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Document 32016R0399

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

GU L 77 del 23.3.2016, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj

23.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’adozione di misure a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(3)

A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere affiancata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE, fa parte di tali misure.

(4)

È opportuno che che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4), nonché del manuale comune (5).

(5)

Un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

(6)

Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7)

Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8)

Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen (SIS).

(9)

È necessario stabilire regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti.

(10)

Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione alle frontiere esterne del Sistema di Informazione Visti (VIS) stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui al presente regolamento e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.

(12)

Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.

(13)

Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.

(14)

L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga, e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.

(15)

Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(16)

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto unionale alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(19)

La cooperazione operativa e l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (7).

(20)

Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio (8), né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(21)

In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(22)

La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno prevedere le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(23)

Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione.

(24)

La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

(25)

Il ripristino del controllo alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

(26)

La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(27)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(28)

In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(29)

Qualora la relazione di valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (9), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento, la procedura d'esame è applicabile.

(30)

Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione, secondo questa specifica procedura a livello di Unione.

(31)

Prima che sia adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in questione, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione, quali l'Agenzia o l'Ufficio europeo di polizia («Europol»), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (11), e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate.

(32)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(33)

Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento e che la Commissione coordini le valutazioni in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.

(34)

Poiché l’obiettivo del regolamento (CE) n. 562/2006 e successive modifiche, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non poteva essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma poteva essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima è potuta intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale regolamento e le sue successive modifiche si sono limitati a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari nonché la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(37)

In deroga all’articolo 355 TFUE, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (12).

(38)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio in merito al presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(39)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14).

(40)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (15), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3, della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

(41)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (17) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

(42)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio (19). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(43)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20). L’Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(44)

Per quanto riguarda Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e i suoi allegati riguardanti il SIS e il VIS sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

   «frontiere interne»

a)

le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b)

gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c)

i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2)

    «frontiere esterne» le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3)

    «volo interno» qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;

4)

    «collegamento regolare interno effettuato da traghetto» qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

5)

   «beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale»

a)

i cittadini dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

b)

i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;

6)

    «cittadino di paese terzo» chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’ articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;

7)

    «persona segnalata ai fini della non ammissione» qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

8)

    «valico di frontiera» ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

9)

    «valico di frontiera condiviso» qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;

10)

    «controllo di frontiera» l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

11)

    «verifiche di frontiera» le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

12)

    «sorveglianza di frontiera» la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;

13)

    «verifica in seconda linea» una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

14)

    «guardia di frontiera» il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;

15)

    «vettore»; ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale

16)

   «permesso di soggiorno»:

a)

tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (23), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;

b)

qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, a eccezione:

i)

dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo, e

ii)

dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (24);

17)

    «nave da crociera» una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;

18)

    «navigazione da diporto» l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;

19)

    «pesca costiera» le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;

20)

    «lavoratore offshore» una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;

21)

    «minaccia per la salute pubblica» qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a)

dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;

b)

dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

Articolo 4

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

CAPO I

Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso

Articolo 5

Attraversamento delle frontiere esterne

1.   Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39.

2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

a)

per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 39;

b)

per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza;

c)

conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.

3.   Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 6

Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi

1.   Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)

essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i)

la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii)

è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (25), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c)

giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.

3.   L’allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

4.   La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 39.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

5.   In deroga al paragrafo 1:

a)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b)

i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (27);

c)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

CAPO II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 7

Effettuazione delle verifiche di frontiera

1.   Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.

Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2.   Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Articolo 8

Verifiche di frontiera sulle persone

1.   L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.

Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2.   Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale.

Tuttavia quando effettuano, in modo non sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE.

3.   All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue:

a)

La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

i)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;

ii)

la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iv)

gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

v)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;

vi)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.

b)

Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;

c)

a titolo di deroga, il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali quando:

i)

l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera;

ii)

sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e

iii)

è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);

d)

La decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera c) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto.

Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione;

e)

Ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera c), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera c), punto i);

f)

Le lettere c) e d) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere c) e d) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento;

g)

La verifica approfondita all’uscita comporta:

i)

l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera;

ii)

la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

se possibile, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;

h)

in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:

i)

l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido; tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;

ii)

l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iii)

la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca;

i)

Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.

4.   Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

5.   Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.

Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.

6.   Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.

7.   Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II.

8.   In caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 9

Snellimento delle verifiche di frontiera

1.   In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2.   In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all’uscita.

La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

3.   Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell’articolo 11.

4.   Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Allestimento di corsie separate e segnaletica

1.   Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’articolo 8. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.

Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 22 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.

Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2.   I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A («UE, SEE, CH») dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») e alla parte B2 («tutti i passaporti») dell’allegato III.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III del presente regolamento.

Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell’allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui al primo, secondo e terzo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.

3.   Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C.

Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

4.   In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio.

Articolo 11

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

1.   Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:

a)

sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;

b)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.

2.   È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.

È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

3.   Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:

a)

sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

b)

sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

c)

sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

d)

sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3;

e)

sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;

f)

sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

g)

sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione.

4.   Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.

5.   I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’articolo 9.

Articolo 12

Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1.   Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2.   La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tal caso:

a)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen;

b)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.

Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell’allegato VIII.

Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.

3.   Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e al diritto nazionale che rispetta detta direttiva.

4.   In caso di mancanza di un timbro d'uscita si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Sorveglianza di frontiera

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2.   Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.

Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari.

Articolo 14

Respingimento

1.   Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2.   Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3.   Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4.   Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

6.   Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A.

CAPO III

Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 15

Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 7 a 14 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Articolo 16

Esecuzione del controllo

1.   Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 14 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («l'Agenzia»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo 39.

3.   Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Articolo 17

Cooperazione tra gli Stati membri

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 16. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2.   La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia.

3.   Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.

Articolo 18

Controllo congiunto

1.   Gli Stati membri che non applicano l’articolo 22 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 7 a 14.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

CAPO IV

Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Articolo 19

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

Articolo 20

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1.   Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

a)

capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);

b)

piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;

c)

marittimi;

d)

titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

e)

lavoratori transfrontalieri;

f)

minori;

g)

servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;

h)

lavoratori off-shore.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 39.

CAPO V

Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne

Articolo 21

Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

1.   Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:

a)

avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;

b)

presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2.   La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

CAPO I

Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 22

Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 23

Verifiche all’interno del territorio

L'assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)

l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, tale esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii)

sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv)

sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

b)

il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempreché tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

d)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di Schengen»).

Articolo 24

Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.

Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

CAPO II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

3.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni.

4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo.

Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

b)

l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Articolo 27

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25

1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a)

i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna;

b)

l’estensione del ripristino proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino previsto;

e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Una notifica ai sensi del primo comma può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2.   L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo.

3.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

4.   A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 TFUE.

Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutre preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

6.   La consultazione di cui al paragrafo 5 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 28

Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata

1.   Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

2.   Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

3.   Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 26, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.

In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.

4.   Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.

5.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.

Articolo 29

Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 21, e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano.

2.   Il Consiglio, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione.

3.   Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione per iscritto dei propri motivi.

In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne.

4.   Per motivi di urgenza debitamente giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi della procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Entro quattordici giorni dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25, 27 e 28.

Articolo 30

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

a)

la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

b)

l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

c)

l’impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

2.   Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può:

a)

chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni;

b)

effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione.

Articolo 31

Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 21 e degli articoli da 25 a 30.

Articolo 32

Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Articolo 33

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo di frontiera alle frontiere interne presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 26, 28 e 30, il funzionamento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione delle persone, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

La Commissione può esprimere un parere su detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o in parti delle stesse.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento.

Articolo 34

Informazione del pubblico

La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.

Articolo 35

Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell’articolo 33.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   La delega di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 39

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera a) e quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera b) e corredati di un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile;

b)

l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;

c)

gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;

d)

l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;

e)

il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri;

f)

le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);

g)

le statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 40

Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme dell'Unione e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (31).

Articolo 42

Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 23, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 43

Meccanismo di valutazione

1.   Conformemente ai trattati e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione.

2.   Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri.

Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne.

In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.

3.   In caso di eventuali carenze, raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli Stati membri.

Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 21 e 29 del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati.

5.   Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013.

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(3)  V. allegato IX.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(5)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

(6)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(7)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4).

(9)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(12)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)  Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(15)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(16)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(17)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(18)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19).

(19)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(20)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(21)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(22)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(23)  Regolamento (CE) n 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

(28)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(29)  Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(30)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(31)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.


ALLEGATO I

Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d’ingresso

I giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, possono comprendere:

a)

in caso di viaggi d’affari:

i)

l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;

ii)

altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d’affari o professionali;

iii)

in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d’ingresso;

b)

in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

i)

il certificato d’iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

ii)

la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;

c)

in caso di viaggi turistici o privati:

i)

documenti giustificativi per l’alloggio:

per i soggiorni presso una persona, l’invito della persona ospitante;

un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l’alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

ii)

documenti giustificativi per l’itinerario:

la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

iii)

documenti giustificativi per il ritorno:

il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno;

d)

in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d’ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell’organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.


ALLEGATO II

Registrazioni delle informazioni

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio e ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

a)

il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;

b)

gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell’articolo 9;

c)

il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;

d)

i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);

e)

persone respinte a norma dell’articolo 14 (motivo della non ammissione e cittadinanza);

f)

i codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;

g)

i reclami delle persone sottoposte a verifica;

h)

altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;

i)

eventi particolari.


ALLEGATO III

Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera

PARTE A

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 (1)

PARTE B1: «visto non richiesto»;

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PARTE B2: «tutti i passaporti».

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PARTE C

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 (1)

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 (1)

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 (1)

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(1)  Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda.


ALLEGATO IV

Modalità per l’apposizione dei timbri

1.

I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all’ingresso e all’uscita, a norma dell’articolo 11. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2.

I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori a un mese.

3.

In caso d’ingresso e uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.

4.

Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:

a)

al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;

b)

all’identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;

c)

al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.

Le domande d’informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.


ALLEGATO V

PARTE A

Modalità per il respingimento alla frontiera

1.

In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

a)

completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello;

b)

apporrà sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;

c)

procederà all’annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d)

annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

2.

Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile:

a)

ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio (1);

b)

fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

3.

Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l’arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

PARTE B

Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera

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Testo di immagine

(1)  Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).


ALLEGATO VI

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

1.   Frontiere terrestri

1.1.   Verifiche sul traffico stradale

1.1.1.   Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 42.

1.1.2.   Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell’articolo 10.

L’utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l’allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3.   Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall’autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.

1.1.4.   Valichi di frontiera condivisi

1.1.4.1.

Gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2.

Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

a)

protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro conformemente all'acquis unionale in materia di asilo;

b)

arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;

c)

beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale.

1.1.4.3.

Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del presente regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:

a)

protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell’interessato nel territorio dello Stato membro;

b)

arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;

c)

accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 8. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo.

1.1.4.4.

Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

1.2.   Verifiche sul traffico ferroviario

1.2.1.   Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;

sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;

nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2.   Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei modi seguenti:

nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.

1.2.3.   Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino.

Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all’ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4.   Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all’uscita secondo analoghe modalità.

1.2.5.   La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l’appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.

1.2.6.   Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un’infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2.   Frontiere aeree

2.1.   Modalità di verifica negli aeroporti internazionali

2.1.1.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2.

Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:

a)

i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza di quest’ultimo volo;

b)

per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:

i)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo e ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;

ii)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all’ingresso nell’aeroporto di destinazione e a una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;

iii)

se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza e ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell’aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente al punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3.

Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell’aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 7 a 14, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l’accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l’area di transito. Le verifiche nell’area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. In quest’area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.

2.1.4.

Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

2.2.   Modalità di verifica negli aerodromi

2.2.1.

Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d’ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 7 a 14, occorre garantire le verifiche sulle persone.

2.2.2.

In deroga al punto 2.1.1 negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3.

Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell’aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell’atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

2.3.   Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati

2.3.1.

Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei passeggeri.

2.3.2.

Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d’ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

2.3.3.

Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.

2.3.4.

Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

3.   Frontiere marittime

3.1.   Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1.

Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.

3.1.2.

Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata ( in entrambi i casi, il «comandante») stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno:

al più tardi 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure

al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure

se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di frontiera.

3.1.3.

Una conferma della ricezione (copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4.

Il comandante segnala senza indugio all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell’equipaggio o al numero di passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 5 e 8, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.

3.1.5.

Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.

3.2.   Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera

3.2.1.

Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l’itinerario e il programma della crociera, non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto 3.1.2.

3.2.2.

Se l’itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 5 e 8 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.

3.2.3.

Se l’itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all’articolo 8 è effettuata una verifica di frontiera come segue:

a)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

b)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

c)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d’ingresso ai sensi dell’articolo 8 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale;

d)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri.

Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all’uscita ai sensi dell’articolo 8;

e)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all’uscita.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.

Navigazione da diporto

3.2.4.

In deroga agli articoli 5 e 8 le persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un’ispezione dell’imbarcazione.

3.2.5.

In deroga all’articolo 5 un’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell’arrivo dell’imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell’elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell’arrivo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell’imbarcazione.

3.2.6.

All’atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d’ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.7.

In deroga agli articoli 5 e 8, l’equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un’ispezione della nave.

3.2.8.

L’equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Collegamenti effettuati da traghetti

3.2.9.

Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell’articolo 10;

b)

sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;

c)

le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;

d)

i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l’autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;

e)

gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;

f)

al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

g)

ai fini, in particolare, dell’intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;

h)

i membri dell’equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell’equipaggio di navi mercantili;

i)

il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio (2), il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.

3.2.10.

Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sulle persone che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.

Collegamenti merci tra Stati membri

3.2.11.

In deroga all'articolo 8, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale.

4.   Navigazione interna

4.1.

Per «navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna», si intende l’utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.

4.2.

Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell’equipaggio o persone a essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell’elenco dell’equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

4.3.

Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.


(1)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(2)  Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).


ALLEGATO VII

Norme specifiche per determinate categorie di persone

1.   Capi di Stato

In deroga all’articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

2.   Piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio

2.1.

In deroga all’articolo 6, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («crew member certificate»), previsti all’allegato 9 della convenzione sull’aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell’esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

a)

imbarcarsi e sbarcare nell’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

b)

entrare nel territorio del comune ove si trova l’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

c)

raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.2.

Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell’equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all’articolo 8, l’equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell’esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.

3.   Marittimi

In deroga agli articoli 5 e 8, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a una verifica a norma dell’articolo 8 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.

4.   Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

4.1.

In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell’esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l’obbligo del visto, qualora richiesto.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall’accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

4.2.

Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall’interessato la prova della sua qualità mediante l’esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

4.3.

I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all’articolo 20, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all’articolo 14, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l’interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

4.4.

I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:

lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

lasciapassare dell'Unione europea (UE),

lasciapassare della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),

certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d’Europa,

documenti rilasciati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d’identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

5.   Lavoratori frontalieri

5.1.

Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 8 e 14.

5.2.

In deroga all’articolo 8, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d’ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

5.3.

Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.

6.   Minori

6.1.

La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2.

In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.

6.3.

In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.

6.4.

Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

6.5.

In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.

7.   Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera

I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6 e 8.

8.   Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 5 e 8, i lavoratori off-shore che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare.


ALLEGATO VIII

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Testo di immagine

ALLEGATO IX

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60)

 

Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 35 del 4.2.2009, pag. 56)

 

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1)

limitatamente all'art. 55

Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1)

limitatamente all'art. 2

Punto 9 dell'allegato V dell'atto di adesione del 2011

 

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'art. 1

Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1)

 


ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 562/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1 a 8

Articolo 2, punti da 1 a 8

Articolo 2, punto 8 bis

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 18 bis

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 21

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5 paragrafo 1 bis

Article 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a ter

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quater

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quinquies

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a sexies

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3, punto i)

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 9, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11 paragrafi da 1 a 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 19 bis (capo IV)

Articolo 19 bis (capo IV bis)

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 23 bis

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 26 bis

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 37

Articolo 33 bis

Articolo 38

Articolo 34

Articolo 39

Articolo 35

Articolo 40

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 37 bis

Articolo 43

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 44

Articolo 40

Articolo 45

Allegati da I a VIII

Allegati da I a VIII

Allegato IX

Allegato X


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