Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1158

Regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/4237

GU L 192 del 16.7.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1158/oj

16.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/21


REGOLAMENTO (UE) 2016/1158 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 452/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità con cui gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato devono essere autorizzati per quanto riguarda le norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) applicabili. Tale regolamento contiene, nelle appendici I e II dell'allegato 2 (Parte ART), modelli per tale autorizzazione e specifiche ad essa associate.

(2)

L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (UE) n. 452/2014 ha dimostrato che, al fine di tenere conto dei frequenti cambiamenti delle norme dell'ICAO in modo tempestivo, tali modelli dovrebbero essere regolarmente modificati, il che comporterebbe inutili oneri amministrativi. L'obbligo di utilizzare tali modelli non è giustificato, considerando che in sua assenza l'Agenzia europea per la sicurezza aerea può istituire e aggiornare autonomamente i modelli necessari. Tale obbligo e tali modelli dovrebbero pertanto essere soppressi dal regolamento (UE) n. 452/2014.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 452/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).


ALLEGATO

L'allegato 2 al regolamento (UE) n. 452/2014 è così modificato:

1)

la norma ART.210, lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

l'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, quando:

1)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciati dallo Stato dell'operatore;

2)

si è accertato che l'operatore del paese terzo è autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;

3)

si è accertato che l'operatore del paese terzo ha stabilito:

i)

la conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO;

ii)

una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e

iii)

un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;

4)

non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e

5)

il richiedente non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»

2)

Le appendici I e II sono soppresse.


Top