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Document 32017R1902
Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/6922
GU L 269 del 19.10.2017, p. 13–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1902 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 (2) stabilisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 determina, in particolare, i volumi di quote da mettere all'asta ogni anno. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 assicura quindi il buon funzionamento del procedimento d'asta delle quote. Il procedimento è attualmente svolto da una piattaforma d'asta comune a 25 Stati membri e da un numero limitato di piattaforme indipendenti. |
(2) |
A norma della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel 2018 occorre istituire una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che sarà operativa a partire dal 1o gennaio 2019. In conformità con le norme predefinite da tale decisione occorre integrare nella riserva o svincolare da essa dei volumi di quote, adeguando i volumi di quote da mettere all'asta su un periodo di 12 mesi a partire dal 1o settembre di un determinato anno. Le norme per il funzionamento della riserva sono necessarie per affrontare situazioni in cui il numero totale delle quote in circolazione nell'anno precedente, pubblicato dalla Commissione il 15 maggio dell'anno in questione, si situa al di fuori di una forcella prestabilita. Nel primo anno di attività della riserva, il primo adeguamento dei volumi d'asta deve essere effettuato tra il 1o gennaio e il 1o settembre 2019. |
(3) |
La decisione (UE) 2015/1814 stabilisce inoltre che i 900 milioni di quote la cui reintroduzione era inizialmente prevista nel 2019 e nel 2020 a norma del regolamento (UE) n. 176/2014 (4) della Commissione, non siano più messe all'asta ma integrate nella riserva. Inoltre, la decisione (UE) 2015/1814 prevede che le quote non assegnate della riserva per i nuovi entranti, o quelle non assegnate a impianti in ragione della loro chiusura o della parziale cessata attività conformemente all'articolo 10 bis, paragrafi 7, 19 e 20, della direttiva 2003/87/CE, invece che messe all'asta siano integrate nella riserva nel 2020. |
(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti sono rettificati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o da essa svincolate. |
(5) |
Al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni chiare e certe in merito al volume di quote da mettere all'asta nell'arco di un periodo di almeno 12 mesi, le rettifiche al calendario d'asta di un dato anno derivanti dall'applicazione della decisione (UE) 2015/1814 devono avvenire contemporaneamente alla determinazione e pubblicazione del calendario d'asta dell'anno successivo. Inoltre, al fine di garantire una corretta attuazione degli adeguamenti dei volumi, evitando ripercussioni negative sulle aste, i partecipanti al mercato dovrebbero essere tempestivamente informati in merito all'effetto della decisione (UE) 2015/1814 sui volumi d'asta per i successivi 12 mesi. Di conseguenza, le rettifiche pertinenti ai calendari d'asta di un dato anno e i calendari d'asta dell'anno successivo dovrebbero essere pubblicati con largo anticipo rispetto al 1o settembre dell'anno in questione, quando cominceranno a essere applicati i corrispondenti adeguamenti dei volumi d'asta. |
(6) |
L'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 contiene deroghe alle disposizioni generali per il funzionamento della riserva per quanto riguarda il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta che viene distribuito tra alcuni Stati membri a fini di solidarietà a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, la percentuale di quote da mettere all'asta dagli Stati membri per un determinato anno va stabilita anche conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814 riguardanti le norme specifiche per determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono ad integrare quote nella riserva sino a fine 2025 e, successivamente, a svincolare quote dalla stessa. |
(7) |
L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce un elenco non esaustivo di informazioni non riservate da pubblicare sull'apposito sito web dedicato alle aste, aggiornato e gestito dalla piattaforma interessata. L'elenco dei soggetti ammessi alle aste è considerato come informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma. |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 contiene una serie di incongruenze derivanti da modifiche ad esso apportate, che dovrebbero essere rettificate. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che per il calcolo del volume di quote da mettere all'asta ogni anno occorre tenere conto di qualsiasi adeguamento ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione (5) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 1031/2010 una prescrizione a norma della quale un'entità può essere designata come piattaforma d'asta solo se è autorizzata come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione. Per garantire la coerenza con tale prescrizione, è necessario modificare gli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(9) |
Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il 18 febbraio 2011 il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e dell'intenzione di designare una propria piattaforma d'asta. |
(10) |
Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE Futures Europe («ICE») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Il periodo di vigenza e le condizioni applicabili a ICE quale piattaforma d'asta per il Regno Unito per il periodo dal 10 novembre 2012 al 9 novembre 2017 sono stati introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 dal regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione (6). |
(11) |
Il 16 novembre 2016 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE quale sua seconda piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Ai sensi della comunicazione, i termini e le condizioni della designazione di ICE sono identici a quelli notificati il 30 aprile 2012 e le norme di scambio ICE applicabili alle aste sono state modificate per garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi per la sua registrazione nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010, in conformità con il punto 6 della voce Obblighi della tabella per le piattaforme d'asta designate dal Regno Unito, che figura nel suddetto allegato. Inoltre, a seguito di una richiesta della Commissione, il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta comunicazione. |
(12) |
Al fine di garantire che la proposta designazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta del Regno Unito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e, in particolare, le norme di scambio ICE soddisfino le condizioni stabilite da tale regolamento e siano conformi all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno estendere le condizioni e gli obblighi che ICE deve assolvere (stabiliti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010) anche alla registrazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta indipendente del Regno Unito, con gli adeguamenti necessari a garantire che l'obiettivo di tali condizioni e obblighi sia conseguito tenendo conto delle specifiche condizioni di attuazione previste nelle norme di scambio ICE applicabili. |
(13) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1) |
l'articolo 10 è così modificato:
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2) |
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»; |
3) |
all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:
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4) |
l'articolo 19 è così modificato:
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5) |
all'articolo 20, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.»; |
6) |
all'articolo 30, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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7) |
l'articolo 32 è così modificato:
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8) |
all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»; |
9) |
all'articolo 60, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.»; |
10) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
11) |
l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(2) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(3) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).
(5) Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10).
(6) Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d'asta destinata a essere designata dal Regno Unito (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19).
ALLEGATO I
All'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunta la seguente parte 4:
«Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito |
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4 |
Piattaforma |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Base giuridica |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Definizioni |
Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni:
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi. |
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Obblighi |
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ALLEGATO II
ALLEGATO IV
Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, di cui all'articolo 10, paragrafo 2
Anno |
Volume della riduzione |
2013 |
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2014 |
400 |
2015 |
300 |
2016 |
200 |
2017 |
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2018 |
|
2019 |
|
2020 |
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