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Document 32015R0616

Regolamento delegato (UE) 2015/616 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2015/0680

GU L 102 del 21.4.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/616/oj

21.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/616 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) è stato adottato prima del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 508/2014 è opportuno sostituire nel regolamento delegato (UE) n. 480/2014 tre riferimenti provvisori al futuro atto giuridico dell'Unione sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) con riferimenti alle disposizioni esatte del regolamento (UE) n. 508/2014. Il primo riferimento, che si trova all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, riguarda norme specifiche sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari. Il secondo riferimento, che si trova all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è relativo al calcolo dei costi indiretti mediante applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per le tipologie di operazioni o di progetti facenti parti di operazioni. Il terzo riferimento, di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, concerne il calcolo dei costi indiretti mediante applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per le tipologie di operazioni o di progetti facenti parti di operazioni.

(3)

Dal momento che le norme sui partenariati pubblico-privato di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono applicabili anche al FEAMP, è necessario modificare l'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in modo che le informazioni pertinenti sulla questione se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-privato o meno siano memorizzate anche in formato elettronico nel sistema di monitoraggio relativamente al FEAMP.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto

i)

dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;

ii)

dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per il FEASR;

iii)

dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) per il FEAMP.

(*)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)."

(**)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1);»"

2)

all'articolo 20, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

operazioni sostenute dal FEAMP e programmate in conformità agli articoli 26, 28, 39 o 47 del regolamento (UE) n. 508/2014.»

;

3)

all'articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l'operazione sostenuta dal FEAMP e programmata in conformità all'articolo 38, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i), j) o k), oppure all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.»

;

4)

all'allegato III, campo di dati 17, «Informazioni che specificano se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-privato», è soppresso il testo seguente nella colonna di destra («Indicazione dei fondi per i quali i dati non sono richiesti»):

«Non applicabile al FEAMP»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


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