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Document 32021R2281
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2281 of 16 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 792/2012 as regards the addition of a new source code for plants from assisted production and related changes
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti
C/2021/9166
OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 473/131 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 (2) dovrebbe essere allineato al contenuto delle pertinenti risoluzioni adottate o modificate in occasione della diciottesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), tenutasi dal 17 al 28 agosto 2019 (CoP 18). |
(2) |
In particolare, la CoP 18 ha modificato la risoluzione Conf. 12.3 inserendo un nuovo codice per indicare l’origine di determinati esemplari di piante che non corrispondono a nessuno dei codici esistenti. Il nuovo codice di origine deve essere inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012. |
(3) |
Al fine di migliorare la stesura delle relazioni e facilitare l’analisi dei dati sul commercio, è auspicabile che il formulario per la notifica delle importazioni di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 consenta di includere informazioni sull’origine degli esemplari oggetto di commercio. Per facilitare l’uso efficiente delle risorse, è auspicabile che per un periodo transitorio limitato le autorità di gestione possano utilizzare le scorte esistenti di formulari per la notifica delle importazioni. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 garantisce l’attuazione uniforme del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (3), in particolare stabilendo i modelli ai quali devono corrispondere licenze, certificati e altri documenti previsti in tale regolamento. Il presente regolamento modificativo dovrebbe pertanto essere applicato in combinato disposto con il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (4), ed entrambi i regolamenti modificativi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:
(1) |
all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma: «Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.» |
(2) |
Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono modificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento. |
(3) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è sostituito dal testo che figura nell’allegato 2 del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO 1
Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:
(1) |
L’allegato I, «LICENZA/CERTIFICATO», è così modificato:
|
(2) |
L’allegato III, «Certificato per mostra itinerante», è così modificato:
|
(3) |
L’allegato V, «CERTIFICATO — Valido solo sul territorio dell’Unione europea», è così modificato:
|
(1) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
ALLEGATO 2
«ALLEGATO II
Istruzioni e spiegazioni
1. |
Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato. |
4. |
Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. |
5. |
Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine. |
6. |
La descrizione deve essere il più possibile precisa. |
9. |
Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
|
10. |
Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97. |
11. |
Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES. |
13. |
Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta. |
14. |
L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione. |
15. |
L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato. |
Istruzioni e spiegazioni
1. |
Indicare nome e indirizzo completi dell’importatore o di un suo rappresentante autorizzato. |
4. |
Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. |
5. |
Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine. |
6. |
La descrizione deve essere il più possibile precisa. |
9. |
Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l’origine:
|
10. |
Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell’allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97. |
11. |
Indicare III per le specie riportate nell’appendice III della CITES. |
13. |
Indicare la lettera (C o D) dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta. |
14. |
L’importatore deve presentare all’ufficio doganale di introduzione nell’Unione l’originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l’importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell’appendice III CITES del paese di (ri)esportazione. |
15. |
L’ufficio doganale trasmette l’originale (formulario n. 1) timbrato all’organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l’importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all’importatore o al suo rappresentante autorizzato. |
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
(2) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.