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Document 32021R2201

Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

ST/14436/2021/INIT

GU L 446 del 14.12.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2201/oj

14.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 446/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/2201 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio (2) attua la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.

(2)

La decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio (3) stabilisce i criteri per gli elenchi autonomi dell’Unione.

(3)

È quindi necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2021/2208, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, o destinarli a loro vantaggio.»;

2)

dopo l’articolo 2 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

1.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

a)

conducono ostilità in violazione dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali (“accordo”);

b)

adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, o che compromettono l’attuazione dell’accordo o che la mettono a repentaglio;

c)

agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) o b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;

d)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell’attuazione di attacchi contro:

i)

le varie entità citate nell’accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;

ii)

gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell’ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;

iii)

forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell’Unione europea e le forze francesi;

e)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;

f)

pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne o bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g)

utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; o

h)

agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell’elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

2.   L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

3.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 2 ter

1.   L’allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei seguenti motivi:

a)

sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, come le azioni o le politiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1; o

b)

ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o il passaggio di poteri alle autorità elette; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) o b).

2.   L’allegato I bis comprende i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità ivi menzionate.

3.   L’allegato I bis riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell’allegato I o nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;»;

4)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e»;

5)

all’articolo 3, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.»;

6)

all’articolo 3, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per coprire spese straordinarie, purché:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l’abbia approvato; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima della concessione dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

3.   In deroga all’articolo 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità e un organismo elencati nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

7)

Dopo l’articolo 3 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1.   In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

Articolo 3 ter

1.   In deroga all’articolo 2 e con riguardo a una persona, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

8)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di:

i)

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 bis è stato inserito nell’allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;

ii)

per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I bis, una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 ter è stato inserito nell’allegato I bis, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;

d)

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

9)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I o all’allegato I bis; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Per una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I, lo Stato membro interessato comunica al comitato delle sanzioni l’intenzione di concedere un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»;

10)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I o nell’allegato I bis; o

c)

i pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all’allegato I bis in base alle decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’UE o esecutive nello Stato membro in questione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2.»;

11)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;»;

12)

l’articolo 12, è sostituito dal seguente;

«Articolo 12

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I.

2.   Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis.

3.   Il Consiglio trasmette la propria decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

6.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

7.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

13)

Dopo l’articolo 13 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1.   Il Consiglio, la Comissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I e I bis;

c)

per quanto riguarda la Commssione:

i)

l’inclusione del contenuto dell’allegato I e I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanzionare dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alla misure di sicurezza riguardanti tali persone solo ella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e I bis.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Comissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

14)

il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 bis »;

15)

Dopo l’allegato I è inserito l’allegato seguente:

« ALLEGATO I bis

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter

» .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).


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