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Document 32022R0394
Council Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
ST/6973/2022/INIT
GU L 81 del 9.3.2022, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 81/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2022/395 (1), del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima. |
(4) |
La decisione (PESC) 2022/395 estende al settore marittimo l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a limitazioni di finanziamento mediante prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Considerato che è opinione comune che i prestiti e i crediti possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le cripto-attività, data la loro natura specifica è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività. |
(5) |
La decisione (PESC) 2022/395 estende inoltre ai cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Svizzera l'esenzione relativa ai depositi. |
(6) |
Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario chiarire l'eccezione per la fornitura di finanziamenti per le piccole e medie imprese nonché determinate disposizioni degli allegati relative ai beni e alle tecnologie vietati. |
(7) |
È pertanto necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme di tali misure in tutti gli Stati membri. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, la frase introduttiva della lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 septies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.»; |
3) |
all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 septies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.»; |
5) |
all'articolo 5 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»; |
6) |
all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»; |
7) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
8) |
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
9) |
l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
10) |
il testo dell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI del regolamento (UE) n. 833/2914. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO I
L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
nel testo introduttivo, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.»; |
2) |
alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
4) |
alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i., il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
5) |
nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:
|
6) |
nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dal seguente:
|
ALLEGATO II
L'allegato IX del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
nel modello A, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014»; |
2) |
nel modello B, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014». |
ALLEGATO III
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita una voce per l’entità seguente:
«Registro navale russo».
ALLEGATO IV
«ALLEGATO XVI
ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 septies
Categoria VI — materiale navale
X.A.VI.001 |
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
|