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Document 32019R1148

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/46/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabiliva norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

(2)

Sebbene il regolamento (UE) n. 98/2013 abbia contribuito a ridurre la minaccia rappresentata dai precursori di esplosivi nell’Unione, risulta necessario rafforzare il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Dato il numero di modifiche necessarie, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 98/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 ha limitato l’accesso e l’uso di precursori di esplosivi da parte di privati. Nonostante tale limitazione, gli Stati membri sono stati comunque abilitati a decidere di concedere ai privati l’accesso a tali sostanze attraverso un sistema di licenze e di registrazione. Le restrizioni e i controlli sui precursori di esplosivi negli Stati membri sono stati pertanto divergenti tra loro e tali da provocare barriere al commercio all’interno dell’Unione, impedendo così il funzionamento del mercato interno. Inoltre, le restrizioni e i controlli esistenti non hanno garantito livelli sufficienti di sicurezza pubblica, dal momento che non hanno impedito in maniera adeguata ai criminali di acquistare precursori di esplosivi. La minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali è rimasta elevata e continua a evolversi.

(4)

Il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzato e armonizzato in considerazione dell’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali. Tale rafforzamento e armonizzazione dovrebbero inoltre garantire la libera circolazione dei precursori di esplosivi nel mercato interno e dovrebbero promuovere la concorrenza tra operatori economici e incoraggiare l’innovazione, per esempio, facilitando lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure per sostituire i precursori di esplosivi.

(5)

I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e se è possibile stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzato ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione rendendo significativamente meno probabile che tale precursore sia utilizzato per la fabbricazione illecita di esplosivi.

(6)

Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare determinati precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a taluni valori limite, espressi in percentuale di peso (p/p). Tuttavia, ai privati dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, purché siano in possesso di una licenza a tal fine. Qualora il richiedente sia una persona giuridica, l’autorità competente dello Stato membro dovrebbe prendere in considerazione i precedenti della persona giuridica e di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica in virtù del suo potere di rappresentanza di detta persona giuridica, del suo potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica, oppure del suo potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

(7)

Per taluni precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori ai valori limite previsti dal presente regolamento non esiste un uso legittimo da parte di privati. Di conseguenza, dovrebbe essere interrotta la concessione di licenze per il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio e il perclorato di sodio. La concessione di licenze dovrebbe essere consentita solo per un numero limitato di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esiste un uso legittimo da parte di privati. Tale concessione di licenze dovrebbe essere limitata in concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal presente regolamento. Al di sopra di tale valore limite superiore, il rischio della fabbricazione illecita di esplosivi supera l’uso legittimo trascurabile da parte di privati di tali precursori di esplosivi, dato che alternative o concentrazioni inferiori di tali precursori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare le circostanze di cui le autorità competenti dovrebbero come minimo tener conto al momento di valutare se rilasciare o meno una licenza. Unitamente al formato per licenze di cui all’allegato III, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze rilasciate dagli altri Stati membri.

(8)

Al fine di conseguire gli obiettivi del mercato unico, dovrebbe essere possibile il riconoscimento reciproco di licenze rilasciate dagli altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale.

(9)

Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati titolari di una licenza dovrebbero essere in grado di basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario dei precursori di esplosivi disciplinati che la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso di tali precursori di esplosivi da parte di privati sono soggetti al presente regolamento, per esempio apponendo un’etichetta appropriata all’imballaggio, verificando che sia apposta un’etichetta appropriata all’imballaggio, oppure includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

La differenza tra un operatore economico e un utilizzatore professionale consiste nel fatto che gli operatori economici mettono a disposizione di un’altra persona un precursore di esplosivi, mentre gli utilizzatori professionali acquistano o introducono un precursore di esplosivi solamente per uso proprio. Gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali, ad altri operatori economici o a privati muniti di licenza dovrebbero garantire che il loro personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi sia consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi, per esempio, includendo nel codice a barre del prodotto informazioni sulla presenza di un precursore di esplosivi nel prodotto.

(11)

La distinzione tra utilizzatori professionali, ai quali dovrebbe essere possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e privati, ai quali gli stessi non dovrebbero essere messi a disposizione, dipende da se tale persona intenda utilizzare il precursore di esplosivi interessato per fini legati allo svolgimento della specifica attività commerciale di detta persona, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività silvicola, orticola e agricola, svolta a tempo pieno o a tempo parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra su cui è svolta tale attività. Gli operatori economici non dovrebbero pertanto mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione né di persone fisiche o giuridiche che siano professionalmente attive in settori nei quali gli specifici precursore di esplosivi soggetti a restrizioni non tendono a essere impiegati per fini professionali, né di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività non connesse con fini professionali.

(12)

Il personale degli operatori economici coinvolto nella messa a disposizione di precursori di esplosivi dovrebbe essere soggetto alle stesse norme che si applicano ai privati in conformità del presente regolamento, quando utilizza tali precursori di esplosivi per fini personali.

(13)

Gli operatori economici dovrebbero conservare i dati sulle transazioni per assistere in modo sostanziale le autorità a svolgere il lavoro di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi perpetrati con ordigni esplosivi artigianali e a verificare il rispetto del presente regolamento. A tal fine è essenziale identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento e tutti i clienti, siano essi privati, utilizzatori professionali o operatori economici. Poiché la fabbricazione e l’uso illeciti di esplosivi artigianali potrebbero verificarsi soltanto dopo un significativo lasso di tempo dalla vendita del precursore di esplosivi, i dati sulle transazioni dovrebbero essere conservati per il tempo necessario, proporzionato e adeguato per agevolare le indagini, tenendo conto dei periodi di ispezione medi.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli operatori economici che operano online, compresi quelli che operano su mercati online. Di conseguenza, anche gli operatori economici che operano su mercati online dovrebbero formare il loro personale e dovrebbero altresì disporre di procedure appropriate per individuare le transazioni sospette. Inoltre, dovrebbero mettere a disposizione soltanto precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato in Stati membri che mantengono o istituiscono un regime di licenze in conformità del presente regolamento e dovrebbero farlo soltanto dopo aver verificato che tale privato disponga di una licenza valida. Dopo aver verificato l’identità del potenziale cliente, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’operatore economico dovrebbe verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista, per esempio attraverso un riscontro della licenza al momento della consegna del precursore di esplosivi oppure, previo consenso del potenziale cliente, contattando l’autorità competente degli Stati membri che hanno rilasciato la licenza. Gli operatori economici che operano online, così come avviene per quelli che operano offline, dovrebbero richiedere altresì dichiarazioni di uso finale da parte degli utilizzatori professionali.

(15)

I mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o altri operatori economici, dall’altro. Pertanto, essi non dovrebbero rientrare nella definizione di operatore economico né dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni riguardo agli obblighi previsti dal presente regolamento oppure a verificare l’identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online nelle transazioni online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi disciplinati, essi dovrebbero informare in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, i loro utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso l’uso dei loro servizi. Inoltre, i mercati online dovrebbero adottare misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro propri obblighi in materia di verifica, per esempio offrendo strumenti che facilitino la verifica delle licenze. Tenuto conto della crescente rilevanza dei mercati online per tutti i tipi di forniture e dell’importanza di questo canale di approvvigionamento, anche per scopi terroristici, i mercati online dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di individuazione e segnalazione che incombono agli operatori economici, sebbene le procedure per l’individuazione delle transazioni sospette dovrebbero essere opportunamente adattate alle specificità dell’ambiente online.

(16)

Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Il presente regolamento dovrebbe definire unicamente obblighi specifici per i mercati online in ordine all’individuazione e alla segnalazione delle transazioni sospette che avvengono sui loro siti web o tramite i loro servizi informatici. I mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili, sulla base del presente regolamento, per le transazioni sospette che non sono state individuate nonostante il mercato online abbia predisposto procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuarle.

(17)

Il presente regolamento impone agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette, a prescindere dal fatto che il potenziale cliente sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico. Gli obblighi relativi ai precursori di esplosivi disciplinati, compreso l’obbligo di segnalare le transazioni sospette, dovrebbero applicarsi a tutte le sostanze elencate negli allegati I e II, indipendentemente dalla loro concentrazione. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi solo in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente estremamente difficile l’estrazione dei precursori di esplosivi.

(18)

Al fine di migliorare l’applicazione del presente regolamento, tanto gli operatori economici quanto le autorità pubbliche dovrebbero prevedere una formazione adeguata rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre di autorità preposte alle ispezioni e organizzare azioni regolari di sensibilizzazione adattate alle specificità dei distinti settori e dovrebbero mantenere un dialogo permanente con gli operatori economici a tutti i livelli della catena di approvvigionamento, ivi compreso con gli operatori economici che operano online.

(19)

La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nell’obbligo di segnalazione previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d’urgenza. Al fine di tener conto dei possibili sviluppi dell’uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento modificando i valori limite oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati e inserendo in elenco nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(20)

Per tenere conto delle sostanze che non siano già elencate nell’allegato I o II ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che possano essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, dovrebbe essere introdotta una clausola di salvaguardia che preveda un’adeguata procedura a livello di Unione. Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere le misure nazionali delle quali abbiano già informato o notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.

(21)

Il quadro normativo sarebbe semplificato integrando nel presente regolamento le pertinenti restrizioni orientate alla sicurezza concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per tale motivo, l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(22)

Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e tale comunicazione comportano un’interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Pertanto, il trattamento dei dati personali coinvolti nella concessione di licenze e nella segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento (UE) 2016/679, nonché con i principi generali di protezione dei dati, segnatamente liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e con l’obbligo di dimostrare il dovuto rispetto per i diritti dell’interessato.

(23)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE. Tale valutazione dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure ulteriori. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente al fine di valutare il presente regolamento.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l’accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della limitazione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 98/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

c)

agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;

d)

all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

e)

agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;

f)

alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

g)

ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   "sostanza": una sostanza come definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

2)   "miscela": una miscela come definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)   "articolo": un articolo come definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

4)   "messa a disposizione": qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

5)   "introduzione": l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua destinazione all’interno dell’Unione, a partire da un altro Stato membro o da un paese terzo, nell’ambito di qualsiasi procedura doganale come definita al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso il transito;

6)   "uso": uso come definito all’articolo 3, punto 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7)   "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi;

8)   "privato": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;

9)   "utilizzatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona;

10)   "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online;

11)   "mercato online": prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall’altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online;

12)   "precursore di esplosivi soggetto a restrizioni": una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;

13)   "precursore di esplosivi disciplinato": una sostanza elencata nell’allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p;

14)   "attività agricola": la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 4

Libera circolazione

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano la messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi.

Articolo 5

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

1.   I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati.

2.   La restrizione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle miscele contenenti clorati o perclorati elencate nell’allegato I, qualora la concentrazione complessiva di tali sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 della tabella dell’allegato I.

3.   Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I.

Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l’acquisto, l’introduzione, la detenzione o l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all’articolo 6 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato.

4.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tutte le misure adottate per attuare il regime di licenze di cui al paragrafo 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze a norma del paragrafo 3.

5.   La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

Articolo 6

Licenze

1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili al rilascio delle licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare:

a)

della necessità dimostrabile del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e della legittimità del suo uso previsto;

b)

della disponibilità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a concentrazioni inferiori o di sostanze alternative con un effetto analogo;

c)

dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all’interno dell’Unione;

d)

delle modalità di immagazzinamento che sono state proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza.

2.   L’autorità competente rifiuta di rilasciare una licenza se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del privato di usare il precursore di esplosivi per fini legittimi.

3.   L’autorità competente può scegliere di limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo. Il periodo di validità della licenza non deve superare i tre anni. Fino alla scadenza indicata della licenza, l’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono indicati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

4.   L’autorità competente può imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

5.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se ha ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L’autorità competente informa senza indugio i detentori di licenza in merito a qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze, a meno che ciò non comprometta le indagini in corso.

6.   I ricorsi avverso una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente per tali ricorsi e controversie a norma del diritto nazionale.

7.   Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri a norma del presente regolamento.

8.   Per le licenze gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all’allegato III.

9.   L’autorità competente ottiene le informazioni sulle precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (12). Le autorità centrali di cui all’articolo 3 di tale decisione quadro forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 7

Informare la catena di approvvigionamento

1.   Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.

2.   Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

a)

consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b)

istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

3.   Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica all’atto della vendita

1.   Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l’identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.

2.   Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:

a)

un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;

b)

l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;

c)

l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IV.

3.   Ai fini della verifica dell’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L’operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all’articolo 9.

4.   Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell’individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all’uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.

5.   Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

1.   Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

a)

non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

b)

sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c)

intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d)

è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e)

insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

2.   Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.

3.   Ciascuno Stato membro istituisce uno o più punti di contatto nazionali che siano provvisti di un numero di telefono e un indirizzo e-mail, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

4.   Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione considerata sospetta è stata conclusa o tentata, l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.

5.   Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.

6.   I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.

Articolo 10

Formazione e sensibilizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono a erogare formazione, nonché risorse adeguate a tal fine, alle autorità di contrasto, agli operatori di primo intervento e alle autorità doganali in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati nell’esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata a un’attività sospetta. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l’anno, azioni di sensibilizzazione adattate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

3.   Al fine di agevolare la cooperazione e garantire che tutti i portatori di interesse attuino efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri organizzano scambi periodici tra autorità di contrasto, autorità nazionali di controllo, operatori economici, mercati online e rappresentanti dei settori che utilizzano precursori di esplosivi disciplinati. Gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sulle modalità di messa a disposizione dei precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.

Articolo 11

Autorità nazionali preposte alle ispezioni

1.   Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 ("autorità nazionali preposte alle ispezioni").

2.   Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alle ispezioni dispongano delle risorse e dei poteri ispettivi e di controllo necessari per assicurare la corretta amministrazione dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 12

Linee guida

1.   La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare:

a)

informazioni su come condurre le ispezioni;

b)

informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;

c)

informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;

d)

informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;

e)

informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette;

f)

informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza;

g)

altre informazioni ritenute utili.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

3.   La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Clausola di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata nell’allegato I o II possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9.

2.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione pari o inferiore ai valori limite stabiliti nella colonna 2 o 3 della tabella dell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore.

3.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II deve essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicano ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo tale valore limite.

4.   Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali restrizioni o divieti, indicandone i motivi.

5.   Uno Stato membro che sottopone a restrizioni o vieta sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sensibilizza gli operatori economici e i mercati online nel suo territorio in merito a tali restrizioni o divieti.

6.   Previo ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche degli allegati a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Se del caso, lo Stato membro interessato modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate a tali allegati.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro interessato e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata da tale Stato membro non è giustificata e chiedere a tale Stato membro di revocare o modificare la misura provvisoria. La Commissione adotta tali decisioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’informazione di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro interessato sensibilizza in merito a tali decisioni gli operatori economici e i mercati online sul suo territorio.

8.   Il presente articolo non pregiudica le misure delle quali gli Stati membri hanno informato o notificato alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2021 a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano il presente regolamento:

a)

modificando i valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test;

b)

aggiungendo sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

Nell’ambito della sua preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interesse, in particolare quelli nell’industria chimica e nel settore del commercio al dettaglio.

Qualora vi sia un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi e imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 58. (Nitrato di ammonio), colonna 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 19

Comunicazione

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:

a)

i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;

b)

il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;

c)

le azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d)

le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.

2.   Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.

Articolo 20

Programma di monitoraggio

1.   Entro il 1o agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi di tali dati e delle altre evidenze.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

Articolo 21

Valutazione

1.   Entro il 2 febbraio 2026 la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo le line guida della Commissione per legiferare meglio.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Articolo 22

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2021.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 98/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

3.   Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.

4.   Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.

5.   Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 35.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

(9)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(12)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1.

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)

2.

Valore limite

3.

Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3

4.

Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

5.

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)

3 % p/p

10 % p/p

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)

12 % p/p

35 % p/p

2847 00 00

ex 3824 99 96

Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)

15 % p/p

40 % p/p

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometano (CAS RN 75-52-5)

16 % p/p

100 % p/p

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2)

16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (4)

Concessione di licenze non consentita

3102 30 10 (in soluzione acquosa)

3102 30 90 (altro)

ex 3824 99 96

Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

2829 11 00

ex 3824 99 96

Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (2). Le successive modifiche dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità.


ALLEGATO II

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1.

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)

2.

Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)

3.

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Esammina (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetone (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

(2)  Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm.

(3)  Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.


ALLEGATO III

FORMATO PER LICENZE

Formato per licenze per un privato per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 8.

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ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

(Compilare in lettere maiuscole) (*1)

Il/La sottoscritto/a,

Nome (cliente):

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio):

Mandatario di:

Società (mandante):

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (2)/Indirizzo:

_

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale:

Denominazione commerciale del prodotto

Precursore di esplosivi soggetto a restrizione

N. CAS

Quantità (kg/litri)

Concentrazione

Uso previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.

Firma: Nome:

Funzione: Data:


(1)  Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 11.7.2019, p. 1).

(*1)  È possibile aggiungere le righe necessarie nella tabella delle sostanze.

(2)  È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.


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