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Document 32020R2002

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/8487

    GU L 412 del 8.12.2020, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj

    8.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 412/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2020

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 23, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e gli articoli 35 e 40,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. Le informazioni, i formati e i requisiti procedurali per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

    (3)

    Le malattie elencate, quali definite all’articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, sono elencate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. A causa del diverso profilo della malattia, i focolai di determinate malattie elencate dovrebbero essere soggetti a notifica immediata nell’Unione, mentre i focolai delle altre malattie dovrebbero essere soggetti a comunicazione nell’Unione.

    (4)

    Tenuto conto del profilo della malattia e dello stato sanitario di un determinato Stato membro, zona o compartimento, dovrebbe essere richiesta una notifica immediata nell’Unione alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a un focolaio di determinate malattie elencate al fine di consentire l’attuazione tempestiva delle necessarie misure di gestione dei rischi. È opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco specifico delle malattie elencate per le quali è necessaria una notifica immediata nell’Unione, nonché i termini per tale notifica immediata.

    (5)

    Garanzie in materia di sanità animale si applicano agli Stati membri, alle zone e ai compartimenti indenni da malattia per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché le comunicazioni sulla sorveglianza effettuata per mantenere lo status di indenne da malattia non sono obbligatorie, l’obbligo di notificare i focolai primari di tali malattie entro 24 ore dalla conferma risulta giustificato.

    (6)

    In caso di focolai secondari delle malattie elencate soggette a notifica, è opportuno ricorrere all’uso ben consolidato di notifiche settimanali raggruppate, tenuto conto del profilo della malattia e in funzione dello stato sanitario di uno Stato membro, una zona o un compartimento.

    (7)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) definisce l’applicazione di norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate per le specie elencate o i gruppi di specie elencate. È opportuno che il presente regolamento stabilisca per gli Stati membri l’obbligo di comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E di cui a tale regolamento per le specie elencate o i gruppi di specie elencate pertinenti, come pure i requisiti procedurali e le informazioni per tale comunicazione.

    (8)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della notifica e della comunicazione nell’Unione, è opportuno fissare le norme per stabilire le informazioni da fornire e per stabilire le procedure, i formati e i dati necessari nonché le norme riguardanti l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione.

    (9)

    Ai fini delle informazioni da trasmettere nell’ambito di una notifica nell’Unione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare ulteriormente alcune prescrizioni in materia di informazioni per garantire l’applicazione uniforme di tale disposizione e facilitare l’inserimento dei dati nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 22 di tale regolamento (sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)].

    (10)

    Ai fini della comunicazione nell’Unione delle malattie elencate conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare nel presente regolamento il livello delle informazioni da fornire sull’individuazione delle malattie elencate e sui programmi di eradicazione.

    (11)

    A norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a definire regioni di notifica e di comunicazione. A fini di chiarezza della notifica e della comunicazione nell’Unione, il presente regolamento dovrebbe elencare i tipi di regioni di notifica e di comunicazione.

    (12)

    È inoltre opportuno stabilire procedure e formati armonizzati per garantire una comunicazione uniforme dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nel sistema ADIS.

    (13)

    Le informazioni fornite sui risultati dell’attuazione dei programmi di eradicazione dovrebbero essere disponibili nel sistema ADIS per consentire alla Commissione di monitorare i progressi dei programmi di eradicazione degli Stati membri in corso. Tali informazioni dovrebbero essere integrate da informazioni supplementari ai fini del riconoscimento dello status di indenne da malattia una volta conseguita l’eradicazione.

    (14)

    Per quanto riguarda le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, lo stato sanitario all’interno del territorio di uno Stato membro potrebbe variare tra una parte del territorio riconosciuta indenne da malattia e altre parti del territorio con o senza un programma di eradicazione approvato per la stessa malattia. Il sistema ADIS dovrebbe consentire la compilazione dei dati e, se pertinente, l’integrazione con dati supplementari relativi al numero totale di focolai e alle specie elencate o ai gruppi di specie elencate interessati.

    (15)

    A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Commissione programmi di sorveglianza dell’Unione. A norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali disposizioni, è opportuno stabilire nel presente regolamento un formato e una procedura comuni per tali presentazioni.

    (16)

    Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia per le malattie di categoria B e di categoria C. Al fine di garantire una presentazione uniforme di tali domande da parte degli Stati membri, è opportuno precisare le informazioni, il formato e i mezzi di trasferimento dei dati richiesti per tali domande.

    (17)

    Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento fissa norme concernenti:

    1)

    le malattie di categoria E pertinenti ai fini della notifica nell’Unione dei focolai e le informazioni che gli Stati membri devono fornire per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E;

    2)

    i termini e la frequenza per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;

    3)

    il formato e la procedura per comunicare alla Commissione i risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione nonché le informazioni, il formato e la procedura per comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dei programmi di eradicazione;

    4)

    il formato e la struttura dei dati di cui ai punti 1 e 3 che devono essere inseriti nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;

    5)

    l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione;

    6)

    il formato e la procedura per la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione, per informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri;

    7)

    le informazioni, il formato e i requisiti procedurali per quanto riguarda la presentazione alla Commissione, per approvazione, dei progetti di programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per quanto riguarda gli indicatori di risultato necessari per valutare l’efficacia dell’applicazione di tali programmi, nonché i formati e le procedure per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio degli Stati membri, o di loro zone e compartimenti, e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia;

    8)

    le procedure per l’istituzione e l’uso del sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

    2)

    «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;

    3)

    «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429;

    4)

    «focolaio primario»: un focolaio non connesso epidemiologicamente con un focolaio precedente nella stessa regione di notifica e di comunicazione di uno Stato membro o il primo focolaio in una regione di notifica e di comunicazione diversa dello stesso Stato membro;

    5)

    «focolaio secondario»: un focolaio diverso da un focolaio primario;

    6)

    «sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, che deve essere istituito e gestito dalla Commissione;

    7)

    «ambito di applicazione territoriale»: il territorio contemplato dal programma di eradicazione conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 47 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici;

    8)

    «durata del programma di eradicazione»: il periodo di applicazione del programma di eradicazione conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 49 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici.

    Articolo 3

    Notifica nell’Unione

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro 24 ore dalla conferma, gli eventuali focolai primari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:

    a)

    nell’allegato I, punti 1 e 2;

    b)

    nell’allegato I, punto 3, se il focolaio primario è stato individuato nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;

    c)

    nell’allegato I, punti 4 e 5, se il focolaio primario è stato individuato in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi il primo giorno lavorativo di ogni settimana (in riferimento alla settimana precedente, dalle ore 0.00 del lunedì fino alle ore 24.00 della domenica), i focolai secondari nel loro territorio di una delle malattie elencate figuranti:

    a)

    nell’allegato I, punti 1 e 2;

    b)

    nell’allegato I, punto 3, se tali focolai secondari sono stati individuati nella pertinente popolazione animale interessata in uno Stato membro o una zona indenni da malattia;

    c)

    nell’allegato I, punti 4 e 5, se tali focolai secondari sono stati individuati in uno Stato membro, una zona o, se pertinente, un compartimento indenni da malattia.

    Se la Commissione non riceve alcuna informazione, si ritiene che non sia stato confermato alcun focolaio secondario nel periodo indicato al primo comma.

    3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni specificate nell’allegato II e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 4

    Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, comunicazioni in merito all’individuazione delle malattie di categoria E che sono state confermate nel loro territorio nelle specie elencate e nei gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

    2.   La prima comunicazione di cui al paragrafo 1 è prevista entro il 30 aprile 2022.

    3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni specificate nell’allegato III e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 5

    Regioni di notifica e di comunicazione

    Le regioni di notifica e di comunicazione definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/429 sono elencate nell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 6

    Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione.

    2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 7

    Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.

    2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono:

    a)

    per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:

    i)

    nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;

    ii)

    nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);

    iii)

    nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);

    iv)

    nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici; e

    b)

    per ogni periodo di sei anni dopo l’approvazione iniziale dei programmi di eradicazione, in riferimento ai sei anni civili precedenti, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui alla lettera a), le informazioni specificate:

    i)

    nell’allegato VI, sezione 6, punto 1, per i programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti;

    ii)

    nell’allegato VI, sezione 6, punto 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;

    iii)

    nell’allegato VI, sezione 6, punto 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae) (MTBC);

    iv)

    nell’allegato VI, sezione 6, punto 8, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.

    3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 8

    Comunicazione nell’Unione dei risultati finali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione finale sui rispettivi programmi di eradicazione approvati entro quattro mesi dalla loro conclusione.

    2.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 riguarda:

    a)

    nel caso dei programmi obbligatori di eradicazione, il periodo di applicazione di tali programmi dall’ultima relazione presentata a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), fino alla conclusione;

    b)

    nel caso dei programmi facoltativi di eradicazione, l’intero periodo di applicazione dall’approvazione fino alla conclusione.

    3.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni specificate all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a n), e all’articolo 11, paragrafo 2, a seconda dei casi, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, qualora gli Stati membri chiedano:

    a)

    il riconoscimento dello status di indenne da malattia; o

    b)

    la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2020/689 o all’articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento delegato.

    4.   Qualora non chieda il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una malattia di categoria C o la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), lo Stato membro non presenta la relazione finale di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro presenta invece alla Commissione una dichiarazione attestante che il programma di eradicazione non ha conseguito l’eradicazione della malattia e che non è richiesta la proroga del suo periodo di applicazione.

    5.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 9

    Presentazione e modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi di sorveglianza dell’Unione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione.

    2.   I programmi di cui al paragrafo 1:

    a)

    contengono almeno le informazioni elencate nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

    b)

    sono trasmessi per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine.

    3.   I programmi di cui al paragrafo 1 che sono stati presentati alla Commissione come parte tecnica delle domande di finanziamento dell’Unione sono considerati presentati conformemente al paragrafo 1.

    4.   In caso di modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione in corso, gli Stati membri li aggiornano e li ripresentano.

    Articolo 10

    Presentazione dei programmi di eradicazione

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine, per approvazione:

    a)

    i rispettivi programmi obbligatori di eradicazione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione;

    b)

    i rispettivi programmi facoltativi di eradicazione in qualsiasi momento.

    2.   I programmi di eradicazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni pertinenti specificate:

    a)

    nell’allegato VII, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;

    b)

    nell’allegato VII, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;

    c)

    nell’allegato VII, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;

    d)

    nell’allegato VII, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

    Articolo 11

    Domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici

    1.   Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate:

    a)

    nell’allegato VI, sezioni 1 e 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’assenza delle specie elencate;

    b)

    nell’allegato VI, sezioni 1 e 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno;

    c)

    nell’allegato VI, sezioni 1 e 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate;

    d)

    nell’allegato VI, sezioni 1 e 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su dati storici e dati relativi alla sorveglianza;

    e)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 1, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti;

    f)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;

    g)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC;

    h)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica (LEB);

    i)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);

    j)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 6, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV);

    k)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 7, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della diarrea virale bovina (BVD);

    l)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 8, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da RABV;

    m)

    nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 9, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;

    n)

    nell’allegato VI, sezione 1, e, se pertinente, sezione 6, punto 10, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici.

    2.   Le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera n), le seguenti informazioni:

    a)

    nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 79, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento delegato;

    b)

    nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la valutazione di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento delegato e dettagli relativi alle misure adottate per prevenire l’introduzione della malattia in questione nel compartimento quali previste all’articolo 73, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento delegato.

    3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi caso confermato della malattia in questione che è rilevato nel territorio interessato dopo la data di presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e prima della data di riconoscimento di tale status.

    4.   Le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.

    Articolo 12

    Scambio di informazioni su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia

    1.   L’elenco dei territori, delle zone o dei compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2016/429, è compilato utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione.

    2.   Gli Stati membri modificano l’elenco di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi se lo status di indenne da malattia del territorio, delle zone o dei compartimenti cambia a causa della non conformità alle prescrizioni per il mantenimento di tale status.

    3.   Gli Stati membri rilasciano le dichiarazioni provvisorie per le zone o i compartimenti per determinate malattie degli animali acquatici di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 utilizzando il modello elettronico standard fornito sul sito web della Commissione.

    Articolo 13

    Procedure per l’istituzione e l’uso del sistema ADIS

    Gli Stati membri utilizzano il sistema ADIS o qualsiasi parte di tale sistema per l’inserimento e il trasferimento dei dati conformemente al presente regolamento a decorrere dalla data loro comunicata dalla Commissione.

    Articolo 14

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


    ALLEGATO I

    MALATTIE ELENCATE SOGGETTE A NOTIFICA NELL’UNIONE

    1.   Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    Afta epizootica

    Infezione da virus della peste bovina

    Infezione da virus della febbre della Rift Valley

    Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

    Infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

    Vaiolo degli ovini e dei caprini

    Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

    Pleuropolmonite contagiosa caprina

    Peste equina

    Morva (infezione da Burkholderia mallei)

    Peste suina classica

    Peste suina africana

    Influenza aviaria ad alta patogenicità

    Infezione da virus della malattia di Newcastle, tranne se diagnosticata:

    nei Columbiformes ad eccezione di quelli detenuti come pollame; o

    negli animali selvatici delle specie elencate

    Infezione da virus della rabbia

    Infezione da virus della malattia emorragica epizootica

    Carbonchio ematico

    Surra (Tripanosoma evansi)

    Malattia da virus Ebola

    Anemia infettiva equina

    Durina

    Encefalomielite equina venezuelana

    Infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare)

    Infestazione da Tropilaelaps spp.

    Infezione da Batrachochytrium salamandrivorans

    Encefalite giapponese

    Febbre del Nilo occidentale

    Encefalomielite equina (orientale e occidentale)

    2.   Malattie elencate degli animali acquatici soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    Necrosi ematopoietica epizootica

    Infezione da Mikrocytos mackini

    Infezione da Perkinsus marinus

    Infezione da virus della sindrome di Taura

    Infezione da virus della malattia della testa gialla

    3.   Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

    Infezione da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis

    Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)

    Rinotracheite infettiva bovina/Vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV)

    Diarrea virale bovina (BVD)

    Leucosi bovina enzootica (LEB)

    Infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV)

    4.   Malattie elencate degli animali terrestri soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») per sierotipo

    Infestazione da Varroa spp.

    Infestazione da Echinococcus multilocularis

    5.   Malattie elencate degli animali acquatici soggette a notifica nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    Setticemia emorragica virale

    Necrosi ematopoietica infettiva

    Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)

    Infezione da Marteilia refringens

    Infezione da Bonamia exitiosa

    Infezione da Bonamia ostreae

    Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi («infezione da WSSV»)


    ALLEGATO II

    INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA NOTIFICA NELL’UNIONE DEI FOCOLAI DELLE MALATTIE ELENCATE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

    1.   

    Data di spedizione.

    2.   

    Ora di spedizione.

    3.   

    Nome del paese.

    4.   

    Nome della malattia e tipo di agente patogeno, se del caso.

    5.   

    Numero di serie del focolaio.

    6.   

    Tipo di focolaio (focolaio primario/secondario).

    7.   

    Numero di riferimento del focolaio connesso con il focolaio in questione (se del caso).

    8.   

    Regione e ubicazione geografica del focolaio.

    9.   

    Data di sospetto.

    10.   

    Data di conferma.

    11.   

    Metodi diagnostici utilizzati.

    12.   

    Origine della malattia.

    13.   

    Misure di controllo adottate.

    14.   

    Animali interessati dal focolaio:

    a)

    animali terrestri (per specie), escluse le api mellifere e i bombi:

    i)

    numero di animali sensibili, compresi gli animali selvatici se del caso;

    ii)

    stima del numero di animali infestati o infetti a livello clinico o subclinico, compresi gli animali selvatici se del caso;

    iii)

    stima del numero di animali morti o, nel caso di animali selvatici, trovati morti;

    iv)

    numero di animali abbattuti;

    v)

    numero di animali macellati;

    b)

    api mellifere e bombi:

    i)

    numero di colonie sensibili;

    ii)

    numero di colonie infestate o infette a livello clinico o subclinico;

    iii)

    numero di colonie morte;

    iv)

    numero di colonie distrutte;

    c)

    animali acquatici (per specie):

    i)

    stima del numero o della biomassa di animali sensibili, compresi gli animali selvatici se del caso;

    ii)

    stima del numero o della biomassa di animali infetti a livello clinico o subclinico, compresi gli animali selvatici se del caso;

    iii)

    stima del numero o della biomassa di animali morti o, nel caso di animali selvatici, trovati morti;

    iv)

    stima del numero o della biomassa di animali abbattuti;

    v)

    stima del numero o della biomassa di animali macellati.

    15.   

    Data della pulizia e disinfezione preliminari (se del caso).


    ALLEGATO III

    INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE NELL’UNIONE IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE ELENCATE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

    1.   

    Data della comunicazione.

    2.   

    Periodo di riferimento.

    3.   

    Nome del paese.

    4.   

    Nome della malattia e tipo di agente patogeno, se del caso.

    5.   

    Numero di focolai per specie animale elencata o gruppo di specie elencate durante il periodo di riferimento.

    6.   

    Data di conferma dell’ultimo focolaio.


    ALLEGATO IV

    REGIONI DEGLI STATI MEMBRI AI FINI DELLA NOTIFICA E DELLA COMUNICAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 5

    Stato membro:

    Regioni di notifica e di comunicazione:

    Belgio

    province — provincie

    Bulgaria

    област

    Cechia

    okres

    Danimarca

    unità veterinarie o comuni

    Germania

    Kreis, Regierungsbezirk o Bundesland

    Estonia

    maakond

    Irlanda

    county

    Grecia

    περιφερειακή ενότητα

    Spagna

    provincia

    Francia

    département

    Croazia

    županija

    Italia

    provincia

    Cipro

    επαρχία

    Lettonia

    novads

    Lituania

    apskritis

    Lussemburgo

    intero paese

    Ungheria

    megye

    Malta

    intero paese

    Paesi Bassi

    gemeente

    Austria

    Bezirk

    Polonia

    powiat

    Portogallo

    continente: distrito

    altre parti del territorio: região autónoma

    Romania

    județ

    Slovenia

    območni urad

    Slovacchia

    kraj

    Finlandia

    maakunta/landskap

    Svezia

    kommun


    ALLEGATO V

    INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DI ERADICAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

    SEZIONE 1

    Risultati dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento

    Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento.

    1.

    Data della comunicazione.

    2.

    Periodo di riferimento.

    3.

    Nome del paese.

    4.

    Nome della malattia.

    5.

    Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 1, punto 4).

    6.

    Informazioni sugli stabilimenti e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (1), al 31 dicembre;

    b)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da malattia, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, con o senza vaccinazione, se pertinente, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    d)

    numero di animali detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera c);

    e)

    numero di stabilimenti con uno o più casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    f)

    numero di focolai confermati durante il periodo di riferimento.

    SEZIONE 2

    Risultati dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

    Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.

    1.

    Data della comunicazione.

    2.

    Periodo di riferimento.

    3.

    Nome del paese.

    4.

    Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 2, punto 3).

    5.

    Informazioni sulla sorveglianza per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, comprese almeno mappe con i seguenti dati:

    a)

    numero di animali indicatori sottoposti a prove, per specie;

    b)

    numero di casi confermati per specie.

    6.

    Informazioni sulla vaccinazione degli animali selvatici, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero e date delle campagne di vaccinazione;

    b)

    densità delle esche vaccinali raggiunta e, se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2, mappe della densità delle esche vaccinali;

    c)

    su richiesta della Commissione, file elettronici contenenti:

    i)

    linee di volo registrate durante la distribuzione delle esche vaccinali;

    ii)

    distribuzione delle esche vaccinali (ora e posizione di ciascuna esca lanciata) registrata durante la distribuzione aerea se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2;

    d)

    informazioni sul monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione, comprese mappe con i seguenti dati:

    i)

    numero di animali risultati positivi alla prova dei biomarcatori/numero di prove dei biomarcatori effettuate;

    ii)

    numero di animali risultati positivi alle prove sierologiche/numero di prove sierologiche effettuate.

    SEZIONE 3

    Risultati dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

    Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione dell’infezione da BTV.

    1.

    Data della comunicazione.

    2.

    Periodo di riferimento.

    3.

    Nome del paese.

    4.

    Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 3, punto 3).

    5.

    Informazioni sulla sorveglianza nel territorio di cui al punto 4, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

    b)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a), al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’infezione da BTV e numero di animali vaccinati durante il periodo di riferimento, per specie e, se pertinente, per sierotipo di BTV;

    d)

    numero di focolai confermati per sierotipo di BTV durante il periodo di riferimento;

    e)

    numero e ubicazione degli stabilimenti protetti dai vettori, se pertinente;

    f)

    descrizione delle aree stagionalmente indenni da BTV e date di inizio e fine del periodo libero da vettori, se pertinente.

    SEZIONE 4

    Risultati dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

    Informazioni da fornire sui programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

    1.

    Data della comunicazione.

    2.

    Periodo di riferimento.

    3.

    Nome del paese.

    4.

    Nome della malattia.

    5.

    Ambito di applicazione territoriale (in caso di modifica dell’ambito di applicazione territoriale conformemente all’allegato VII, sezione 4, punto 4).

    6.

    Informazioni sugli stabilimenti di acquacoltura e sugli animali interessati presenti nel territorio di cui al punto 5, per compartimento, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e, se pertinente, numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre;

    d)

    numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre.


    (1)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).


    ALLEGATO VI

    INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DI ERADICAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE DA MALATTIA DI STATI MEMBRI O ZONE PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE DEGLI ANIMALI TERRESTRI E ACQUATICI E NELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI INDENNE DA MALATTIA DEI COMPARTIMENTI PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11

    SEZIONE 1

    Conformità ai criteri generali

    Informazioni generali da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia.

    1.

    Data della domanda.

    2.

    Nome del paese.

    3.

    Nome della malattia.

    4.

    Ambito di applicazione territoriale per quanto riguarda il riconoscimento dello status di indenne da malattia.

    5.

    Dichiarazione attestante la conformità ai pertinenti criteri generali conformemente all’articolo 66, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 per gli Stati membri o le zone, o all’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento delegato per i compartimenti acquatici.

    SEZIONE 2

    Status di indenne da malattia basato sull’assenza delle specie elencate

    Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’assenza delle specie elencate.

    Documentazione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, o all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

    SEZIONE 3

    Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno

    Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno.

    Documentazione di cui all’articolo 68, paragrafo 2, o all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

    SEZIONE 4

    Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate

    Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base dell’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate.

    Documentazione di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

    SEZIONE 5

    Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza

    1.

    Informazioni che l’autorità competente deve includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza, a condizione che la malattia non sia mai stata segnalata nel territorio interessato o sia stata eradicata e non sia stata segnalata in tale territorio per almeno 25 anni prima della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia:

    a)

    se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infestazione da Varroa spp.:

    elementi documentati attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte III, sezione 1, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2020/689;

    b)

    se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da Bonamia exitiosa:

    i)

    i risultati di un’indagine condotta per almeno un anno in tutti gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti che detengono specie elencate nello Stato membro, nella zona o nel compartimento e, ove richiesto, nei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche. Le prove devono essere state effettuate su un campione di dimensioni tali da consentire di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, l’infezione da Bonamia exitiosa se l’agente patogeno è presente nella popolazione con una prevalenza del 2 %;

    ii)

    misure applicate per prevenire l’introduzione di Bonamia exitiosa nel territorio interessato;

    iii)

    misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio;

    c)

    se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da WSSV:

    i)

    i risultati di un’indagine condotta per almeno un anno in tutti gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti che detengono specie elencate nello Stato membro, nella zona o nel compartimento e, ove richiesto, nei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche. Le prove devono essere state effettuate su un campione di dimensioni tali da consentire di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, l’infezione da WSSV se l’agente patogeno è presente nella popolazione con una prevalenza del 2 %;

    ii)

    misure applicate per prevenire l’introduzione del WSSV nel territorio interessato;

    iii)

    misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio.

    2.

    Informazioni riguardanti almeno i 10 anni precedenti da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da BVD sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza, se la malattia è stata segnalata negli ultimi 25 anni ed è stata eradicata dal territorio interessato:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini per stato sanitario (1) e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre di ogni anno;

    b)

    strategia/regimi di prove e metodi diagnostici utilizzati per determinare lo stato sanitario rispetto alla BVD degli stabilimenti che detengono bovini (infetti, non infetti);

    c)

    strategia/regimi di prove e metodi diagnostici utilizzati per dimostrare il mantenimento dello stato di non infetti degli stabilimenti che detengono bovini;

    d)

    misure per prevenire l’introduzione del virus della BVD nel territorio interessato;

    e)

    misure di controllo delle malattie applicate in caso di comparsa di un focolaio;

    f)

    numero di focolai all’anno;

    g)

    numero di casi confermati durante i 18 mesi precedenti;

    h)

    precedenti vaccinazioni e data del divieto di vaccinazione contro la BVD per i bovini detenuti.

    3.

    Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza se è richiesto il riconoscimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione:

    elementi documentati attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte IV, sezione 1, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

    SEZIONE 6

    Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione

    Informazioni da includere nelle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia sulla base di programmi di eradicazione, per anno civile.

    1.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti, per zona o regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti ogni anno a prove sierologiche per la concessione o il mantenimento dello status e numero di bovini sottoposti a prove;

    d)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera c);

    e)

    numero di bovini introdotti in uno stabilimento di cui alla lettera a);

    f)

    numero di bovini sottoposti a prove sierologiche nel contesto dell’introduzione in uno stabilimento;

    g)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera f);

    h)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione tra quelli di cui alle lettere d) e g);

    i)

    numero di stabilimenti sottoposti a indagini sui casi di aborto potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

    j)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione tra quelli di cui alla lettera i);

    k)

    numero totale di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione, se diverso dalla somma di quelli indicati alle lettere h) e j);

    l)

    data dell’ultima vaccinazione dei bovini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

    m)

    numero di stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre.

    2.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, per zona o regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono ovini o caprini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di ovini o caprini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti che detengono ovini o caprini aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con o senza vaccinazione, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di ovini o caprini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono ovini o caprini sottoposti ogni anno a prove sierologiche per la concessione o il mantenimento dello status e numero di ovini o caprini sottoposti a prove;

    d)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera c);

    e)

    numero di ovini o caprini introdotti in uno stabilimento di cui alla lettera a);

    f)

    numero di ovini o caprini sottoposti a prove sierologiche nel contesto dell’introduzione in uno stabilimento;

    g)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera f);

    h)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione tra quelli di cui alle lettere d) e g);

    i)

    numero di stabilimenti sottoposti a indagini sui casi di aborto potenzialmente causati dall’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

    j)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione tra quelli di cui alla lettera i);

    k)

    numero totale di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione, se diverso dalla somma di quelli indicati alle lettere h) e j);

    l)

    data dell’ultima vaccinazione degli ovini e dei caprini detenuti contro l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

    m)

    numero di stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e numero di ovini o caprini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre.

    3.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti che detengono bovini aventi lo status di indenne da infezione da MTBC, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti che detengono bovini sottoposti a prove nel corso dell’anno ai fini della concessione o del mantenimento dello status e numero di bovini sottoposti a prove per ciascuno dei seguenti regimi di prove di cui all’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689:

    i)

    prove richieste ogni 12 mesi;

    ii)

    prove richieste ogni 24 mesi;

    iii)

    prove richieste ogni 36 mesi;

    iv)

    prove richieste ogni 48 mesi;

    d)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera c);

    e)

    numero di bovini introdotti in uno stabilimento di cui alla lettera a);

    f)

    numero di bovini sottoposti a prove nel contesto dell’introduzione in uno stabilimento;

    g)

    numero di stabilimenti sospetti a seguito delle prove di cui alla lettera f);

    h)

    numero di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione tra quelli di cui alle lettere d) e g);

    i)

    numero di bovini inviati al macello da uno stabilimento avente lo status di indenne da infezione da MTBC;

    j)

    numero di bovini macellati, tra quelli di cui alla lettera i), che presentano lesioni sospette riconducibili all’infezione da MTBC che sono state oggetto di indagine;

    k)

    numero di bovini, tra quelli di cui alla lettera j), di cui è stata confermata l’infezione;

    l)

    numero totale di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione in seguito al rilevamento di una lesione sospetta nel macello;

    m)

    numero totale di stabilimenti di cui è stata confermata l’infezione, se diverso dalla somma di quelli indicati alle lettere h) e l);

    n)

    numero di stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre.

    4.

    Nel caso di programmi di eradicazione della LEB, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da LEB, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti cui è stato concesso lo status di indenne da LEB e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    d)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove per il mantenimento dello status di indenne da LEB e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    e)

    numero di stabilimenti di cui alla lettera c) e numero di stabilimenti di cui alla lettera d) con uno o più casi sospetti;

    f)

    numero di stabilimenti e numero di bovini di cui alla lettera c) con casi confermati a seguito dell’indagine sui casi sospetti di cui alla lettera e);

    g)

    numero di stabilimenti e numero di bovini di cui alla lettera d) con casi confermati a seguito dell’indagine sui casi sospetti di cui alla lettera e), compreso il numero di casi confermati;

    h)

    numero di bovini di età superiore a 24 mesi che sono stati macellati;

    i)

    numero di casi sospetti individuati nel corso dell’esame ufficiale post mortem degli animali di cui alla lettera h) e che sono stati oggetto di indagine per confermare o escludere la presenza della LEB;

    j)

    numero di casi confermati a seguito dell’esame di cui alla lettera i) dei bovini detenuti in uno stabilimento;

    k)

    numero di stabilimenti con uno o più casi confermati, al 31 dicembre;

    l)

    numero di stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre.

    5.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’IBR/IPV, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da IBR/IPV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti cui è stato concesso lo status di indenne da IBR/IPV e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    d)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove ai fini del mantenimento dello status di indenne da IBR/IPV e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti per ciascuno dei regimi di prove di cui all’allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

    e)

    numero di stabilimenti con casi confermati, compreso il numero di casi confermati;

    f)

    numero di stabilimenti di cui alle lettere a) e b) che detengono bovini vaccinati con metodo DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals, differenziazione tra animali infetti e animali vaccinati) e numero di animali vaccinati con metodo DIVA detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    g)

    numero di bovini che sono stati vaccinati con metodo DIVA durante il periodo di riferimento;

    h)

    se del caso, data dell’ultima vaccinazione dei bovini detenuti contro l’IBR/IPV;

    i)

    numero di stabilimenti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    6.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da ADV, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono suini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di suini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da ADV, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di suini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti cui è stato concesso lo status di indenne da ADV e numero di suini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    d)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove per il mantenimento dello status di indenne da ADV e numero di suini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    e)

    numero di stabilimenti in cui sono stati constatati elementi clinici, virologici o sierologici comprovanti l’infezione da ADV;

    f)

    numero di stabilimenti con casi confermati, al 31 dicembre;

    g)

    numero di stabilimenti di cui alla lettera a) che effettuano la vaccinazione DIVA e numero di suini vaccinati con metodo DIVA;

    h)

    se del caso, data dell’ultima vaccinazione dei suini detenuti contro l’ADV;

    i)

    numero di stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e numero di suini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre.

    7.

    Nel caso di programmi di eradicazione della BVD, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono bovini, esclusi gli stabilimenti contemplati dalla deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da BVD, compresi gli stabilimenti il cui status di indenne da malattia è sospeso, e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di stabilimenti aventi lo status di indenne da BVD conformemente all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 1, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689 e il cui status di indenne da BVD è mantenuto conformemente all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 2, del medesimo regolamento delegato e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    d)

    numero di stabilimenti cui è stato concesso lo status di indenne da BVD e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    e)

    numero di stabilimenti sottoposti a prove per il mantenimento dello status di indenne da BVD e numero di bovini sottoposti a prove in tali stabilimenti;

    f)

    numero di stabilimenti con casi confermati al 31 dicembre, compreso il numero di casi confermati;

    g)

    numero di stabilimenti con casi confermati epidemiologicamente connessi con l’introduzione di animali;

    h)

    numero di stabilimenti in cui i bovini detenuti sono vaccinati contro la BVD e numero di animali vaccinati;

    i)

    se del caso, data dell’ultima vaccinazione dei bovini detenuti contro la BVD;

    j)

    numero di stabilimenti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 19 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/689 e numero di bovini detenuti in tali stabilimenti, al 31 dicembre;

    8.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da RABV, per zona o per regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, informazioni riguardanti:

    a)

    la sorveglianza, comprese almeno mappe con i seguenti dati:

    i)

    animali indicatori sottoposti a prove per specie;

    ii)

    casi confermati per specie;

    b)

    vaccinazione degli animali selvatici;

    i)

    numero e date delle campagne di vaccinazione;

    ii)

    densità delle esche vaccinali raggiunta per zona o regione e, se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2, mappe della densità delle esche vaccinali;

    iii)

    su richiesta della Commissione, file elettronici contenenti:

    linee di volo registrate durante la distribuzione delle esche vaccinali;

    distribuzione delle esche vaccinali; ora e posizione di ciascuna esca lanciata registrate durante la distribuzione aerea se la superficie totale dell’area di vaccinazione per campagna di vaccinazione è superiore a 20 000 km2;

    iv)

    monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione, comprese mappe con i seguenti dati:

    numero di animali risultati positivi alla prova dei biomarcatori/numero di prove dei biomarcatori effettuate;

    numero di animali risultati positivi alle prove sierologiche/numero di prove sierologiche effettuate;

    v)

    numero e risultati delle prove di titolazione delle esche vaccinali effettuate;

    c)

    numero di casi confermati per i quali l’infezione da RABV non si è verificata nel territorio interessato (casi importati);

    d)

    se nei casi di cui alla lettera c) sono state rilevate connessioni epidemiologiche, i risultati della sorveglianza rafforzata effettuata su un periodo di sei mesi dal decesso dell’animale interessato, se pertinente.

    9.

    Nel caso di programmi di eradicazione dell’infezione da BTV:

    a)

    ambito di applicazione territoriale con una mappa, una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni; se pertinente, i motivi dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’evoluzione della zona nel corso del programma;

    b)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

    c)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera b), al 31 dicembre;

    d)

    piani di campionamento attuati su base annua: unità di mappatura e criteri di selezione applicati, frequenza delle prove, numero di prove, tipo di metodi diagnostici e risultati;

    e)

    numero di casi confermati per zona, specie, anno/mese e sierotipo di BTV;

    f)

    numero di animali vaccinati per anno, specie e sierotipo di BTV;

    g)

    deroghe concesse per i movimenti, numero di animali interessati e, se pertinente, adeguamento della sorveglianza attuata;

    h)

    misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente, e adeguamento della sorveglianza alle fonti esterne di infezione da BTV.

    10.

    Nel caso di programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici, per zona o compartimento o regione se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e, se pertinente, numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata e numero di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, inclusi nel programma di eradicazione, insieme a mappe indicanti l’ubicazione degli stabilimenti e dei punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, al 31 dicembre;

    b)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche, rapportato al numero di stabilimenti e punti di campionamento di cui alla lettera a), che non sono infetti, al 31 dicembre;

    c)

    numero di visite di sanità animale per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato;

    d)

    numero di campionamenti per stabilimento di acquacoltura riconosciuto e, se pertinente, per stabilimento di acquacoltura registrato o punto di campionamento nelle popolazioni selvatiche, nonché informazioni dettagliate sulle specie, sui risultati del campionamento (positivi/negativi) e sulla temperatura dell’acqua al momento del campionamento;

    e)

    numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre;

    f)

    numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche con casi confermati, rapportato al numero di stabilimenti di cui alla lettera a), che sono infetti, al 31 dicembre.


    (1)  Infetti, non infetti, stato sanitario sconosciuto.


    ALLEGATO VII

    INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI ERADICAZIONE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 10

    SEZIONE 1

    Presentazione dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento

    Informazioni da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento.

    1.

    Data di presentazione.

    2.

    Nome del paese.

    3.

    Nome della malattia.

    4.

    Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni.

    5.

    Una descrizione della situazione epidemiologica di ciascuna zona o regione, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata per stato sanitario (1), esclusi gli stabilimenti cui si applica la deroga di cui al punto 6, lettera f), al 31 dicembre;

    b)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a) per stato sanitario;

    c)

    mappe indicanti la densità della popolazione animale interessata di cui alla lettera b) per stato sanitario;

    d)

    cronologia con dati relativi alla prevalenza e all’incidenza e, se pertinente, alle precedenti vaccinazioni per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni; e

    e)

    informazioni sulla situazione epidemiologica delle popolazioni animali aggiuntive, se pertinente.

    6.

    Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, comprendente almeno:

    a)

    i piani di campionamento e i metodi diagnostici da utilizzare conformemente all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689:

    i)

    per la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti e per il mantenimento di tale status;

    ii)

    per confermare o escludere la malattia in presenza di un caso sospetto;

    b)

    le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

    c)

    le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

    d)

    il tipo di vaccini da utilizzare e il piano vaccinale, se pertinente;

    e)

    le misure da attuare per quanto riguarda le popolazioni animali aggiuntive, se pertinente;

    f)

    le deroghe da applicare conformemente all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;

    g)

    le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

    7.

    Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

    a)

    le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

    b)

    le responsabilità di tutte le parti interessate.

    8.

    Durata del programma di eradicazione prevista.

    9.

    Obiettivi intermedi del programma di eradicazione, compresi almeno:

    a)

    la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti infetti;

    b)

    l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti indenni da malattia;

    c)

    la copertura vaccinale prevista, se pertinente.

    SEZIONE 2

    Presentazione dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

    Informazioni da includere nei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.

    1.

    Data di presentazione.

    2.

    Nome del paese.

    3.

    Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni.

    4.

    Una descrizione della situazione epidemiologica per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni, comprendente:

    a)

    numero di casi confermati per specie animale elencata;

    b)

    mappe indicanti la distribuzione dei casi confermati di cui alla lettera a);

    c)

    strategia di controllo delle malattie e risultati delle misure di controllo.

    5.

    Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

    a)

    sorveglianza, compresi almeno:

    i)

    popolazione animale interessata;

    ii)

    piani di campionamento e informazioni dettagliate sulla raccolta degli animali morti;

    iii)

    metodi diagnostici;

    b)

    se pertinente, vaccinazione, comprese almeno:

    i)

    vaccinazione degli animali detenuti nel quadro del programma di eradicazione;

    il tipo di vaccini da utilizzare;

    popolazione interessata;

    ii)

    vaccinazione degli animali selvatici;

    definizione/delimitazione dell’area di vaccinazione;

    frequenza e date previste delle campagne di vaccinazione;

    esche vaccinali da utilizzare;

    metodo di distribuzione delle esche vaccinali e densità delle esche vaccinali progettata;

    descrizione dei metodi da utilizzare per valutare la corretta distribuzione delle esche vaccinali;

    descrizione della strategia intesa a monitorare l’efficacia della vaccinazione per quanto riguarda la sierologia e l’assunzione delle esche vaccinali da parte della popolazione animale interessata, i piani di campionamento, con informazioni dettagliate sulla raccolta degli animali morti, e i metodi diagnostici;

    descrizione delle misure intese a garantire il mantenimento della qualità delle esche vaccinali prima della distribuzione, in particolare per quanto riguarda la titolazione delle esche vaccinali e i controlli della catena del freddo;

    vaccinazione dei cani randagi con l’indicazione del tipo di vaccini da utilizzare e della popolazione interessata;

    c)

    le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

    d)

    le campagne pubbliche di informazione da realizzare;

    e)

    le misure da attuare per ridurre il contatto con animali infetti;

    f)

    le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

    6.

    Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

    a)

    le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

    b)

    le responsabilità di tutte le parti interessate.

    7.

    Durata del programma di eradicazione prevista.

    8.

    Obiettivi intermedi del programma di eradicazione, compresi almeno:

    a)

    la diminuzione annua prevista del numero di focolai;

    b)

    il numero previsto di focolai confermati nelle aree interessate da focolai nel corso dell’anno precedente;

    c)

    la percentuale prevista di sieroconversione nelle popolazioni animali interessate;

    d)

    la percentuale prevista di assunzione di vaccini negli animali delle specie interessate.

    SEZIONE 3

    Presentazione dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

    Informazioni da includere nei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV.

    1.

    Data di presentazione.

    2.

    Nome del paese.

    3.

    Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone e delle regioni, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni, nonché, se pertinente, motivi dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

    4.

    Una descrizione della situazione epidemiologica di ciascuna zona o regione, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti che detengono animali della popolazione animale interessata, al 31 dicembre;

    b)

    numero di animali della popolazione animale interessata detenuti negli stabilimenti di cui alla lettera a);

    c)

    mappe indicanti:

    i)

    la densità della popolazione animale interessata di cui alla lettera b); e

    ii)

    la distribuzione geografica dei casi di infezione da BTV per sierotipo per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

    d)

    cronologia con dati relativi alla prevalenza e all’incidenza e, se pertinente, alle precedenti vaccinazioni per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

    e)

    risultati della sorveglianza dei vettori per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

    f)

    informazioni sulla situazione epidemiologica delle popolazioni animali aggiuntive, se pertinente.

    5.

    Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente almeno:

    a)

    informazioni dettagliate sulla sorveglianza attiva da attuare conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 con:

    i)

    mappe che indichino le unità geografiche;

    ii)

    scelta dei siti di campionamento, piani di campionamento e metodi diagnostici utilizzati per il monitoraggio degli animali sentinella;

    iii)

    scelta dei siti di campionamento, piani di campionamento e metodi diagnostici utilizzati per le indagini strutturate sulla prevalenza;

    b)

    il tipo di vaccini da utilizzare e i piani vaccinali per la vaccinazione della pertinente popolazione animale interessata, se pertinente;

    c)

    procedura e metodi diagnostici per confermare o escludere la malattia in presenza di un caso sospetto;

    d)

    le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

    e)

    le restrizioni dei movimenti applicate per i movimenti di animali detenuti e di materiale germinale;

    f)

    le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

    g)

    informazioni dettagliate sulla sorveglianza dei vettori e, se pertinente, sull’istituzione di aree stagionalmente indenni da BTV;

    h)

    informazioni dettagliate sulla concessione agli stabilimenti dello status di «stabilimento protetto dai vettori», se pertinente;

    i)

    le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

    6.

    Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

    a)

    le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

    b)

    le responsabilità di tutte le parti interessate.

    7.

    Durata del programma di eradicazione prevista.

    8.

    Obiettivi intermedi del programma di eradicazione, compresi almeno:

    a)

    la diminuzione annua prevista del numero di casi confermati nella popolazione animale interessata;

    b)

    l’aumento annuo previsto del numero di unità geografiche indenni da malattia;

    c)

    la copertura vaccinale prevista, se pertinente.

    SEZIONE 4

    Presentazione dei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

    Informazioni da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici.

    1.

    Data di presentazione.

    2.

    Nome del paese.

    3.

    Nome della malattia.

    4.

    Ambito di applicazione territoriale con una descrizione e la delimitazione delle aree geografiche e amministrative coperte dal programma di eradicazione e i nomi delle zone o dei compartimenti.

    5.

    Una descrizione della situazione epidemiologica di ciascuna zona, di ciascun compartimento o di ciascuna regione, se nell’ambito di applicazione territoriale del programma rientrano più regioni:

    a)

    numero di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e numero di stabilimenti di acquacoltura registrati che detengono animali della popolazione animale interessata, per tipo di produzione e per stato sanitario (2), al 31 dicembre;

    b)

    specie elencate detenute negli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) per stato sanitario;

    c)

    mappe indicanti:

    i)

    l’ubicazione geografica degli stabilimenti di acquacoltura di cui alla lettera a) e i bacini idrografici pertinenti; e

    ii)

    la distribuzione geografica dei casi di infezione dalla pertinente malattia di categoria B o di categoria C per quanto riguarda almeno gli ultimi cinque anni;

    d)

    informazioni sulla situazione epidemiologica degli animali acquatici selvatici, se pertinente.

    6.

    Una descrizione della strategia di controllo delle malattie del programma di eradicazione conformemente all’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2020/689, comprendente almeno:

    a)

    i piani di campionamento e i metodi diagnostici da utilizzare conformemente all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 per:

    i)

    le visite sanitarie e il campionamento negli stabilimenti di acquacoltura;

    ii)

    la sorveglianza mirata delle popolazioni selvatiche, se pertinente;

    b)

    le misure di controllo delle malattie da applicare in presenza di un caso confermato;

    c)

    le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi da attuare;

    d)

    i piani vaccinali, se pertinente;

    e)

    le misure da attuare in relazione agli animali acquatici selvatici e, se pertinente, il numero e l’ubicazione geografica dei punti di campionamento;

    f)

    le deroghe da applicare conformemente all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/689, se pertinente;

    g)

    le misure coordinate con altri Stati membri o paesi terzi, se pertinente.

    7.

    Una descrizione dell’organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione, comprendente almeno:

    a)

    le autorità incaricate del coordinamento e della supervisione dell’attuazione del programma;

    b)

    le responsabilità di tutte le parti interessate.

    8.

    Durata del programma di eradicazione prevista.

    9.

    Obiettivi intermedi e strategie di controllo delle malattie per l’attuazione del programma di eradicazione, compresi almeno:

    a)

    la diminuzione annua prevista del numero di stabilimenti di acquacoltura infetti e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche infetti;

    b)

    l’aumento annuo previsto del numero di stabilimenti di acquacoltura e, se pertinente, di punti di campionamento nelle popolazioni selvatiche che sono risultati negativi;

    c)

    la copertura vaccinale prevista, se pertinente.


    (1)  Indenni da malattia, infetti o stato sanitario sconosciuto.

    (2)  Infetti, non infetti, stato sanitario sconosciuto.


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