli di nuovo sviluppo in cui l’ETCS di bordo non è ancora installato allo scopo di disporre di un sottosistema “materiale rotabile” che sia pronto al momento dell’installazione dell’ETCS.».
Pagina 317, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, punto 7.1(3),
anziché:
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«(3) |
Per il sottosistema “materiale rotabile” e i relativi componenti di interoperabilità, le norme relative ai certificati di esame “CE” del tipo o del progetto devono essere quelle specificate al punto 7.1.3 della STI LOC&PAS e al punto 7.2.3 della STI WAG.», |
leggasi:
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«(3) |
Per il sottosistema “materiale rotabile” e i relativi componenti di interoperabilità, le norme relative ai certificati “CE” di esame del tipo o del progetto devono essere quelle specificate al punto 7.1.3 della STI LOC&PAS e al punto 7.2.3 della STI WAG.». |
Pagina 323, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice D, punto D.2, primo comma, ultima frase,
anziché:
«Gli aggiornamenti si applicano a partire dalla modifica del calendario successiva alla loro pubblicazione.»,
leggasi:
«Gli aggiornamenti si applicano a partire dalla modifica dell’orario successiva alla loro pubblicazione.».
Pagina 325, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice F, punto 1, tabella, quinta riga, terza colonna,
anziché:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico vuoto»,
leggasi:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico a vuoto».
Pagina 326, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice F, punto 1, prima tabella, quinta riga, terza colonna,
anziché:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico vuoto»,
leggasi:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico a vuoto».
Pagina 326, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice F, punto 1, seconda tabella, quinta riga, terza colonna,
anziché:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico vuoto»,
leggasi:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico a vuoto».
Pagina 326, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice F, punto 1, terza tabella, quinta riga, terza colonna,
anziché:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico vuoto»,
leggasi:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico a vuoto».
Pagina 327, allegato VI, che sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, appendice F, punto 1, seconda tabella, quinta riga, terza colonna,
anziché:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico vuoto»,
leggasi:
«Dopo il condizionamento dei ceppi per il carico a vuoto».
Pagina 331, allegato VII, punto 5, che sostituisce la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, ultima riga, terza colonna,
anziché:
«Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell’infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l’esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria.»,
leggasi:
«Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell’infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l’esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell’infrastruttura e quello dell’impresa ferroviaria.».
Pagina 345, allegato VII, punto 5, che sostituisce la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, prima riga, terza colonna,
anziché:
«Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto»,
leggasi:
«Indicazione se siano richieste informazioni sulla lunghezza sicura del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul relativo livello di integrità della sicurezza richiesto».
Pagina 356, allegato VII, punto 5, che sostituisce la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, terza riga, terza colonna,
anziché:
«Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell’infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l’esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria.»,
leggasi:
«Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell’infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi, riguardanti l’esercizio e la sicurezza, tra il personale del gestore dell’infrastruttura e quello dell’impresa ferroviaria.».
Pagina 361, allegato VII, punto 5, che sostituisce la tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, nona riga, terza colonna,
anziché:
«Indicazione se siano richieste informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul livello di integrità della sicurezza richiesto»,
leggasi:
«Indicazione se siano richieste informazioni sulla lunghezza sicura del convoglio trasmesse da bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza e sul relativo livello di integrità della sicurezza richiesto».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1694/corrigendum/2024-12-23/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)