Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0242

    Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014 , che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

    GU L 41 del 17.2.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/03/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/242/oj

    17.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/242 DELLA COMMISSIONE

    del 9 ottobre 2014

    che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013, e in particolare l'articolo 43, prevede l'istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

    (2)

    I consigli consultivi possono trasmettere alla Commissione e agli Stati membri interessati raccomandazioni e suggerimenti su questioni riguardanti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. Essi possono informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

    (3)

    La decisione 2004/585/CE del Consiglio (2) istituisce sette consigli consultivi regionali; l'allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013 comprende anche i quattro nuovi consigli consultivi istituiti da detto regolamento.

    (4)

    È quindi necessario definire la procedura per l'entrata in funzione dei nuovi consigli consultivi istituiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (5)

    Data l'importanza del ruolo che i consigli consultivi sono chiamati a svolgere nella politica comune della pesca regionalizzata e in linea con i principi di buona governance di cui all'articolo 3, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è inoltre necessario assicurare, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che la loro struttura garantisca una rappresentanza equilibrata di tutti i legittimi portatori di interesse nel settore della pesca, comprese le flotte artigianali e, se del caso, dell'acquacoltura.

    (6)

    In molte comunità costiere dell'Unione europea la pesca artigianale svolge un ruolo importante dal punto di vista socioeconomico, ambientale e culturale. È quindi necessario garantirne l'effettiva partecipazione ai lavori dei consigli consultivi, anche contribuendo ai costi e alle perdite di reddito che ne possono derivare.

    (7)

    Al fine di garantire l'efficace funzionamento e collaborazione con le parti interessate di paesi terzi, i consigli consultivi devono poter adeguare i propri metodi di lavoro ed effettuare il rimborso delle spese caso per caso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «Stato membro interessato», uno Stato membro che ha un interesse di gestione diretto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nella zona di competenza di un consiglio consultivo quale definito nell'allegato III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Nel caso del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del consiglio consultivo per i mercati, per «Stato membro interessato» si intendono tutti gli Stati membri dell'Unione;

    2)

    «organizzazioni del settore», le organizzazioni che rappresentano i pescatori e, nel caso del consiglio consultivo per l'acquacoltura, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;

    3)

    «altri gruppi di interesse», i rappresentanti dei gruppi interessati dalla politica comune della pesca diversi dalle organizzazioni del settore, in particolare le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.

    Articolo 3

    Entrata in funzione dei nuovi consigli consultivi

    1.   Le organizzazioni del settore e gli altri gruppi di interesse che intendono partecipare ai lavori di uno dei consigli consultivi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 presentano alla Commissione una domanda congiunta riguardante l'entrata in funzione del rispettivo consiglio consultivo. La domanda congiunta è compatibile con gli obiettivi e i principi della politica comune della pesca enunciati nel regolamento (UE) n. 1380/2013, e in particolare nell'articolo 43, paragrafo 1, e nell'allegato III, e comprende:

    a)

    una dichiarazione degli obiettivi;

    b)

    i principi di funzionamento;

    c)

    il regolamento interno;

    d)

    un elenco delle organizzazioni del settore e di altri gruppi di interesse.

    2.   La Commissione verifica che la domanda congiunta sia compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare dell'allegato III, e con le disposizioni del presente regolamento, e la trasmette agli Stati membri interessati entro due mesi dal ricevimento. La Commissione può proporre modifiche alla domanda congiunta per garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

    3.   Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è firmata dalle organizzazioni rappresentative del settore e da altri gruppi d'interesse e informano la Commissione del loro accordo entro un mese dal ricevimento della domanda congiunta. Sulla base delle osservazioni formulate dagli Stati membri, la Commissione può chiedere ulteriori modifiche o chiarimenti.

    4.   La Commissione pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione concernente l'entrata in funzione di ogni nuovo consiglio consultivo. Tale pubblicazione è effettuata soltanto una volta che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al paragrafo 1. Il consiglio consultivo entra in funzione alla data indicata nella comunicazione, che non può essere anteriore alla data della sua pubblicazione.

    Articolo 4

    Struttura e organizzazione dei consigli consultivi

    1.   Oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, la struttura e l'organizzazione dei consigli consultivi devono essere conformi ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

    2.   L'assemblea generale di un consiglio consultivo:

    a)

    adotta il regolamento interno del consiglio consultivo;

    b)

    si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale del consiglio consultivo.

    3.   L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.

    4.   L'assemblea generale stabilisce quote di partecipazione eque, che consentano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate tenendo conto della loro capacità finanziaria.

    5.   Il comitato esecutivo:

    a)

    orienta e gestisce i compiti del consiglio consultivo conformemente all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    elabora la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale;

    c)

    adotta le raccomandazioni e i suggerimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    6.   L'assemblea generale e il comitato esecutivo assicurano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, in particolare, se del caso, delle flotte artigianali. Il numero di rappresentanti delle flotte artigianali dovrebbe rispecchiare la quota che tali flotte rappresentano nel settore della pesca degli Stati membri interessati.

    Articolo 5

    Metodi di lavoro

    Nello stabilire i propri metodi di lavoro, ciascun consiglio consultivo si adopera per assicurare la piena ed efficace partecipazione di tutti i membri avvalendosi di mezzi di comunicazione informatici moderni e predisponendo servizi di traduzione e interpretazione.

    Articolo 6

    Contributo finanziario dei consigli consultivi

    1.   Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ciascun consiglio consultivo offre un'indennità supplementare ai pescatori che rappresentano le organizzazioni della flotta artigianale per la loro efficace partecipazione ai propri lavori. Tali indennità sono debitamente giustificate per ciascun caso.

    2.   Se invitano osservatori di paesi terzi secondo quanto previsto nell'allegato III, punto 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 1380/2013, i consigli consultivi possono contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di tali osservatori alle stesse condizioni applicate ai propri membri.

    Articolo 7

    Sostegno degli Stati membri

    Gli Stati membri possono fornire un adeguato sostegno tecnico, logistico e finanziario per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).


    Top