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Document 32021R2281

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 473/131


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 (2) dovrebbe essere allineato al contenuto delle pertinenti risoluzioni adottate o modificate in occasione della diciottesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), tenutasi dal 17 al 28 agosto 2019 (CoP 18).

(2)

In particolare, la CoP 18 ha modificato la risoluzione Conf. 12.3 inserendo un nuovo codice per indicare l’origine di determinati esemplari di piante che non corrispondono a nessuno dei codici esistenti. Il nuovo codice di origine deve essere inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.

(3)

Al fine di migliorare la stesura delle relazioni e facilitare l’analisi dei dati sul commercio, è auspicabile che il formulario per la notifica delle importazioni di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 consenta di includere informazioni sull’origine degli esemplari oggetto di commercio. Per facilitare l’uso efficiente delle risorse, è auspicabile che per un periodo transitorio limitato le autorità di gestione possano utilizzare le scorte esistenti di formulari per la notifica delle importazioni.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 garantisce l’attuazione uniforme del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (3), in particolare stabilendo i modelli ai quali devono corrispondere licenze, certificati e altri documenti previsti in tale regolamento. Il presente regolamento modificativo dovrebbe pertanto essere applicato in combinato disposto con il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (4), ed entrambi i regolamenti modificativi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.»

(2)

Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono modificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento.

(3)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è sostituito dal testo che figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO 1

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:

(1)

L’allegato I, «LICENZA/CERTIFICATO», è così modificato:

a)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento a «1 - originale» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (1), né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

b)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento a «2 - copia per il titolare» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

c)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento a «3 - copia che gli uffici doganali restituiscono all’organo di gestione emittente» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

d)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento a «4 - copia per l’organo di gestione emittente» e a«5 - domanda» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

(2)

L’allegato III, «Certificato per mostra itinerante», è così modificato:

a)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento all’«originale» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

b)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento alla «copia per l’organo di gestione emittente» e alla «domanda» è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

(3)

L’allegato V, «CERTIFICATO — Valido solo sul territorio dell’Unione europea», è così modificato:

a)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento all’«originale», è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

b)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento alla «copia per l’organo di gestione emittente» e alla «domanda», è inserita la seguente riga:

«Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».


(1)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO 2

«ALLEGATO II

Image 1

Istruzioni e spiegazioni

1.

Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.

4.

Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

5.

Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.

6.

La descrizione deve essere il più possibile precisa.

9.

Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante di cui all’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati  (1)

O

Esemplari pre-convenzione  (1)

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

X

Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

10.

Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.

11.

Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.

13.

Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.

14.

L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.

15.

L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.

Image 2

Istruzioni e spiegazioni

1.

Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato.

4.

Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

5.

Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.

6.

La descrizione deve essere il più possibile precisa.

9.

Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:

W

Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R

Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall’ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all’età adulta

D

Animali di cui all’allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A

Piante di cui all’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C

Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F

Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I

Esemplari confiscati o sequestrati  (2)

O

Esemplari pre-convenzione  (2)

U

Origine sconosciuta (deve essere motivata)

X

Esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

Y

Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall’ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

10.

Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.

11.

Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES.

13.

Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.

14.

L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.

15.

L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato.

»

(1)  Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

(2)  Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.


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