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Document 32022R0394

Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/6973/2022/INIT

GU L 81 del 9.3.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/394/oj

9.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 81/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2022/395 (1), del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima.

(4)

La decisione (PESC) 2022/395 estende al settore marittimo l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a limitazioni di finanziamento mediante prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Considerato che è opinione comune che i prestiti e i crediti possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le cripto-attività, data la loro natura specifica è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività.

(5)

La decisione (PESC) 2022/395 estende inoltre ai cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Svizzera l'esenzione relativa ai depositi.

(6)

Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario chiarire l'eccezione per la fornitura di finanziamenti per le piccole e medie imprese nonché determinate disposizioni degli allegati relative ai beni e alle tecnologie vietati.

(7)

È pertanto necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme di tali misure in tutti gli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la frase introduttiva della lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:»;

2)

all'articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 septies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.»;

3)

all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 septies

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.»;

5)

all'articolo 5 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»;

6)

all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

7)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

8)

l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

9)

l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

10)

il testo dell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI del regolamento (UE) n. 833/2914.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO I

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

nel testo introduttivo, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.»;

2)

alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;»

3)

alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

estrattori di cristalli con “controllo a programma registrato” aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;

b.

in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 × 105 Pa; o

c.

in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm; »;

4)

alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i., il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

apparecchiature per la “deposizione chimica in fase di vapore” funzionanti al di sotto di 105 Pa; o»;

5)

nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«X.A.VII.001

Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821: »;

6)

nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dal seguente:

«c.

Motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati.».


ALLEGATO II

L'allegato IX del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

nel modello A, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014»;

2)

nel modello B, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014».


ALLEGATO III

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita una voce per l’entità seguente:

«Registro navale russo».


ALLEGATO IV

«ALLEGATO XVI

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 septies

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001

Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

a)

apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;

b)

apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

».

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