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Document 32017R0401

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/401 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

GU L 63 del 9.3.2017, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/401/oj

9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/401 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2017

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.

(2)

Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a quattro persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«1.   ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Pseudonimo: Gaffar Mohmed Elhassan

Designazione: Maggiore generale e comandante per la regione militare occidentale delle forze armate sudanesi (SAF)

Numero di identificazione nazionale: Carta di identificazione di ex militare 4302

Data di nascita: 24 giugno 1952

Indirizzo: El Waha, Omdurman, Sudan

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006

Altre informazioni: In pensione dall'esercito sudanese. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il gruppo di esperti ha riferito che il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha dichiarato di avere esercitato il comando operativo diretto (essenzialmente comando tattico) di tutti gli elementi delle SAF nel Darfur mentre era al comando della regione militare occidentale. Ha esercitato questa funzione di comandante della zona militare occidentale dal novembre 2004 (circa) all'inizio 2006. In base alle informazioni in possesso del gruppo di esperti, Elhassan è responsabile di violazioni del punto 7 della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza in quanto, in virtù della sua posizione, ha disposto (da Khartoum) e autorizzato (a partire dal 29 marzo 2005) il trasferimento di materiale militare nel Darfur senza la preventiva approvazione del comitato istituito a norma della suddetta risoluzione. Elhassan stesso ha dichiarato al gruppo di esperti che tra il 29 marzo e il dicembre 2005 sono stati introdotti nel Darfur da altre parti del Sudan aeromobili, motori di aeromobili e altro materiale militare. Ad esempio, Elhassan ha informato il gruppo di esperti che tra il 18 e il 21 settembre 2005 sono stati trasferiti nel Darfur, senza autorizzazione, due elicotteri da attacco Mi-24. Vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che Elhassan sia stato direttamente responsabile, in qualità di comandante della zona militare occidentale, dell'autorizzazione di attacchi aerei militari nella regione attorno ad Abu Hamra, il 23 e 24 luglio 2005, e nella zona di Jebel Moon del Darfur occidentale, il 19 novembre 2005. In entrambe le operazioni erano coinvolti elicotteri da attacco Mi-24 che, secondo quanto riportato, avrebbero aperto il fuoco in entrambe le occasioni. Il gruppo di esperti ha riferito che Elhassan ha dichiarato di avere egli stesso approvato le richieste di appoggio aereo e di altre operazioni aeree in qualità di comandante della zona militare occidentale (cfr. relazione del gruppo di esperti S/2006/65, punti 266-269). Con queste azioni il maggiore generale Gaffar Mohammed Elhassan ha violato le pertinenti disposizioni della risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa quindi i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.

2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) (Sheikh) Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Designazione: a) membro dell'Assemblea nazionale del Sudan; b) nel 2008 nominato dal presidente del Sudan consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale

Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) 1959

Luogo di nascita: Kutum

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale e ha risieduto a Khartoum)

Passaporto: Passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scadenza: 21 febbraio 2015)

Identificazione: Certificato di cittadinanza n. A0680623

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006

Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che questa organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3.   SHARIF, Adam Yacub

Pseudonimi: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Designazione: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA)

Data di nascita: intorno al 1976

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006

Altre informazioni: Sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimo: General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD)

Data di nascita: 1o gennaio 1967

Luogo di nascita: regione di Nile, El-Fasher, El-Fasher, Darfur settentrionale

Cittadinanza: Sudanese di nascita

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad)

Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459- 9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006

Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL — Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.»


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