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Document 32015R2422

Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

GU L 341 del 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj

24.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/14


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2015/2422 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visti i pareri della Commissione europea (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A causa del progressivo ampliamento delle sue competenze dal momento della sua istituzione, il numero di cause dinanzi al Tribunale è ora in costante aumento.

(2)

Attualmente, la durata dei procedimenti non sembra accettabile per le parti coinvolte, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(3)

La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause connesse, tra l'altro, all'intensificazione e alla diversificazione degli atti giuridici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché al volume e alla complessità delle cause di cui il Tribunale è investito, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato e proprietà intellettuale.

(4)

Non è stato fatto uso della possibilità, prevista dall'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di istituire tribunali specializzati.

(5)

Si dovrebbero pertanto adottare adeguate misure di natura organizzativa, strutturale e procedurale, incluso, in particolare, un aumento del numero dei giudici, per far fronte a tale situazione. Fare uso della possibilità, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale consentirebbe di ridurre in breve tempo sia il volume di cause pendenti sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ad esso.

(6)

Tenendo conto dell'evoluzione del carico di lavoro del Tribunale, è opportuno che il numero dei giudici sia fissato a 56 al termine di una procedura articolata in tre fasi in cui ciascuno Stato membro propone la nomina di due giudici, fermo restando che nel Tribunale non possono mai sedere più di due giudici nominati su proposta di uno stesso Stato membro.

(7)

Il comitato di cui all'articolo 255 TFUE tiene conto in particolare dell'indipendenza, dell'imparzialità, delle competenze e dell'idoneità professionale e personale dei candidati.

(8)

Al fine di ridurre rapidamente l'arretrato di cause pendenti, dodici giudici supplementari dovrebbero entrare in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Nel settembre 2016 la competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'Unione europea e i sette posti dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica») dovrebbero essere trasferiti al Tribunale sulla base della richiesta legislativa già annunciata dalla Corte di giustizia. Tale richiesta esaminerà le modalità di trasferimento dei sette posti di giudice del Tribunale della funzione pubblica, compresi il suo personale e le sue risorse.

(10)

Nel settembre 2019 dovrebbero entrare in carica i rimanenti nove giudici. Per garantire l'efficacia in termini di costi, tale circostanza non dovrebbe comportare l'assunzione di referendari supplementari né di altro personale di sostegno. Le misure di riorganizzazione interna in seno all'istituzione dovrebbero assicurare un uso efficiente delle risorse umane esistenti, che dovrebbero essere uguali per tutti i giudici, fatte salve le decisioni del Tribunale in merito alla sua organizzazione interna.

(11)

È di fondamentale importanza garantire l'equilibrio di genere in seno al Tribunale. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai trattati, la scelta di una donna e di un uomo.

(12)

È necessario adattare di conseguenza le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali che ha luogo ogni tre anni.

(13)

Come già annunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, essa presenterà, quale seguito della riforma del Tribunale, dati annuali sulla sua attività giurisdizionale e, se del caso, proporrà misure appropriate. Nella seconda e terza fase dell'ampliamento del Tribunale, si procederà a una valutazione della situazione del Tribunale stesso la quale, se necessario, potrebbe portare a determinati adeguamenti, soprattutto sotto il profilo delle spese amministrative della Corte.

(14)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.»;

2)

l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

a)

40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015;

b)

47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016;

c)

due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019.»

Articolo 2

Il mandato dei giudici supplementari del Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è articolato come segue:

a)

il mandato di sei dei dodici giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 25 dicembre 2015, termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti in modo tale che i governi di sei Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2016. Il mandato degli altri sei giudici termina il 31 agosto 2019;

b)

il mandato di tre dei sette giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2016, termina il 31 agosto 2019. Detti tre giudici sono scelti in modo tale che i governi di tre Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2019. Il mandato degli altri quattro giudici termina il 31 agosto 2022;

c)

il mandato di quattro dei nove giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019, termina il 31 agosto 2022. Detti quattro giudici sono scelti in modo tale che i governi di quattro Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2022. Il mandato degli altri cinque giudici scade il 31 agosto 2025.

Articolo 3

1.   Entro il 26 dicembre 2020, la Corte di giustizia elabora, con l'ausilio di un consulente esterno, una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul funzionamento del Tribunale.

Tale relazione si sofferma in particolare sull'efficienza del Tribunale, la necessità e l'efficacia dell'aumento del numero dei giudici a 56, l'utilizzo e l'efficienza delle risorse e l'istituzione di ulteriori sezioni specializzate e/o altre modifiche strutturali.

Se del caso, la Corte di giustizia presenta richieste legislative volte a modificare di conseguenza il suo statuto.

2.   Entro il 26 dicembre 2017, la Corte di giustizia elabora una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su eventuali modifiche della ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 TFUE. La relazione è corredata, se del caso, di richieste legislative.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 30 settembre 2011 (GU C 335 del 16.11.2011, pag. 20) e parere del 12 novembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2015 (GU C 239 del 21.7.2015, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2015.


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