This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1321
Commission Regulation (EU) No 1321/2014 of 26 November 2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 362 del 17.12.2014, p. 1–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2024
17.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni
(Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2) è stato modificato più volte e in modo sostanziale (3). Dato che vi devono essere apportate ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è necessario procedere alla sua refusione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce «l'Agenzia europea per la sicurezza aerea» (qui di seguito brevemente denominata «l'Agenzia») al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione. |
(3) |
È necessario definire regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le organizzazioni ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati alle loro attribuzioni; la Commissione è tenuta definire apposite misure per specificare le condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità. |
(5) |
La necessità di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; è necessario che l'Agenzia elabori specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa. |
(6) |
Si rende necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(7) |
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 relativo all'aeronavigabilità è stato ampliato per includere elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo. |
(8) |
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ravvisato la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (4) al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione. |
(9) |
È opportuno che i dati di idoneità operativa comprendano elementi di addestramento obbligatori per la formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione. |
(10) |
È opportuno modificare i requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione per fare riferimento ai dati di idoneità operativa. |
(11) |
L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (5), alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (6) definite dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:
(a) |
immatricolati in uno Stato membro; oppure |
(b) |
immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni. |
2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili per i quali la sorveglianza ai fini della sicurezza sia stata assegnata ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore dell'Unione europea, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.
3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei titolari di licenza secondo la definizione prevista dalle norme UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni:
a) |
per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre; |
b) |
per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione; |
c) |
per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza; |
d) |
per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza; |
e) |
per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite; |
f) |
per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni; |
g) |
per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come velivolo, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore; |
h) |
per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti attività o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo; |
i) |
per «organizzazione» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di quest'ultima. Tale organizzazione può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri; |
j) |
per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto; |
k) |
per «aeromobile ELA1» si intendono i seguenti aeromobili leggeri europei con conducente:
|
l) |
per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:
|
m) |
per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell'organizzazione dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento. |
Articolo 3
Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità
1. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte M).
2. Le organizzazioni e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi alle disposizioni dell'allegato I (parte M) e, laddove necessario, a quelle specificate agli articoli 4 e 5.
3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento ( UE) n. 748/2012 (7).
Articolo 4
Approvazione delle organizzazioni di manutenzione
1. Le organizzazioni addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II (parte 145).
2. Le approvazioni relative alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano conformi a quest'ultimo.
3. Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di mantenimento dell'aeronavigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, sulla base degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 che prevede un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.
4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1056/2008 da un' organizzazione di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente ai punti M.A.801 e M.A.802 dell'allegato I (parte M).
Articolo 5
Personale autorizzato a certificare
1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma del disposto dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto prevedono i punti M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell'allegato I (parte M) e il punto 145.A.30 j) e l'appendice IV dell'allegato II (parte 145).
2. Tutte le licenze di manutenzione aeronautica, comprese, se presenti, tutte le limitazioni tecniche associate alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.
3. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso delle attribuzioni di cui al punto 66.A.20(a) dello stesso allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuove attribuzioni al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.
4. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un'abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare le proprie attribuzioni fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell'allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 dello stesso allegato.
5. I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d'esame conformi ai requisiti applicabili prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011 si considerano conformi al presente regolamento.
6. Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:
i) |
per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri; |
ii) |
per i componenti; |
i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.
Articolo 6
Requisiti delle organizzazioni di addestramento
1. Le organizzazioni addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione in conformità all'allegato IV (parte 147) per essere autorizzate a:
a) |
condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o |
b) |
condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e |
c) |
effettuare esami; e |
d) |
rilasciare certificati di addestramento. |
2. Le approvazioni a favore di organizzazioni che si occupano di addestramento nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti e alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.
6. I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare i dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, devono includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria di tali dati di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2017, o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:
a) |
per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), contenuto nelle seguenti disposizioni:
|
b) |
per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:
|
3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne informa sia la Commissione sia l'Agenzia.
4. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003, la durata si calcola a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003.
5. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.
Articolo 9
Misure adottate dall'Agenzia
1. L'Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza (in appresso «AMC») di cui possono avvalersi le autorità competenti, le organizzazioni e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni degli allegati del presente regolamento.
2. Gli AMC pubblicati dall'Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando vengono applicati i metodi accettabili di rispondenza pubblicati dall'Agenzia, i relativi requisiti previsti dagli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) Cfr. allegato V.
(4) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
(5) Parere N. 07/2011 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all'indirizzo: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php
(6) Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.
(7) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.
ALLEGATO I
(Parte M)
INDICE
M.1
SEZIONE A — |
REQUISITI TECNICI |
CAPITOLO A — |
GENERALITÀ |
M.A.101 |
Campo di applicazione |
CAPITOLO B — |
RESPONSABILITÀ |
M.A.201 |
Responsabilità generale |
M.A.202 |
Segnalazione delle non conformità |
CAPITOLO C — |
MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.A.301 |
Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità |
M.A.302 |
Programma di manutenzione |
M.A.303 |
Direttive relative all'aeronavigabilità |
M.A.304 |
Dati relativi a modifiche e riparazioni |
M.A.305 |
Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile |
M.A.306 |
Quaderno tecnico di bordo dell'operatore |
M.A.307 |
Trasferimento dei registri di navigabilità dell'aeromobile |
CAPITOLO D — |
STANDARD DI MANUTENZIONE |
M.A.401 |
Dati di manutenzione |
M.A.402 |
Effettuazione della manutenzione |
M.A.403 |
Difetti dell'aeromobile |
CAPITOLO E — |
COMPONENTI |
M.A.501 |
Installazione |
M.A.502 |
Manutenzione dei componenti |
M.A.503 |
Componenti con limite temporale di utilizzo |
M.A.504 |
Controllo dei componenti inutilizzabili |
CAPITOLO F — |
IMPRESA DI MANUTENZIONE |
M.A.601 |
Campo di applicazione |
M.A.602 |
Domanda |
M.A.603 |
Termini dell'approvazione |
M.A.604 |
Manuale dell'impresa di manutenzione |
M.A.605 |
Strutture |
M.A.606 |
Requisiti per il personale |
M.A.607 |
Personale autorizzato a certificare |
M.A.608 |
Componenti, equipaggiamento ed attrezzi |
M.A.609 |
Dati di manutenzione |
M.A.610 |
Ordini di manutenzione |
M.A.611 |
Standard di manutenzione |
M.A.612 |
Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile |
M.A.613 |
Certificato di riammissione in servizio di un componente |
M.A.614 |
Registrazione dei lavori di manutenzione |
M.A.615 |
Attribuzioni dell'impresa |
M.A.616 |
Revisione organizzativa |
M.A.617 |
Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata |
M.A.618 |
Mantenimento della validità dell'approvazione |
M.A.619 |
Non conformità |
CAPITOLO G — |
IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.A.701 |
Campo di applicazione |
M.A.702 |
Domanda |
M.A.703 |
Termini dell'approvazione |
M.A.704 |
Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
M.A.705 |
Strutture |
M.A.706 |
Requisiti per il personale |
M.A.707 |
Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità |
M.A.708 |
Gestione del mantenimento della navigabilità |
M.A.709 |
Documentazione |
M.A.710 |
Revisione dell'aeronavigabilità |
M.A.711 |
Attribuzioni dell'impresa |
M.A.712 |
Sistema di qualità |
M.A.713 |
Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità |
M.A.714 |
Conservazione della documentazione |
M.A.715 |
Mantenimento della validità dell'approvazione |
M.A.716 |
Non conformità |
CAPITOLO H — |
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS |
M.A.801 |
Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile |
M.A.802 |
Certificato di riammissione in servizio di un componente |
M.A.803 |
Autorizzazione del pilota-proprietario |
CAPITOLO I — |
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.A.901 |
Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile |
M.A.902 |
Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità |
M.A.903 |
Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE |
M.A.904 |
Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE |
M.A.905 |
Non conformità |
SEZIONE B — |
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI |
CAPITOLO A — |
GENERALITÀ |
M.B.101 |
Campo di applicazione |
M.B.102 |
Autorità competente |
M.B.104 |
Conservazione della documentazione |
M.B.105 |
Scambio reciproco di informazioni |
CAPITOLO B — |
RESPONSABILITÀ |
M.B.201 |
Responsabilità generale |
CAPITOLO C — |
MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.B.301 |
Programma di manutenzione |
M.B.302 |
Esenzioni |
M.B.303 |
Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile |
M.B.304 |
Revoca, sospensione e limitazione |
CAPITOLO D — |
STANDARD DI MANUTENZIONE |
CAPITOLO E — |
COMPONENTI |
CAPITOLO F — |
IMPRESA DI MANUTENZIONE |
M.B.601 |
Domanda |
M.B.602 |
Approvazione iniziale |
M.B.603 |
Rilascio dell'approvazione |
M.B.604 |
Sorveglianza continua |
M.B.605 |
Non conformità |
M.B.606 |
Modifiche |
M.B.607 |
Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione |
CAPITOLO G — |
IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.B.701 |
Domanda |
M.B.702 |
Approvazione iniziale |
M.B.703 |
Rilascio dell'approvazione |
M.B.704 |
Sorveglianza continua |
M.B.705 |
Non conformità |
M.B.706 |
Modifiche |
M.B.707 |
Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione |
CAPITOLO H — |
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS |
CAPITOLO I — |
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ |
M.B.901 |
Valutazione delle raccomandazioni |
M.B.902 |
Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente |
M.B.903 |
Non conformità |
Appendice I — |
Accordo per il mantenimento dell'aeronavigabilità |
Appendice II — |
Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA |
Appendice III — |
Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA |
Appendice IV — |
Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145) |
Appendice V — |
Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F |
Appendice VI — |
Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G |
Appendice VII — |
Interventi complessi di manutenzione |
Appendice VIII — |
Manutenzione limitata del proprietario-pilota |
M.1
Ai fini del presente documento, l'autorità competente è:
1. |
per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione; |
2. |
per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato nella sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M):
|
3. |
per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M):
|
4. |
per l'approvazione dei programmi di manutenzione:
|
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A
GENERALITÀ
M.A.101 Finalità
La presente sezione stabilisce le misure da intraprendere per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità, inclusa la manutenzione. Specifica inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti o dagli organismi incaricati della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
CAPITOLO B
RESPONSABILITÀ
M.A.201 Responsabilità
a) |
Il proprietario è responsabile dell'aeronavigabilità di un aeromobile ed è tenuto a garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
b) |
Se l'aeromobile è stato noleggiato, le responsabilità del proprietario vengono trasferite al locatario, nel caso in cui:
In questo documento qualsiasi riferimento al termine «proprietario» indica il proprietario oppure il locatario, come applicabile. |
c) |
Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti. |
d) |
Il pilota responsabile oppure, nel caso di trasporto aereo commerciale, l'operatore è incaricato dell'esecuzione completa dell'ispezione di pre-volo. Questa ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata, ma non deve essere necessariamente effettuata da un un'organizzazione di manutenzione approvata o da personale di certificazione abilitato ai sensi della parte 66. |
e) |
Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),
|
f) |
In caso di aeromobili di grandi dimensioni, per ottemperare alle responsabilità di cui alla lettera a) il proprietario dell'aeromobile dovrà assicurare che tutti gli interventi connessi alla navigabilità siano eseguiti da un'impresa qualificata di gestione del mantenimento della navigabilità regolarmente autorizzata. Un contratto redatto in forma scritta deve essere conforme a quanto stabilito nell'Appendice I. In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi. |
g) |
La manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e dei relativi componenti, sarà eseguita da un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145. |
h) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, l'operatore è responsabile dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che gestisce e dovrà:
|
i) |
Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:
|
j) |
Il titolare/l'operatore è tenuto a garantire all'autorità competente accesso all'organizzazione/all'aeromobile affinché venga assicurata la conformità continuativa di quanto riportato in questa parte. |
M.A.202 Resoconto di eventi
a) |
La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo. |
b) |
I resoconti dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite dall'Agenzia e dovranno contenere tutte le informazioni relative alla condizione nota alla persona o all'impresa. |
c) |
Nel caso in cui la persona o l'impresa responsabile della manutenzione dell'aeromobile sia stata incaricata da un proprietario o da un operatore, tale persona o impresa di manutenzione dovrà fornire un resoconto anche al proprietario, all'operatore o all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in merito alla condizione relativa a tale aeromobile o ai suoi componenti. |
d) |
I resoconti devono essere redatti nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 72 ore, dalla persona o dall'impresa di manutenzione incaricata di stabilire le condizioni riferite nel rapporto. |
CAPITOLO C
MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.A.301 Interventi di mantenimento della navigabilità
Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:
1. |
l'esecuzione di ispezioni pre-volo; |
2. |
la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell'elenco dell'equipaggiamento minimo e dell'elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile; |
3. |
gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302; |
4. |
l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale; |
5. |
l'adempimento di qualsiasi:
|
6. |
l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità al punto M.A.304; |
7. |
la determinazione di una politica di applicazione delle modifiche non obbligatorie e/o delle ispezioni, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale; |
8. |
l'effettuazione di voli di collaudo quando necessario. |
M.A.302 Programma di manutenzione
a) |
La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili. |
b) |
Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente. |
c) |
Nel caso in cui l'aeronavigabilità di un aeromobile sia gestita da un'impresa incaricata di gestire il mantenimento della navigabilità del tipo descritto alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative correzioni possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.
|
d) |
Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:
|
e) |
Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni. |
f) |
Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità. |
g) |
Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. |
M.A.303 Direttive relative all'aeronavigabilità
Qualsiasi direttiva applicabile in relazione all'aeronavigabilità deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.
M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni
I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:
a. |
i dati approvati dall'Agenzia, o |
b. |
i dati approvati da un'impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o |
c. |
i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell'allegato (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. |
M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
a) |
Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall'intervento di manutenzione. |
b) |
I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:
|
c) |
Nei quaderni dell'aeromobile devono essere inseriti il modello di aeromobile e le marche di immatricolazione, la data, così come le ore di volo totali e/o i cicli di volo e/o di atterraggio. |
d) |
I registri di aeronavigabilità devono contenere la versione aggiornata dei seguenti documenti:
|
e) |
Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell'AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):
|
f) |
La persona responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, come specificato alla sezione A, capitolo B, del presente allegato (parte M), dovrà verificare i dati registrati come specificato al presente punto e presentare i registri su richiesta dell'autorità competente. |
g) |
Tutti i dati inseriti nei registri dell'aeronavigabilità relativi all'aeromobile devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un dato, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che il dato iniziale resti ben visibile. |
h) |
Il proprietario o l'operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:
|
M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'operatore
a) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, oltre ai requisiti del punto M.A.305, per ciascun aeromobile l'operatore dovrà utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni:
|
b) |
Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'autorità competente. |
c) |
Un operatore dovrà garantire che il quaderno tecnico di bordo sia conservato per almeno 36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati. |
M.A.307 Trasferimento dei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile
a) |
Il proprietario o l'operatore deve garantire che, in caso di trasferimento definitivo di un aeromobile da un proprietario o un operatore ad un altro, siano trasferiti anche i registri di aeronavigabilità specificati in M.A.305 e se applicabile, il quaderno tecnico dell'operatore specificato in M.A.306. |
b) |
In caso di assegnazione degli interventi legati al mantenimento dell'aeronavigabilità a un'impresa autorizzata, il proprietario deve fare in modo che anche i registri di aeronavigabilità, di cui al M.A.305, siano trasmessi a tale impresa. |
c) |
I periodi previsti per la conservazione dei registri dovranno essere osservati anche dal nuovo proprietario, operatore o impresa di gestione dell'aeronavigabilità. |
CAPITOLO D
STANDARD DI MANUTENZIONE
M.A.401 Dati di manutenzione
a) |
La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile avrà accesso e potrà utilizzare unicamente i dati correnti di manutenzione applicabili nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. |
b) |
Ai fini della presente parte, i dati applicabili di manutenzione sono:
|
c) |
La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile dovrà assicurare che, qualora richiesti, tutti i dati di manutenzione applicabili siano aggiornati e prontamente disponibili per l'uso. La persona o l'impresa definirà una scheda di lavoro o un sistema di fogli di lavorazione che dovrà essere utilizzato, e dovrà trascrivere accuratamente i dati relativi alla manutenzione su tali schede o fogli o fare riferimenti precisi al lavoro/ai lavori descritti in tali dati di manutenzione. |
M.A.402 Effettuazione della manutenzione
a) |
La manutenzione deve essere effettuata ad opera di personale qualificato, rispettando i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401. Inoltre, un'ispezione indipendente dovrà essere svolta al termine di ogni operazione di manutenzione che riguardi la sicurezza del volo, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145), oppure dovrà essere approvata dall'autorità competente. |
b) |
La manutenzione deve essere effettuata utilizzando gli attrezzi, l'equipaggiamento e il materiale specificati nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145). Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. |
c) |
L'area in cui ha luogo la manutenzione dovrà essere adeguatamente predisposta ed ogni eventuale sudiciume e contaminazione dovrà essere eliminata. |
d) |
La manutenzione deve essere eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione descritti in M.A.401. |
e) |
In caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata, è necessario ricorrere a idonee strutture di riparo. |
f) |
Al termine di tutta l'attività di manutenzione è necessario eseguire una verifica generale per assicurare che l'aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso siano stati rimontati al loro posto. |
M.A.403 Difetti dell'aeromobile
a) |
Qualsiasi difetto, che può seriamente compromettere la sicurezza del volo, deve essere rettificato prima dei successivi voli. |
b) |
Soltanto il personale autorizzato a certificare, in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145) può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa pregiudicare seriamente la sicurezza del volo e di conseguenza può definire quando e quale operazione di rettifica debba essere intrapresa prima del volo successivo e quale rettifica possa essere posticipata. Quanto sopra non si applica comunque nel caso in cui:
|
c) |
Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo, una volta identificato, deve essere rettificato al più presto, dopo il primo riconoscimento del difetto ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione. |
d) |
Qualsiasi difetto non rettificato prima del volo deve essere riportato nel sistema di registrazione di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.305, o nel quaderno tecnico di bordo dell'operatore specificato in M.A.306, a seconda dei casi. |
CAPITOLO E
COMPONENTI
M.A.501 Installazione
a) |
Non può essere installato alcun componente che non si trovi in una condizione soddisfacente e la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente, e che non sia contrassegnato in conformità all'allegato I (part 21), capitolo Q, se non altrimenti specificato nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento. |
b) |
Prima dell'installazione di un componente su un aeromobile, la persona (o l'impresa incaricata della manutenzione) dovrà accertare che quel dato componente possieda l'idoneità per poter essere utilizzato nel caso in cui si debbano applicare modifiche e/o configurazioni diverse della direttiva di aeronavigabilità. |
c) |
Le parti standard devono essere installate su un aeromobile o su un componente esclusivamente nei casi in cui ciò sia specificato dai dati di manutenzione. Le parti standard saranno installate solo se accompagnate dalla prova di conformità allo standard specifico. |
d) |
Il materiale costituito da materie prime o materiali di consumo deve essere utilizzato su un aeromobile, o in un suo componente, unicamente nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato dal produttore nei relativi dati di manutenzione o secondo quanto specificato nell'allegato II (parte 145). Tale materiale può essere utilizzato solamente se soddisfa le specifiche richieste ed è dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione che si riferisca esplicitamente a quel materiale, sia conforme a quanto enunciato nelle specifiche e contenga i dati relativi alla fonte di provenienza sia per quanto concerne il produttore sia il fornitore. |
M.A.502 Manutenzione dei componenti
a) |
Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, la manutenzione dei componenti è eseguita da un'impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145). |
b) |
In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801. |
c) |
In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. |
d) |
In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:
La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801. |
e) |
La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull'aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l'accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801. |
M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo
a) |
I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c). |
b) |
La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi. |
c) |
Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato. |
M.A.504 Controllo dei componenti inutilizzabili
a) |
Un componente è da considerarsi inutilizzabile in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
|
b) |
I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente. |
c) |
I componenti che hanno raggiunto il limite di vita tecnica o che presentano difetti irreparabili devono essere classificati come inservibili e non potranno rientrare nel sistema di fornitura dei componenti, a meno di un'estensione della vita tecnica certificata o di una riparazione approvata in conformità al punto M.A.304. |
d) |
In caso di componenti inservibili, come descritto alla lettera c), qualsiasi persona o impresa responsabile, di cui al presente allegato (parte M) deve:
|
e) |
Fatto salvo il disposto della la lettera d), una persona o un ente responsabile secondo quanto prescritto nel presente allegato (parte M) può delegare la responsabilità per i componenti classificati come inservibili ad un'impresa addetta all'addestramento o alla ricerca, purché gli stessi componenti non siano divisi nelle loro parti. |
CAPITOLO F
IMPRESA DI MANUTENZIONE
M.A.601 Campo di applicazione
Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).
M.A.602 Domanda
La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.
M.A.603 Termini dell'approvazione
(a) |
Un'impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell'autorità competente. Nell'appendice V dell'allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione. |
(b) |
Il manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l'entità delle attività di manutenzione riconosciute all'impresa. L'appendice IV dell'allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F del presente allegato (parte M). |
(c) |
Un'impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione. |
M.A.604 Manuale di manutenzione dell'impresa
a) |
L'impresa di manutenzione deve fornire un manuale contenente le seguenti informazioni minime:
|
b) |
Il manuale dell'impresa di manutenzione e gli emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente. |
c) |
In deroga alla lettera b) le modifiche di minore entità apportate al manuale possono essere approvate mediante una procedura (d'ora in avanti denominata «approvazione indiretta»). |
M.A.605 Strutture
L'impresa dovrà garantire che:
a) |
le strutture siano attrezzate per tutti gli interventi previsti, con officine e reparti adeguatamente separati, in modo da garantire la tutela da ogni possibile contaminazione e da fattori ambientali; |
b) |
siano previsti appropriati uffici per la gestione dei lavori programmati, compresa, in particolare, la compilazione dei registri di manutenzione; |
c) |
siano previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. Le condizioni di magazzinaggio devono garantire la separazione dei componenti e materiali reputati inefficienti da tutti gli altri componenti, materiali, attrezzature ed utensili e devono, altresì, essere conformi alle istruzioni del produttore e l'accesso deve essere limitato al solo personale autorizzato. |
M.A.606 Requisiti del personale
a) |
L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione richieste dal gestore dell'aeromobile possano essere finanziate ed eseguite secondo gli standard prescritti dalla presente parte. |
b) |
Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità con il presente capitolo. Detta/e persona/e risponde/ono direttamente al dirigente responsabile. |
c) |
Tutte le persone menzionate alla lettera b) devono dimostrare il possesso di specifiche competenza e background nonché di un'adeguata esperienza nel settore della manutenzione di aeromobili e/o di componenti. |
d) |
L'impresa deve disporre di personale sufficiente per il normale lavoro previsto. L'uso temporaneo di personale in subappalto è consentito nel caso di un carico di lavoro superiore al previsto, ma soltanto per l'uso di personale non abilitato al rilascio di certificati di riammissione in servizio. |
e) |
È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione. |
f) |
Il personale adibito a compiti specialistici quali saldatura, test o controlli non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto. |
g) |
L'impresa di manutenzione dovrà disporre di sufficiente personale da adibire alla certificazione, ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio (specificati in M.A.612 e M.A.613) di aeromobili e componenti. Questo personale deve ottemperare ai requisiti dell'allegato III (parte 66). |
h) |
In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:
|
M.A.607 Personale autorizzato a certificare
a) |
Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare le proprie attribuzioni soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:
|
b) |
Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:
Tutti i casi sopra descritti devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo. |
c) |
L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente al campo di applicazione dell'approvazione quale parte del manuale dell'impresa in conformità del punto M.A.604 a) 5. |
M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi
a) |
L'impresa deve:
|
b) |
In caso di necessità, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. L'impresa deve mantenere traccia delle calibrazioni e degli standard utilizzati. |
c) |
L'impresa dovrà ispezionare, classificare ed isolare in modo appropriato tutti i componenti in ingresso. |
M.A.609 Dati di manutenzione
L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. Nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, questi dovranno essere a disposizione unicamente nel corso dell'intervento.
M.A.610 Ordini di manutenzione
Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.
M.A.611 Standard di manutenzione
Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito in conformità ai requisiti specificati nella sezione A, capitolo D, del presente allegato (parte M).
M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
Al termine della manutenzione richiesta per l'aeromobile, in conformità al presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato nel punto M.A.801.
M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente
a) |
Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell'AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c). |
b) |
Il modulo 1 dell'AESA per il certificato di riammissione in servizio del componente può essere generato da una database informatizzato. |
M.A.614 Registri di manutenzione
a) |
L'impresa di manutenzione approvata deve documentare tutti i dettagli relativi agli interventi svolti. I registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, devono essere conservati. |
b) |
L'impresa di manutenzione approvata deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite. |
c) |
L'impresa di manutenzione approvata deve conservare una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.
|
M.A.615 Attribuzioni dell'impresa
L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:
a) |
eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa; |
b) |
organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente; |
c) |
eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione; |
d) |
rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613. |
M.A.616 Revisione organizzativa
Allo scopo di assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti specificati nel presente capitolo da parte dell'impresa di manutenzione, questa è tenuta ad effettuare delle revisioni organizzative periodiche.
M.A.617 Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata
Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:
1. |
ragione sociale dell'impresa; |
2. |
sede dell'impresa; |
3. |
altre sedi dell'impresa; |
4. |
direttore responsabile; |
5. |
una qualsiasi delle persone di cui al punto M.A.606(b); |
6. |
infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori e personale autorizzato a certificare che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione. |
Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.
M.A.618 Validità illimitata dell'approvazione
a) |
L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
|
b) |
Al momento della cessione o della revoca, il certificato d'approvazione deve essere restituito all'autorità competente. |
M.A.619 Non conformità
a) |
Per non conformità di livello 1 si intende ogni non conformità non significativa con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo. |
b) |
Per non conformità di livello 2 si intende ogni non conformità con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo. |
c) |
Dopo avere ricevuto la notifica della non conformità a norma del punto M.B. 605, il titolare dell'approvazione dell'impresa di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà all'autorità competente di avere svolto delle azioni correttive appropriate entro un periodo di tempo concordato con detta autorità. |
CAPITOLO G
IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.A.701 Finalità
Il presente capitolo stabilisce i requisiti richiesti ad un'impresa per essere qualificata al rilascio o al mantenimento di un'approvazione alla gestione del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.
M.A.702 Domanda
La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.
M.A.703 Termini dell'approvazione
a) |
L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall'autorità competente. |
b) |
In deroga alla lettera a), per il trasporto aereo commerciale l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio. |
c) |
L'entità delle attività riconosciute all'impresa è specificata nel manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704. |
M.A.704 Descrizione della gestione dell'aeronavigabilità
a) |
L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve fornire una descrizione della propria attività, contenente le seguenti informazioni:
|
b) |
La descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità ed i relativi emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente. |
c) |
Fatta salva la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell'impresa ed è approvata dall'autorità competente responsabile di tale impresa. |
M.A.705 Strutture
L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve essere provvista di uffici idonei per il personale, come specificato al punto M.A.706.
M.A.706 Requisiti del personale
a) |
L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento della navigabilità, secondo quanto specificato nella presente parte. |
b) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile di cui alla lettera a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo. |
c) |
Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di assicurare che l'impresa operi sempre in conformità al presente capitolo. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile. |
d) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. Questa persona sarà responsabile della gestione e della supervisione della operazioni di aeronavigabilità, secondo quanto specificato alla lettera c). |
e) |
Il responsabile incaricato, di cui alla lettera d) non può essere dipendente di un'impresa, approvata in conformità alla parte 145, sotto contratto con l'operatore, a meno che questo non sia specificamente autorizzato dall'autorità competente. |
f) |
L'impresa deve disporre di personale qualificato per il lavoro previsto in numero sufficiente. |
g) |
Tutto il personale di cui alle lettere c) e d) deve mostrare il possesso di una competenza, di un background nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo del mantenimento della navigabilità degli aeromobili. |
h) |
È necessario registrare le qualifiche di tutto il personale addetto alla gestione del mantenimento della navigabilità. |
i) |
Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente. |
j) |
L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i). |
k) |
In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, revisione dell'aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente. |
M.A.707 Personale addetto alla revisione della navigabilità
a) |
Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):
|
b) |
Il personale addetto alla revisione della navigabilità nominato dalla relativa impresa approvata può essere autorizzato dalla rispettiva impresa solo dopo l'accettazione formale da parte dell'autorità competente, al soddisfacente superamento di una revisione in materia di aeronavigabilità sotto supervisione. |
c) |
L'impresa è tenuta a garantire che il personale di revisione della navigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza nel proprio settore acquisita di recente. |
d) |
Il personale di revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificabile mediante inserimento in un elenco contenente i dati di ciascun addetto, inserito nel manuale di gestione, unitamente ai riferimenti delle rispettive autorizzazioni. |
e) |
L'impresa deve conservare un registro del personale di revisione, comprensivo dei dettagli relativi ad ogni specifica qualifica, unitamente ad un sommario delle relative esperienze nel settore della gestione del mantenimento della navigabilità e dell'addestramento ricevuto, ed una copia dell'autorizzazione. Questo registro deve essere conservato per almeno due anni dopo che il personale addetto alla revisione ha lasciato l'impresa. |
M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
a) |
Tutte le attività relative alla gestione del mantenimento della navigabilità devono essere svolte in conformità alle direttive contenute in M.A., capitolo C. |
b) |
Per ciascun aeromobile gestito, l'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve:
|
c) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, se l'operatore non dispone di un'adeguata approvazione conforme alla parte 145, dovrà stipulare un contratto di manutenzione scritto tra l'operatore ed un'organizzazione approvata ai sensi della parte 145 o un terzo operatore, con i dettagli delle funzioni specificate ai punti M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano condotte in via definitiva da un'impresa di manutenzione approvata secondo le prescrizioni della parte 145 e definendo il supporto delle funzioni di qualità specificate al punto M.A.712(b). I contratti per la manutenzione di base e di linea programmata dell'aeromobile, e per la manutenzione dei motori, così come i relativi emendamenti, devono essere approvati dall'autorità competente. Tuttavia, nel caso in cui:
|
M.A.709 Documentazione
a) |
L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l'operatore. In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714. |
b) |
Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» per consentire l'approvazione iniziale e/o l'estensione del campo di applicazione di un'approvazione senza disporre dei contratti di cui all'appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell'esercizio delle attribuzioni di cui al punto M.A.711. |
M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell'aeromobile, al fine di garantire che:
|
b) |
Il personale di revisione dell'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell'aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l'allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica. |
c) |
Mediante il controllo fisico dell'aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:
|
d) |
In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell'aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione. |
e) |
Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all'appendice III dell'allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:
|
f) |
Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell'aeromobile entro 10 giorni. |
g) |
Le operazioni di revisione dell'aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto. |
h) |
Nel caso in cui il risultato della verifica dell'aeronavigabilità sia inconcludente, si provvederà ad informarne l'autorità competente non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità. |
M.A.711 Attribuzioni dell'impresa
a) |
L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:
|
b) |
Un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:
|
c) |
Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità la cui approvazione contiene le attribuzioni di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21.A.711(d) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità, quando l'impresa di gestione dell'aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un'adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704. |
M.A.712 Sistema di qualità
a) |
Per garantire il mantenimento della conformità a quanto specificato nel presente capitolo da parte dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, è necessario stabilire un sistema di qualità e designare un responsabile della qualità che verifichi la conformità e l'adeguatezza delle procedure atte a garantire la navigabilità dell'aeromobile. Il controllo della conformità deve includere un sistema di rendiconto al dirigente responsabile per assicurare tutti gli interventi correttivi necessari. |
b) |
Il sistema di qualità deve verificare le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). Il sistema deve includere almeno le seguenti funzioni:
|
c) |
I registri di tali attività devono essere conservati per almeno 2 anni. |
d) |
Nel caso in cui l'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità sia approvata secondo i criteri specificati in un'altra parte, il sistema di qualità potrà essere combinato con quello richiesto da tale parte. |
e) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità di cui alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore. |
f) |
Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall'impresa stessa e soggette all'approvazione dell'autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l'impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità. |
M.A.713 Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità
Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:
1. |
ragione sociale dell'impresa; |
2. |
sede dell'impresa; |
3. |
altre sedi dell'impresa; |
4. |
direttore responsabile; |
5. |
eventuali altre persone come specificato in M.A.706(c); |
6. |
strutture, procedure, scopo dei lavori e personale attinenti l'approvazione. |
Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.
M.A.714 Conservazione della documentazione
a) |
L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati. |
b) |
Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l'impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza dell'attribuzione di cui al punto M.A.711(a)4. |
c) |
Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. |
d) |
L'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati alle lettere b) e c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile. |
e) |
Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti. |
f) |
I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione. |
g) |
Quando l'aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all'impresa o alla persona suddetta. |
h) |
In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità da parte dell'impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell'aeromobile. |
M.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione
a) |
L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
|
b) |
In caso di cessione o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'Autorità competente. |
M.A.716 Non conformità
a) |
Per non conformità di livello 1 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e compromettere seriamente la sicurezza di volo. |
b) |
Per non conformità di livello 2 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e potrebbe eventualmente compromettere la sicurezza di volo. |
c) |
Dopo il ricevimento della notifica di non conformità in base al M.B. 705, il titolare dell'impresa addetta al mantenimento della gestione dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e mostrare lo svolgimento di efficaci azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente ed entro un periodo concordato con quest'ultima. |
CAPITOLO H
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
a) |
Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un'impresa di manutenzione approvata conforme all'allegato II (parte 145), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo. |
b) |
Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:
|
c) |
in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all'appendice VII del presente allegato possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2. |
d) |
in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:
|
e) |
Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo. |
f) |
Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
|
g) |
In deroga alla lettera b), e fatte salve le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l'aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all'aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell'aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4. |
h) |
Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo. |
M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente
a) |
Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell'aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio. |
b) |
Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell'AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801. |
M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario
a) |
Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:
|
b) |
In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell'appendice VIII del presente allegato. |
c) |
La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302. |
d) |
Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell'intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell'intervento nonché l'identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato. |
CAPITOLO I
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.
a) |
Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è emesso secondo quanto stabilito nell'appendice III del presente allegato (modulo 15a o 15b dell'AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno. |
b) |
Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un'unica impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3. |
c) |
Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):
|
d) |
Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un'impresa che non ha l'attribuzione di effettuare revisioni dell'aeronavigabilità, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un'impresa di gestione dell'aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710. |
e) |
Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall'operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):
|
f) |
In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l'osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato dall'autorità competente o da un'altra impresa di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). |
g) |
In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell'aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall'autorità competente e che soddisfi i requisiti dell'allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a)2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi. |
h) |
Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l'autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato. |
i) |
Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l'autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:
|
j) |
Quando l'autorità competente svolge autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l'operatore deve fornire quanto segue all'autorità competente:
|
k) |
Un certificato di revisione dell'aeronavigabilità non può essere esteso se l'impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l'aeromobile non sia navigabile. |
M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Un certificato di revisione di aeronavigabilità perde la propria validità se:
|
b) |
Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:
|
c) |
In caso di cessione o revoca, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere restituito all'autorità competente |
M.A.903 Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE
a) |
Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all'interno dell'UE, il richiedente deve:
|
b) |
Fatto salvo il punto M.A.902(a)(3), il vecchio certificato di navigabilità resta valido fino alla sua scadenza. |
M.A.904 Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE
a) |
Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:
|
b) |
Una volta accertata la conformità dell'aeromobile con i requisiti pertinenti, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità. |
c) |
lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità. |
d) |
Una volta accertata la conformità del velivolo alle direttive dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità |
e) |
Lo Stato membro deve anche rilasciare il certificato di revisione della navigabilità, valido normalmente per un anno (a meno che lo Stato membro non abbia dei motivi di sicurezza per limitarne la validità). |
M.A.905 Non conformità
a) |
Una non conformità di livello 1 è una qualsiasi non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare il livello di sicurezza e costituire un serio pericolo per la sicurezza di volo. |
b) |
Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza di volo. |
c) |
Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l'impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d'azione correttivo e dimostrare all'autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento. |
SEZIONE B
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A
GENERALITÀ
M.B.101 Finalità
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.
M.B.102 Autorità competente
a) Disposizioni generali
Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e per la verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve basare la propria attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
b) Risorse
Il personale in forza dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente Sezione.
c) Competenza e addestramento
Tutto il personale interessato alle attività di cui al presente allegato deve essere adeguatamente qualificato e deve disporre di competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.
d) Procedure
L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte M).
Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.
M.B.104 Conservazione della documentazione
a) |
L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione e revoca di ogni certificato. |
b) |
La documentazione relativa al controllo delle imprese approvate in conformità al presente allegato deve comprendere, come minimo, quanto segue:
|
c) |
La documentazione di cui alla lettera b) dev'essere conservata in archivio per almeno quattro anni. |
d) |
La documentazione minima per il controllo di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia dei seguenti documenti:
|
e) |
I registri di cui alla lettera d) devono essere conservati per i 2 anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio. |
f) |
Tutti i registri specificati al punto M.B.104 devono essere resi disponibili su richiesta di un altro Stato membro o dell'Agenzia. |
M.B.105 Scambio reciproco di informazioni
a) |
Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008. |
b) |
In caso di potenziali minacce alla sicurezza di diversi Stati membri, l'autorità competente interessata potrà, senza alcun pregiudizio per le competenze dei singoli Stati membri, fornire mutua assistenza per lo svolgimento dei necessari interventi di controllo. |
CAPITOLO B
RESPONSABILITÀ
M.B.201 Responsabilità
Le autorità competenti, come specificato in M.1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti stabiliti nella presente Parte.
CAPITOLO C
MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.B.301 Programma di manutenzione
a) |
L'autorità competente deve verificare che il programma di manutenzione sia conforme a quanto specificato al punto M.A.302. |
b) |
Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302(c), il programma di manutenzione e i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente. |
c) |
Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità. |
d) |
Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito alla lettera b), l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati ai punti M.A.302 d), e) e f). |
M.B.302 Deroghe
Tutte le deroghe accordate in base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.
M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile
a) |
L'autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro. |
b) |
Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile. |
c) |
Il programma deve essere sviluppato tenendo conto del numero di aerei registrati, delle competenze locali e delle attività di sorveglianza svolte in passato. |
d) |
Il controllo del prodotto deve concentrarsi su un certo numero di elementi di rischio essenziali per l'aeronavigabilità ed identificare eventuali non conformità. Inoltre, l'autorità competente deve analizzare ogni caso di non conformità per determinarne la causa principale. |
e) |
Tutti i rilevamenti non conformi devono essere confermati per iscritto alla persona o impresa responsabile, come specificato al punto M.A.201. |
f) |
L'autorità competente deve registrare tutti i rilevamenti non conformi, gli interventi correttivi e le raccomandazioni. |
g) |
Nel caso in cui durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove di non conformità rispetto a quanto stabilito nel presente allegato (parte M), l'autorità competente dovrà intraprendere le azioni più opportune in conformità al punto M.B.903. |
h) |
Se la causa principale della non conformità è identificabile nella non rispondenza ad uno qualsiasi dei capitoli o a un'altra parte, la misura correttiva dovrà fare riferimento a quanto prescritto dalla rispettiva parte. |
i) |
Per favorire l'adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h). |
M.B.304 Revoca, sospensione e limitazione
L'autorità competente provvederà a:
a) |
sospendere il certificato di revisione della navigabilità, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza, oppure; |
b) |
sospendere, revocare o limitare il certificato di revisione della navigabilità, in ottemperanza a quanto stabilito al punto M.B.303 g). |
CAPITOLO D
STANDARD DI MANUTENZIONE
(da elaborare in modo appropriato)
CAPITOLO E
COMPONENTI
(da elaborare in modo appropriato)
SUBPART F
IMPRESA DI MANUTENZIONE
M.B.601 Richiesta
Se le infrastrutture di manutenzione sono ubicate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.
M.B.602 Approvazione iniziale
a) |
Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.606 (a) e (b) siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto negli stessi punti M.A.606 (a) e (b). |
b) |
L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al capitolo F della sezione A del presente allegato (parte M) ed assicurarsi altresì che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti. |
c) |
L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti di cui al capitolo F della sezione A, del presente allegato (parte M). |
d) |
Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata e il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti con la quale l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale. |
e) |
L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa. |
f) |
L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni. |
g) |
Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente. |
M.B.603 Rilascio dell'approvazione
a) |
Se l'impresa è conforme ai punti applicabili della presente parte, l'autorità rilascia al richiedente un certificato di approvazione sul modulo 3 dell'AESA (appendice V), specificando i termini dell'approvazione. |
b) |
L'autorità competente indica le condizioni mediante allegato al modulo 3 dell'AESA del certificato di approvazione. |
c) |
Il numero di riferimento deve essere riportato sul certificato di approvazione AESA — modulo 3 secondo le modalità specificate dall'Agenzia. |
M.B.604 Sorveglianza continua
a) |
L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, in conformità al capitolo F della sezione B del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione. |
b) |
Ciascuna impresa sarà soggetta ad audit completo almeno una volta ogni 24 mesi. |
c) |
L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa. |
d) |
L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni. |
e) |
Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit. |
M.B.605 Non conformità
a) |
Nel caso in cui in sede di audit o in un'altra sede di verifica si riscontrino casi di non conformità a un requisito del presente allegato (parte M), l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:
|
b) |
L'autorità competente eserciterà le opportune azioni tese a sospendere in toto o in parte l'approvazione nel caso in cui non si rispetti il lasso temporale autorizzato dall'autorità competente. |
M.B.606 Modifiche
a) |
L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.617. |
b) |
L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti. |
c) |
In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione:
|
M.B.607 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione
L'autorità competente provvederà a:
a) |
sospendere un'approvazione, sulla base di motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; o |
b) |
sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.605. |
CAPITOLO G
IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.B.701 Richiesta
a) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e le eventuali richieste di modifica), l'autorità competente per la concessione dell'approvazione deve ricevere i seguenti documenti relativi ad ogni tipo di aeromobile di cui si prevede l'impiego:
|
b) |
Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture. |
M.B.702 Approvazione iniziale
a) |
Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707 siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707. |
b) |
L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità siano conformi alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e assicurarsi, altresì, che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti. |
c) |
L'autorità competente deve verificare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). |
d) |
Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità. |
e) |
L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa. |
f) |
L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per risolverle e le raccomandazioni. |
g) |
Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente. |
M.B.703 Rilascio dell'approvazione
a) |
Nel momento in cui l'impresa è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l'autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14 dell'AESA (appendice VI) al richiedente, specificando i termini dell'approvazione |
b) |
L'autorità competente deve indicare la validità dell'approvazione sul modulo 14 dell'AESA del certificato di approvazione. |
c) |
Il numero di riferimento deve essere incluso sul certificato di approvazione sul modulo 14 secondo le modalità specificate dall'Agenzia. |
d) |
Nel caso del trasporto aereo commerciale, le informazioni contenute sul modulo 14 dell'AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo. |
M.B.704 Sorveglianza continua
a) |
L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, secondo la sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione. |
b) |
Ciascuna impresa sarà soggetta ad una verifica completa almeno una volta ogni 24 mesi. |
c) |
Ogni 24 mesi è necessario controllare un campione significativo dell'aeromobile gestito dall'impresa approvata in conformità alla sezione B, capitolo G, del presente allegato (parte M). La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dell'audit precedente e dei controlli iniziali del prodotto. |
d) |
L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa. |
e) |
L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, le azioni correttive attuate per risolverle e le raccomandazioni. |
f) |
Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit. |
M.B.705 Non conformità
a) |
In presenza di non conformità a un requisito di cui al presente allegato (parte M), riscontrate in sede di audit o in un'altra sede di verifica, l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:
|
b) |
Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione. |
M.B.706 Modifiche
a) |
L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.713. |
b) |
L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa approvata di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche. |
c) |
In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
|
M.B.707 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione
L'autorità competente provvederà a:
a) |
revocare un'approvazione, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; |
b) |
sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.705. |
CAPITOLO H
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
(da elaborare in modo appropriato)
CAPITOLO I
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.B.901 Valutazione delle raccomandazioni
Al ricevimento di una richiesta e delle relative raccomandazioni riguardanti il certificato di revisione della navigabilità, come specificato al punto M.A.901:
1) |
il personale qualificato dell'autorità competente deve verificare che la dichiarazione di conformità contenuta nella raccomandazione dimostri lo svolgimento completo della revisione di navigabilità secondo M.A.710. |
2) |
L'autorità competente deve indagare ed ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per sostenere la valutazione della raccomandazione. |
M.B.902 Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente
a) |
Nel caso in cui l'autorità competente svolga la revisione dell'aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell'AESA, appendice III), l'autorità competente effettua una revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710. |
b) |
L'autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell'aeronavigabilità.
|
c) |
L'autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e dell'addestramento ricevuto. |
d) |
L'autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell'aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401. |
e) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15. |
M.B.903 Non conformità
Se, durante il controllo dell'aeromobile o mediante altri mezzi, si riscontra una non conformità ad un requisito della parte M, l'autorità competente svolgerà le azioni seguenti:
1) |
per le non conformità di livello 1, l'autorità competente richiederà che si svolgano azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli ed inoltre si provvederà immediatamente a revocare o sospendere il certificato di revisione dell'aeronavigabilità. |
2) |
Per le non conformità di livello 2, l'azione correttiva richiesta dall'autorità competente sarà commensurata alla natura della non conformità. |
Appendice I
Accordo per il mantenimento della navigabilità
1. |
Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201 per lo svolgimento di compiti di gestione della navigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del documento deve essere inviata dal proprietario all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti. |
2. |
L'accordo dovrà essere stipulato prendendo in considerazione i requisiti contenuti nell'allegato II (parte M) e definirà gli obblighi dei firmatari relativamente all'aeronavigabilità dell'aeromobile. |
3. |
Il contratto dovrà almeno contenere:
|
4. |
Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione: «Il proprietario affida all'impresa autorizzata la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui l'aeromobile è registrato e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo detto programma di manutenzione in un'impresa approvata. In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dall'accordo. Il proprietario certifica che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite all'impresa autorizzata per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione dell'impresa autorizzata. In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente accordo diviene nullo. In tal caso, il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e sarà tenuto ad informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione.» |
5. |
Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201, l'impegno delle parti dovrà essere così ripartito:
|
Appendice II
Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 aesa
Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l'attenzione all'appendice I dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.
1. OGGETTO E USO
1.1 Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso «elementi»).
1.2 Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.
1.3 Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall'esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I «dati di progetto approvati» menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.
1.4 Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.
1.5 Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.
1.6 Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.
1.7 Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.
2. FORMATO GENERALE
2.1 Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.
2.2 Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.
2.3 La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.
2.4 Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.
2.5 Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.
2.6 Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.
2.7 Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.
2.8 Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.
2.9 Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.
3. COPIE
3.1 Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.
4. ERRORI SU UN CERTIFICATO
4.1 Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l'errore.
4.2 Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.
4.3 La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.
5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE
Riquadro 1 Autorità competente di approvazione/Stato
Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo «AESA».
Riquadro 2 Intestazione del modulo 1 AESA
Riquadro 3 Numero di riferimento del modulo
Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.
Riquadro 4 Società (nome e indirizzo)
Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.
Riquadro 5 Ordine/Contratto/Fattura
Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.
Riquadro 6 Elemento
Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.
Riquadro 7 Descrizione
Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell'aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).
Riquadro 8 Numero della parte
Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o sull'etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.
Riquadro 9 Quantità
Indicare il quantitativo di elementi.
Riquadro 10 Numero di serie
Se le norme richiedono che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire «n.d.».
Riquadro 11 Status/Lavoro
Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell'articolo.
i) |
Revisionato |
. |
Indica un processo atto a garantire che l'articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l'aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall'autorità. L'articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra. |
ii) |
Riparato |
. |
Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (1). |
iii) |
Controllato/testato |
. |
Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato (1) (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.). |
iv) |
Modificato |
. |
Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (1). |
Riquadro 12 Osservazioni
Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.
Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:
i) |
Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento. |
ii) |
Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio. |
iii) |
Riparazioni eseguite. |
iv) |
Modifiche apportate. |
v) |
Pezzi di ricambio installati. |
vi) |
Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo. |
vii) |
Discrepanze rispetto all'ordine di lavoro del cliente. |
viii) |
Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un'autorità dell'aviazione civile estera. |
ix) |
Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna. |
x) |
Per le imprese di manutenzione approvate ai sensi del capitolo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613: «Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti in questo riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014.» |
Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.
Riquadro 13a-13e
Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.
Riquadro 14a
Contrassegnare il riquadro adeguato, indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella «altra norma specificata nel riquadro 12», le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.
Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, occorre contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce alle seguenti situazioni;
a) |
casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione; |
b) |
casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M); |
c) |
casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico. |
Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014,la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel riquadro 12» si riferisce alle seguenti situazioni:
a) |
casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione; |
b) |
casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145); |
c) |
casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico. |
Riquadro 14b Firma autorizzata
Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell'autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.
Riquadro 14c Numero di certificato/autorizzazione
Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.
Riquadro 14d Nome
Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.
Riquadro 14e Data
Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.
Responsabilità dell'utente/installatore
Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:
«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.
SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.
LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»
(1) Per standard approvato s'intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall'autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.
Appendice III
Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 aesa
Appendice IV
Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f, e all'allegato ii (parte 145)
1. |
Salvo se altrimenti specificato al punto 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell'allegato I (parte M) e dell'allegato II (parte 145). L'approvazione concessa ad un'impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni. |
2. |
In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l'impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l'entità delle attività per cui ha ricevuto l'approvazione. Cfr. anche il punto 11. |
3. |
Nell'ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall'autorità competente, l'entità dei lavori descritta nel manuale dell'impresa definisce gli esatti limiti dell'approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l'entità dei lavori siano compatibili. |
4. |
Un'abilitazione di classe A significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull'aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria — APU, Auxiliary Power Unit), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell'impresa e giudicata accettabile dall'autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. |
5. |
Una abilitazione di classe B significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa di manutenzione approvata con un'abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione «di base» o «di linea», purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell'impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente. |
6. |
Una abilitazione di classe C significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all'interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d'impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente. |
7. |
L'abilitazione di classe D è un'abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L'abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell'impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un'approvazione di classe D1. |
8. |
Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145), le abilitazioni di classe A sono suddivise in manutenzione «di base» o «di linea». Tali imprese possono essere approvate per la categoria «di base», «di linea» o entrambe. Si noti che un'infrastruttura di manutenzione di «linea» collocata presso una sede principale di manutenzione di «base» necessita di un'approvazione specifica per la manutenzione di «linea». |
9. |
La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l'approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull'approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l'attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all'impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l'impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa. |
10. |
Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s'intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc. |
11. |
Quando si redige un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi. |
12. |
Un'impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un'abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:
Si ricordi che l'autorità competente può limitare ulteriormente l'ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest'ultima. |
13. |
Tabella
|
Appendice V
Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f
Appendice VI
Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato iii (parte 66) — modulo 26 aesa
Appendice VII
Interventi complessi di manutenzione
Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):
1. |
Modifica, riparazione o sostituzione mediante rivettatura, incollaggio, laminazione o saldatura di una delle seguenti parti della cellula:
|
2. |
La modifica o riparazione di una qualsiasi delle seguenti parti:
|
3. |
L'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:
|
4. |
Il bilanciamento di un'elica, eccetto:
|
5. |
Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:
|
Appendice VIII
Manutenzione limitata del pilota-proprietario
Oltre ai requisiti di cui all'allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell'ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:
a) |
Competenza e responsabilità
|
b) |
Interventi Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti. Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:
I criteri da 1 a 8 summenzionati non possono trovare un limite in istruzioni meno restrittive emesse in conformità con «M.A.302 d) Programma di manutenzione». Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell'aeromobile necessario per predisporre l'aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell'aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio. |
c) |
Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell'esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d). Il pilota-proprietario deve informare l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell'intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A 305 a). |
ALLEGATO II
(Parte-145)
INDICE
145.1 Generalità
SEZIONE A — |
REQUISITI TECNICI |
145.A.10 |
Oggetto |
145.A.15 |
Domanda |
145.A.20 |
Condizioni dell'approvazione |
145.A.25 |
Requisiti per le infrastrutture |
145.A.30 |
Requisiti per il personale |
145.A.35 |
Personale autorizzato a certificare e personale di supporto |
145.A.40 |
Attrezzature, strumenti e materiali |
145.A.42 |
Idoneità dei componenti |
145.A.45 |
Dati di manutenzione |
145.A.47 |
Pianificazione del lavoro |
145.A.50 |
Certificazione della manutenzione |
145.A.55 |
Registrazione dei lavori di manutenzione |
145.A.60 |
Segnalazione delle non conformità |
145.A.65 |
Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità |
145.A.70 |
Manuale dell'impresa di manutenzione |
145.A.75 |
Attribuzioni dell'impresa |
145.A.80 |
Limiti per l'impresa |
145.A.85 |
Modifiche all'impresa |
145.A.90 |
Mantenimento della validità |
145.A.95 |
Non conformità |
SEZIONE B — |
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI |
145.B.1 |
Oggetto |
145.B.10 |
Autorità competente |
145.B.15 |
Imprese con sede in vari Stati membri |
145.B.20 |
Approvazione iniziale |
145.B.25 |
Rilascio dell'approvazione |
145.B.30 |
Proroga dell'approvazione |
145.B.35 |
Modifiche |
145.B.40 |
Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione |
145.B.45 |
Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione |
145.B.50 |
Risultati |
145.B.55 |
Documentazione |
145.B.60 |
Esenzioni |
Appendice I — |
Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA |
Appendice II — |
Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145) |
Appendice III — |
Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145) |
Appendice IV — |
Condizioni per l'impiego di personale non qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30(j) 1 e 2 |
145.1 GENERALITÀ
Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:
1) |
per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso, oppure; |
2) |
per le imprese con sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia. |
SEZIONE A
SEZIONE AREQUISITI TECNICI
145.A.10 Finalità
La presente sezione definisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per l'idoneità all'approvazione o alla riconferma dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.
145.A.15 Domanda
La domanda di approvazione o modifica di un'approvazione esistente dev'essere inoltrata all'autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.
145.A.20 Termini dell'approvazione
Il manuale dell'impresa di manutenzione deve specificare l'entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l'appendice IV dell'allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).
145.A.25 Requisiti per le infrastrutture
L'impresa dovrà provvedere a quanto segue:
a) |
si devono prevedere infrastrutture appropriate per tutti i lavori programmati, che assicurino in particolare modo la protezione contro gli agenti atmosferici. I reparti e le officine specializzate devono essere adeguatamente separati, per scongiurare l'eventualità di contaminazioni dell'ambiente e dell'area di lavoro.
|
b) |
Si deve prevedere la presenza di uffici per la gestione dei lavori programmati di cui alla lettera a), e per il personale addetto alla certificazione, affinché svolga i suoi incarichi nel rispetto degli standard previsti. |
c) |
L'ambiente di lavoro, ivi inclusi hangar, officine di manutenzione dei componenti e degli uffici, dev'essere adatto alle attività svolte ed, in particolare, agli speciali requisiti da soddisfare. A meno che non sia altrimenti disposto dal particolare tipo di attività, l'ambiente di lavoro dev'essere tale da non compromettere l'efficienza del personale:
|
d) |
Devono essere previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. I componenti ed i materiali utili vanno tenuti separati da componenti, materiali, attrezzature ed utensili inefficienti. Le condizioni di magazzinaggio devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante, onde evitare il deterioramento ed il danno degli articoli immagazzinati. L'accesso alle infrastrutture di magazzinaggio è consentito solo al personale autorizzato. |
145.A.30 Requisiti per il personale
a) |
L'impresa deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutti gli interventi di manutenzione richiesti dal cliente siano finanziati e portati a termine secondo gli standard previsti dal presente documento. Il dirigente responsabile deve:
|
b) |
L'impresa nominerà altresì una persona o un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa ai requisiti del presente documento. Detta/e persona/e rispondono direttamente al suddetto dirigente.
|
c) |
Il dirigente responsabile, di cui alla lettera a), deve nominare un responsabile della supervisione del sistema qualità, ivi incluso il sistema di rendiconto degli esiti delle verifiche, come prescritto al punto 145.A.65(c). La persona nominata deve rimanere in diretto contatto con il dirigente responsabile ed informarlo prontamente sulle questioni riguardanti la qualità e la conformità. |
d) |
L'impresa deve compilare un apposito piano orario che dimostri la presenza in forza di un organico sufficiente a programmare, eseguire, supervisionare, ispezionare ed effettuare il controllo qualità dell'impresa nei termini dell'approvazione ottenuta. Oltre a ciò, l'impresa deve stilare una procedura per la ridistribuzione dei carichi di lavoro nell'eventualità in cui il personale in servizio sia inferiore ai numeri programmati, in un particolare turno o arco di tempo. |
e) |
L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, gestione e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente. Oltre alle nozioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, con il termine «competenza» si intende anche la conoscenza dei fattori umani e delle variabili che determinano il rendimento lavorativo, in attinenza con la funzione ricoperta. Per «fattori umani» si intendono i principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi ed alla manutenzione, volti a creare un'interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento. Le «variabili di rendimento» sono l'insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche. |
f) |
L'impresa deve garantire anche che il personale incaricato di eseguire e/o supervisionare i test non distruttivi di aeronavigabilità delle strutture degli aeromobili e/o dei componenti sia opportunamente qualificato per il compito svolto, in conformità alla normativa europea o allo standard equivalente riconosciuto dall'Agenzia. Il personale adibito ad ogni altro incarico specializzato deve possedere le opportune qualifiche, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti. In deroga alle disposizioni della presente lettera, il personale di cui alle lettere g), h)(1) e h)(2), appartenente alla categoria B1 o B3 ai sensi dell'allegato III (parte 66), può eseguire e/o controllare gli esami con liquidi penetranti. |
g) |
Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono avvalersi, in caso di manutenzione di linea, di personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per l'aeromobile, di categoria B1, B2 e B3, a seconda dei casi, come definito nell'allegato III (parte 66) e al punto 145.A.35. Le suddette imprese possono avvalersi inoltre di personale titolare delle attribuzioni di cui ai punti 66.A.20(a)(1) e 66.A.20(a)(3)(ii), nonché formato per specifiche attività di certificazione come definito nell'allegato III (parte 66) ed al punto 145.A.35, per interventi ordinari di piccola manutenzione di linea e per la rettifica di anomalie di minore entità. La disponibilità di tale personale autorizzato a certificare non esclude né sostituisce la presenza in forza di addetti delle categorie B1, B2 e B3, a seconda dei casi. |
h) |
Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono conformarsi ai seguenti obblighi:
|
i) |
Il personale di certificazione dei componenti deve conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III (parte 66). |
j) |
In deroga alle lettere g) e h), in relazione all'obbligo di conformarsi all'allegato III (parte 66), l'impresa potrà servirsi di personale di certificazione qualificato in conformità alle seguenti disposizioni:
|
Tutti i casi descritti nel presente comma devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione straordinaria dovrà predisporre la successiva verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo da parte di un'impresa opportunamente autorizzata.
145.A.35 Personale autorizzato a certificare e personale di supporto
a) |
In aggiunta ai requisiti prescritti ai punti 145.A.30 (g) ed (h), l'impresa deve verificare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto abbiano una conoscenza adeguata degli aeromobili e/o dei componenti in oggetto, oltre che delle relative procedure d'impresa. Nel caso del personale autorizzato a certificare, tale verifica è eseguita prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare.
|
b) |
Salvo i casi elencati ai punti 145.A.30(j) e 66.A.20(a)3(ii), l'impresa può concedere al personale autorizzato a certificare l'autorizzazione a certificare solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed ai tipi di aeromobile convalidati ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell'allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell'autorizzazione e il personale autorizzato a certificare operi sempre in conformità all'allegato III (parte 66). |
c) |
L'impresa deve assicurare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto svolgano interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti per almeno sei mesi nell'arco di ogni biennio. Ai fini del presente punto con «interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti» si intende che l'addetto abbia lavorato in una sede di manutenzione di aeromobili e componenti, esercitandole attribuzioni dell'autorizzazione a certificare e/o eseguendo interventi di manutenzione diretta su almeno alcuni dei tipi di aeromobile o dei sistemi di gruppi di aeromobili per cui è stato autorizzato ad operare. |
d) |
È responsabilità dell'impresa provvedere affinché il personale di certificazione ed il personale di supporto nell'arco di ogni biennio, partecipino costantemente ad attività d'aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d'impresa e questioni relative ai fattori umani. |
e) |
L'impresa deve definire un programma di formazione continua del personale di certificazione e del personale di supporto, che includa una procedura per assicurare la conformità ai pertinenti paragrafi del punto 145.A.35, quale requisito fondamentale per la concessione di autorizzazioni a certificare al personale di certificazione ai sensi del presente documento, ed una procedura per garantire la conformità all'allegato III (parte 66). |
f) |
Fatta eccezione per i casi imprevisti di cui al punto 145.A.30 (j)(5), l'impresa deve provvedere alla valutazione dei candidati alla certificazione, in relazione a competenze, qualifiche ed idoneità di servizio, in conformità ad una procedura descritta nel manuale e prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare ai sensi della presente parte. |
g) |
Soddisfatte da parte del personale di certificazione le condizioni di cui alle lettere a), b), d), f) e, se del caso, alla lettera c) l'impresa rilascerà un'autorizzazione a certificare che specifica chiaramente l'applicabilità e le limitazioni della stessa. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto delle lettere a), b), d) e, se del caso, della lettera c). |
h) |
L'autorizzazione a certificare dev'essere redatta in uno stile che consenta al personale di certificazione, ed alle persone autorizzate ad esaminarla, di comprenderne inequivocabilmente gli scopi. Laddove si faccia ricorso a codici, l'impresa avrà cura di porre una nota esplicativa accanto ad essi. Il termine «persone autorizzate» indica gli ufficiali delle autorità competenti, dell'Agenzia e dello Stato membro che ha la responsabilità di supervisione sulla manutenzione dell'aeromobile o del componente. |
i) |
Il responsabile del sistema qualità sarà anche responsabile, per conto dell'impresa, dell'emissione delle autorizzazioni a certificare al personale di certificazione. Detto responsabile potrà designare altre persone per l'effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel manuale. |
j) |
L'impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al personale di supporto, che devono contenere:
L'impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa. Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra. |
k) |
L'impresa deve fornire al personale di certificazione una copia dell'autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo. |
l) |
Il personale di certificazione è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare al personale autorizzato. |
m) |
L'età minima degli addetti alla certificazione ed al personale di supporto è pari a 21 anni. |
n) |
I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un'impresa debitamente accreditata ai sensi dell'allegato II (parte 145) o dell'allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell'impresa. |
o) |
I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare le attribuzioni di certificazione di cui al punto 66.A.20(a)(3)(ii) dell'allegato III (parte 66) soltanto previo il positivo completamento i) della formazione per attività pertinenti di categoria A e ii) dopo aver maturato sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all'ambito di applicabilità dell'autorizzazione da rilasciare. La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l'esame e/o valutazione sono a cura dell'impresa di manutenzione che rilascia l'autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l'esperienza pratica può essere ottenuta all'interno di tale impresa di manutenzione. |
145.A.40 Attrezzature, utensili e materiali
a) |
L'impresa deve disporre e fare uso delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per eseguire le attività di manutenzione per le quali è stata approvata.
|
b) |
L'impresa deve garantire che vengano eseguite la verifica e la calibrazione di tutti gli utensili, delle attrezzature e, in particolare, della strumentazione di controllo, secondo uno standard ufficialmente riconosciuto e ad una frequenza che ne garantisca efficienza e precisione. L'impresa deve tenere nota delle calibrazioni e di quanto consenta di risalire allo standard utilizzato. |
145.A.42 Idoneità dei componenti
a) |
Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:
|
b) |
Prima di installare un componente, l'impresa deve verificarne l'idoneità all'installazione alla luce di eventuali emendamenti normativi e/o norme di aeronavigabilità vigenti. |
c) |
L'impresa è autorizzata a fabbricare un numero limitato di pezzi da utilizzare in corso d'opera nell'ambito delle proprie sedi, purché nel manuale dell'impresa vengano redatte le opportune procedure. |
d) |
I componenti che sono giunti al termine della vita tecnica certificata o che contengono un difetto irreparabile devono essere classificati come «inservibili» ed esclusi in modo definitivo dal sistema di fornitura componenti, a meno che non sia stata prolungata la vita tecnica certificata o sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. |
e) |
I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell'aeromobile per l'installazione sul proprio aeromobile. |
145.A.45 Dati di manutenzione
a) |
L'impresa deve tenere i dati di manutenzione applicabili ed utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. «Applicabili» significa riguardanti gli aeromobili, i componenti ed i processi definiti nella classe di approvazione dell'impresa ed in ogni altra graduatoria di riferimento. Qualora i dati di manutenzione vengano forniti da un esercente o da un cliente, l'impresa è tenuta a conservarli per l'intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55(c). |
b) |
Ai fini del presente documento, saranno dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:
|
c) |
L'impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se vengono rilevate procedure, prassi, informazioni o istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale, queste debbano essere registrate e notificate all'autore dei dati. |
d) |
L'impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità ad una procedura descritta nel manuale dell'impresa stessa. L'impresa deve dimostrare che le modifiche lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione, e deve informare il titolare del certificato per tipo di aeromobile in relazione a tali modifiche. Ai fini del presente punto le «istruzioni di manutenzione» sono le istruzioni per l'esecuzione di una determinata attività di manutenzione: è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche. |
e) |
L'impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l'impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui alle lettere b) e d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in un database aziendale, purché adeguatamente protetti dagli accessi non autorizzati e purché entro 24 ore si faccia un backup di ogni modifica apportata al database elettronico principale. Le attività di manutenzione complesse devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi di chiara comprensione, per documentare nel dettaglio l'esecuzione degli interventi. Se l'impresa fornisce un servizio di manutenzione all'esercente di un aeromobile che richiede l'impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso, l'impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione delle schede o dei fogli di lavoro dell'esercente. |
f) |
L'impresa deve garantire che i dati di manutenzione applicabili siano prontamente disponibili all'uso quando richiesto dal personale di manutenzione. |
g) |
L'impresa deve definire una procedura per il costante aggiornamento dei dati di manutenzione di cui è direttamente responsabile. Nel caso in cui i dati di manutenzione siano gestiti e forniti dall'esercente/cliente, l'impresa deve possedere una dichiarazione scritta dell'esercente/cliente in cui si attesta che quei dati sono aggiornati, oppure avere ordini di lavoro che specifichino lo stato di modifica dei dati da utilizzare, o, ancora, dimostrare che tali dati sono in corso. |
145.A.47 Pianificazione del lavoro
a) |
L'impresa deve avere un sistema, proporzionale al volume ed alla complessità del lavoro, per pianificare la disponibilità di personale, utensili, attrezzature, materiali, dati ed infrastrutture di manutenzione, e garantire quindi il completamento degli interventi in tutta sicurezza. |
b) |
La pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto dei limiti di rendimento degli addetti. |
c) |
Quando è necessario affidare ad altri il proseguimento o il completamento di un incarico di manutenzione, ad esempio a fine turno o per un rinnovo di personale, tutte le informazioni del caso devono essere comunicate in modo adeguato tra il personale uscente e che lascia e quello che entra in servizio. |
145.A.50 Certificazione della manutenzione
a) |
Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall'impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell'uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo. |
b) |
Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato prima del volo, al completamento di ogni intervento di manutenzione. |
c) |
Nuovi difetti ed ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione di cui sopra, devono essere portati all'attenzione dell'esercente dell'aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione ed il completamento. Qualora l'esercente non dia l'autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà la lettera e). |
d) |
Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull'aeromobile. Il certificato identificato come «Modulo 1 dell'AESA» di cui all'appendice II dell'allegato I (parte M) costituisce l'attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un'impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all'impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA. |
e) |
In deroga a quanto stabilito alla lettera a), qualora l'impresa sia impossibilitata a completare la manutenzione ordinata, essa potrà rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei limiti approvati. Il certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile rilasciato dall'impresa dovrà contenere esplicita dichiarazione di questo fatto. |
f) |
In deroga a quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell'indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, è possibile montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell'aeromobile alla sede di linea o alla base di manutenzione principale, quale dei due eventi si verifichi per primo; quanto sopra d'accordo con l'esercente dell'aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev'essere rimosso entro i termini prescritti, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio secondo quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42. |
145.A.55 Registrazione dei lavori di manutenzione
a) |
L'impresa deve registrare tutti i dettagli degli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa deve conservare perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti di tutte le certificazioni rilasciate per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto. |
b) |
L'impresa deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite. |
c) |
L'impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.
|
145.A.60 Segnalazione delle non conformità
a) |
L'impresa è tenuta a segnalare all'autorità competente, allo Stato membro di registrazione ed all'impresa responsabile della progettazione dell'aeromobile o dei componenti tutte le condizioni di «non conformità» di aeromobili o componenti, identificate dall'impresa stessa, che, direttamente o indirettamente, abbiano compromesso o possano compromettere la sicurezza del volo. |
b) |
L'impresa deve istituire un sistema di rendicontazione interno, da illustrare in dettaglio nel proprio manuale, per consentire la raccolta e la valutazione delle segnalazioni di non conformità, comprese le irregolarità tali da rientrare nella categoria di cui alla lettera a). Questa procedura deve identificare i trend non ottimali e le azioni intraprese/da intraprendere da parte dell'impresa per correggere le inefficienze, e prevedere la valutazione di tutte le informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo di diffusione delle stesse. |
c) |
L'impresa deve effettuare le segnalazioni nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, assicurandosi che contengano tutti i dati relativi alla situazione in oggetto ed ai risultati delle valutazioni di cui l'impresa è a conoscenza. |
d) |
Qualora l'impresa venga incaricata di svolgere dei lavori di manutenzione da parte di un operatore commerciale, essa deve segnalare anche all'operatore ogni eventuale non conformità riscontrata sull'aeromobile o nei suoi componenti. |
e) |
L'impresa deve effettuare le segnalazioni non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità. |
145.A.65 Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità
a) |
L'impresa deve redigere una politica di sicurezza e qualità da inserire nel proprio manuale, come prescritto al punto 145.A.70. |
b) |
L'impresa deve definire, di concerto con l'autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l'efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l'aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.
|
c) |
L'impresa di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue:
|
145.A.70 Manuale dell'impresa di manutenzione
a) |
Per «manuale dell'impresa di manutenzione» si intende il documento, o l'insieme di documenti, che contiene il materiale che specifica l'entità delle opere per cui si richiede l'approvazione e definisce la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente allegato (parte 145). L'impresa deve fornire all'autorità competente un manuale che contenga le seguenti informazioni:
|
b) |
Il manuale dev'essere modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell'impresa; sia esso che tutti gli emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente. |
c) |
Fatte salve le disposizioni della lettera b), gli emendamenti di minore entità del manuale possono essere approvati tramite una procedura del manuale ( di seguito denominata approvazione indiretta). |
145.A.75 Attribuzioni dell'impresa
Conformemente a quanto evidenziato nel manuale, l'impresa può svolgere i seguenti incarichi:
a) |
Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale. |
b) |
Disporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un'altra impresa che operi nel rispetto del medesimo sistema qualità. Il riferimento è alle opere eseguite da un fornitore non direttamente approvato ai sensi del presente documento, nel rispetto e nei limiti delle procedure di cui al punto 145.A.65(b). Sono escluse da dette opere la manutenzione di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori. |
c) |
Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata in qualsiasi località, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione di linea occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa. |
d) |
Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in località definite, quali sedi per la manutenzione di linea, idonee all'effettuazione di interventi di piccola manutenzione, a condizione che il manuale dell'impresa contempli tali possibilità ed elenchi tali località. |
e) |
Rilasciare certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione, come stabilito al punto 145.A.50. |
145.A.80 Limiti per l'impresa
L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.
145.A.85 Modifiche all'impresa
L'impresa è tenuta a notificare all'autorità competente ogni proposta di svolgimento dei seguenti cambiamenti, prima che essi abbiano luogo; l'autorità competente determinerà la continua conformità al presente documento e, se necessario, provvederà a modificare il certificato di approvazione dell'impresa. Fanno eccezione le proposte di modifiche relative al personale preventivamente non note alla direzione, che devono essere notificate appena possibile:
1) |
Ragione sociale dell'impresa. |
2) |
Sede principale dell'impresa. |
3) |
Altre sedi dell'impresa. |
4) |
Dirigente responsabile. |
5) |
Una o più delle persone designate in base a quanto stabilito al punto 145.A.30(b). |
6) |
Infrastrutture, attrezzature, utensili, materiali, procedure, natura dei lavori e personale autorizzato a certificare, in maniera tale da richiedere un emendamento dell'approvazione. |
145.A.90 Validità continua dell'approvazione
a) |
L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
|
b) |
In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'autorità competente. |
145.A.95 Non conformità
a) |
Una non conformità di livello 1 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che abbassa gli standard di sicurezza e costituisce un pericolo per l'aereo. |
b) |
Una non conformità di livello 2 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e potrebbe eventualmente costituire un pericolo per l'aereo. |
c) |
Dopo il ricevimento della conferma delle non conformità in base al punto 145.B.50, il titolare dell'approvazione dell'organizzazione di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo per soddisfare l'autorità competente entro un periodo con essa definito. |
SEZIONE B
PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
145.B.01 Finalità
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle sue attività e delle sue responsabilità, in merito all'emissione, alla proroga, alla modifica, alla sospensione e alla revoca dei certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati ai sensi del presente allegato (parte 145).
145.B.10 Autorità competente
1. Generalità
Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati di approvazione della manutenzione. Detta autorità competente deve fondare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
2. Risorse
Il personale in forza dev'essere adeguato ed in numero sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente sezione.
3. Qualifiche e formazione
Il personale addetto alle approvazioni ai sensi del presente allegato (parte 145) deve:
a) |
essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza ed il know-how necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli. |
b) |
essere opportunamente addestrato ed aggiornato in merito al presente allegato (parte 145) dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità. |
4. Procedure
L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive della sezione B del presente documento.
Le procedure saranno sottoposte a costante revisione e modifica per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.
145.B.15 Imprese con sede in vari Stati membri
Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.
145.B.20 Approvazione iniziale
1) |
Una volta determinata la rispondenza ai requisiti di cui ai punti 145.A.30 (a) e (b), l'autorità competente comunicherà formalmente al richiedente, per iscritto, l'avvenuta accettazione del personale, come precisato ai punti 145.A.30 (a) e (b). |
2) |
L'autorità competente è tenuta a verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al presente allegato (parte 145) ed altresì a verificare che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti. |
3) |
L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti del presente allegato (parte 145). |
4) |
Almeno una volta durante le verifiche per l'approvazione si deve svolgere un incontro con il dirigente responsabile per assicurarsi che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli si domanda di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale. |
5) |
Tutte le non conformità devono essere confermate alle imprese per iscritto. |
6) |
L'autorità competente verbalizzerà tutte le non conformità, le azioni di chiusura (le azioni necessarie per chiudere un accertamento) e le raccomandazioni. |
7) |
Ai fini del rilascio dell'approvazione iniziale, e prima che si possa emettere l'approvazione, tutte le non conformità devono essere corrette. |
145.B.25 Rilascio dell'approvazione
1) |
L'autorità competente approverà formalmente il manuale dell'impresa e rilascerà al richiedente un certificato di approvazione «Modello 3» che specifica la categoria di approvazione. L'autorità competente emette il certificato di approvazione unicamente se l'impresa è conforme ai requisiti del presente allegato (parte 145). |
2) |
L'autorità competente provvede ad annotare le condizioni dell'approvazione sul modello 3 del certificato di approvazione. |
3) |
Il codice di riferimento sarà riportato sul certificato di approvazione modello 3 nel modo prescritto dall'Agenzia. |
145.B.30 Proroga dell'approvazione
La proroga delle approvazioni sarà monitorata in base alla prassi applicabile di «approvazione iniziale» definita al punto 145.B.20. Oltre a ciò, si prescrive quanto segue:
1) |
l'autorità competente deve mantenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate sotto la sua supervisione, delle date delle visite di audit previste e della loro effettiva esecuzione. |
2) |
tutte le imprese devono essere sottoposte a revisione completa per la conformità al presente allegato (parte 145) ad intervalli di tempo non superiori ai 24 mesi. |
3) |
almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit. |
145.B.35 Modifiche
1) |
L'autorità competente deve ricevere notifica immediata da parte dell'impresa di ogni proposta di modifica, come specificato al punto 145.A.85. L'autorità competente si atterrà agli elementi applicabili dei punti relativi all'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa. |
2) |
L'autorità competente può prescrivere le condizioni alle quali le imprese possono operare duranti tali modifiche, a meno che non stabilisca che l'approvazione deve essere sospesa. |
145.B.40 Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione
In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione (MIM):
1. |
In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l'allegato II (parte 145). |
2. |
Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l'autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all'allegato II (parte 145). |
145.B.45 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione
L'autorità competente provvederà a:
a) |
sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; |
b) |
sospendere, revocare o limitare un'approv |