EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0310

Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

ST/5849/2019/INIT

GU L 51 del 22.2.2019, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/310/oj

22.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/310 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale dovrebbe chiedere l'inclusione di una dichiarazione speciale, vale a dire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

(2)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettere del 3 settembre 2018. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l'altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi, un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all'IVA.

(4)

La Polonia ritiene che l'applicazione della misura speciale eliminerà le frodi all'IVA. Poiché nell'ambito del meccanismo del pagamento frazionato l'importo IVA depositato su un conto IVA distinto di un soggetto passivo può essere usato unicamente a fini limitati, vale a dire per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o per versare l'IVA fatturata dai fornitori o prestatori, le autorità fiscali hanno una maggior garanzia di ricevere l'intero importo dell'IVA che dovrebbe essere trasferito dal soggetto passivo all'erario polacco.

(5)

Il 1o luglio 2018 la Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. La Polonia ritiene che nei settori particolarmente esposti alle frodi all'IVA sia opportuno introdurre la misura speciale. Tali settori comprendono settori dell'economia quali acciaio, rottami, apparecchiature elettroniche, oro, metalli non ferrosi, combustibili e plastiche. Detti settori sono di norma interessati dal meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente in Polonia

(6)

La misura speciale si applicherà a forniture di beni e a prestazioni di servizi elencate in allegato effettuate fra soggetti passivi o fra imprese (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici.

(7)

In caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle indicata dal fornitore o prestatore nella dichiarazione IVA come importo IVA rimborsabile, il versamento di tale rimborso è di norma effettuato entro 60 giorni sul conto ordinario del fornitore o prestatore. La Polonia ha tuttavia comunicato alla Commissione che per le operazioni interessate dalla misura speciale, su richiesta di un fornitore o prestatore che dispone di un conto IVA vincolato, il rimborso dev'essere effettuato entro 25 giorni.

(8)

I fornitori o prestatori non devono sostenere costi di apertura e di gestione del conto bancario IVA, in quanto la banca non deve imporre commissioni né spese su tale conto.

(9)

La misura speciale deve applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, inclusi quelli non stabiliti in Polonia, in quanto dispongano di un conto bancario gestito conformemente alla legge polacca sul diritto bancario. A tal proposito, la Polonia ha confermato che i fornitori o prestatori non sosterranno spese aggiuntive connesse all'obbligo di aprire un conto bancario in Polonia, poiché tali fornitori o prestatori potranno aprire e detenere senza spese il conto bancario destinato ai pagamenti IVA in Polonia.

(10)

La misura speciale prevista dalla Polonia genererà cambiamenti significativi per i fornitori o prestatori. Tale sistema è già operativo dal 1o luglio 2018 su base facoltativa e i soggetti passivi hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con esso.

(11)

La Commissione ritiene che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi possa produrre risultati efficaci nella lotta contro le frodi. Le deroghe sono di norma concesse per un periodo limitato. La misura speciale dovrebbe pertanto essere autorizzata dal 1o marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022.

(12)

Considerati la novità e l'ampio ambito di applicazione della misura speciale, è importante garantire il seguito necessario. In particolare, tale seguito deve concentrarsi sull'incidenza della misura speciale sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi relativamente, tra l'altro, ai rimborsi dell'IVA, agli oneri amministrativi e ai costi per i soggetti passivi. La Polonia dovrebbe pertanto presentare una relazione sull'incidenza della misura speciale 18 mesi dopo la sua entrata in vigore in Polonia

(13)

La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a introdurre una dichiarazione speciale, vale a dire l'IVA deve essere versata sul conto bancario IVA del fornitore o prestatore, aperto in Polonia, distinto e vincolato, per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato della presente decisione effettuate fra soggetti passivi, qualora i pagamenti per tali cessioni e prestazioni siano effettuati per mezzo di trasferimenti bancari elettronici.

Articolo 2

La Polonia notifica alla Commissione il provvedimento nazionale di cui all'articolo 1.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore in Polonia della misura di cui all'articolo 1, la Polonia presenta una relazione alla Commissione in merito alla sua incidenza complessiva sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o marzo 2019 al 28 febbraio 2022.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. BĂDĂLĂU


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi interessate dall'articolo 1

L'articolo 1 si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi descritte conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi (PKWiU):

Voce

PKWiU

Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)

1

24.10.12.0

Ferro-leghe

2

24.10.14.0

Pellet e polvere di ghise gregge, ghise gregge o acciaio specolari

3

24.10.31.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

4

24.10.32.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm

5

24.10.35.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

6

24.10.36.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

7

24.10.41.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

8

24.10.43.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici

9

24.10.51.0

Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

10

24.10.52.0

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

11

24.10.61.0

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati

12

24.10.62.0

Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

13

24.10.65.0

Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati

14

24.10.66.0

Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

15

24.10.71.0

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati

16

24.10.73.0

Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati

17

24.31.10.0

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai non legati

18

24.31.20.0

Barre trafilate a freddo e profilati pieni di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile

19

24.32.10.0

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, non rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm

20

24.32.20.0

Prodotti di acciaio, laminati piatti a freddo, placcati o rivestiti, di larghezza inferiore a 600 mm

21

24.33.11.0

Prodotti a sezione aperta, ottenuti a freddo o piegati, di acciai non legati

22

24.33.20.0

Lamiere nervate di acciai non legati

23

24.34.11.0

Fili trafilati a freddo di acciai non legati

24

24.41.10.0

Argento greggio, semilavorato o in polvere

25

ex 24.41.20.0

Oro greggio, semilavorato o in polvere, escluso l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge, subordinato all'articolo 27

26

24.41.30.0

Platino greggio, semilavorato o in polvere

27

Indipendentemente dal simbolo PKWiU

Oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge

28

ex 24.41.40.0

Metalli comuni o argento, dorati, semilavorati – esclusivamente argento, dorato, semilavorato

29

ex 24.41.50.0

Metalli comuni argentati e metalli comuni, argento o oro, platinati, semilavorati – esclusivamente dorati e argentati, semilavorati

30

24.42.11.0

Alluminio greggio

31

24.43.11.0

Piombo greggio

32

24.43.12.0

Zinco greggio

33

24.43.13.0

Stagno greggio

34

24.44.12.0

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

35

24.44.13.0

Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame

36

24.44.21.0

Polveri e pagliette di rame

37

24.44.22.0

Barre e profilati di rame

38

24.44.23.0

Fili di rame

39

24.45.11.0

Nichel greggio

40

ex 24.45.30.0

Altri metalli non ferrosi e prodotti degli stessi; cermet; ceneri e residui contenenti metalli e composti metallici – esclusivamente rifiuti e rottami di metalli non preziosi

41

ex 26.11.30.0

Circuiti integrati elettronici – esclusivamente processori

42

ex 26.20.11.0

Macchine portatili di elaborazione dati, aventi un peso uguale o inferiore a 10 kg, come computer portatili e notebook; computer portatili palmari (come i notebook) e simili – esclusivamente computer portatili come tablet, notebook, laptop

43

ex 26.30.22.0

Telefoni cellulari o altre reti senza fili – solo telefoni cellulari, compresi smartphone

44

ex 26.40.60.0

Console per videogiochi (come quelle usate con un televisore o uno schermo autonomo) e altri apparecchi per il gioco o il gioco d'azzardo con schermo elettronico – esclusi accessori e parti

45

ex 32.12.13.0

Oggetti di gioielleria e loro parti nonché altri oggetti di gioielleria e loro parti, in oro e argento o placcati con metalli preziosi – esclusivamente parti di oggetti di gioielleria e parti di altri oggetti di gioielleria in oro, argento e platino, ossia oggetti di gioielleria non finiti o incompleti e parti distinte di oggetti di gioielleria, compresi quelli rivestiti o placcati con metalli preziosi

46

38.11.49.0

Carcasse, diverse da navi ed altre strutture galleggianti, destinate alla demolizione

47

38.11.51.0

Rifiuti di vetro

48

38.11.52.0

Rifiuti di carta e cartone

49

38.11.54.0

Altri rifiuti di gomma

50

38.11.55.0

Rifiuti di materie plastiche

51

38.11.58.0

Rifiuti contenenti metalli diversi dai rifiuti pericolosi

52

38.12.26.0

Cascami metallici pericolosi

53

38.12.27

Rifiuti e celle e accumulatori elettrici difettosi; celle e batterie galvaniche e accumulatori usati

54

38.32.2

Materie prime secondarie metalliche

55

38.32.31.0

Vetro sotto forma di materie prime secondarie

56

38.32.32.0

Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie

57

38.32.33.0

Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie

58

38.32.34.0

Gomma sotto forma di materie prime secondarie

59

24.20.11.0

Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

60

24.20.12.0

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio

61

24.20.13.0

Altri tubi, di sezione circolare, di acciaio

62

24.20.31.0

Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm

63

24.20.33.0

Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

64

24.20.34.0

Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio

65

24.20.40.0

Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato

66

ex 25.11.23.0

Altre costruzioni e parti di costruzioni, lamiere, barre, profilati e simili, di ferro, acciaio o alluminio – solo di acciaio

67

ex 25.93.13.0

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere stirate, di ferro, acciaio o rame – solo di acciaio

68

 

Benzine per motori, gasolio, gas combustibile – ai sensi delle disposizioni in materia di accise

69

 

Olio combustibile e olio lubrificante – ai sensi delle disposizioni in materia di accise

70

ex 10.4

Oli e grassi di origine animale e vegetale – esclusivamente olio di colza

71

ex 20.59.12.0

Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all'uso fotografico preparazioni chimiche per usi fotografici, non classificate altrove – esclusivamente toner senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati.

72

ex 20.59.30.0

Inchiostro per macchina da scrivere, inchiostro per tamponi e altri inchiostri – esclusivamente cartucce d'inchiostro senza testina di stampa per macchine automatiche di elaborazione dati.

73

ex 22.21.30.0

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole, di materie plastiche, non rinforzate, stratificate o associate ad altri materiali

74

ex 26.20.21.0

Unità di memoria – esclusivamente dischi rigidi (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Dispositivi per la memorizzazione allo stato solido – esclusivamente SSD

76

ex 26.70.13.0

Videocamere e fotocamere digitali – esclusivamente fotocamere digitali

77

ex 28.23.26.0

Parti e accessori di fotocopiatrici – esclusivamente cartucce d'inchiostro e testine di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati, toner con testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati

78

ex 58.29.11.0

Pacchetti informatici di sistema operativo – esclusivamente SSD

79

ex 58.29.29.0

Altri pacchetti informatici – esclusivamente SSD

80

ex 59.11.23.0

Altri video e registrazioni video su dischi, nastri magnetici e mezzi analogici – esclusivamente SSD

81

indipendentemente dal simbolo PKWiU

Servizi per il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra di cui alla legge del 12 giugno 2015 sul regime di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gazzetta ufficiale 2017, voce 568)

82

41.00.30.0

Lavori di costruzione su fabbricati residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)

83

41.00.40.0

Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)

84

42.11.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione

85

42.12.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

86

42.13.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di ponti e gallerie

87

42.21.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di condotte di trasmissione

88

42.21.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di reti di distribuzione, compresi lavori ausiliari

89

42.21.23.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio

90

42.21.24.0

Lavori di trivellazione di pozzi d'acqua e di estrazione idrica e lavori di installazione di fosse settiche

91

42.22.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (trasmissione) e le telecomunicazioni

92

42.22.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (distribuzione) e le telecomunicazioni

93

42.22.23.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di centrali elettriche

94

42.91.20.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idrotecniche

95

42.99.21.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di impianti produttivi e minerari

96

42.99.22.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi

97

42.99.29.0

Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di altre opere di genio civile

98

43.11.10.0

Lavori di demolizione di edifici

99

43.12.11.0

Lavori di preparazione del suolo e del terreno; esclusi lavori di sterro

100

43.12.12.0

Sterro: lavori di scavo, affossatura e di movimento terra

101

43.13.10.0

Lavori di scavo, trivellazione e perforazione, geologia e genio

102

43.21.10.1

Lavori di installazione di impianti elettrici di sicurezza

103

43.21.10.2

Lavori di installazione di altri impianti elettrici

104

43.22.11.0

Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature

105

43.22.12.0

Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

106

43.22.20.0

Lavori di installazione di raccordi per il gas

107

43.29.11.0

Lavori di isolamento

108

43.29.12.0

Lavori di installazione di recinzioni e cancellate

109

43.29.19.0

Altri lavori di installazione, non classificati altrove

110

43.31.10.0

Lavori di intonacatura

111

43.32.10.0

Altri lavori di carpenteria

112

43.33.10.0

Lavori di pavimentazione e di intonacatura

113

43.33.21.0

Lavori di posa di terrazzo, marmo, granito o ardesia su pavimenti e pareti

114

43.33.29.0

Altri lavori di posa su pavimenti e pareti (inclusa carta da parati), non classificati altrove

115

43.34.10.0

Lavori di tinteggiatura

116

43.34.20.0

Lavori di vetreria

117

43.39.11.0

Lavori di decorazione

118

43.39.19.0

Lavori di esecuzione di altri lavori di finitura, non classificati altrove

119

43.91.11.0

Lavori di costruzione di ossature di tetti

120

43.91.19.0

Altri lavori di copertura

121

43.99.10.0

Lavori di isolamento e impermeabilizzazione

122

43.99.20.0

Lavori di ponteggio

123

43.99.30.0

Lavori di fondazione, inclusa la palificazione

124

43.99.40.0

Strutture in calcestruzzo

125

43.99.50.0

Lavori di installazione di elementi in acciaio

126

43.99.60.0

Lavori in muratura e posa in opera di mattoni e pietre

127

43.99.70.0

Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate

128

43.99.90.0

Opere specializzate non classificate altrove

129

05.10.10.0

Carbon fossile

130

05.20.10.0

Lignite

131

19.10.10.0

Coke e semicoke di carbon fossile e di lignite o di torba; carbone di storta

132

19.20.11.0

Mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carbon fossile

133

19.20.12.0

Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite

134

ex 26.70.13.0

Fotocamere digitali e fotocamere digitali per fotografia – esclusivamente fotocamere digitali

135

26.40.20.0

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini

136

26.20.1

Computer e altre macchine automatiche di elaborazione dati

137

30.91.20.0

Parti e accessori di motocicli e sidecar

138

27.20.2

Accumulatori elettrici e loro parti

139

28.11.41.0

Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione)

140

ex 29.31.10.0

Fasci di cavi di accensione e altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli, aeromobili o imbarcazioni – esclusivamente fasci di cavi di accensione e altre serie di fili usati nei veicoli

141

29.31.21.0

Candele di accensione; magneti; dinamo-magneti; volano-magneti; distributori; bobine di accensione

142

29.31.22.0

Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori e altri apparecchi e dispositivi per motori a combustione interna

143

29.31.23.0

Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per veicoli a motore

144

29.31.30.0

Parti di altri apparecchi elettrici per veicoli a motore

145

29.32.20.0

Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie

146

29.32.30.0

Accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore non classificati altrove, esclusi motocicli

147

45.31.1

Servizi di vendita di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

148

45.32.1

Servizi specializzati di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

149

45.32.2

Altri servizi di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli

150

ex 45.40.10.0

Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

151

ex 45.40.20.0

Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli

152

ex 45.40.30.0

Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli


Top