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Document 32018Y0921(01)

Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 luglio 2018, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2018/5)

GU C 338 del 21.9.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 338/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 16 luglio 2018

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2018/5)

(2018/C 338/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) raccomanda all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il gruppo di valutazione permanente del CERS, istituito ai sensi della decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)

Dal 30 aprile 2018, gli enti creditizi autorizzati in Belgio e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari sono tenuti, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, ad una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, composta da: a) una maggiorazione fissa del fattore di ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e b) una maggiorazione proporzionale del fattore di ponderazione del rischio che consiste in una frazione (33 per cento) della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio.

(5)

A seguito della richiesta del Belgio al CERS in conformità all’articolo 458, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale applicata in Belgio conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La sezione 1 della subraccomandazione C, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Estonia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

un requisito minimo del 15 % per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari;

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio.»;

2.

l’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2018

Francesco MAZZAFERRO

Capo del segretariato del CERS

per conto del Consiglio generale del CERS


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(5)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

(6)  Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (GU C 97, 12.3.2016, pag. 28).


ALLEGATO

«

Allegato

Estonia

coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia

I.   Descrizione della misura

1.

La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II.   Riconoscimento

2.

Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.

Finlandia

Un livello mimino specifico per gli enti creditizi del 15 % per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia applicato agli enti creditizi utilizzando il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura finlandese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste di un fattore minimo specifico di ponderazione del rischio del 15 % per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, per i mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese ed applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB con crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia concessi da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB con crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia erogati direttamente in modo transfrontaliero da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dagli Stati membri di riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non significativi di crediti ipotecari per clienti privati garantiti da unità abitative in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB ecceda la soglia di 1 miliardo di EUR.

7.

In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di EUR sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB ecceda la soglia di 1 miliardo di EUR.

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio imposta agli enti creditizi, autorizzati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio secondo il metodo basato sui rating interni (IRB), consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

La prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b)

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) situate in Belgio entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della Direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica di 2 miliardi di EUR per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali situati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e che hanno esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore se del caso per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.
».

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