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Regulation (EU) 2019/2155 of the European Central Bank of 5 December 2019 amending Regulation (EU) No 1163/2014 on supervisory fees (ECB/2019/37)
Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
OJ L 327, 17.12.2019, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/70 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 dicembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 30 e l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
vista la consultazione pubblica e l’analisi condotta in conformità all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (2) stabilisce i meccanismi di calcolo dell’importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. |
(2) |
L’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017. |
(3) |
Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017. |
(4) |
Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato. |
(5) |
In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione. |
(6) |
Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 (3) e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (4). Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell’utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento. |
(7) |
Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato. |
(8) |
Inoltre, l’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l’opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche. |
(9) |
È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell’anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020. |
(10) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:
1. |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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2. |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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3. |
l’articolo 5 è modificato come segue:
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4. |
l’articolo 6 è soppresso; |
5. |
l’articolo 7 è modificato come segue:
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6. |
l’articolo 9 è soppresso; |
7. |
l’articolo 10 è modificato come segue:
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8. |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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9. |
all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso; |
10. |
l’articolo 16 è soppresso; |
11. |
l’articolo 17 è modificato come segue:
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12. |
è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020 1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell’avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021. 2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»; |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).