Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1797

Regolamento (UE) 2015/1797 del Consiglio, del 7 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

GU L 263 del 8.10.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1797/oj

8.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/10


REGOLAMENTO (UE) 2015/1797 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è stato modificato l'8 settembre e il 4 dicembre 2014, rispettivamente, dai regolamenti (UE) n. 960/2014 (3) e (UE) n. 1290/2014 del Consiglio (4).

(3)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 per consentire determinate operazioni riguardanti materiali pirotecnici specifici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.

(4)

Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:

a)

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;

b)

importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c)

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

ter.   La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b) e c), del presente articolo è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 20).


Top