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Document 32014R1321

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 362 del 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 362/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2) è stato modificato più volte e in modo sostanziale (3). Dato che vi devono essere apportate ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è necessario procedere alla sua refusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce «l'Agenzia europea per la sicurezza aerea» (qui di seguito brevemente denominata «l'Agenzia») al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione.

(3)

È necessario definire regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le organizzazioni ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati alle loro attribuzioni; la Commissione è tenuta definire apposite misure per specificare le condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità.

(5)

La necessità di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; è necessario che l'Agenzia elabori specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa.

(6)

Si rende necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 relativo all'aeronavigabilità è stato ampliato per includere elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.

(8)

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ravvisato la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (4) al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione.

(9)

È opportuno che i dati di idoneità operativa comprendano elementi di addestramento obbligatori per la formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione.

(10)

È opportuno modificare i requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione per fare riferimento ai dati di idoneità operativa.

(11)

L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (5), alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (6) definite dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:

(a)

immatricolati in uno Stato membro; oppure

(b)

immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili per i quali la sorveglianza ai fini della sicurezza sia stata assegnata ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore dell'Unione europea, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.

3.   Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei titolari di licenza secondo la definizione prevista dalle norme UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni:

a)

per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;

b)

per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;

c)

per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

d)

per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;

e)

per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite;

f)

per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni;

g)

per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come velivolo, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore;

h)

per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti attività o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;

i)

per «organizzazione» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di quest'ultima. Tale organizzazione può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

j)

per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto;

k)

per «aeromobile ELA1» si intendono i seguenti aeromobili leggeri europei con conducente:

i)

un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iv)

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;

l)

per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:

i)

una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;

ii)

una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

iii)

un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;

iv)

un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e

v)

una cabina non pressurizzata;

m)

per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell'organizzazione dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

Articolo 3

Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità

1.   La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte M).

2.   Le organizzazioni e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi alle disposizioni dell'allegato I (parte M) e, laddove necessario, a quelle specificate agli articoli 4 e 5.

3.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento ( UE) n. 748/2012 (7).

Articolo 4

Approvazione delle organizzazioni di manutenzione

1.   Le organizzazioni addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II (parte 145).

2.   Le approvazioni relative alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano conformi a quest'ultimo.

3.   Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di mantenimento dell'aeronavigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, sulla base degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 che prevede un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.

4.   I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1056/2008 da un' organizzazione di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente ai punti M.A.801 e M.A.802 dell'allegato I (parte M).

Articolo 5

Personale autorizzato a certificare

1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma del disposto dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto prevedono i punti M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell'allegato I (parte M) e il punto 145.A.30 j) e l'appendice IV dell'allegato II (parte 145).

2.   Tutte le licenze di manutenzione aeronautica, comprese, se presenti, tutte le limitazioni tecniche associate alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

3.   Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso delle attribuzioni di cui al punto 66.A.20(a) dello stesso allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuove attribuzioni al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.

4.   Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un'abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare le proprie attribuzioni fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell'allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 dello stesso allegato.

5.   I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d'esame conformi ai requisiti applicabili prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011 si considerano conformi al presente regolamento.

6.   Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:

i)

per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri;

ii)

per i componenti;

i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.

Articolo 6

Requisiti delle organizzazioni di addestramento

1.   Le organizzazioni addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione in conformità all'allegato IV (parte 147) per essere autorizzate a:

a)

condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o

b)

condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e

c)

effettuare esami; e

d)

rilasciare certificati di addestramento.

2.   Le approvazioni a favore di organizzazioni che si occupano di addestramento nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti e alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

6.   I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare i dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, devono includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria di tali dati di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2017, o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:

a)

per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non utilizzati per il trasporto aereo commerciale,

fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), contenuto nelle seguenti disposizioni:

punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145);

b)

per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:

i)

il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica in conformità all'allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 dello stesso allegato;

ii)

il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), che figura nelle seguenti disposizioni:

punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145).

3.   Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne informa sia la Commissione sia l'Agenzia.

4.   Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003, la durata si calcola a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2042/2003.

5.   L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.

Articolo 9

Misure adottate dall'Agenzia

1.   L'Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza (in appresso «AMC») di cui possono avvalersi le autorità competenti, le organizzazioni e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni degli allegati del presente regolamento.

2.   Gli AMC pubblicati dall'Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.

3.   Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando vengono applicati i metodi accettabili di rispondenza pubblicati dall'Agenzia, i relativi requisiti previsti dagli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato V.

(4)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(5)  Parere N. 07/2011 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all'indirizzo: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.

(7)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.


ALLEGATO I

(Parte M)

INDICE

M.1

SEZIONE A —

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —

GENERALITÀ

M.A.101

Campo di applicazione

CAPITOLO B —

RESPONSABILITÀ

M.A.201

Responsabilità generale

M.A.202

Segnalazione delle non conformità

CAPITOLO C —

MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.301

Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità

M.A.302

Programma di manutenzione

M.A.303

Direttive relative all'aeronavigabilità

M.A.304

Dati relativi a modifiche e riparazioni

M.A.305

Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

M.A.306

Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

M.A.307

Trasferimento dei registri di navigabilità dell'aeromobile

CAPITOLO D —

STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401

Dati di manutenzione

M.A.402

Effettuazione della manutenzione

M.A.403

Difetti dell'aeromobile

CAPITOLO E —

COMPONENTI

M.A.501

Installazione

M.A.502

Manutenzione dei componenti

M.A.503

Componenti con limite temporale di utilizzo

M.A.504

Controllo dei componenti inutilizzabili

CAPITOLO F —

IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601

Campo di applicazione

M.A.602

Domanda

M.A.603

Termini dell'approvazione

M.A.604

Manuale dell'impresa di manutenzione

M.A.605

Strutture

M.A.606

Requisiti per il personale

M.A.607

Personale autorizzato a certificare

M.A.608

Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

M.A.609

Dati di manutenzione

M.A.610

Ordini di manutenzione

M.A.611

Standard di manutenzione

M.A.612

Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

M.A.613

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.614

Registrazione dei lavori di manutenzione

M.A.615

Attribuzioni dell'impresa

M.A.616

Revisione organizzativa

M.A.617

Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata

M.A.618

Mantenimento della validità dell'approvazione

M.A.619

Non conformità

CAPITOLO G —

IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.701

Campo di applicazione

M.A.702

Domanda

M.A.703

Termini dell'approvazione

M.A.704

Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

M.A.705

Strutture

M.A.706

Requisiti per il personale

M.A.707

Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

M.A.708

Gestione del mantenimento della navigabilità

M.A.709

Documentazione

M.A.710

Revisione dell'aeronavigabilità

M.A.711

Attribuzioni dell'impresa

M.A.712

Sistema di qualità

M.A.713

Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità

M.A.714

Conservazione della documentazione

M.A.715

Mantenimento della validità dell'approvazione

M.A.716

Non conformità

CAPITOLO H —

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

M.A.801

Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

M.A.802

Certificato di riammissione in servizio di un componente

M.A.803

Autorizzazione del pilota-proprietario

CAPITOLO I —

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.901

Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

M.A.902

Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità

M.A.903

Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE

M.A.904

Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE

M.A.905

Non conformità

SEZIONE B —

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —

GENERALITÀ

M.B.101

Campo di applicazione

M.B.102

Autorità competente

M.B.104

Conservazione della documentazione

M.B.105

Scambio reciproco di informazioni

CAPITOLO B —

RESPONSABILITÀ

M.B.201

Responsabilità generale

CAPITOLO C —

MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.301

Programma di manutenzione

M.B.302

Esenzioni

M.B.303

Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

M.B.304

Revoca, sospensione e limitazione

CAPITOLO D —

STANDARD DI MANUTENZIONE

CAPITOLO E —

COMPONENTI

CAPITOLO F —

IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601

Domanda

M.B.602

Approvazione iniziale

M.B.603

Rilascio dell'approvazione

M.B.604

Sorveglianza continua

M.B.605

Non conformità

M.B.606

Modifiche

M.B.607

Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO G —

IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.701

Domanda

M.B.702

Approvazione iniziale

M.B.703

Rilascio dell'approvazione

M.B.704

Sorveglianza continua

M.B.705

Non conformità

M.B.706

Modifiche

M.B.707

Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO H —

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

CAPITOLO I —

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.901

Valutazione delle raccomandazioni

M.B.902

Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente

M.B.903

Non conformità

Appendice I —

Accordo per il mantenimento dell'aeronavigabilità

Appendice II —

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice III —

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Appendice IV —

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice V —

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F

Appendice VI —

Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G

Appendice VII —

Interventi complessi di manutenzione

Appendice VIII —

Manutenzione limitata del proprietario-pilota

M.1

Ai fini del presente documento, l'autorità competente è:

1.

per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

2.

per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato nella sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M):

i)

l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa;

ii)

l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;

3.

per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M):

i)

l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa, nel caso in cui l'approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;

ii)

l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;

iii)

l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;

4.

per l'approvazione dei programmi di manutenzione:

i)

l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

ii)

nel caso del trasporto aereo commerciale, qualora lo Stato membro dell'operatore sia diverso dallo Stato di registrazione, l'autorità concordata tra i due Stati di cui sopra prima dell'approvazione del programma di manutenzione.

iii)

In deroga al punto 4, i), quando il mantenimento della navigabilità di un aeromobile non adibito al trasporto aereo non commerciale è gestito da un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M), non soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, purché concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:

a)

l'autorità designata dallo Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità; o

b)

l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa in questione si trovi in un paese terzo.

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A

GENERALITÀ

M.A.101   Finalità

La presente sezione stabilisce le misure da intraprendere per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità, inclusa la manutenzione. Specifica inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti o dagli organismi incaricati della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

CAPITOLO B

RESPONSABILITÀ

M.A.201   Responsabilità

a)

Il proprietario è responsabile dell'aeronavigabilità di un aeromobile ed è tenuto a garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.

l'aeromobile è mantenuto in condizioni di navigabilità, e;

2.

tutti gli equipaggiamenti operativi e di emergenza sono correttamente installati ed efficienti, oppure sono chiaramente identificati come non utilizzabili, e;

3.

il certificato di aeronavigabilità è valido, e;

4.

la manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione approvato, come specificato al punto M.A.302.

b)

Se l'aeromobile è stato noleggiato, le responsabilità del proprietario vengono trasferite al locatario, nel caso in cui:

1.

il locatario sia specificato nel documento di registrazione; oppure

2.

sia specificato nel contratto di noleggio.

In questo documento qualsiasi riferimento al termine «proprietario» indica il proprietario oppure il locatario, come applicabile.

c)

Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.

d)

Il pilota responsabile oppure, nel caso di trasporto aereo commerciale, l'operatore è incaricato dell'esecuzione completa dell'ispezione di pre-volo. Questa ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata, ma non deve essere necessariamente effettuata da un un'organizzazione di manutenzione approvata o da personale di certificazione abilitato ai sensi della parte 66.

e)

Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),

i)

il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative alla manutenzione dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia approvata, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni;

ii)

il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conformemente all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) per lo sviluppo del programma di manutenzione e la relativa approvazione in conformità del punto M.A.302. Questo contratto limitato trasferisce la responsabilità dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

f)

In caso di aeromobili di grandi dimensioni, per ottemperare alle responsabilità di cui alla lettera a) il proprietario dell'aeromobile dovrà assicurare che tutti gli interventi connessi alla navigabilità siano eseguiti da un'impresa qualificata di gestione del mantenimento della navigabilità regolarmente autorizzata. Un contratto redatto in forma scritta deve essere conforme a quanto stabilito nell'Appendice I. In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi.

g)

La manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e dei relativi componenti, sarà eseguita da un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145.

h)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, l'operatore è responsabile dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che gestisce e dovrà:

1.

essere approvato, come parte del certificato dell'operatore aereo emesso dall'autorità competente, in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), per l'aeromobile impiegato, e

2.

essere approvato in conformità all'allegato II (parte 145) o stipulare un contratto con un'impresa analogamente autorizzata, e

3.

garantire il rispetto dei disposti di cui alla lettera a).

i)

Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:

1.

essere adeguatamente autorizzato, come specificato nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile impiegato, oppure stipulare un contratto con un'impresa idonea, e

2.

essere adeguatamente autorizzato in conformità alla sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145), oppure stipulare un contratto con un'impresa analoga, e

3.

garantire il rispetto di quanto disposto alla lettera a).

j)

Il titolare/l'operatore è tenuto a garantire all'autorità competente accesso all'organizzazione/all'aeromobile affinché venga assicurata la conformità continuativa di quanto riportato in questa parte.

M.A.202   Resoconto di eventi

a)

La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo.

b)

I resoconti dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite dall'Agenzia e dovranno contenere tutte le informazioni relative alla condizione nota alla persona o all'impresa.

c)

Nel caso in cui la persona o l'impresa responsabile della manutenzione dell'aeromobile sia stata incaricata da un proprietario o da un operatore, tale persona o impresa di manutenzione dovrà fornire un resoconto anche al proprietario, all'operatore o all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in merito alla condizione relativa a tale aeromobile o ai suoi componenti.

d)

I resoconti devono essere redatti nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 72 ore, dalla persona o dall'impresa di manutenzione incaricata di stabilire le condizioni riferite nel rapporto.

CAPITOLO C

MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.301   Interventi di mantenimento della navigabilità

Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:

1.

l'esecuzione di ispezioni pre-volo;

2.

la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell'elenco dell'equipaggiamento minimo e dell'elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile;

3.

gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302;

4.

l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;

5.

l'adempimento di qualsiasi:

i)

direttiva di aeronavigabilità;

ii)

obbligo operativo avente conseguenze sul mantenimento dell'aeronavigabilità;

iii)

requisito di mantenimento dell'aeronavigabilità stabilito dall'Agenzia;

iv)

disposizione emanata dall'autorità competente in risposta immediata a problemi inerenti la sicurezza applicabile;

6.

l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità al punto M.A.304;

7.

la determinazione di una politica di applicazione delle modifiche non obbligatorie e/o delle ispezioni, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;

8.

l'effettuazione di voli di collaudo quando necessario.

M.A.302   Programma di manutenzione

a)

La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili.

b)

Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente.

c)

Nel caso in cui l'aeronavigabilità di un aeromobile sia gestita da un'impresa incaricata di gestire il mantenimento della navigabilità del tipo descritto alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative correzioni possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

i)

In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve istituire la procedura di approvazione indiretta nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e tale procedura deve essere approvata dall'autorità competente responsabile dell'impresa in questione.

ii)

L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura di approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1 (4), ii) o (4), iii), ove applicabile, che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

d)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i)

le istruzioni rilasciate dall'autorità competente;

ii)

le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità:

emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 e del relativo allegato I (parte 21); e

incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, se pertinente;

iii)

le istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto di approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302(b).

e)

Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.

f)

Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.

g)

Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

M.A.303   Direttive relative all'aeronavigabilità

Qualsiasi direttiva applicabile in relazione all'aeronavigabilità deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.

M.A.304   Dati relativi a modifiche e riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:

a.

i dati approvati dall'Agenzia, o

b.

i dati approvati da un'impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o

c.

i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell'allegato (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

M.A.305   Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

a)

Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall'intervento di manutenzione.

b)

I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:

1.

un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e schede per qualsiasi componente a vita limitata; e

2.

dal quaderno tecnico dell'operatore, ove prescritto al punto M.A.306 per il trasporto aereo commerciale o dallo Stato membro per le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.

c)

Nei quaderni dell'aeromobile devono essere inseriti il modello di aeromobile e le marche di immatricolazione, la data, così come le ore di volo totali e/o i cicli di volo e/o di atterraggio.

d)

I registri di aeronavigabilità devono contenere la versione aggiornata dei seguenti documenti:

1.

stato delle direttive di navigabilità e provvedimenti emanati immediatamente dall'autorità competente in seguito a problemi relativi alla sicurezza;

2.

stato delle modifiche o delle riparazioni;

3.

stato di conformità con il programma di manutenzione;

4.

stato dei componenti a vita limitata;

5.

rapporto su massa e centraggio;

6.

lista della manutenzione differita.

e)

Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell'AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):

1.

identificazione del componente, e

2.

il tipo, il numero di serie e di registrazione, a seconda del caso, dell'aeromobile, del motore, dell'elica, del modulo motore o del componente con limite temporale di utilizzo su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento per l'installazione e rimozione del componente, e

3.

la data, unitamente alle ore di volo totali accumulate dal componente e/o i cicli di volo e/o di atterraggio e/o la data, secondo i casi, e

4.

le informazioni, di cui alla lettera d), applicabili al componente.

f)

La persona responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, come specificato alla sezione A, capitolo B, del presente allegato (parte M), dovrà verificare i dati registrati come specificato al presente punto e presentare i registri su richiesta dell'autorità competente.

g)

Tutti i dati inseriti nei registri dell'aeronavigabilità relativi all'aeromobile devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un dato, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che il dato iniziale resti ben visibile.

h)

Il proprietario o l'operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:

1.

tutti i registri di manutenzione dettagliati dell'aeromobile e dei componenti con limite temporale di utilizzo in esso installati, fino al momento in cui le informazioni contenute in detti registri non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dell'aeromobile o del componente, e

2.

il tempo totale di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi) dell'aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo, fino ad almeno 12 mesi dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile o del componente, e

3.

il tempo di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi), a seconda dei casi, trascorsi dall'ultima manutenzione programmata del componente soggetto ad un limite temporale di utilizzo, almeno fino a che la manutenzione programmata del componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

4.

lo stato attuale di conformità con la manutenzione programmata, tale da permettere di verificare la conformità con il programma di manutenzione autorizzato, almeno fino a quando la manutenzione programmata dell'aeromobile o di un suo componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

5.

lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili all'aeromobile ed ai suoi componenti, almeno 12 mesi dopo che l'aeromobile o un componente sia stato definitivamente ritirato dal servizio, e

6.

i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche ed altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo, almeno 12 mesi dopo che tali componenti siano stati definitivamente ritirati dal servizio.

M.A.306   Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

a)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, oltre ai requisiti del punto M.A.305, per ciascun aeromobile l'operatore dovrà utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni:

1.

informazioni relative a ciascun volo al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo, e;

2.

il certificato, in corso di validità, di riammissione in servizio, e;

3.

il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione dell'aeromobile per quanto riguarda i futuri lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione, e;

4.

l'elenco di tutte le correzioni apportate, in tempi differiti, dei difetti di riferimento, che influiscono sull'esercizio dell'aeromobile, e;

5.

tutte le raccomandazioni necessarie in merito agli accordi di assistenza alla manutenzione.

b)

Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'autorità competente.

c)

Un operatore dovrà garantire che il quaderno tecnico di bordo sia conservato per almeno 36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati.

M.A.307   Trasferimento dei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile

a)

Il proprietario o l'operatore deve garantire che, in caso di trasferimento definitivo di un aeromobile da un proprietario o un operatore ad un altro, siano trasferiti anche i registri di aeronavigabilità specificati in M.A.305 e se applicabile, il quaderno tecnico dell'operatore specificato in M.A.306.

b)

In caso di assegnazione degli interventi legati al mantenimento dell'aeronavigabilità a un'impresa autorizzata, il proprietario deve fare in modo che anche i registri di aeronavigabilità, di cui al M.A.305, siano trasmessi a tale impresa.

c)

I periodi previsti per la conservazione dei registri dovranno essere osservati anche dal nuovo proprietario, operatore o impresa di gestione dell'aeronavigabilità.

CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401   Dati di manutenzione

a)

La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile avrà accesso e potrà utilizzare unicamente i dati correnti di manutenzione applicabili nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni.

b)

Ai fini della presente parte, i dati applicabili di manutenzione sono:

1.

qualsiasi requisito, procedura, standard o informazione applicabile rilasciata dall'autorità competente o dall'Agenzia,

2.

qualsiasi direttiva applicabile di aeronavigabilità,

3.

le istruzioni applicabili per l'aeronavigabilità emesse dai titolari del certificato di omologazione di un modello, dai titolari del certificato di omologazione di un modello supplementare ed eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in base a quanto prescritto nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

4.

qualsiasi dato applicabile emesso in conformità al punto 145.A.45 d).

c)

La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile dovrà assicurare che, qualora richiesti, tutti i dati di manutenzione applicabili siano aggiornati e prontamente disponibili per l'uso. La persona o l'impresa definirà una scheda di lavoro o un sistema di fogli di lavorazione che dovrà essere utilizzato, e dovrà trascrivere accuratamente i dati relativi alla manutenzione su tali schede o fogli o fare riferimenti precisi al lavoro/ai lavori descritti in tali dati di manutenzione.

M.A.402   Effettuazione della manutenzione

a)

La manutenzione deve essere effettuata ad opera di personale qualificato, rispettando i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401. Inoltre, un'ispezione indipendente dovrà essere svolta al termine di ogni operazione di manutenzione che riguardi la sicurezza del volo, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145), oppure dovrà essere approvata dall'autorità competente.

b)

La manutenzione deve essere effettuata utilizzando gli attrezzi, l'equipaggiamento e il materiale specificati nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145). Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto.

c)

L'area in cui ha luogo la manutenzione dovrà essere adeguatamente predisposta ed ogni eventuale sudiciume e contaminazione dovrà essere eliminata.

d)

La manutenzione deve essere eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione descritti in M.A.401.

e)

In caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata, è necessario ricorrere a idonee strutture di riparo.

f)

Al termine di tutta l'attività di manutenzione è necessario eseguire una verifica generale per assicurare che l'aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso siano stati rimontati al loro posto.

M.A.403   Difetti dell'aeromobile

a)

Qualsiasi difetto, che può seriamente compromettere la sicurezza del volo, deve essere rettificato prima dei successivi voli.

b)

Soltanto il personale autorizzato a certificare, in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145) può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa pregiudicare seriamente la sicurezza del volo e di conseguenza può definire quando e quale operazione di rettifica debba essere intrapresa prima del volo successivo e quale rettifica possa essere posticipata. Quanto sopra non si applica comunque nel caso in cui:

1.

il pilota utilizzi la lista degli equipaggiamenti minimi approvata come ordinato dall'Autorità competente; oppure,

2.

le difettosità dell'aeromobile siano ritenute accettabili dall'autorità competente.

c)

Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo, una volta identificato, deve essere rettificato al più presto, dopo il primo riconoscimento del difetto ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione.

d)

Qualsiasi difetto non rettificato prima del volo deve essere riportato nel sistema di registrazione di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.305, o nel quaderno tecnico di bordo dell'operatore specificato in M.A.306, a seconda dei casi.

CAPITOLO E

COMPONENTI

M.A.501   Installazione

a)

Non può essere installato alcun componente che non si trovi in una condizione soddisfacente e la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente, e che non sia contrassegnato in conformità all'allegato I (part 21), capitolo Q, se non altrimenti specificato nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento.

b)

Prima dell'installazione di un componente su un aeromobile, la persona (o l'impresa incaricata della manutenzione) dovrà accertare che quel dato componente possieda l'idoneità per poter essere utilizzato nel caso in cui si debbano applicare modifiche e/o configurazioni diverse della direttiva di aeronavigabilità.

c)

Le parti standard devono essere installate su un aeromobile o su un componente esclusivamente nei casi in cui ciò sia specificato dai dati di manutenzione. Le parti standard saranno installate solo se accompagnate dalla prova di conformità allo standard specifico.

d)

Il materiale costituito da materie prime o materiali di consumo deve essere utilizzato su un aeromobile, o in un suo componente, unicamente nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato dal produttore nei relativi dati di manutenzione o secondo quanto specificato nell'allegato II (parte 145). Tale materiale può essere utilizzato solamente se soddisfa le specifiche richieste ed è dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione che si riferisca esplicitamente a quel materiale, sia conforme a quanto enunciato nelle specifiche e contenga i dati relativi alla fonte di provenienza sia per quanto concerne il produttore sia il fornitore.

M.A.502   Manutenzione dei componenti

a)

Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, la manutenzione dei componenti è eseguita da un'impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145).

b)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

c)

In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto.

d)

In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:

1.

revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e

2.

revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

e)

La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull'aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l'accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

M.A.503   Componenti con limite temporale di utilizzo

a)

I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c).

b)

La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi.

c)

Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato.

M.A.504   Controllo dei componenti inutilizzabili

a)

Un componente è da considerarsi inutilizzabile in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

1.

scadenza della vita tecnica, come specificato nel programma di manutenzione;

2.

non conformità con le direttive di aeronavigabilità applicabili e con altri requisiti di aeronavigabilità prescritti dall'Agenzia;

3.

assenza delle informazioni necessarie per determinare lo stato di aeronavigabilità o d'idoneità all'installazione;

4.

evidenza di difetti o malfunzionamenti;

5.

coinvolgimento in un incidente, tale da poterne compromettere la funzionalità.

b)

I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.

c)

I componenti che hanno raggiunto il limite di vita tecnica o che presentano difetti irreparabili devono essere classificati come inservibili e non potranno rientrare nel sistema di fornitura dei componenti, a meno di un'estensione della vita tecnica certificata o di una riparazione approvata in conformità al punto M.A.304.

d)

In caso di componenti inservibili, come descritto alla lettera c), qualsiasi persona o impresa responsabile, di cui al presente allegato (parte M) deve:

1.

conservare tali componenti nel luogo di cui alla lettera b), oppure;

2.

disporre la rottamazione del componente in modo tale che, prima di declinarne la responsabilità, questo non possa essere riutilizzato a fini commerciali o riparato.

e)

Fatto salvo il disposto della la lettera d), una persona o un ente responsabile secondo quanto prescritto nel presente allegato (parte M) può delegare la responsabilità per i componenti classificati come inservibili ad un'impresa addetta all'addestramento o alla ricerca, purché gli stessi componenti non siano divisi nelle loro parti.

CAPITOLO F

IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601   Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).

M.A.602   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.

M.A.603   Termini dell'approvazione

(a)

Un'impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell'autorità competente. Nell'appendice V dell'allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione.

(b)

Il manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l'entità delle attività di manutenzione riconosciute all'impresa. L'appendice IV dell'allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F del presente allegato (parte M).

(c)

Un'impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione.

M.A.604   Manuale di manutenzione dell'impresa

a)

L'impresa di manutenzione deve fornire un manuale contenente le seguenti informazioni minime:

1.

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, in cui si afferma che l'impresa svolgerà tutti i suoi lavori in conformità a quanto specificato nell'allegato I (parte M) e nel manuale;

2.

l'oggetto dell'attività dell'impresa,

3.

i titoli e i nomi delle persone a cui si fa riferimento nel punto M.A.606(b),

4.

un organigramma dell'impresa indicante le competenze gerarchiche delle persone specificate nel punto M.A.606(b), e

5.

un elenco del personale autorizzato a certificare con il rispettivo oggetto dell'approvazione, e

6.

un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti, e;

7.

una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa con quanto specificato nella presente parte; e

8.

la procedura (o le procedure) di modifica del manuale dell'impresa di manutenzione.

b)

Il manuale dell'impresa di manutenzione e gli emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.

c)

In deroga alla lettera b) le modifiche di minore entità apportate al manuale possono essere approvate mediante una procedura (d'ora in avanti denominata «approvazione indiretta»).

M.A.605   Strutture

L'impresa dovrà garantire che:

a)

le strutture siano attrezzate per tutti gli interventi previsti, con officine e reparti adeguatamente separati, in modo da garantire la tutela da ogni possibile contaminazione e da fattori ambientali;

b)

siano previsti appropriati uffici per la gestione dei lavori programmati, compresa, in particolare, la compilazione dei registri di manutenzione;

c)

siano previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. Le condizioni di magazzinaggio devono garantire la separazione dei componenti e materiali reputati inefficienti da tutti gli altri componenti, materiali, attrezzature ed utensili e devono, altresì, essere conformi alle istruzioni del produttore e l'accesso deve essere limitato al solo personale autorizzato.

M.A.606   Requisiti del personale

a)

L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione richieste dal gestore dell'aeromobile possano essere finanziate ed eseguite secondo gli standard prescritti dalla presente parte.

b)

Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità con il presente capitolo. Detta/e persona/e risponde/ono direttamente al dirigente responsabile.

c)

Tutte le persone menzionate alla lettera b) devono dimostrare il possesso di specifiche competenza e background nonché di un'adeguata esperienza nel settore della manutenzione di aeromobili e/o di componenti.

d)

L'impresa deve disporre di personale sufficiente per il normale lavoro previsto. L'uso temporaneo di personale in subappalto è consentito nel caso di un carico di lavoro superiore al previsto, ma soltanto per l'uso di personale non abilitato al rilascio di certificati di riammissione in servizio.

e)

È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione.

f)

Il personale adibito a compiti specialistici quali saldatura, test o controlli non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto.

g)

L'impresa di manutenzione dovrà disporre di sufficiente personale da adibire alla certificazione, ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio (specificati in M.A.612 e M.A.613) di aeromobili e componenti. Questo personale deve ottemperare ai requisiti dell'allegato III (parte 66).

h)

In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:

1.

in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;

2.

nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.

M.A.607   Personale autorizzato a certificare

a)

Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare le proprie attribuzioni soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:

1.

il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 66.A.20 b) dell'allegato III (parte 66), salvo quando l'allegato III (parte 66) si riferisce alla normativa dello Stato membro, nel qual caso deve soddisfare i requisiti di tale normativa; e

2.

il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.

b)

Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

1.

a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure

2.

a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi sopra descritti devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.

c)

L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente al campo di applicazione dell'approvazione quale parte del manuale dell'impresa in conformità del punto M.A.604 a) 5.

M.A.608   Componenti, equipaggiamento ed attrezzi

a)

L'impresa deve:

1.

possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e

2.

dimostrare di poter accedere a qualsiasi altro tipo di equipaggiamento ed attrezzatura occasionalmente necessari.

b)

In caso di necessità, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. L'impresa deve mantenere traccia delle calibrazioni e degli standard utilizzati.

c)

L'impresa dovrà ispezionare, classificare ed isolare in modo appropriato tutti i componenti in ingresso.

M.A.609   Dati di manutenzione

L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. Nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, questi dovranno essere a disposizione unicamente nel corso dell'intervento.

M.A.610   Ordini di manutenzione

Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.

M.A.611   Standard di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito in conformità ai requisiti specificati nella sezione A, capitolo D, del presente allegato (parte M).

M.A.612   Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

Al termine della manutenzione richiesta per l'aeromobile, in conformità al presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato nel punto M.A.801.

M.A.613   Certificato di riammissione in servizio di un componente

a)

Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell'AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c).

b)

Il modulo 1 dell'AESA per il certificato di riammissione in servizio del componente può essere generato da una database informatizzato.

M.A.614   Registri di manutenzione

a)

L'impresa di manutenzione approvata deve documentare tutti i dettagli relativi agli interventi svolti. I registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, devono essere conservati.

b)

L'impresa di manutenzione approvata deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

c)

L'impresa di manutenzione approvata deve conservare una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1.

I registri di cui al presente punto devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2.

I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3.

Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.

M.A.615   Attribuzioni dell'impresa

L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:

a)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa;

b)

organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente;

c)

eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;

d)

rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613.

M.A.616   Revisione organizzativa

Allo scopo di assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti specificati nel presente capitolo da parte dell'impresa di manutenzione, questa è tenuta ad effettuare delle revisioni organizzative periodiche.

M.A.617   Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1.

ragione sociale dell'impresa;

2.

sede dell'impresa;

3.

altre sedi dell'impresa;

4.

direttore responsabile;

5.

una qualsiasi delle persone di cui al punto M.A.606(b);

6.

infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori e personale autorizzato a certificare che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

M.A.618   Validità illimitata dell'approvazione

a)

L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1.

l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.A. 619, e;

2.

all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinarne il persistere dell'ottemperanza ai requisiti del presente documento;

3.

il certificato d'approvazione non dev'essere ceduto o revocato;

b)

Al momento della cessione o della revoca, il certificato d'approvazione deve essere restituito all'autorità competente.

M.A.619   Non conformità

a)

Per non conformità di livello 1 si intende ogni non conformità non significativa con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.

b)

Per non conformità di livello 2 si intende ogni non conformità con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.

c)

Dopo avere ricevuto la notifica della non conformità a norma del punto M.B. 605, il titolare dell'approvazione dell'impresa di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà all'autorità competente di avere svolto delle azioni correttive appropriate entro un periodo di tempo concordato con detta autorità.

CAPITOLO G

IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.A.701   Finalità

Il presente capitolo stabilisce i requisiti richiesti ad un'impresa per essere qualificata al rilascio o al mantenimento di un'approvazione alla gestione del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.

M.A.702   Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.

M.A.703   Termini dell'approvazione

a)

L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall'autorità competente.

b)

In deroga alla lettera a), per il trasporto aereo commerciale l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio.

c)

L'entità delle attività riconosciute all'impresa è specificata nel manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.

M.A.704   Descrizione della gestione dell'aeronavigabilità

a)

L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve fornire una descrizione della propria attività, contenente le seguenti informazioni:

1.

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile in cui si attesta che l'impresa svolgerà il proprio operato in conformità a quanto specificato nella presente parte e nella descrizione;

2.

l'oggetto dell'attività dell'impresa;

3.

i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i);

4.

un organigramma dell'impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i), e;

5.

un elenco del personale addetto all'aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c);

6.

una descrizione generale e l'ubicazione delle strutture;

7.

le procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità con quanto specificato nella presente parte;

8.

le procedure di emendamento del manuale dell'impresa di gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità;

9.

l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'elenco di programmi di manutenzione «generali» e «di riferimento».

b)

La descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità ed i relativi emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.

c)

Fatta salva la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell'impresa ed è approvata dall'autorità competente responsabile di tale impresa.

M.A.705   Strutture

L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve essere provvista di uffici idonei per il personale, come specificato al punto M.A.706.

M.A.706   Requisiti del personale

a)

L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento della navigabilità, secondo quanto specificato nella presente parte.

b)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile di cui alla lettera a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo.

c)

Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di assicurare che l'impresa operi sempre in conformità al presente capitolo. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile.

d)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. Questa persona sarà responsabile della gestione e della supervisione della operazioni di aeronavigabilità, secondo quanto specificato alla lettera c).

e)

Il responsabile incaricato, di cui alla lettera d) non può essere dipendente di un'impresa, approvata in conformità alla parte 145, sotto contratto con l'operatore, a meno che questo non sia specificamente autorizzato dall'autorità competente.

f)

L'impresa deve disporre di personale qualificato per il lavoro previsto in numero sufficiente.

g)

Tutto il personale di cui alle lettere c) e d) deve mostrare il possesso di una competenza, di un background nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.

h)

È necessario registrare le qualifiche di tutto il personale addetto alla gestione del mantenimento della navigabilità.

i)

Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.

j)

L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).

k)

In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, revisione dell'aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente.

M.A.707   Personale addetto alla revisione della navigabilità

a)

Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1a).

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno tre anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).

b)

Il personale addetto alla revisione della navigabilità nominato dalla relativa impresa approvata può essere autorizzato dalla rispettiva impresa solo dopo l'accettazione formale da parte dell'autorità competente, al soddisfacente superamento di una revisione in materia di aeronavigabilità sotto supervisione.

c)

L'impresa è tenuta a garantire che il personale di revisione della navigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza nel proprio settore acquisita di recente.

d)

Il personale di revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificabile mediante inserimento in un elenco contenente i dati di ciascun addetto, inserito nel manuale di gestione, unitamente ai riferimenti delle rispettive autorizzazioni.

e)

L'impresa deve conservare un registro del personale di revisione, comprensivo dei dettagli relativi ad ogni specifica qualifica, unitamente ad un sommario delle relative esperienze nel settore della gestione del mantenimento della navigabilità e dell'addestramento ricevuto, ed una copia dell'autorizzazione. Questo registro deve essere conservato per almeno due anni dopo che il personale addetto alla revisione ha lasciato l'impresa.

M.A.708   Gestione del mantenimento della navigabilità

a)

Tutte le attività relative alla gestione del mantenimento della navigabilità devono essere svolte in conformità alle direttive contenute in M.A., capitolo C.

b)

Per ciascun aeromobile gestito, l'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve:

1.

sviluppare un programma di controllo e manutenzione comprensivo di eventuali programmi di affidabilità,

2.

presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all'autorità competente per l'approvazione [sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A.302 c)] e fornire una copia del programma al proprietario degli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale,

3.

gestire l'approvazione di modifiche e riparazioni;

4.

garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma approvato e rilasciato secondo quanto prescritto nella sezione A, capitolo H, del presente allegato (parte M);

5.

assicurare il rispetto di tutte le direttive operative e di aeronavigabilità vigenti, che abbiano conseguenze sull'aeronavigabilità;

6.

assicurare che tutti i difetti rinvenuti o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera di un'impresa di manutenzione approvata;

7.

garantire che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa adeguatamente autorizzata, ogni volta che ciò si renda necessario;

8.

coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione dei componenti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per garantire la corretta esecuzione del lavoro;

9.

gestire ed archiviare tutti i registri di aeronavigabilità e/o il registro tecnico dell'operatore;

10.

assicurarsi che i dati relativi alla massa ed al bilanciamento corrispondano allo stato effettivo dell'aeromobile.

c)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, se l'operatore non dispone di un'adeguata approvazione conforme alla parte 145, dovrà stipulare un contratto di manutenzione scritto tra l'operatore ed un'organizzazione approvata ai sensi della parte 145 o un terzo operatore, con i dettagli delle funzioni specificate ai punti M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano condotte in via definitiva da un'impresa di manutenzione approvata secondo le prescrizioni della parte 145 e definendo il supporto delle funzioni di qualità specificate al punto M.A.712(b). I contratti per la manutenzione di base e di linea programmata dell'aeromobile, e per la manutenzione dei motori, così come i relativi emendamenti, devono essere approvati dall'autorità competente. Tuttavia, nel caso in cui:

1.

un aeromobile richieda una manutenzione di linea non prevista, il contratto può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145;

2.

quanto alla manutenzione dei componenti, inclusi i motori, il contratto di cui alla lettera c) può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145.

M.A.709   Documentazione

a)

L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l'operatore. In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714.

b)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» per consentire l'approvazione iniziale e/o l'estensione del campo di applicazione di un'approvazione senza disporre dei contratti di cui all'appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell'esercizio delle attribuzioni di cui al punto M.A.711.

M.A.710   Revisione dell'aeronavigabilità

a)

Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell'aeromobile, al fine di garantire che:

1.

le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell'elica siano stati correttamente registrati; e

2.

il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell'aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3.

tutti gli interventi di manutenzione previsti per l'aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4.

tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5.

tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6.

tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull'aeromobile siano state registrate e siano conformi all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; e

7.

tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8.

tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all'allegato I (parte M); e

9.

l'attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all'effettiva configurazione dell'aeromobile e sia valida; e

10.

l'aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall'Agenzia; e

11.

se richiesto, l'aeromobile disponga di un certificato acustico corrispondente all'effettiva configurazione dell'aeromobile conformemente al capitolo I dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Il personale di revisione dell'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell'aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l'allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica.

c)

Mediante il controllo fisico dell'aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:

1.

tutti i contrassegni e le targhette siano installati correttamente, e

2.

l'aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato, e

3.

la configurazione dell'aeromobile sia conforme alla documentazione approvata, e

4.

non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto come specificato al punto M.A.403, e

5.

non vi siano contraddizioni tra l'aeromobile e la revisione documentata dei registri di cui alla lettera a).

d)

In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell'aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione.

e)

Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all'appendice III dell'allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:

1.

da personale di revisione dell'aeronavigabilità autorizzato conformemente al punto M.A.707 per conto dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata o da personale certificato nei casi previsti al punto M.A.901(g), e

2.

una volta verificato che la revisione dell'aeronavigabilità è stata svolta interamente e che non vi sono altre non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

f)

Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell'aeromobile entro 10 giorni.

g)

Le operazioni di revisione dell'aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

h)

Nel caso in cui il risultato della verifica dell'aeronavigabilità sia inconcludente, si provvederà ad informarne l'autorità competente non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.

M.A.711   Attribuzioni dell'impresa

a)

L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:

1.

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto aereo commerciale, in base all'elenco contenuto nel certificato di approvazione;

2.

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale elencati sul certificato di approvazione e sul certificato del rispettivo operatore aereo;

3.

svolgere attività limitate di mantenimento dell'aeronavigabilità con l'impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;

4.

estendere, alle condizioni previste al punto M.A.901 f), un certificato di revisione dell'aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall'autorità competente o da un'altra impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

b)

Un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:

1.

a rilasciare il relativo certificato di revisione dell'aeronavigabilità e successivamente a estenderlo conformemente ai requisiti di cui ai punti M.A.901 c) 2 o M.A.901 e) 2; e

2.

a formulare una raccomandazione per la revisione dell'aeronavigabilità all'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

c)

Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità la cui approvazione contiene le attribuzioni di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21.A.711(d) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità, quando l'impresa di gestione dell'aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un'adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.

M.A.712   Sistema di qualità

a)

Per garantire il mantenimento della conformità a quanto specificato nel presente capitolo da parte dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, è necessario stabilire un sistema di qualità e designare un responsabile della qualità che verifichi la conformità e l'adeguatezza delle procedure atte a garantire la navigabilità dell'aeromobile. Il controllo della conformità deve includere un sistema di rendiconto al dirigente responsabile per assicurare tutti gli interventi correttivi necessari.

b)

Il sistema di qualità deve verificare le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). Il sistema deve includere almeno le seguenti funzioni:

1.

controllare che le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) avvengano secondo le procedure approvate, e;

2.

controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto, e;

3.

controllare la conformità costante ai requisiti della presente parte.

c)

I registri di tali attività devono essere conservati per almeno 2 anni.

d)

Nel caso in cui l'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità sia approvata secondo i criteri specificati in un'altra parte, il sistema di qualità potrà essere combinato con quello richiesto da tale parte.

e)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità di cui alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore.

f)

Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall'impresa stessa e soggette all'approvazione dell'autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l'impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

M.A.713   Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1.

ragione sociale dell'impresa;

2.

sede dell'impresa;

3.

altre sedi dell'impresa;

4.

direttore responsabile;

5.

eventuali altre persone come specificato in M.A.706(c);

6.

strutture, procedure, scopo dei lavori e personale attinenti l'approvazione.

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

M.A.714   Conservazione della documentazione

a)

L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati.

b)

Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l'impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza dell'attribuzione di cui al punto M.A.711(a)4.

c)

Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

d)

L'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati alle lettere b) e c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile.

e)

Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

f)

I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

g)

Quando l'aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all'impresa o alla persona suddetta.

h)

In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità da parte dell'impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell'aeromobile.

M.A.715   Mantenimento della validità dell'approvazione

a)

L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1.

l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.B.705, e;

2.

all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa al fine di determinarne la costante ottemperanza ai requisiti del presente documento, e;

3.

l'approvazione non deve essere ceduta o revocata.

b)

In caso di cessione o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'Autorità competente.

M.A.716   Non conformità

a)

Per non conformità di livello 1 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e compromettere seriamente la sicurezza di volo.

b)

Per non conformità di livello 2 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e potrebbe eventualmente compromettere la sicurezza di volo.

c)

Dopo il ricevimento della notifica di non conformità in base al M.B. 705, il titolare dell'impresa addetta al mantenimento della gestione dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e mostrare lo svolgimento di efficaci azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente ed entro un periodo concordato con quest'ultima.

CAPITOLO H

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

M.A.801   Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

a)

Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un'impresa di manutenzione approvata conforme all'allegato II (parte 145), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.

b)

Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:

1.

da idoneo personale autorizzato a certificare per conto dell'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M); oppure

2.

da personale autorizzato a certificare in conformità dei requisiti stabiliti all'allegato III (parte 66), tranne per gli interventi di manutenzione complessi elencati nell'appendice VII del presente allegato ai quali si applica il punto 1; oppure

3.

dal proprietario-pilota in conformità del punto M.A.803;

c)

in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all'appendice VII del presente allegato possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2.

d)

in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1.

ottenere e custodire nei registri dell'aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; e

2.

assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un'impresa approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e

3.

darne notifica all'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 e), o all'autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione a certificare;

e)

Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.

f)

Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

1.

informazioni di base sulla manutenzione effettuata;

2.

la data di completamento della manutenzione;

3.

l'identità dell'impresa e/o della persona che rilascia la riammissione in servizio, fra cui:

i)

il riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) e del personale autorizzato a certificare che rilascia il certificato; oppure

ii)

nel caso di un certificato di riammissione in servizio di cui al punto M.A.801 b) 2 o M.A.801 c), l'identità ed eventualmente il numero di licenza del personale di certificazione autorizzato a rilasciare tale certificato;

4.

Le eventuali restrizioni all'aeronavigabilità o alle operazioni.

g)

In deroga alla lettera b), e fatte salve le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l'aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all'aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell'aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4.

h)

Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo.

M.A.802   Certificato di riammissione in servizio di un componente

a)

Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell'aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio.

b)

Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell'AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.

M.A.803   Autorizzazione del pilota-proprietario

a)

Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:

1.

detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l'abilitazione appropriata di tipo e di classe, e

2.

essere proprietario esclusivo o comproprietario dell'aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:

i)

essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o

ii)

essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.

b)

In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell'appendice VIII del presente allegato.

c)

La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell'intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell'intervento nonché l'identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato.

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.901   Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.

a)

Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è emesso secondo quanto stabilito nell'appendice III del presente allegato (modulo 15a o 15b dell'AESA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno.

b)

Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un'unica impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3.

c)

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710, e;

2.

nel caso dei certificati di revisione della navigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione di navigabilità, ogni volta per un periodo di un anno;

d)

Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un'impresa che non ha l'attribuzione di effettuare revisioni dell'aeronavigabilità, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un'impresa di gestione dell'aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710.

e)

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall'operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare il certificato di revisione in conformità del punto M.A.710; e

2.

nel caso dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell'ambito della sua gestione, estendere la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità per due volte per un periodo di un anno ciascuna;

f)

In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l'osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato dall'autorità competente o da un'altra impresa di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

g)

In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell'aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall'autorità competente e che soddisfi i requisiti dell'allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a)2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi.

h)

Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l'autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato.

i)

Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l'autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:

1.

quando l'aeromobile è gestito da un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo;

2.

per tutti gli aerostati e altri aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, se prescritto dal proprietario;

j)

Quando l'autorità competente svolge autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l'operatore deve fornire quanto segue all'autorità competente:

1.

la documentazione prescritta dall'autorità competente; nonché

2.

idoneo alloggio per il proprio personale nella sede appropriata; nonché

3.

se necessario, il supporto di personale adeguatamente qualificato in conformità dell'allegato III (parte 66) o personale equivalente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 145.A.30 j) 1 e 2 dell'allegato II (parte 145);

k)

Un certificato di revisione dell'aeronavigabilità non può essere esteso se l'impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l'aeromobile non sia navigabile.

M.A.902   Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità

a)

Un certificato di revisione di aeronavigabilità perde la propria validità se:

1.

viene sospeso o revocato, oppure;

2.

viene sospeso o revocato il certificato di aeronavigabilità, oppure;

3.

l'aeromobile non è presente nel registro aereo di uno Stato membro, oppure;

4.

il certificato del tipo per il quale il certificato di aeronavigabilità era stato rilasciato è sospeso o revocato.

b)

Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:

1.

il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile o di qualunque componente installato sull'aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure

2.

l'aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall'Agenzia; o

3.

l'aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l'adozione di adeguati provvedimenti; oppure

4.

l'aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull'aeronavigabilità del velivolo, senza l'adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; o

5.

una modifica o una riparazione non è conforme all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

c)

In caso di cessione o revoca, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere restituito all'autorità competente

M.A.903   Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE

a)

Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all'interno dell'UE, il richiedente deve:

1.

notificare al precedente Stato membro in quale altro Stato verrà effettuata la registrazione;

2.

presentare istanza al nuovo Stato membro per il rilascio di un nuovo certificato di navigabilità in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Fatto salvo il punto M.A.902(a)(3), il vecchio certificato di navigabilità resta valido fino alla sua scadenza.

M.A.904   Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE

a)

Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:

1.

presentare istanza allo Stato membro di registrazione per il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

2.

per gli aeromobili non nuovi, far eseguire una revisione dell'aeronavigabilità soddisfacente conformemente al punto M.A.901;

3.

far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità al programma di manutenzione in conformità del punto M.A.302.

b)

Una volta accertata la conformità dell'aeromobile con i requisiti pertinenti, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

c)

lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità.

d)

Una volta accertata la conformità del velivolo alle direttive dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità

e)

Lo Stato membro deve anche rilasciare il certificato di revisione della navigabilità, valido normalmente per un anno (a meno che lo Stato membro non abbia dei motivi di sicurezza per limitarne la validità).

M.A.905   Non conformità

a)

Una non conformità di livello 1 è una qualsiasi non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare il livello di sicurezza e costituire un serio pericolo per la sicurezza di volo.

b)

Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza di volo.

c)

Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l'impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d'azione correttivo e dimostrare all'autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A

GENERALITÀ

M.B.101   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.

M.B.102   Autorità competente

a)   Disposizioni generali

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e per la verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve basare la propria attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

b)   Risorse

Il personale in forza dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente Sezione.

c)   Competenza e addestramento

Tutto il personale interessato alle attività di cui al presente allegato deve essere adeguatamente qualificato e deve disporre di competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.

d)   Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte M).

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

M.B.104   Conservazione della documentazione

a)

L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione e revoca di ogni certificato.

b)

La documentazione relativa al controllo delle imprese approvate in conformità al presente allegato deve comprendere, come minimo, quanto segue:

1.

la richiesta di approvazione dell'impresa;

2.

il certificato di approvazione dell'impresa, incluse le eventuali modifiche;

3.

una copia del programma di audit con l'elenco delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione;

4.

attestazione continua delle verifiche, inclusa la documentazione relativa agli audit;

5.

copie di tutta la corrispondenza attinente;

6.

dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione;

7.

resoconti di altre autorità competenti in merito al controllo dell'impresa;

8.

manuale dell'impresa e suoi emendamenti;

9.

copia di eventuali altri documenti direttamente approvati dall'autorità competente.

c)

La documentazione di cui alla lettera b) dev'essere conservata in archivio per almeno quattro anni.

d)

La documentazione minima per il controllo di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia dei seguenti documenti:

1.

certificato di navigabilità dell'aeromobile;

2.

certificati di revisione della navigabilità;

3.

raccomandazioni dell'impresa di cui alla sezione A, capitolo G;

4.

rapporti sulle revisioni di navigabilità svolte direttamente dallo Stato membro;

5.

tutta la corrispondenza pertinente in relazione all'aeromobile;

6.

dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione,

7.

i documenti approvati dall'autorità competente ai sensi dell'allegato I (parte M) o dell'allegato II ( Parte-ARO) del regolamento ( UE) n. 965/2012.

e)

I registri di cui alla lettera d) devono essere conservati per i 2 anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio.

f)

Tutti i registri specificati al punto M.B.104 devono essere resi disponibili su richiesta di un altro Stato membro o dell'Agenzia.

M.B.105   Scambio reciproco di informazioni

a)

Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

In caso di potenziali minacce alla sicurezza di diversi Stati membri, l'autorità competente interessata potrà, senza alcun pregiudizio per le competenze dei singoli Stati membri, fornire mutua assistenza per lo svolgimento dei necessari interventi di controllo.

CAPITOLO B

RESPONSABILITÀ

M.B.201   Responsabilità

Le autorità competenti, come specificato in M.1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti stabiliti nella presente Parte.

CAPITOLO C

MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.B.301   Programma di manutenzione

a)

L'autorità competente deve verificare che il programma di manutenzione sia conforme a quanto specificato al punto M.A.302.

b)

Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302(c), il programma di manutenzione e i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente.

c)

Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità.

d)

Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito alla lettera b), l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati ai punti M.A.302 d), e) e f).

M.B.302   Deroghe

Tutte le deroghe accordate in base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

M.B.303   Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

a)

L'autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.

b)

Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile.

c)

Il programma deve essere sviluppato tenendo conto del numero di aerei registrati, delle competenze locali e delle attività di sorveglianza svolte in passato.

d)

Il controllo del prodotto deve concentrarsi su un certo numero di elementi di rischio essenziali per l'aeronavigabilità ed identificare eventuali non conformità. Inoltre, l'autorità competente deve analizzare ogni caso di non conformità per determinarne la causa principale.

e)

Tutti i rilevamenti non conformi devono essere confermati per iscritto alla persona o impresa responsabile, come specificato al punto M.A.201.

f)

L'autorità competente deve registrare tutti i rilevamenti non conformi, gli interventi correttivi e le raccomandazioni.

g)

Nel caso in cui durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove di non conformità rispetto a quanto stabilito nel presente allegato (parte M), l'autorità competente dovrà intraprendere le azioni più opportune in conformità al punto M.B.903.

h)

Se la causa principale della non conformità è identificabile nella non rispondenza ad uno qualsiasi dei capitoli o a un'altra parte, la misura correttiva dovrà fare riferimento a quanto prescritto dalla rispettiva parte.

i)

Per favorire l'adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h).

M.B.304   Revoca, sospensione e limitazione

L'autorità competente provvederà a:

a)

sospendere il certificato di revisione della navigabilità, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza, oppure;

b)

sospendere, revocare o limitare il certificato di revisione della navigabilità, in ottemperanza a quanto stabilito al punto M.B.303 g).

CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO E

COMPONENTI

(da elaborare in modo appropriato)

SUBPART F

IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.B.601   Richiesta

Se le infrastrutture di manutenzione sono ubicate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.602   Approvazione iniziale

a)

Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.606 (a) e (b) siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto negli stessi punti M.A.606 (a) e (b).

b)

L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al capitolo F della sezione A del presente allegato (parte M) ed assicurarsi altresì che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

c)

L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti di cui al capitolo F della sezione A, del presente allegato (parte M).

d)

Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata e il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti con la quale l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.

e)

L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

f)

L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.

g)

Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.603   Rilascio dell'approvazione

a)

Se l'impresa è conforme ai punti applicabili della presente parte, l'autorità rilascia al richiedente un certificato di approvazione sul modulo 3 dell'AESA (appendice V), specificando i termini dell'approvazione.

b)

L'autorità competente indica le condizioni mediante allegato al modulo 3 dell'AESA del certificato di approvazione.

c)

Il numero di riferimento deve essere riportato sul certificato di approvazione AESA — modulo 3 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.

M.B.604   Sorveglianza continua

a)

L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, in conformità al capitolo F della sezione B del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.

b)

Ciascuna impresa sarà soggetta ad audit completo almeno una volta ogni 24 mesi.

c)

L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

d)

L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.

e)

Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.605   Non conformità

a)

Nel caso in cui in sede di audit o in un'altra sede di verifica si riscontrino casi di non conformità a un requisito del presente allegato (parte M), l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:

1.

Per le non conformità di livello 1, l'autorità competente prenderà dei provvedimenti immediati al fine di revocare, limitare o sospendere, l'approvazione dell'organizzazione di manutenzione in base alla non conformità di livello 1, in toto o in parte fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso delle azioni correttive con successo.

2.

Per le non conformità di livello 2, l'autorità competente concederà un periodo d'azione consono alla natura della non conformità che non sarà superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

b)

L'autorità competente eserciterà le opportune azioni tese a sospendere in toto o in parte l'approvazione nel caso in cui non si rispetti il lasso temporale autorizzato dall'autorità competente.

M.B.606   Modifiche

a)

L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.617.

b)

L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.

c)

In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.604 b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.604 c), l'autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

M.B.607   Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a)

sospendere un'approvazione, sulla base di motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; o

b)

sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.605.

CAPITOLO G

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ

M.B.701   Richiesta

a)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e le eventuali richieste di modifica), l'autorità competente per la concessione dell'approvazione deve ricevere i seguenti documenti relativi ad ogni tipo di aeromobile di cui si prevede l'impiego:

1.

la descrizione della gestione dell'aeronavigabilità;

2.

il programmi di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore;

3.

il quaderno tecnico di bordo;

4.

qualora necessario, le specifiche tecniche dei contratti di manutenzione tra l'operatore e l'impresa di manutenzione approvata conforme alla parte 145.

b)

Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.702   Approvazione iniziale

a)

Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707 siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707.

b)

L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità siano conformi alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e assicurarsi, altresì, che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

c)

L'autorità competente deve verificare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

d)

Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

e)

L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

f)

L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per risolverle e le raccomandazioni.

g)

Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.703   Rilascio dell'approvazione

a)

Nel momento in cui l'impresa è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l'autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14 dell'AESA (appendice VI) al richiedente, specificando i termini dell'approvazione

b)

L'autorità competente deve indicare la validità dell'approvazione sul modulo 14 dell'AESA del certificato di approvazione.

c)

Il numero di riferimento deve essere incluso sul certificato di approvazione sul modulo 14 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.

d)

Nel caso del trasporto aereo commerciale, le informazioni contenute sul modulo 14 dell'AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo.

M.B.704   Sorveglianza continua

a)

L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, secondo la sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.

b)

Ciascuna impresa sarà soggetta ad una verifica completa almeno una volta ogni 24 mesi.

c)

Ogni 24 mesi è necessario controllare un campione significativo dell'aeromobile gestito dall'impresa approvata in conformità alla sezione B, capitolo G, del presente allegato (parte M). La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dell'audit precedente e dei controlli iniziali del prodotto.

d)

L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.

e)

L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, le azioni correttive attuate per risolverle e le raccomandazioni.

f)

Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.705   Non conformità

a)

In presenza di non conformità a un requisito di cui al presente allegato (parte M), riscontrate in sede di audit o in un'altra sede di verifica, l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:

1.

per le non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà delle azioni immediate al fine di revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, l'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso azioni correttive ritenute sufficienti.

2.

per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In certe circostanze, alla fine di questo primo periodo, e sulla base della natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi fatta se è presente un piano d'azione correttivo ritenuto soddisfacente.

b)

Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.

M.B.706   Modifiche

a)

L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.713.

b)

L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa approvata di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.

c)

In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.704 b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.704 c), l'autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

M.B.707   Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a)

revocare un'approvazione, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;

b)

sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.705.

CAPITOLO H

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.901   Valutazione delle raccomandazioni

Al ricevimento di una richiesta e delle relative raccomandazioni riguardanti il certificato di revisione della navigabilità, come specificato al punto M.A.901:

1)

il personale qualificato dell'autorità competente deve verificare che la dichiarazione di conformità contenuta nella raccomandazione dimostri lo svolgimento completo della revisione di navigabilità secondo M.A.710.

2)

L'autorità competente deve indagare ed ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per sostenere la valutazione della raccomandazione.

M.B.902   Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente

a)

Nel caso in cui l'autorità competente svolga la revisione dell'aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell'AESA, appendice III), l'autorità competente effettua una revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710.

b)

L'autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell'aeronavigabilità.

1.

Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b.

un'apposita licenza in conformità dell'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l'allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b. può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2.

Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a.

almeno tre anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e

b.

un'apposita licenza in conformità dell'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l'allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c.

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d.

una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da 4 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.

c)

L'autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e dell'addestramento ricevuto.

d)

L'autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell'aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401.

e)

Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15.

M.B.903   Non conformità

Se, durante il controllo dell'aeromobile o mediante altri mezzi, si riscontra una non conformità ad un requisito della parte M, l'autorità competente svolgerà le azioni seguenti:

1)

per le non conformità di livello 1, l'autorità competente richiederà che si svolgano azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli ed inoltre si provvederà immediatamente a revocare o sospendere il certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

2)

Per le non conformità di livello 2, l'azione correttiva richiesta dall'autorità competente sarà commensurata alla natura della non conformità.

Appendice I

Accordo per il mantenimento della navigabilità

1.

Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201 per lo svolgimento di compiti di gestione della navigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del documento deve essere inviata dal proprietario all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti.

2.

L'accordo dovrà essere stipulato prendendo in considerazione i requisiti contenuti nell'allegato II (parte M) e definirà gli obblighi dei firmatari relativamente all'aeronavigabilità dell'aeromobile.

3.

Il contratto dovrà almeno contenere:

la registrazione dell'aeromobile,

il tipo dell'aeromobile,

il numero di serie dell'aeromobile,

il nome del proprietario o del locatario registrato, o i dati identificativi della compagnia incluso il recapito,

informazioni relative all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), compreso l'indirizzo.

4.

Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione:

«Il proprietario affida all'impresa autorizzata la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui l'aeromobile è registrato e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo detto programma di manutenzione in un'impresa approvata.

In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dall'accordo.

Il proprietario certifica che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite all'impresa autorizzata per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione dell'impresa autorizzata.

In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente accordo diviene nullo. In tal caso, il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e sarà tenuto ad informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione.»

5.

Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201, l'impegno delle parti dovrà essere così ripartito:

5.1.

Obblighi dell'impresa autorizzata:

1.

il tipo di aeromobile deve rientrare nell'oggetto dell'approvazione;

2.

rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qui di seguito riportate:

a)

elaborare un programma di manutenzione per l'aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;

b)

dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario conformemente al punto M.A.803 c);

c)

occuparsi dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile;

d)

consegnare una copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;

e)

predisporre un'ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell'aeromobile;

f)

organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un'impresa approvata;

g)

garantire l'applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;

h)

garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o riferiti dal proprietario da parte di un'impresa di manutenzione approvata;

i)

coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all'ispezione dei componenti;

j)

informare il proprietario ogni volta che l'aeromobile viene inviato ad un'impresa approvata per la manutenzione;

k)

gestire tutta la documentazione tecnica;

l)

archiviare tutti i registri tecnici;

3.

predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi modifica all'aeromobile in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell'integrazione di detta modifica;

4.

predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull'aeromobile in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell'esecuzione di detta riparazione;

5.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l'aeromobile all'impresa di manutenzione, come prescritto dall'impresa approvata;

6.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo non venga rispettato;

7.

eseguire la revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in caso di necessità e compilare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità o la raccomandazione per l'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

8.

inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato o prorogato all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti.

5.2.

Obblighi del proprietario

1.

possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;

2.

possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);

3.

affidare l'aeromobile all'impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con quest'ultima, al momento stabilito, secondo la richiesta dell'impresa autorizzata;

4.

non modificare l'aeromobile senza previa consultazione dell'impresa autorizzata;

5.

informare l'impresa autorizzata circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all'insaputa e senza il controllo dell'impresa autorizzata;

6.

notificare all'impresa autorizzata, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;

7.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti;

8.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e l'impresa autorizzata della vendita dell'aeromobile;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare periodicamente l'impresa autorizzata in merito alle ore di volo dell'aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo all'utilizzo, come concordato con l'impresa medesima;

11.

riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);

12.

informare l'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile non oltre 30 giorni dopo il completamento di interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.305 a).

Appendice II

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 aesa

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l'attenzione all'appendice I dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1   Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso «elementi»).

1.2   Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3   Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall'esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I «dati di progetto approvati» menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4   Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5   Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6   Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7   Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2.   FORMATO GENERALE

2.1   Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2   Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.3   La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4   Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5   Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6   Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7   Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8   Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9   Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1   Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1   Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2   Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3   La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo «AESA».

Riquadro 2 Intestazione del modulo 1 AESA

Riquadro 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Riquadro 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Riquadro 6 Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Riquadro 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell'aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o sull'etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10 Numero di serie

Se le norme richiedono che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire «n.d.».

Riquadro 11 Status/Lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell'articolo.

i)

Revisionato

.

Indica un processo atto a garantire che l'articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l'aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall'autorità. L'articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.

ii)

Riparato

.

Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (1).

iii)

Controllato/testato

.

Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato (1) (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.).

iv)

Modificato

.

Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (1).

Riquadro 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:

i)

Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento.

ii)

Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio.

iii)

Riparazioni eseguite.

iv)

Modifiche apportate.

v)

Pezzi di ricambio installati.

vi)

Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo.

vii)

Discrepanze rispetto all'ordine di lavoro del cliente.

viii)

Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un'autorità dell'aviazione civile estera.

ix)

Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

x)

Per le imprese di manutenzione approvate ai sensi del capitolo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

«Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti in questo riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE AI SENSI DELL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014.»

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadro 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Riquadro 14a

Contrassegnare il riquadro adeguato, indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella «altra norma specificata nel riquadro 12», le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capitolo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, occorre contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce alle seguenti situazioni;

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014,la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel riquadro 12» si riferisce alle seguenti situazioni:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145);

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità di un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 specifica il regolamento nazionale specifico.

Riquadro 14b Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell'autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c Numero di certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Riquadro 14d Nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e Data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»

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(1)  Per standard approvato s'intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall'autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.

Appendice III

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 aesa

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Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f, e all'allegato ii (parte 145)

1.

Salvo se altrimenti specificato al punto 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell'allegato I (parte M) e dell'allegato II (parte 145). L'approvazione concessa ad un'impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2.

In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l'impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l'entità delle attività per cui ha ricevuto l'approvazione. Cfr. anche il punto 11.

3.

Nell'ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall'autorità competente, l'entità dei lavori descritta nel manuale dell'impresa definisce gli esatti limiti dell'approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l'entità dei lavori siano compatibili.

4.

Un'abilitazione di classe A significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull'aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria — APU, Auxiliary Power Unit), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell'impresa e giudicata accettabile dall'autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione.

5.

Una abilitazione di classe B significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa di manutenzione approvata con un'abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione «di base» o «di linea», purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell'impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.

6.

Una abilitazione di classe C significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all'interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d'impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.

7.

L'abilitazione di classe D è un'abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L'abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell'impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un'approvazione di classe D1.

8.

Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145), le abilitazioni di classe A sono suddivise in manutenzione «di base» o «di linea». Tali imprese possono essere approvate per la categoria «di base», «di linea» o entrambe. Si noti che un'infrastruttura di manutenzione di «linea» collocata presso una sede principale di manutenzione di «base» necessita di un'approvazione specifica per la manutenzione di «linea».

9.

La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l'approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull'approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l'attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all'impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l'impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

10.

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s'intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

11.

Quando si redige un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi.

12.

Un'impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un'abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

CLASSE AEROMOBILE

AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI

MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

ELICOTTERI DI CLASSE A3

MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3

NESSUNA LIMITAZIONE

CLASSE MOTORI

CATEGORIA B2 PISTONI

INFERIORE A 450 HP

CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L'ELENCO DI COMPETENZE

CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l'autorità competente può limitare ulteriormente l'ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest'ultima.

13.

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1

Aeroplani oltre 5 700 kg

[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145)]

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A2

Aeroplani di 5 700 kg e inferiori

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: DHC-6 serie Twin Otter

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A3

Elicotteri

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

A4

Aeromobile diverso da A1, A2 eA3

[Indicare serie o tipologia dell'aeromobile e/o le attività di manutenzione]

[SÌ/NO]*

[SÌ/NO]*

MOTORI

B1

Turbina

[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2

Pistoni

[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3

APU

[Indicare fabbricante, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1

Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare tipologia o produttore dell'aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2

Pilota automatico

C3

Comunicazione e navigazione

C4

Porte — Portelli

C5

Elettricità e illuminazione

C6

Apparecchiature

C7

Motore — APU

C8

Comandi di volo

C9

Carburante

C10

Elicottero — Rotori

C11

Elicottero — Trasmissione

C12

Energia idraulica

C13

Equipaggiamento di indicazione — registrazione

C14

Carrelli di atterraggio

C15

Ossigeno

C16

Eliche

C17

Sistema pneumatico e vuoto

C18

Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19

Finestrini

C20

Strutturale

 

C21

Zavorra d'acqua

 

 

 

 

C22

Aumento propulsione

 

 

 

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1

Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

Appendice V

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f

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Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato iii (parte 66) — modulo 26 aesa

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Appendice VII

Interventi complessi di manutenzione

Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):

1.

Modifica, riparazione o sostituzione mediante rivettatura, incollaggio, laminazione o saldatura di una delle seguenti parti della cellula:

a)

una trave scatolare;

b)

un correntino alare o un elemento della corda;

c)

un longherone;

d)

una flangia di longherone;

e)

un elemento di una trave composta;

f)

la spalla di una trave;

g)

un elemento di chiglia o di spigolo dello scafo o del galleggiante di un idrovolante;

h)

un elemento di compressione di una lamiera ondulata della superficie alare o di coda;

i)

una centina alare principale;

j)

un traliccio della superficie alare o di coda;

k)

un castello motore;

l)

un longherone o ordinata di fusoliera;

m)

l'elemento di un montante laterale, di un montante orizzontale o di una paratia;

n)

il braccio o la staffa di supporto di un sedile;

o)

sostituzione dei binari di sedili;

p)

la gamba o il traliccio di un carrello di atterraggio;

q)

un assale;

r)

una ruota, nonché

s)

uno sci o relativa piantana, ad eccezione della sostituzione di un rivestimento a basso attrito.

2.

La modifica o riparazione di una qualsiasi delle seguenti parti:

a)

rivestimento dell'aeromobile o rivestimento del galleggiante di un aeromobile, nel caso in cui l'intervento richieda l'uso di un supporto, di una maschera di montaggio o di un'attrezzatura;

b)

rivestimento di aeromobile soggetto a carichi di pressurizzazione, nel caso in cui il danno del rivestimento sia superiore a 15 cm (6 pollici) in qualsiasi direzione;

c)

la parte soggetta a carico in un sistema di controllo, inclusi piantoni di comando, pedali, alberi, quadranti, leva a squadra, tubo di torsione, segnalatore acustico e supporti forgiati o fusi, ad esclusione della

i)

modanatura di un giunto di riparazione o di un cavo di attacco, e

ii)

la sostituzione dell'attacco terminale di un tubo a carico alternato applicato mediante rivettatura, nonché

d)

qualsiasi altra struttura non elencata al punto (1), identificata dal produttore come struttura primaria nel relativo manuale di manutenzione, nel manuale di riparazioni strutturali o nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità.

3.

L'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:

a)

smontaggio e successivo rimontaggio di un motore a pistoni per effettuare operazioni diverse da accedere ai gruppi pistone/cilindro; oppure rimuovere il coperchio del gruppo posteriore per ispezionare e/o sostituire il gruppo delle pompe dell'olio, se tale intervento non implica la rimozione e o la reinstallazione degli ingranaggi interni;

b)

smontaggio e successivo rimontaggio di ingranaggi di riduzione;

c)

interventi di saldatura e brasatura di giunture diversi dalle saldature di riparazione di minore entità, effettuati da un saldatore debitamente approvato o autorizzato, ma senza escludere la sostituzione dei componenti;

d)

la perturbazione di singole parti di unità che sono fornite come unità sottoposte a «bench test» (prova a punto fisso), a eccezione della sostituzione o dell'aggiustamento di elementi normalmente sostituibili o aggiustabili in servizio.

4.

Il bilanciamento di un'elica, eccetto:

a)

per la certificazione del bilanciamento statico, se prevista dal manuale di manutenzione;

b)

il bilanciamento dinamico su eliche installate utilizzando apparecchiature elettroniche, se consentito dal manuale di manutenzione o da altri dati di aeronavigabilità approvati;

5.

Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:

a)

strumenti, apparecchiature o strutture speciali; o

b)

impegnative procedure di coordinamento, dovute alla durata dei compiti e al coinvolgimento di più persone.

Appendice VIII

Manutenzione limitata del pilota-proprietario

Oltre ai requisiti di cui all'allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell'ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:

a)

Competenza e responsabilità

1)

Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito.

2)

Prima di eseguire interventi di manutenzione, il pilota-proprietario deve accertarsi di avere le competenze adatte per svolgere l'incarico. È responsabilità dei piloti-proprietari acquisire dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il loro aeromobile e con il programma di manutenzione dell'aeromobile. Se il pilota-proprietario non ha le competenze adatte per effettuare l'intervento di manutenzione, egli non è autorizzato a rilasciare il certificato per tale intervento.

3)

Il pilota-proprietario (o l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al capitolo G, parte A, del presente allegato) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia puntualmente aggiornato.

4)

Il programma di manutenzione deve essere approvato in conformità del punto M.A.302.

b)

Interventi

Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.

Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:

1)

sono importanti per la sicurezza e un'esecuzione scorretta degli stessi potrebbe drasticamente compromettere l'aeronavigabilità dell'aeromobile oppure si tratta di interventi di manutenzione delicati dal punto di vista della sicurezza del volo, come specificato al punto M.A.402 a); e/o

2)

implicano la rimozione di importanti componenti o comportano operazioni impegnative di montaggio; e/o

3)

sono effettuati in conformità con una direttiva concernente l'aeronavigabilità o con una voce di limitazione dell'aeronavigabilità, a meno che tale intervento non sia specificatamente autorizzato nell'AD o nell'ALI; e/o;

4)

comportano l'uso di attrezzi speciali, strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); e/o

5)

comportano l'uso di apparecchiature per test o l'esecuzione di altre forme specifiche di verifiche (ad esempio, NDT, test di sistema o controlli operativi per la strumentazione avionica); e/o

6)

prevedono una serie di ispezioni particolari fuori programma (ad esempio, un controllo di atterraggio pesante); e/o;

7)

riguardano sistemi fondamentali per le operazioni IFR; e/o;

8)

figurano nell'elenco dell'appendice VII del presente allegato o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente ai punti M.A.502(a),(b),(c) o (d).

I criteri da 1 a 8 summenzionati non possono trovare un limite in istruzioni meno restrittive emesse in conformità con «M.A.302 d) Programma di manutenzione».

Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell'aeromobile necessario per predisporre l'aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell'aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio.

c)

Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri

I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell'esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d).

Il pilota-proprietario deve informare l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell'intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A 305 a).


ALLEGATO II

(Parte-145)

INDICE

145.1   Generalità

SEZIONE A —

REQUISITI TECNICI

145.A.10

Oggetto

145.A.15

Domanda

145.A.20

Condizioni dell'approvazione

145.A.25

Requisiti per le infrastrutture

145.A.30

Requisiti per il personale

145.A.35

Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

145.A.40

Attrezzature, strumenti e materiali

145.A.42

Idoneità dei componenti

145.A.45

Dati di manutenzione

145.A.47

Pianificazione del lavoro

145.A.50

Certificazione della manutenzione

145.A.55

Registrazione dei lavori di manutenzione

145.A.60

Segnalazione delle non conformità

145.A.65

Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

145.A.70

Manuale dell'impresa di manutenzione

145.A.75

Attribuzioni dell'impresa

145.A.80

Limiti per l'impresa

145.A.85

Modifiche all'impresa

145.A.90

Mantenimento della validità

145.A.95

Non conformità

SEZIONE B —

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.1

Oggetto

145.B.10

Autorità competente

145.B.15

Imprese con sede in vari Stati membri

145.B.20

Approvazione iniziale

145.B.25

Rilascio dell'approvazione

145.B.30

Proroga dell'approvazione

145.B.35

Modifiche

145.B.40

Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione

145.B.45

Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

145.B.50

Risultati

145.B.55

Documentazione

145.B.60

Esenzioni

Appendice I —

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II —

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice III —

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Appendice IV —

Condizioni per l'impiego di personale non qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30(j) 1 e 2

145.1   GENERALITÀ

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1)

per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso, oppure;

2)

per le imprese con sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

SEZIONE A

SEZIONE AREQUISITI TECNICI

145.A.10   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per l'idoneità all'approvazione o alla riconferma dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.

145.A.15   Domanda

La domanda di approvazione o modifica di un'approvazione esistente dev'essere inoltrata all'autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.

145.A.20   Termini dell'approvazione

Il manuale dell'impresa di manutenzione deve specificare l'entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l'appendice IV dell'allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).

145.A.25   Requisiti per le infrastrutture

L'impresa dovrà provvedere a quanto segue:

a)

si devono prevedere infrastrutture appropriate per tutti i lavori programmati, che assicurino in particolare modo la protezione contro gli agenti atmosferici. I reparti e le officine specializzate devono essere adeguatamente separati, per scongiurare l'eventualità di contaminazioni dell'ambiente e dell'area di lavoro.

1)

Per la manutenzione di base degli aeromobili, devono essere disponibili hangar di dimensioni idonee ad accogliere gli aeromobili soggetti a manutenzione alle scadenze previste.

2)

Per la manutenzione dei componenti, le officine devono essere di dimensioni idonee ad accogliere i componenti soggetti a manutenzione alle scadenze previste.

b)

Si deve prevedere la presenza di uffici per la gestione dei lavori programmati di cui alla lettera a), e per il personale addetto alla certificazione, affinché svolga i suoi incarichi nel rispetto degli standard previsti.

c)

L'ambiente di lavoro, ivi inclusi hangar, officine di manutenzione dei componenti e degli uffici, dev'essere adatto alle attività svolte ed, in particolare, agli speciali requisiti da soddisfare. A meno che non sia altrimenti disposto dal particolare tipo di attività, l'ambiente di lavoro dev'essere tale da non compromettere l'efficienza del personale:

1)

la temperatura dev'essere mantenuta a dei livelli che consentano al personale di svolgere i propri incarichi senza disagi inopportuni;

2)

le polveri e gli altri contaminanti aerei devono essere ridotti al minimo e, nell'area di esecuzione degli interventi, non devono mai raggiungere livelli tali da rendere evidente la contaminazione della superficie dell'aeromobile o dei componenti. Se la contaminazione da polvere o altri contaminanti aerei risulta evidente sulle superfici, tutti i sistemi interessati devono essere sigillati fino al ripristino di condizioni ambientali accettabili;

3)

l'illuminazione deve permettere di condurre verifiche ispettive ed interventi di manutenzione in una maniera efficace;

4)

i rumori non devono distrarre il personale dall'esecuzione delle verifiche ispettive. Laddove non sia ragionevolmente possibile intervenire sulla fonte sonora del disturbo, il personale incaricato verrà dotato di opportuni dispositivi antirumore;

5)

se una particolare attività di manutenzione richiede l'osservanza di condizioni ambientali specifiche, diverse da quelle succitate, si osserveranno tali condizioni. Le condizioni specifiche sono prescritte nei dati di manutenzione;

6)

l'ambiente di lavoro per la manutenzione di linea dev'essere tale da consentire lo svolgimento degli incarichi ispettivi o manutentivi senza indebite distrazioni. Pertanto, se l'ambiente subisce un degrado ritenuto intollerabile per i livelli di temperatura, umidità, grandine, ghiaccio, neve, vento, luce, polvere o altri contaminanti aerei, le attività di manutenzione ed ispezione andranno sospese fino al ripristino di condizioni ambientali soddisfacenti.

d)

Devono essere previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. I componenti ed i materiali utili vanno tenuti separati da componenti, materiali, attrezzature ed utensili inefficienti. Le condizioni di magazzinaggio devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante, onde evitare il deterioramento ed il danno degli articoli immagazzinati. L'accesso alle infrastrutture di magazzinaggio è consentito solo al personale autorizzato.

145.A.30   Requisiti per il personale

a)

L'impresa deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutti gli interventi di manutenzione richiesti dal cliente siano finanziati e portati a termine secondo gli standard previsti dal presente documento. Il dirigente responsabile deve:

1)

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla manutenzione in conformità al punto 145.A.65(b), requisito fondamentale per l'approvazione dell'impresa;

2)

definire e promuovere la politica di sicurezza e qualità di cui al punto 145.A.65(a);

3)

dare prova di comprendere e accettare il presente allegato (parte 145).

b)

L'impresa nominerà altresì una persona o un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa ai requisiti del presente documento. Detta/e persona/e rispondono direttamente al suddetto dirigente.

1)

La persona o le persone designate devono rappresentare la struttura di gestione della manutenzione nell'ambito dell'impresa e sono responsabili di tutte le funzioni specificate in questa parte.

2)

La persona o le persone designate devono essere identificate, e le loro credenziali poste al vaglio dell'autorità competente, nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità.

3)

La persona o le persone designate devono essere in grado di dimostrare il possesso di un livello di conoscenza, di un background e di un livello d'esperienza relativi alla manutenzione di aeromobili e componenti adeguati; devono inoltre dimostrare di possedere una conoscenza operativa della presente parte.

4)

Le procedure devono stabilire in maniera chiara chi farà le veci di ciascuna persona in caso di prolungata assenza di quest'ultima.

c)

Il dirigente responsabile, di cui alla lettera a), deve nominare un responsabile della supervisione del sistema qualità, ivi incluso il sistema di rendiconto degli esiti delle verifiche, come prescritto al punto 145.A.65(c). La persona nominata deve rimanere in diretto contatto con il dirigente responsabile ed informarlo prontamente sulle questioni riguardanti la qualità e la conformità.

d)

L'impresa deve compilare un apposito piano orario che dimostri la presenza in forza di un organico sufficiente a programmare, eseguire, supervisionare, ispezionare ed effettuare il controllo qualità dell'impresa nei termini dell'approvazione ottenuta. Oltre a ciò, l'impresa deve stilare una procedura per la ridistribuzione dei carichi di lavoro nell'eventualità in cui il personale in servizio sia inferiore ai numeri programmati, in un particolare turno o arco di tempo.

e)

L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, gestione e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente. Oltre alle nozioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, con il termine «competenza» si intende anche la conoscenza dei fattori umani e delle variabili che determinano il rendimento lavorativo, in attinenza con la funzione ricoperta. Per «fattori umani» si intendono i principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi ed alla manutenzione, volti a creare un'interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento. Le «variabili di rendimento» sono l'insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche.

f)

L'impresa deve garantire anche che il personale incaricato di eseguire e/o supervisionare i test non distruttivi di aeronavigabilità delle strutture degli aeromobili e/o dei componenti sia opportunamente qualificato per il compito svolto, in conformità alla normativa europea o allo standard equivalente riconosciuto dall'Agenzia. Il personale adibito ad ogni altro incarico specializzato deve possedere le opportune qualifiche, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti. In deroga alle disposizioni della presente lettera, il personale di cui alle lettere g), h)(1) e h)(2), appartenente alla categoria B1 o B3 ai sensi dell'allegato III (parte 66), può eseguire e/o controllare gli esami con liquidi penetranti.

g)

Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono avvalersi, in caso di manutenzione di linea, di personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per l'aeromobile, di categoria B1, B2 e B3, a seconda dei casi, come definito nell'allegato III (parte 66) e al punto 145.A.35.

Le suddette imprese possono avvalersi inoltre di personale titolare delle attribuzioni di cui ai punti 66.A.20(a)(1) e 66.A.20(a)(3)(ii), nonché formato per specifiche attività di certificazione come definito nell'allegato III (parte 66) ed al punto 145.A.35, per interventi ordinari di piccola manutenzione di linea e per la rettifica di anomalie di minore entità. La disponibilità di tale personale autorizzato a certificare non esclude né sostituisce la presenza in forza di addetti delle categorie B1, B2 e B3, a seconda dei casi.

h)

Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono conformarsi ai seguenti obblighi:

1)

Per la manutenzione di base di aeromobili di grandi dimensioni, le imprese devono avere personale di certificazione idoneo al tipo di velivolo ed appartenente alla categoria C, definita nella parte 66 ed al punto 145.A.35. Inoltre, l'impresa deve disporre di sufficiente personale qualificato di categoria B1 o B2, a seconda dei casi, sempre secondo la parte 66 ed il punto 145.A.35, a supporto del personale di certificazione della categoria C.

i)

Il personale di supporto di categoria B1 e B2 verificherà l'esecuzione delle attività e delle ispezioni prescritte conformemente agli standard del caso, prima che il personale di categoria C rilasci il certificato di riammissione in servizio.

ii)

Il personale di supporto di categoria B1 e B2 dev'essere opportunamente registrato nell'ambito dell'impresa.

iii)

Il personale di certificazione di categoria C garantirà che sia stata rispettata la conformità con la lettera i) e che il lavoro richiesto dal cliente venga portato a termine durante una particolare verifica manutentiva di base o «pacchetto» di interventi; valuterà altresì l'impatto di eventuali interventi tralasciati, decidendone l'immediata esecuzione o, in accordo con l'esercente, deferendoli ad altra data o ad altre verifiche programmate.

2.

Per la manutenzione di base di aeromobili di non grandi dimensioni, le imprese devono essere dotate di:

i)

personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per il tipo di aeromobile appartenente alla categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, ai sensi dell'allegato III (parte 66) e del punto 145.A.35; oppure

ii)

personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato appartenente alla categoria C, assistito da personale di supporto come indicato al punto 145.A.35(a)(i).

i)

Il personale di certificazione dei componenti deve conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III (parte 66).

j)

In deroga alle lettere g) e h), in relazione all'obbligo di conformarsi all'allegato III (parte 66), l'impresa potrà servirsi di personale di certificazione qualificato in conformità alle seguenti disposizioni:

1)

Per le infrastrutture dell'impresa collocate all'esterno del territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui è registrata la infrastruttura dell'impresa, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.

2)

Per la manutenzione di linea eseguita in una sede d'impresa esterna al territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova detta sede, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.

3)

In caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio. L'impresa, tuttavia, deve verificare che il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente a garantire l'applicazione delle direttive in conformità agli standard richiesti.

4)

Nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente all'esecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto degli standard richiesti. Le prescrizioni del presente punto saranno illustrate in dettaglio in una procedura del manuale.

5)

Nei seguenti casi imprevisti, se un aeromobile si trova in uno scalo diverso dal principale, non servito da personale di certificazione adeguato, la ditta incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

i)

ad uno dei suoi dipendenti, purché in possesso di equivalenti autorizzazioni alla manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi, o;

ii)

ad un addetto con almeno 5 anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi del presente documento e purché la ditta incaricata tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

Tutti i casi descritti nel presente comma devono essere denunciati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione straordinaria dovrà predisporre la successiva verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo da parte di un'impresa opportunamente autorizzata.

145.A.35   Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

a)

In aggiunta ai requisiti prescritti ai punti 145.A.30 (g) ed (h), l'impresa deve verificare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto abbiano una conoscenza adeguata degli aeromobili e/o dei componenti in oggetto, oltre che delle relative procedure d'impresa. Nel caso del personale autorizzato a certificare, tale verifica è eseguita prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare.

i)

Il «personale di supporto» è costituito dagli addetti in possesso di una licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66) delle categorie B1, B2 e/o B3 con le adeguate abilitazioni, impiegati nel settore della manutenzione e non necessariamente autorizzati a certificare.

ii)

«Aeromobili e/o componenti in oggetto» sono gli aeromobili e/o i componenti aeronautici cui fa riferimento una determinata autorizzazione a certificare.

iii)

Per «autorizzazione a certificare» si intende il nulla osta con il quale l'impresa conferisce al personale autorizzato a certificare la facoltà di emettere certificati di riammissione in servizio per conto dell'impresa approvata, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione stessa.

b)

Salvo i casi elencati ai punti 145.A.30(j) e 66.A.20(a)3(ii), l'impresa può concedere al personale autorizzato a certificare l'autorizzazione a certificare solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed ai tipi di aeromobile convalidati ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell'allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell'autorizzazione e il personale autorizzato a certificare operi sempre in conformità all'allegato III (parte 66).

c)

L'impresa deve assicurare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto svolgano interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti per almeno sei mesi nell'arco di ogni biennio.

Ai fini del presente punto con «interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti» si intende che l'addetto abbia lavorato in una sede di manutenzione di aeromobili e componenti, esercitandole attribuzioni dell'autorizzazione a certificare e/o eseguendo interventi di manutenzione diretta su almeno alcuni dei tipi di aeromobile o dei sistemi di gruppi di aeromobili per cui è stato autorizzato ad operare.

d)

È responsabilità dell'impresa provvedere affinché il personale di certificazione ed il personale di supporto nell'arco di ogni biennio, partecipino costantemente ad attività d'aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d'impresa e questioni relative ai fattori umani.

e)

L'impresa deve definire un programma di formazione continua del personale di certificazione e del personale di supporto, che includa una procedura per assicurare la conformità ai pertinenti paragrafi del punto 145.A.35, quale requisito fondamentale per la concessione di autorizzazioni a certificare al personale di certificazione ai sensi del presente documento, ed una procedura per garantire la conformità all'allegato III (parte 66).

f)

Fatta eccezione per i casi imprevisti di cui al punto 145.A.30 (j)(5), l'impresa deve provvedere alla valutazione dei candidati alla certificazione, in relazione a competenze, qualifiche ed idoneità di servizio, in conformità ad una procedura descritta nel manuale e prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare ai sensi della presente parte.

g)

Soddisfatte da parte del personale di certificazione le condizioni di cui alle lettere a), b), d), f) e, se del caso, alla lettera c) l'impresa rilascerà un'autorizzazione a certificare che specifica chiaramente l'applicabilità e le limitazioni della stessa. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto delle lettere a), b), d) e, se del caso, della lettera c).

h)

L'autorizzazione a certificare dev'essere redatta in uno stile che consenta al personale di certificazione, ed alle persone autorizzate ad esaminarla, di comprenderne inequivocabilmente gli scopi. Laddove si faccia ricorso a codici, l'impresa avrà cura di porre una nota esplicativa accanto ad essi. Il termine «persone autorizzate» indica gli ufficiali delle autorità competenti, dell'Agenzia e dello Stato membro che ha la responsabilità di supervisione sulla manutenzione dell'aeromobile o del componente.

i)

Il responsabile del sistema qualità sarà anche responsabile, per conto dell'impresa, dell'emissione delle autorizzazioni a certificare al personale di certificazione. Detto responsabile potrà designare altre persone per l'effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel manuale.

j)

L'impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al personale di supporto, che devono contenere:

1.

i dettagli sulle licenze alla manutenzione di aeromobili concesse ai sensi dell'allegato III (parte 66); e

2.

l'iter formativo pertinente seguito; e

3.

il campo di applicabilità dell'autorizzazione rilasciata, se rilevante; e

4.

informazioni sul personale con autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate.

L'impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra.

k)

L'impresa deve fornire al personale di certificazione una copia dell'autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo.

l)

Il personale di certificazione è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare al personale autorizzato.

m)

L'età minima degli addetti alla certificazione ed al personale di supporto è pari a 21 anni.

n)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un'impresa debitamente accreditata ai sensi dell'allegato II (parte 145) o dell'allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell'impresa.

o)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare le attribuzioni di certificazione di cui al punto 66.A.20(a)(3)(ii) dell'allegato III (parte 66) soltanto previo il positivo completamento i) della formazione per attività pertinenti di categoria A e ii) dopo aver maturato sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all'ambito di applicabilità dell'autorizzazione da rilasciare. La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l'esame e/o valutazione sono a cura dell'impresa di manutenzione che rilascia l'autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l'esperienza pratica può essere ottenuta all'interno di tale impresa di manutenzione.

145.A.40   Attrezzature, utensili e materiali

a)

L'impresa deve disporre e fare uso delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per eseguire le attività di manutenzione per le quali è stata approvata.

1)

Se la casa produttrice richiede l'uso di una particolare attrezzatura o utensile, l'impresa deve usare quella particolare attrezzatura o utensile, a meno che l'autorità competente non consenta l'uso di attrezzature o utensili alternativi stando alle procedure esposte nel manuale.

2)

Le attrezzature e gli utensili devono essere sempre disponibili, salvo i casi in cui la scarsa frequenza d'uso di un'attrezzatura o utensile ne renda superflua la disponibilità permanente. Tali casi saranno esposti in dettaglio in una procedura del manuale.

3)

L'impresa approvata per la manutenzione di base deve disporre di attrezzature d'accesso agli aeromobili e piattaforme/pontili di attracco in numero sufficiente ad ispezionare in modo adeguato gli aeromobili.

b)

L'impresa deve garantire che vengano eseguite la verifica e la calibrazione di tutti gli utensili, delle attrezzature e, in particolare, della strumentazione di controllo, secondo uno standard ufficialmente riconosciuto e ad una frequenza che ne garantisca efficienza e precisione. L'impresa deve tenere nota delle calibrazioni e di quanto consenta di risalire allo standard utilizzato.

145.A.42   Idoneità dei componenti

a)

Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1.

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite Modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità al capitolo Q dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

2.

componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;

3.

componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);

4.

pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche o altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione;

5.

materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l'impresa ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore.

6.

componenti di cui al punto 21A.307(c)a dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Prima di installare un componente, l'impresa deve verificarne l'idoneità all'installazione alla luce di eventuali emendamenti normativi e/o norme di aeronavigabilità vigenti.

c)

L'impresa è autorizzata a fabbricare un numero limitato di pezzi da utilizzare in corso d'opera nell'ambito delle proprie sedi, purché nel manuale dell'impresa vengano redatte le opportune procedure.

d)

I componenti che sono giunti al termine della vita tecnica certificata o che contengono un difetto irreparabile devono essere classificati come «inservibili» ed esclusi in modo definitivo dal sistema di fornitura componenti, a meno che non sia stata prolungata la vita tecnica certificata o sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

e)

I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell'aeromobile per l'installazione sul proprio aeromobile.

145.A.45   Dati di manutenzione

a)

L'impresa deve tenere i dati di manutenzione applicabili ed utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. «Applicabili» significa riguardanti gli aeromobili, i componenti ed i processi definiti nella classe di approvazione dell'impresa ed in ogni altra graduatoria di riferimento.

Qualora i dati di manutenzione vengano forniti da un esercente o da un cliente, l'impresa è tenuta a conservarli per l'intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55(c).

b)

Ai fini del presente documento, saranno dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:

1)

i requisiti, le procedure, le norme operative o le informazioni rilasciate dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

2)

le norme di aeronavigabilità pertinenti emesse dall'Autorità responsabile per la supervisione dell'aeromobile o del componente;

3)

le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità pubblicate dai titolari del certificato del tipo, dai titolari del certificato del tipo supplementare, da qualsiasi altra impresa tenuta a pubblicare tali dati in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e, per gli aeromobili o i componenti provenienti da altre nazioni, i dati di aeronavigabilità imposti dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

4)

tutti gli standard applicabili, come ad esempio, ma non solo, le prassi di manutenzione riconosciute dall'Agenzia come buone prassi;

5)

tutti i dati applicabili redatti in conformità della lettera d).

c)

L'impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se vengono rilevate procedure, prassi, informazioni o istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale, queste debbano essere registrate e notificate all'autore dei dati.

d)

L'impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità ad una procedura descritta nel manuale dell'impresa stessa. L'impresa deve dimostrare che le modifiche lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione, e deve informare il titolare del certificato per tipo di aeromobile in relazione a tali modifiche. Ai fini del presente punto le «istruzioni di manutenzione» sono le istruzioni per l'esecuzione di una determinata attività di manutenzione: è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche.

e)

L'impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l'impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui alle lettere b) e d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in un database aziendale, purché adeguatamente protetti dagli accessi non autorizzati e purché entro 24 ore si faccia un backup di ogni modifica apportata al database elettronico principale. Le attività di manutenzione complesse devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi di chiara comprensione, per documentare nel dettaglio l'esecuzione degli interventi.

Se l'impresa fornisce un servizio di manutenzione all'esercente di un aeromobile che richiede l'impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso, l'impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione delle schede o dei fogli di lavoro dell'esercente.

f)

L'impresa deve garantire che i dati di manutenzione applicabili siano prontamente disponibili all'uso quando richiesto dal personale di manutenzione.

g)

L'impresa deve definire una procedura per il costante aggiornamento dei dati di manutenzione di cui è direttamente responsabile. Nel caso in cui i dati di manutenzione siano gestiti e forniti dall'esercente/cliente, l'impresa deve possedere una dichiarazione scritta dell'esercente/cliente in cui si attesta che quei dati sono aggiornati, oppure avere ordini di lavoro che specifichino lo stato di modifica dei dati da utilizzare, o, ancora, dimostrare che tali dati sono in corso.

145.A.47   Pianificazione del lavoro

a)

L'impresa deve avere un sistema, proporzionale al volume ed alla complessità del lavoro, per pianificare la disponibilità di personale, utensili, attrezzature, materiali, dati ed infrastrutture di manutenzione, e garantire quindi il completamento degli interventi in tutta sicurezza.

b)

La pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto dei limiti di rendimento degli addetti.

c)

Quando è necessario affidare ad altri il proseguimento o il completamento di un incarico di manutenzione, ad esempio a fine turno o per un rinnovo di personale, tutte le informazioni del caso devono essere comunicate in modo adeguato tra il personale uscente e che lascia e quello che entra in servizio.

145.A.50   Certificazione della manutenzione

a)

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall'impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell'uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

b)

Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato prima del volo, al completamento di ogni intervento di manutenzione.

c)

Nuovi difetti ed ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione di cui sopra, devono essere portati all'attenzione dell'esercente dell'aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione ed il completamento. Qualora l'esercente non dia l'autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà la lettera e).

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull'aeromobile. Il certificato identificato come «Modulo 1 dell'AESA» di cui all'appendice II dell'allegato I (parte M) costituisce l'attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un'impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all'impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.

e)

In deroga a quanto stabilito alla lettera a), qualora l'impresa sia impossibilitata a completare la manutenzione ordinata, essa potrà rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei limiti approvati. Il certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile rilasciato dall'impresa dovrà contenere esplicita dichiarazione di questo fatto.

f)

In deroga a quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell'indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, è possibile montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell'aeromobile alla sede di linea o alla base di manutenzione principale, quale dei due eventi si verifichi per primo; quanto sopra d'accordo con l'esercente dell'aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev'essere rimosso entro i termini prescritti, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio secondo quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42.

145.A.55   Registrazione dei lavori di manutenzione

a)

L'impresa deve registrare tutti i dettagli degli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa deve conservare perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti di tutte le certificazioni rilasciate per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto.

b)

L'impresa deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

c)

L'impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

1.

Le registrazioni di cui alla presente lettera devono essere conservate in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2.

Nastri, dischi ed altri supporti di backup devono essere conservati in un luogo diverso da quello in cui si trovano nastri, dischi ed altri supporti operativi, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione.

3.

Se un'impresa approvata ai sensi del presente allegato (parte 145) cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi due anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono le registrazioni dei lavori di manutenzione, oppure andranno archiviate in conformità delle disposizioni dell'autorità competente.

145.A.60   Segnalazione delle non conformità

a)

L'impresa è tenuta a segnalare all'autorità competente, allo Stato membro di registrazione ed all'impresa responsabile della progettazione dell'aeromobile o dei componenti tutte le condizioni di «non conformità» di aeromobili o componenti, identificate dall'impresa stessa, che, direttamente o indirettamente, abbiano compromesso o possano compromettere la sicurezza del volo.

b)

L'impresa deve istituire un sistema di rendicontazione interno, da illustrare in dettaglio nel proprio manuale, per consentire la raccolta e la valutazione delle segnalazioni di non conformità, comprese le irregolarità tali da rientrare nella categoria di cui alla lettera a). Questa procedura deve identificare i trend non ottimali e le azioni intraprese/da intraprendere da parte dell'impresa per correggere le inefficienze, e prevedere la valutazione di tutte le informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo di diffusione delle stesse.

c)

L'impresa deve effettuare le segnalazioni nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, assicurandosi che contengano tutti i dati relativi alla situazione in oggetto ed ai risultati delle valutazioni di cui l'impresa è a conoscenza.

d)

Qualora l'impresa venga incaricata di svolgere dei lavori di manutenzione da parte di un operatore commerciale, essa deve segnalare anche all'operatore ogni eventuale non conformità riscontrata sull'aeromobile o nei suoi componenti.

e)

L'impresa deve effettuare le segnalazioni non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.

145.A.65   Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

a)

L'impresa deve redigere una politica di sicurezza e qualità da inserire nel proprio manuale, come prescritto al punto 145.A.70.

b)

L'impresa deve definire, di concerto con l'autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l'efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l'aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1.

Le procedure di manutenzione di cui al presente punto sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.

2.

Le procedure di manutenzione che l'impresa ha stabilito o stabilirà in virtù del presente punto devono contemplare tutti gli aspetti esecutivi dell'attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l'impresa intende operare.

3.

Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l'impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all'esecuzione e al controllo relativi ad interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l'esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell'impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.

4.

Sono stabilite procedure di manutenzione per assicurare che il danno sia valutato e che le modifiche e le riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati al punto M.A.304.

c)

L'impresa di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue:

1)

Audit indipendenti per verificare la rispondenza ai requisiti di aeromobili e componenti, e l'adeguatezza delle procedure alla luce di una buona prassi manutentiva e della navigabilità di aeromobili e componenti. Le imprese più piccole potranno delegare la funzione di audit indipendente del sistema qualità ad un'altra impresa approvata ai sensi del presente documento o ad una persona con sufficiente know-how tecnico e di comprovata esperienza; e

2)

Un sistema di qualità per la rendicontazione alla persona o al gruppo di persone responsabili di cui al punto 145.A.30(b) ed, in seconda battuta, al dirigente responsabile, per garantire, se necessario, l'attuazione di misure correttive tempestive e adeguate, in base agli esiti degli audit indipendenti di cui al punto (1).

145.A.70   Manuale dell'impresa di manutenzione

a)

Per «manuale dell'impresa di manutenzione» si intende il documento, o l'insieme di documenti, che contiene il materiale che specifica l'entità delle opere per cui si richiede l'approvazione e definisce la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente allegato (parte 145). L'impresa deve fornire all'autorità competente un manuale che contenga le seguenti informazioni:

1)

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che firma l'attestazione che il manuale in oggetto e gli eventuali manuali di riferimento definiscono la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente allegato (parte 145) e saranno rispettati in ogni momento. Nei casi in cui il dirigente responsabile non coincida con la figura del presidente o del direttore generale dell'organizzazione, allora sarà compito di uno di questi ultimi controfirmare la dichiarazione;

2)

la politica di sicurezza e qualità precisata al punto 145.A.65;

3)

il/i titolo/i della o delle persona designate in conformità al punto 145.A.30(b);

4)

i compiti e le responsabilità della/e persona/e di cui al punto 145.A.30(b), ivi incluse le materie sulle quali esse possono trattare direttamente con l'autorità competente per conto dell'impresa;

5)

un organigramma dell'impresa di formazione che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui al punto 145.A.30(b);

6)

un elenco del personale autorizzato a certificare e del personale di supporto;

7)

una descrizione generale delle risorse umane;

8)

una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'impresa;

9)

una descrizione dettagliata delle attività dell'impresa di manutenzione rilevanti ai fini dell'approvazione;

10)

la procedura di notifica degli emendamenti all'impresa di cui al punto 145.A.85;

11)

la procedura di emendamento del manuale dell'impresa di manutenzione;

12)

le procedure ed il sistema qualità istituiti dall'impresa secondo i punti compresi da 145.A.25 a 145.A.90;

13)

un elenco degli operatori commerciali, se esistenti, cui l'impresa presta la propria opera di manutenzione degli aeromobili;

14)

un elenco delle imprese di subappalto, se esistenti, come definite al punto 145.A.75(b);

15)

un elenco delle sedi per la manutenzione di linea, se esistenti, come specificato al punto 145.A.75(d);

16)

un elenco delle ditte incaricate della manutenzione, se esistenti.

b)

Il manuale dev'essere modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell'impresa; sia esso che tutti gli emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente.

c)

Fatte salve le disposizioni della lettera b), gli emendamenti di minore entità del manuale possono essere approvati tramite una procedura del manuale ( di seguito denominata approvazione indiretta).

145.A.75   Attribuzioni dell'impresa

Conformemente a quanto evidenziato nel manuale, l'impresa può svolgere i seguenti incarichi:

a)

Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale.

b)

Disporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un'altra impresa che operi nel rispetto del medesimo sistema qualità. Il riferimento è alle opere eseguite da un fornitore non direttamente approvato ai sensi del presente documento, nel rispetto e nei limiti delle procedure di cui al punto 145.A.65(b). Sono escluse da dette opere la manutenzione di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori.

c)

Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata in qualsiasi località, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione di linea occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa.

d)

Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in località definite, quali sedi per la manutenzione di linea, idonee all'effettuazione di interventi di piccola manutenzione, a condizione che il manuale dell'impresa contempli tali possibilità ed elenchi tali località.

e)

Rilasciare certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione, come stabilito al punto 145.A.50.

145.A.80   Limiti per l'impresa

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.

145.A.85   Modifiche all'impresa

L'impresa è tenuta a notificare all'autorità competente ogni proposta di svolgimento dei seguenti cambiamenti, prima che essi abbiano luogo; l'autorità competente determinerà la continua conformità al presente documento e, se necessario, provvederà a modificare il certificato di approvazione dell'impresa. Fanno eccezione le proposte di modifiche relative al personale preventivamente non note alla direzione, che devono essere notificate appena possibile:

1)

Ragione sociale dell'impresa.

2)

Sede principale dell'impresa.

3)

Altre sedi dell'impresa.

4)

Dirigente responsabile.

5)

Una o più delle persone designate in base a quanto stabilito al punto 145.A.30(b).

6)

Infrastrutture, attrezzature, utensili, materiali, procedure, natura dei lavori e personale autorizzato a certificare, in maniera tale da richiedere un emendamento dell'approvazione.

145.A.90   Validità continua dell'approvazione

a)

L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1)

l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte 145), in conformità alle disposizioni relative alla gestione delle non conformità, come indicato al punto 145.B.50;

2)

all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinare la continua rispondenza ai requisiti del presente documento;

3)

il certificato non deve essere ceduto o revocato.

b)

In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'autorità competente.

145.A.95   Non conformità

a)

Una non conformità di livello 1 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che abbassa gli standard di sicurezza e costituisce un pericolo per l'aereo.

b)

Una non conformità di livello 2 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e potrebbe eventualmente costituire un pericolo per l'aereo.

c)

Dopo il ricevimento della conferma delle non conformità in base al punto 145.B.50, il titolare dell'approvazione dell'organizzazione di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo per soddisfare l'autorità competente entro un periodo con essa definito.

SEZIONE B

PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

145.B.01   Finalità

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle sue attività e delle sue responsabilità, in merito all'emissione, alla proroga, alla modifica, alla sospensione e alla revoca dei certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati ai sensi del presente allegato (parte 145).

145.B.10   Autorità competente

1.   Generalità

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati di approvazione della manutenzione. Detta autorità competente deve fondare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

2.   Risorse

Il personale in forza dev'essere adeguato ed in numero sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente sezione.

3.   Qualifiche e formazione

Il personale addetto alle approvazioni ai sensi del presente allegato (parte 145) deve:

a)

essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza ed il know-how necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli.

b)

essere opportunamente addestrato ed aggiornato in merito al presente allegato (parte 145) dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.

4.   Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive della sezione B del presente documento.

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione e modifica per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

145.B.15   Imprese con sede in vari Stati membri

Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

145.B.20   Approvazione iniziale

1)

Una volta determinata la rispondenza ai requisiti di cui ai punti 145.A.30 (a) e (b), l'autorità competente comunicherà formalmente al richiedente, per iscritto, l'avvenuta accettazione del personale, come precisato ai punti 145.A.30 (a) e (b).

2)

L'autorità competente è tenuta a verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al presente allegato (parte 145) ed altresì a verificare che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.

3)

L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti del presente allegato (parte 145).

4)

Almeno una volta durante le verifiche per l'approvazione si deve svolgere un incontro con il dirigente responsabile per assicurarsi che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli si domanda di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.

5)

Tutte le non conformità devono essere confermate alle imprese per iscritto.

6)

L'autorità competente verbalizzerà tutte le non conformità, le azioni di chiusura (le azioni necessarie per chiudere un accertamento) e le raccomandazioni.

7)

Ai fini del rilascio dell'approvazione iniziale, e prima che si possa emettere l'approvazione, tutte le non conformità devono essere corrette.

145.B.25   Rilascio dell'approvazione

1)

L'autorità competente approverà formalmente il manuale dell'impresa e rilascerà al richiedente un certificato di approvazione «Modello 3» che specifica la categoria di approvazione. L'autorità competente emette il certificato di approvazione unicamente se l'impresa è conforme ai requisiti del presente allegato (parte 145).

2)

L'autorità competente provvede ad annotare le condizioni dell'approvazione sul modello 3 del certificato di approvazione.

3)

Il codice di riferimento sarà riportato sul certificato di approvazione modello 3 nel modo prescritto dall'Agenzia.

145.B.30   Proroga dell'approvazione

La proroga delle approvazioni sarà monitorata in base alla prassi applicabile di «approvazione iniziale» definita al punto 145.B.20. Oltre a ciò, si prescrive quanto segue:

1)

l'autorità competente deve mantenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate sotto la sua supervisione, delle date delle visite di audit previste e della loro effettiva esecuzione.

2)

tutte le imprese devono essere sottoposte a revisione completa per la conformità al presente allegato (parte 145) ad intervalli di tempo non superiori ai 24 mesi.

3)

almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

145.B.35   Modifiche

1)

L'autorità competente deve ricevere notifica immediata da parte dell'impresa di ogni proposta di modifica, come specificato al punto 145.A.85.

L'autorità competente si atterrà agli elementi applicabili dei punti relativi all'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa.

2)

L'autorità competente può prescrivere le condizioni alle quali le imprese possono operare duranti tali modifiche, a meno che non stabilisca che l'approvazione deve essere sospesa.

145.B.40   Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione

In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione (MIM):

1.

In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l'allegato II (parte 145).

2.

Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l'autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all'allegato II (parte 145).

145.B.45   Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

a)

sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;

b)

sospendere, revocare o limitare un'approv