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Document 32014R1302
Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 356 del 12.12.2014, p. 228–393
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2023
12.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 356/228 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento dell'agenzia) (2) prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l'Agenzia») garantisca che le specifiche tecniche di interoperabilità (in appresso le «STI») siano adeguate in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie. |
(2) |
Con la decisione C(2010) 2576 del 29 aprile 2010 la Commissione ha conferito all'Agenzia un mandato per elaborare e rivedere le STI in vista di estenderne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione. Secondo i termini di tale mandato, all'Agenzia è stato chiesto di estendere l'ambito di applicazione della STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» all'intero sistema ferroviario dell'Unione europea. |
(3) |
Il 12 dicembre 2012 l'Agenzia ha presentato una raccomandazione per la revisione della STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri». |
(4) |
Per stare al passo con l'evoluzione tecnologica e incoraggiare la modernizzazione, è opportuno promuovere soluzioni innovative e consentirne l'applicazione a determinate condizioni. Quando viene proposta una soluzione innovativa, è necessario che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato dichiarino in che modo essa si discosta dal pertinente punto della STI o la integra. La soluzione innovativa deve essere inoltre valutata dalla Commissione. In caso di esito positivo della valutazione è necessario che l'Agenzia definisca le opportune specifiche funzionali e di interfaccia della soluzione innovativa e metta a punto i relativi metodi di valutazione. |
(5) |
La STI sul materiale rotabile istituita dal presente regolamento non disciplina tutti i requisiti essenziali. In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE, gli aspetti tecnici che non sono contemplati dalla STI sono identificati come «punti in sospeso», disciplinati dalla normativa nazionale applicabile nei singoli Stati membri. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le norme tecniche, le procedure di valutazione e di verifica della conformità applicabili ai casi specifici, nonché gli organismi incaricati di espletare tali procedure. È opportuno prevedere lo stesso obbligo per quanto riguarda i punti in sospeso. |
(7) |
Il materiale rotabile è utilizzato attualmente in base ad accordi vigenti a livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale. È importante che tali accordi non ostacolino i progressi attuali e futuri verso l'interoperabilità. È altresì opportuno che gli Stati membri notifichino tali accordi alla Commissione. |
(8) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, la STI sul materiale rotabile dovrebbe consentire, per un periodo di tempo limitato, l'incorporazione di componenti di interoperabilità in sottosistemi non coperti da certificazione, se sono soddisfatte determinate condizioni. |
(9) |
È necessario pertanto abrogare le decisioni della Commissione 2008/232/CE (3) e 2011/291/UE (4). |
(10) |
Al fine di evitare costi aggiuntivi e oneri amministrativi non necessari, è opportuno che le decisioni 2008/232/CE e 2011/291/UE continuino ad essere applicate, anche dopo la loro abrogazione, ai sottosistemi e progetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/57/CE. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario nell'intera Unione europea, che figura in allegato.
Articolo 2
1. La STI si applica al sottosistema «materiale rotabile» di cui al punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE, che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita al punto 1.2 dell'allegato e che rientra in una delle seguenti tipologie:
a) |
treni automotori termici o elettrici; |
b) |
unità di trazione termiche o elettriche; |
c) |
vetture passeggeri; |
d) |
mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. |
2. La STI si applica al materiale rotabile di cui al paragrafo 1 destinato a operare su uno o più dei seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm, come indicato al punto 2.3.2 dell'allegato.
Articolo 3
1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e il punto 7.1.1 dell'allegato, la STI si applica a tutto il materiale rotabile nuovo del sistema ferroviario dell'Unione definito all'articolo 2, paragrafo 1, e messo in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell'Unione europea e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente all'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE e al punto 7.1.2 dell'allegato.
3. L'ambito di applicazione tecnico e geografico del presente regolamento è indicato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato.
4. Il montaggio del sistema di misurazione dell'energia a bordo, di cui al punto 4.2.8.2.8 dell'allegato, è obbligatorio per tutti i veicoli nuovi, ristrutturati o rinnovati destinati a circolare su reti munite di sistemi di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System — DCS), di cui al punto 4.2.17 del regolamento (UE) n. 1301/2014 (5).
Articolo 4
1. Per quanto riguarda gli aspetti classificati come «punti in sospeso» di cui all'appendice I dell'allegato del presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 2008/57/CE sono quelle della normativa nazionale applicabile nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni indicate di seguito, a meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma delle decisioni 2008/232/CE o 2011/291/UE:
a) |
la normativa nazionale di cui al paragrafo 1; |
b) |
le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1; |
c) |
gli organismi designati in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità in relazione ai punti in sospeso. |
Articolo 5
1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati alla sezione 7.3 dell'allegato al presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, sono le normative nazionali applicabili nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a) |
la normativa nazionale di cui al paragrafo 1; |
b) |
le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1; |
c) |
gli organismi designati in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE e incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità nei casi specifici di cui alla sezione 7.3 dell'allegato. |
Articolo 6
1. Fatti salvi gli accordi già notificati a norma della decisione 2008/232/CE e che non saranno oggetto di nuova notifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali accordi nazionali, bilaterali, multilaterali o internazionali in vigore nell'ambito dei quali è utilizzato il materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione gli eventuali accordi futuri o le modifiche degli accordi in vigore.
Articolo 7
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei progetti in corso di esecuzione sul suo territorio che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.
Articolo 8
1. Durante un periodo transitorio che avrà termine il 31 maggio 2017, è possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla sezione 6.3 dell'allegato.
2. La produzione o la ristrutturazione/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati sono completati entro il periodo transitorio, di cui al paragrafo 1, compresa la messa in servizio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
a) |
le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate dall'organismo notificato prima del rilascio del certificato CE a norma dell'articolo 18 della direttiva 2008/57/CE; |
b) |
a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità nazionali preposte alla sicurezza segnalano l'uso di componenti di interoperabilità non certificati nel contesto delle procedure di autorizzazione nella relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE. |
4. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità di nuova produzione sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all'impiego.
Articolo 9
La dichiarazione di verifica di un sottosistema, di cui agli articoli da 16 a 18 della direttiva 2008/57/CE e/o la dichiarazione di conformità al tipo di un nuovo veicolo di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE, redatte in conformità alla decisione 2008/232/CE o alla decisione 2011/291/UE, sono considerate valide fino a quando gli Stati membri decidono che il certificato del tipo o del progetto devono essere rinnovati, come previsto nelle citate decisioni.
Articolo 10
1. Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato e/o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso è necessario mettere a punto nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione idonei per tali soluzioni innovative.
2. Le soluzioni innovative possono essere relative al sottosistema materiale rotabile, alle sue parti e ai suoi componenti di interoperabilità.
3. Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, dichiara in che modo essa si discosti dalle pertinenti disposizioni della STI, o integri queste ultime, e sottopone tali informazioni alla Commissione che le analizza. La Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) in merito alla soluzione innovativa proposta.
4. La Commissione emette un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione da includere nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/57/CE. In caso di parere negativo la soluzione innovativa proposta non può essere impiegata.
5. In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE e può, pertanto, essere utilizzato per la valutazione del sottosistema.
Articolo 11
1. Le decisioni 2008/232/CE e 2011/291/UE sono abrogate con decorrenza al 1o gennaio 2015.
Esse continuano tuttavia ad essere applicate:
a) |
ai sottosistemi autorizzati in conformità alle stesse decisioni; |
b) |
ai casi di cui all'articolo 9 del presente regolamento; |
c) |
ai progetti di sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, si trovano in fase avanzata di sviluppo, rientrano in un progetto esistente o sono oggetto di un contratto in corso di validità, come indicato al punto 7.1.1.2 dell'allegato del presente regolamento. |
2. La decisione 2008/232/CE continua ad essere applicata ai requisiti in materia di rumore e venti trasversali alle condizioni stabilite ai punti 7.1.1.6 e 7.1.1.7 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, anteriormente al 1o gennaio 2015 può essere concessa un'autorizzazione di messa in servizio in conformità alla STI come previsto dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004). (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132).
(4) Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1.)
(5) Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (cfr. pag. 179 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
ALLEGATO
1. |
Introduzione | 236 |
1.1. |
Ambito di applicazione tecnico | 236 |
1.2. |
Ambito di applicazione geografico | 236 |
1.3. |
Contenuto della presente STI | 236 |
2. |
Sottosistema «materiale rotabile» e relative funzioni | 237 |
2.1. |
Il sottosistema «materiale rotabile» quale parte del sistema ferroviario dell'Unione | 237 |
2.2. |
Definizioni relative al materiale rotabile | 238 |
2.2.1. |
Composizione di un treno | 238 |
2.2.2. |
Materiale rotabile | 238 |
2.3. |
Materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI | 239 |
2.3.1. |
Tipo di materiale rotabile | 239 |
2.3.2. |
Scartamento | 240 |
2.3.3. |
Velocità massima | 240 |
3. |
Requisiti essenziali | 240 |
3.1. |
Elementi del sottosistema materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali | 240 |
3.2. |
Requisiti essenziali non contemplati dalla presente STI | 246 |
3.2.1. |
Requisiti di portata generale, requisiti relativi a manutenzione ed esercizio | 246 |
3.2.2. |
Requisiti specifici di altri sottosistemi | 247 |
4. |
Caratteristiche del sottosistema «materiale rotabile» | 247 |
4.1. |
Introduzione | 247 |
4.1.1. |
Indicazioni generali | 247 |
4.1.2. |
Descrizione del materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI | 248 |
4.1.3. |
Principale categorizzazione del materiale rotabile ai fini dell'applicazione dei requisiti della STI | 248 |
4.1.4. |
Categorizzazione del materiale rotabile ai fini della sicurezza antincendio | 249 |
4.2. |
Specifiche tecniche e funzionali del sottosistema | 249 |
4.2.1. |
Indicazioni generali | 249 |
4.2.2. |
Struttura e parti meccaniche | 250 |
4.2.3. |
Interazione ruota-rotaia e sagoma | 257 |
4.2.4. |
Frenatura | 267 |
4.2.5. |
Elementi inerenti ai passeggeri | 279 |
4.2.6. |
Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici | 287 |
4.2.7. |
Luci esterne e avvisatori ottici e acustici | 291 |
4.2.8. |
Equipaggiamento di trazione ed elettrico | 294 |
4.2.9. |
Cabina di guida e interfaccia uomo/macchina | 301 |
4.2.10. |
Sicurezza antincendio ed evacuazione | 307 |
4.2.11. |
Operazioni di servizio | 311 |
4.2.12. |
Documentazione per l'esercizio e la manutenzione | 312 |
4.3. |
Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce | 316 |
4.3.1. |
Interfaccia con il sottosistema «Energia» | 316 |
4.3.2. |
Interfaccia con il sottosistema «infrastruttura» | 317 |
4.3.3. |
Interfaccia con il sottosistema «esercizio» | 318 |
4.3.4. |
Interfaccia con il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» | 319 |
4.3.5. |
Interfaccia con il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» | 319 |
4.4. |
Norme di esercizio | 320 |
4.5. |
Norme relative alla manutenzione | 320 |
4.6. |
Competenze professionali | 321 |
4.7. |
Condizioni di salute e di sicurezza | 321 |
4.8. |
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati | 321 |
5. |
Componenti di interoperabilità | 321 |
5.1. |
Definizione | 321 |
5.2. |
Soluzione innovativa | 322 |
5.3. |
Specifica per i componenti di interoperabilità | 322 |
5.3.1. |
Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale | 322 |
5.3.2. |
Accoppiatore di estremità manuale | 322 |
5.3.3. |
Accoppiatori di soccorso | 323 |
5.3.4. |
Ruote | 323 |
5.3.5. |
Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (Wheel Slide Protection System — WSP) | 323 |
5.3.6. |
Fanali di anteriori | 323 |
5.3.7. |
Fanali di posizione | 323 |
5.3.8. |
Fanali di coda | 323 |
5.3.9. |
Trombe | 324 |
5.3.10. |
Pantografo | 324 |
5.3.11. |
Striscianti | 324 |
5.3.12. |
Interruttore principale | 325 |
5.3.13. |
Sedile del macchinista | 325 |
5.3.14. |
Raccordo dello scarico delle toilette | 325 |
5.3.15. |
Raccordi di entrata per i serbatoi dell'acqua | 325 |
6. |
Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE | 325 |
6.1. |
Componenti di interoperabilità | 325 |
6.1.1. |
Valutazione della conformità | 325 |
6.1.2. |
Applicazione dei moduli | 325 |
6.1.3. |
Procedure di valutazione particolari per componenti di interoperabilità | 327 |
6.1.4. |
Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione | 330 |
6.1.5. |
Soluzioni innovative | 330 |
6.1.6. |
Valutazione dell'idoneità all'impiego | 330 |
6.2. |
Sottosistema «materiale rotabile» | 330 |
6.2.1. |
Verifica CE (indicazioni generali) | 330 |
6.2.2. |
Applicazione dei moduli | 331 |
6.2.3. |
Procedure di valutazione particolari per sottosistemi | 331 |
6.2.4. |
Fasi progettuali in cui è richiesta la valutazione | 340 |
6.2.5. |
Soluzioni innovative | 341 |
6.2.6. |
Valutazione della documentazione richiesta per l'esercizio e la manutenzione | 341 |
6.2.7. |
Valutazione di unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali | 341 |
6.2.8. |
Valutazione di unità destinate all'impiego in una o più composizioni predefinite | 341 |
6.2.9. |
Caso particolare: valutazione di unità destinate a essere inserite in una composizione bloccata preesistente | 341 |
6.3. |
Sottosistema contenente componenti di interoperabilità privi di una dichiarazione CE | 342 |
6.3.1. |
Condizioni | 342 |
6.3.2. |
Documentazione | 342 |
6.3.3. |
Manutenzione dei sottosistemi certificati ai sensi del punto 6.3.1 | 342 |
7. |
Attuazione | 343 |
7.1. |
Regole generali per l'attuazione | 343 |
7.1.1. |
Applicazione a materiale rotabile di nuova costruzione | 343 |
7.1.2. |
Rinnovo o ristrutturazione di materiale rotabile preesistente | 345 |
7.1.3. |
Norme relative ai certificati di esame del tipo o del progetto | 346 |
7.2. |
Compatibilità con altri sottosistemi | 347 |
7.3. |
Casi specifici | 347 |
7.3.1. |
Indicazioni generali | 347 |
7.3.2. |
Elenco di casi specifici | 348 |
7.4. |
Condizioni ambientali specifiche | 360 |
7.5. |
Aspetti che devono essere considerati nel processo di revisione o in altre attività dell'Agenzia | 361 |
7.5.1. |
Aspetti relativi a un parametro fondamentale della presente STI | 362 |
7.5.2. |
Aspetti non riguardanti un parametro fondamentale della presente STI ma oggetto di progetti di ricerca | 362 |
7.5.3. |
Aspetti pertinenti al sistema ferroviario dell'UE ma al di fuori dell'ambito di applicazione della presente STI | 363 |
APPENDICE A — |
Respingenti e tenditori a vite | 365 |
APPENDICE B — |
Sagoma «T» per sistema con scartamento di 1 520 mm | 367 |
APPENDICE C — |
Disposizioni speciali per i mezzi d'opera (OTM) | 369 |
APPENDICE D — |
Sistema di misurazione dell'energia a bordo | 377 |
APPENDICE E — |
Misure antropometriche del macchinista | 374 |
APPENDIC F — |
Visibilità anteriore | 375 |
APPENDICE G — |
Operazioni di servizio | 376 |
APPENDICE H — |
Valutazione del sottosistema «materiale rotabile» | 378 |
APPENDICE I — |
Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso) | 386 |
APPENDICE J — |
Specifiche tecniche menzionate nella presente STI | 387 |
1. INTRODUZIONE
1.1. Ambito di applicazione tecnico
La presente specifica tecnica di interoperabilità (STI) si applica a un preciso sottosistema per soddisfare i requisiti essenziali e assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione quale descritto all'articolo 1 della direttiva 2008/57/CE.
Il sottosistema in esame è il materiale rotabile del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato II, sezione 2.7, della direttiva 2008/57/CE.
La presente STI si applica al materiale rotabile:
— |
che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita nella sezione 1.2 «Ambito di applicazione geografico» della presente STI, e |
— |
che rientra in una delle seguenti tipologie (definite nell'allegato I, sezioni 1.2 e 2.2, della direttiva 2008/57/CE):
|
I tipi di materiale rotabile di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente STI:
— |
metropolitane, tram e altri veicoli leggeri su rotaia; |
— |
veicoli adibiti a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani su reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario; |
— |
veicoli utilizzati esclusivamente su infrastrutture ferroviarie private utilizzate unicamente dal proprietario per le sue operazioni di trasporto merci; |
— |
veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico. |
Il capitolo 2 fornisce una definizione dettagliata del materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI.
1.2. Ambito di applicazione geografico
L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell'intero sistema ferroviario articolata in:
— |
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (TEN) di cui all'allegato I, sezione 1.1 «Rete» della direttiva 2008/57/CE |
— |
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (TEN), di cui all'allegato I, sezione 2.1 «Rete» della direttiva 2008/57/CE |
— |
altre parti della rete dell'intero sistema ferroviario a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione, come indicato all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2008/57/CE |
ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.
1.3. Contenuto della presente STI
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE la presente STI:
a) |
ne definisce l'ambito di applicazione previsto (capitolo 2); |
b) |
precisa i requisiti essenziali per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» e per le relative interfacce in relazione agli altri sottosistemi (capitolo 3); |
c) |
definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in relazione ad altri sottosistemi (capitolo 4); |
d) |
determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (capitolo 5); |
e) |
indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica CE dei sottosistemi, dall'altro (capitolo 6); |
f) |
indica la strategia di applicazione della presente STI (capitolo 7); |
g) |
indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema, nonché per l'attuazione della presente STI (capitolo 4). |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE, possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici, che sono indicati nel capitolo 7.
2. SOTTOSISTEMA «MATERIALE ROTABILE» E RELATIVE FUNZIONI
2.1. Il sottosistema «materiale rotabile» quale parte del sistema ferroviario dell'Unione
Il sistema ferroviario dell'Unione è stato suddiviso nei seguenti sottosistemi, definiti nell'allegato II (sezione 1) della direttiva 2008/57/CE.
a) |
Settori di natura strutturale:
|
b) |
Settori di natura funzionale:
|
Ad eccezione della manutenzione, ciascun sottosistema è disciplinato da una o più STI specifiche.
Il sottosistema «materiale rotabile» oggetto della presente STI (definito nella sezione 1.1) prevede interfacce con tutti gli altri sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione sopra menzionati; tali interfacce sono considerate nel quadro di un sistema integrato, conforme a tutte le STI pertinenti.
Vi sono inoltre due STI che trattano aspetti specifici del sistema ferroviario e interessano più sottosistemi, uno dei quali è il sottosistema materiale rotabile:
a) |
sicurezza nelle gallerie ferroviarie (STI SRT); |
b) |
accessibilità per le persone a mobilità ridotta (STI PMR); |
e due STI relative ad aspetti particolari del sottosistema materiale rotabile:
c) |
rumore (STI rumore); |
d) |
carri merci. |
I requisiti riguardanti il sottosistema materiale rotabile espressi in queste quattro STI non sono ripetuti nella presente STI. Le quattro STI citate si applicano inoltre al sottosistema materiale rotabile sulla base dei rispettivi ambiti di applicazione e norme di attuazione.
2.2. Definizioni relative al materiale rotabile
Ai fini della presente STI, si applicano le seguenti definizioni:
2.2.1. Composizione di un treno
a) |
Unità è il termine generico utilizzato per definire il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI e pertanto soggetto alla verifica CE. |
b) |
Un'unità può essere costituita da più veicoli, quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE; considerato l'ambito di applicazione della presente STI, l'uso del termine «veicolo» in questa sede è limitato al sottosistema «materiale rotabile», quale definito al capitolo 1. |
c) |
Un treno è una composizione operativa costituita da una o più unità. |
d) |
Un treno passeggeri è una composizione operativa accessibile ai passeggeri (un treno costituito da veicoli passeggeri ma non accessibile ai passeggeri non è considerato un treno passeggeri). |
e) |
Una «composizione bloccata» è la composizione di un treno con configurazione modificabile solo in officina. |
f) |
Le «composizioni predefinite» sono composizioni di treni di più unità accoppiate tra loro, che sono definite in fase di progettazione e possono essere riconfigurate durante l'esercizio. |
g) |
«Esercizio multiplo» è una composizione operativa costituita da più di una unità:
|
h) |
«Esercizio generale»: una unità è progettata per l'esercizio generale quando è destinata a essere agganciata a una o più unità nella composizione di un treno non definita in fase di progettazione. |
2.2.2. Materiale rotabile
Le definizioni riportate di seguito sono classificate in quattro gruppi, come indicato alla sezione 1.2 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE.
A) |
|
B) |
Una locomotiva è un veicolo di trazione (o una combinazione di più veicoli) non progettato per il trasporto di un carico utile e che nell'esercizio normale può essere sganciato da un treno per circolare autonomamente. Una locomotiva da manovra è un'unità di trazione progettata per l'impiego esclusivo in scali di manovra, stazioni e depositi. La trazione di un treno può essere anche assicurata da un veicolo a motore con o senza cabina di guida, che non è destinato ad essere disaccoppiato durante il normale esercizio. Tale veicolo è denominato in genere unità motrice (o motrice) oppure motrice di testa quando si trova a una estremità del complesso automotore ed è dotato di una cabina di guida. |
C) |
Una carrozza è un veicolo privo di trazione in una composizione bloccata o variabile che può essere adibito al trasporto passeggeri (per estensione, i requisiti specificati per le carrozze nella presente STI vanno considerati applicabili anche a carrozze ristorante, carrozze letti, carrozze cuccette ecc.). Una carrozza bagagliaio è un veicolo privo di trazione che può trasportare un carico utile diverso dai passeggeri, come bagagli e invii postali, progettato per essere inserito in una composizione bloccata o variabile adibita al trasporto passeggeri. Una rimorchiata pilota è un veicolo privo di trazione dotato di cabina di guida. Una carrozza può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata carrozza pilota. Una carrozza bagagliaio può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata carrozza bagagliaio pilota. Un carro per trasporto auto è un veicolo privo di trazione in grado di trasportare automobili senza passeggeri a bordo e destinato a essere inserito in un treno passeggeri. Una composizione bloccata di carrozze è una composizione di più carrozze accoppiate tra loro in forma «semi-permanente» oppure che può essere riconfigurata solo fuori servizio. |
D) |
I mezzi d'opera (On Track Machine — OTM) sono veicoli progettati appositamente per la costruzione e la manutenzione dei binari e delle infrastrutture. Essi sono utilizzati in diverse modalità: di lavoro, di trasporto come veicolo automotore, di trasporto come veicolo trainato. I veicoli per l'ispezione delle infrastrutture sono impiegati per monitorare le condizioni delle infrastrutture e funzionano con le stesse modalità dei treni merci e passeggeri senza distinzione tra modalità di trasporto e di lavoro. |
2.3. Materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI
2.3.1. Tipi di materiale rotabile
L'ambito di applicazione della presente STI relativa al materiale rotabile, classificato in quattro gruppi come specificato all'allegato I, sezione 1.2, della direttiva 2008/57/CE, si articola come segue:
A) |
Questo tipo comprende qualsiasi treno in composizione bloccata o predefinita composto da veicoli adibiti al trasporto passeggeri e/o da veicoli non adibiti al trasporto passeggeri. Il dispositivo di trazione termico o elettrico è installato in alcuni veicoli del treno e il treno è munito di una cabina di guida. Esclusione dall'ambito di applicazione:
I citati tipi di materiale rotabile possono essere autorizzati all'uso in particolari sezioni della rete ferroviaria dell'Unione individuati a tale scopo (in virtù della configurazione locale della rete ferroviaria) mediante riferimento al registro delle infrastrutture. In questo caso, e se non sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/57/CE, sono applicabili gli articoli 24 e 25 della direttiva 2008/57/CE (con riferimento alla normativa nazionale). |
B) |
Questo tipo comprende mezzi di trazione che non possono trasportare un carico utile, come le locomotive termiche o elettriche oppure le unità motrici. I veicoli di trazione interessati sono adibiti al trasporto merci e/o passeggeri. Esclusione dall'ambito di applicazione: Le locomotive da manovra (quali definite alla sezione 2.2) non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI; quando sono destinate a operare sulla rete ferroviaria dell'Unione (movimenti tra scali di manovra, stazioni e depositi), si applicano gli articoli 24 e 25 della direttiva 2008/57/CE (con riferimento alla normativa nazionale). |
C) |
Esclusione dall'ambito di applicazione della presente STI:
|
D) |
Questa tipologia di materiale rotabile rientra nell'ambito di applicazione della presente STI soltanto quando:
Esclusione dall'ambito di applicazione della presente STI: Nel caso dei mezzi d'opera la configurazione di lavoro non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI. |
2.3.2. Scartamento
La presente STI si applica al materiale rotabile destinato a operare su reti con scartamento di 1 435 mm o su uno dei seguenti scartamenti nominali: 1 520 mm, sistema 1 524 mm, sistema 1 600 mm e sistema 1 668 mm.
2.3.3. Velocità massima
Prendendo in considerazione il sistema ferroviario integrato composto da diversi sottosistemi (in particolare gli impianti fissi; cfr. sezione 2.1), si considera che la velocità massima di progettazione del materiale rotabile debba essere pari o inferiore a 350 km/h.
In caso di velocità massima di progetto superiore a 350 km/h si applica la presente specifica tecnica che, tuttavia, deve essere integrata per quanto riguarda la gamma di velocità al di sopra di 350 km/h (o la velocità massima relativa a un determinato parametro, se specificato al pertinente punto della sezione 4.2) e fino alla velocità massima di progetto, applicando la procedura per le soluzioni innovative descritte all'articolo 10.
3. REQUISITI ESSENZIALI
3.1. Elementi del sottosistema materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali
La tabella che segue riporta i requisiti essenziali, definiti e numerati nell'allegato III della direttiva 2008/57/CE, che sono presi in conto dalle specifiche di cui al capitolo 4 della presente STI.
Elementi del materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali
Nota: sono elencati solo i punti della sezione 4.2 che contemplano requisiti.
Rif. punto |
Elemento del sottosistema «materiale rotabile» |
Sicurezza |
Affidabilità e disponibilità |
Salute |
Protezione dell'ambiente |
Compatibilità tecnica |
4.2.2.2.2 |
Accoppiatore interno |
1.1.3 2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.2.3 |
Accoppiatore di estremità |
1.1.3 2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.2.4 |
Accoppiatore di soccorso |
|
2.4.2 |
|
|
2.5.3 |
4.2.2.2.5 |
Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento |
1.1.5 |
|
2.5.1 |
|
2.5.3 |
4.2.2.3 |
Passerelle |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.2.4 |
Resistenza della struttura del veicolo |
1.1.3 2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.5 |
Sicurezza passiva |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.6 |
Sollevamento |
|
|
|
|
2.5.3 |
4.2.2.7 |
Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa |
1.1.3 |
|
|
|
|
4.2.2.8 |
Porte di accesso per personale e merci |
1.1.5 2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.9 |
Caratteristiche meccaniche dei vetri |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.2.10 |
Condizioni di carico e massa ponderata |
1.1.3 |
|
|
|
|
4.2.3.1 |
Sagoma |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.2.1 |
Parametro del carico per asse |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.2.2 |
Carico per ruota |
1.1.3 |
|
|
|
|
4.2.3.3.1 |
Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 2.3.2 |
4.2.3.3.2 |
Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti |
1.1.1 |
1.2 |
|
|
|
4.2.3.4.1 |
Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.2 |
Dinamica di marcia |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.2.1 |
Valori limite per la sicurezza di marcia |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.2.2 |
Valori limite di carico consentiti dal binario |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.3 |
Conicità equivalente |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.3.1 |
Valori di progetto per nuovi profili delle ruote |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.4.3.2 |
Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate |
1.1.2 |
1.2 |
|
|
2.4.3 |
4.2.3.5.1 |
Progetto strutturale del telaio dei carrelli |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
|
4.2.3.5.2.1 |
Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.5.2.2 |
Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
|
4.2.3.5.2.3 |
Sale montate a scartamento variabile |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
|
4.2.3.6 |
Raggio minimo di curvatura |
1.1.1 1.1.2 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.3.7 |
Cacciapietre |
1.1.1 |
|
|
|
|
4.2.4.2.1 |
Frenatura — requisiti funzionali |
1.1.1 2.4.1 |
2.4.2 |
|
|
1.5 |
4.2.4.2.2 |
Frenatura — requisiti di sicurezza |
1.1.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.3 |
Tipo di sistema frenante |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.4.1 |
Comando del freno di emergenza |
2.4.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.4.2 |
Comando del freno di servizio |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.4.3 |
Comando del freno diretto |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.4.4 |
Comando del freno dinamico |
1.1.3 |
|
|
|
|
4.2.4.4.5 |
Comando del freno di stazionamento |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.5.1 |
Prestazioni di frenatura — requisiti generali |
1.1.1 2.4.1 |
2.4.2 |
|
|
1.5 |
4.2.4.5.2 |
Freno d'emergenza |
1.1.2 2.4.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.5.3 |
Freno di servizio |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.5.4 |
Calcoli relativi alla capacità termica |
2.4.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.5.5 |
Freno di stazionamento |
2.4.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.6.1 |
Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia |
2.4.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.6.2 |
Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote |
2.4.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.7 |
Freno dinamico — sistemi frenanti connessi alla trazione |
2.4.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.8.1. |
Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza — indicazioni generali |
2.4.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.8.2. |
Freno magnetico a pattino |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.8.3 |
Freno a corrente parassita sul binario |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.4.9 |
Indicazione di stato e di guasto del freno |
1.1.1 |
1.2 2.4.2 |
|
|
|
4.2.4.10 |
Requisiti relativi ai freni per il soccorso |
|
2.4.2 |
|
|
|
4.2.5.1 |
Servizi igienici |
|
|
|
1.4.1 |
|
4.2.5.2 |
Sistema di comunicazione ai passeggeri: sistema di comunicazione sonora |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.5.3 |
Allarme passeggeri |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.5.4 |
Dispositivi di comunicazione per i passeggeri |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.5.5 |
Porte esterne: accesso e uscita dal materiale rotabile |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.5.6 |
Porte esterne: costruzione del sistema |
1.1.3 2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.5.7 |
Porte intercomunicanti tra unità |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.5.8 |
Qualità dell'aria interna |
|
|
1.3.2 |
|
|
4.2.5.9 |
Finestrini laterali |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.6.1 |
Condizioni ambientali |
|
2.4.2 |
|
|
|
4.2.6.2.1 |
Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea |
1.1.1 |
|
1.3.1 |
|
|
4.2.6.2.2 |
Impulso di pressione in testa |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.6.2.3 |
Variazione massima della pressione nelle gallerie |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.6.2.4 |
Vento trasversale |
1.1.1 |
|
|
|
|
4.2.6.2.5 |
Effetto aerodinamico su binari con ballast |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.1.1 |
Luci anteriori |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.1.2 |
Luci di posizione |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.1.3 |
Luci di coda |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.1.4 |
Comandi dei fanali |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.2.1 |
Tromba (Avvisatore acustico) — indicazioni generali |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 2.6.3 |
4.2.7.2.2 |
Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione |
1.1.1 |
|
1.3.1 |
|
|
4.2.7.2.3 |
Protezione |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.7.2.4 |
Comando dei segnali acustici |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.8.1 |
Prestazioni di trazione |
|
|
|
|
2.4.3 2.6.3 |
4.2.8.2 da 4.2.8.2.1 a 4.2.8.2.9 |
Alimentazione |
|
|
|
|
1.5 2.4.3 2.2.3 |
4.2.8.2.10 |
Protezione elettrica del treno |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.8.3 |
Sistema diesel e altri sistemi di trazione termica |
2.4.1 |
|
|
|
1.4.1 |
4.2.8.4 |
Protezione contro i pericoli elettrici |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.9.1.1 |
Cabina di guida — indicazioni generali |
— |
— |
— |
— |
— |
4.2.9.1.2 |
Accesso e uscita |
1.1.5 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.9.1.3 |
Visibilità esterna |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.3 |
4.2.9.1.4 |
Configurazione interna |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.9.1.5 |
Sedile del macchinista |
|
|
1.3.1 |
|
|
4.2.9.1.6 |
Banco di guida — Ergonomia |
1.1.5 |
|
1.3.1 |
|
|
4.2.9.1.7 |
Climatizzazione e qualità dell'aria |
|
|
1.3.1 |
|
|
4.2.9.1.8 |
Illuminazione interna |
|
|
|
|
2.6.3 |
4.2.9.2.1 |
Vetro frontale — Caratteristiche meccaniche |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.9.2.2 |
Vetro frontale — Caratteristiche ottiche |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.9.2.3 |
Vetro frontale — attrezzature |
|
|
|
|
2.4.3 |
4.2.9.3.1 |
Funzione di controllo dell'attività del macchinista |
1.1.1 |
|
|
|
2.6.3 |
4.2.9.3.2 |
Indicazione della velocità |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.9.3.3 |
Display e schermi del macchinista |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.9.3.4 |
Comandi e indicatori |
1.1.5 |
|
|
|
|
4.2.9.3.5 |
Etichettatura |
|
|
|
|
2.6.3 |
4.2.9.3.6 |
Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra |
1.1.1 |
|
|
|
|
4.2.9.4 |
Strumenti di bordo e attrezzature portatili |
2.4.1 |
|
|
|
2.4.3 2.6.3 |
4.2.9.5 |
Ripostigli per gli effetti personali del personale |
— |
— |
— |
— |
— |
4.2.9.6 |
Dispositivo di registrazione |
|
|
|
|
2.4.4 |
4.2.10.2 |
Sicurezza antincendio — Misure per la prevenzione degli incendi |
1.1.4 |
|
1.3.2 |
1.4.2 |
|
4.2.10.3 |
Misure per la rivelazione/spegnimento degli incendi |
1.1.4 |
|
|
|
|
4.2.10.4 |
Requisiti relativi alle situazioni di emergenza |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.10.5 |
Requisiti in caso di evacuazione |
2.4.1 |
|
|
|
|
4.2.11.2 |
Pulizia esterna dei convogli |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.11.3 |
Raccordi per il sistema di scarico delle toilette |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.11.4 |
Dispositivi per il rifornimento idrico |
|
|
1.3.1 |
|
|
4.2.11.5 |
Interfaccia per il rifornimento idrico |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.11.6 |
Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.11.7 |
Dispositivi di rifornimento carburante |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.11.8 |
Pulizia interna dei convogli — alimentazione |
|
|
|
|
2.5.3 |
4.2.12.2 |
Documentazione generale |
|
|
|
|
1.5 |
4.2.12.3 |
Documentazione relativa alla manutenzione |
1.1.1 |
|
|
|
2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 |
4.2.12.4 |
Documentazione relativa all'esercizio |
1.1.1 |
|
|
|
2.4.2 2.6.1 2.6.2 |
4.2.12.5 |
Diagramma di sollevamento e istruzioni |
|
|
|
|
2.5.3 |
4.2.12.6 |
Descrizioni relative alle operazioni di soccorso |
|
2.4.2 |
|
|
2.5.3 |
3.2. Requisiti essenziali non contemplati dalla presente STI
Alcuni dei requisiti essenziali classificati come «requisiti di portata generale» o «specifici di altri sottosistemi» nell'allegato III della direttiva 2008/57/CE hanno un impatto sul sottosistema «materiale rotabile»; di seguito sono riportati quelli che non rientrano o che rientrano con riserva nell'ambito di applicazione della presente STI.
3.2.1. Requisiti di portata generale, requisiti relativi a manutenzione ed esercizio
La numerazione dei paragrafi e i requisiti essenziali riportati di seguito sono quelli di cui all'allegato III della direttiva 2008/57/CE.
I requisiti essenziali che non rientrano nell'ambito della presente STI sono i seguenti:
1.4. Protezione dell'ambiente
1.4.1. |
«L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.»
Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia. |
1.4.3. |
«Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.»
Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia. |
1.4.4. |
«L'esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di rumore.»
Questo requisito essenziale è disciplinato dalle disposizioni europee vigenti in materia (in particolare la STI «Rumore» e la STI «Materiale rotabile — alta velocità» 2008 (STI HS RST), fino a quando tutto il materiale rotabile sia coperto dalla STI «Rumore»). |
1.4.5. |
«L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.»
Questo requisito essenziale rientra nell'ambito di applicazione dell'infrastruttura. |
2.5 Manutenzione
Questi requisiti essenziali sono rilevanti ai fini dell'ambito di applicazione della presente STI in conformità alla sezione 3.1 della stessa solo per la documentazione tecnica di manutenzione relativa al sottosistema «materiale rotabile»; non rientrano nell'ambito della presente STI per quanto concerne gli impianti di manutenzione.
2.6 Esercizio
Questi requisiti essenziali sono rilevanti ai fini dell'ambito di applicazione della presente STI in conformità alla sezione 3.1 della stessa per la documentazione di esercizio connessa al sottosistema «materiale rotabile» (requisiti essenziali 2.6.1 e 2.6.2), nonché per la compatibilità tecnica del materiale rotabile con le norme di esercizio (requisiti essenziali 2.6.3).
3.2.2. Requisiti specifici di altri sottosistemi
Per ottemperare a questi requisiti essenziali per l'intero sistema ferroviario sono necessari requisiti negli altri sottosistemi interessati.
I requisiti relativi al sottosistema «materiale rotabile» che concorrono al rispetto di questi requisiti essenziali sono menzionati nella sezione 3.1 della presente STI; requisiti essenziali corrispondenti sono stabiliti nelle sezioni 2.2.3 e 2.3.2 dell'allegato III della direttiva 2008/57/CE.
Nell'ambito di applicazione della presente STI non rientrano altri requisiti essenziali.
4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA «MATERIALE ROTABILE»
4.1. Introduzione
4.1.1. Indicazioni generali
(1) |
Il sistema ferroviario dell'Unione, a cui si applica la direttiva 2008/57/CE e di cui fa parte il sottosistema materiale rotabile, è un sistema integrato di cui occorre accertare la coerenza. Tale coerenza deve essere verificata in particolare per quanto riguarda le specifiche del sottosistema materiale rotabile, le sue interfacce con gli altri sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione in cui è integrato, nonché le norme di esercizio e manutenzione. |
(2) |
I parametri fondamentali del sottosistema «materiale rotabile» sono definiti nel capitolo 4 della presente STI. |
(3) |
Fatto salvo il caso in cui ciò sia strettamente necessario per l'interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione, le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema e le relative interfacce descritte nelle sezioni 4.2 e 4.3 non richiedono l'impiego di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche. |
(4) |
Alcune caratteristiche del materiale rotabile, per le quali vi è l'obbligo di inserimento nel «Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati» (sulla base della pertinente decisione della Commissione), sono descritte nelle sezioni 4.2 e 6.2 della presente STI. Tali caratteristiche, inoltre, devono essere riportate nella documentazione tecnica sul materiale rotabile di cui al punto 4.2.12 della presente STI. |
4.1.2. Descrizione del materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI
(1) |
Il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI (indicato come unità nel contesto della presente STI) deve essere descritto nel certificato di verifica CE, utilizzando una delle seguenti caratteristiche:
Nota: l'esercizio multiplo dell'unità sottoposta a valutazione con altre tipologie di materiale rotabile non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI. |
(2) |
Le definizioni riguardanti la composizione dei treni e le unità sono riportate nella sezione 2.2 della presente STI. |
(3) |
Quando è valutata un'unità destinata all'impiego in una o più composizioni bloccate o predefinite, le composizioni per cui tale valutazione è valida sono definite dal richiedente la valutazione e indicate nel certificato di verifica CE. La definizione di ciascuna composizione deve comprendere la denominazione del tipo di ciascun veicolo (o casse dei veicoli e sale montate nel caso di composizioni bloccate articolate) e la loro collocazione nella composizione. Ulteriori informazioni sono fornite ai punti 6.2.8 e 6.2.9. |
(4) |
Alcune caratteristiche o valutazioni di una unità destinata all'impiego nell'esercizio generale comporteranno limiti definiti in relazione alle composizioni dei treni. Tali limiti sono stabiliti nella sezione 4.2 e al punto 6.2.7. |
4.1.3. Principale categorizzazione del materiale rotabile ai fini dell'applicazione dei requisiti della STI
(1) |
Nei seguenti punti della presente STI si fa ricorso a un sistema di categorizzazione tecnica del materiale rotabile per definire i requisiti applicabili a una determinata unità. |
(2) |
La categoria o le categorie tecniche rilevanti per l'unità soggetta all'applicazione della presente STI devono essere individuate dal richiedente la valutazione. Tale categorizzazione deve essere utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE. |
(3) |
Le categorie tecniche del materiale rotabile sono le seguenti:
Un'unità può rientrare in una o più delle categorie summenzionate. |
(4) |
Salvo diversa indicazione nei punti della sezione 4.2, i requisiti specificati nella presente STI si applicano a tutte le categorie tecniche del materiale rotabile precedentemente definite. |
(5) |
In occasione della valutazione si deve considerare anche la configurazione operativa delle unità, distinguendo tra:
|
(6) |
La velocità massima di progetto dell'unità soggetta all'applicazione della presente STI deve essere dichiarata dal richiedente la valutazione; deve essere un multiplo di 5 km/h (cfr. anche il punto 4.2.8.1.2) quando il suo valore è superiore a 60 km/h; tale categorizzazione viene utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione al fine di valutare i requisiti applicabili di questa STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE. |
4.1.4. Categorizzazione del materiale rotabile ai fini della sicurezza antincendio
(1) |
Quanto ai requisiti per la sicurezza antincendio, nella STI «Sicurezza nelle gallerie» (STI SRT) sono definite e specificate quattro categorie di materiale rotabile.
|
(2) |
La compatibilità tra la categoria dell'unità e l'esercizio in galleria è definita nella STI SRT. |
(3) |
Nel caso delle unità progettate per il trasporto di passeggeri o il traino di vetture passeggeri, e soggette all'applicazione della presente STI, la categoria A rappresenta la categoria minima che deve essere selezionata dal richiedente la valutazione; i criteri per la selezione della categoria B sono indicati nella STI SRT. |
(4) |
Tale categorizzazione deve essere utilizzata dall'organismo notificato incaricato della valutazione, al fine di valutare i requisiti applicabili di cui al punto 4.2.10 della presente STI, e deve figurare nel certificato di verifica CE. |
4.2. Specifiche tecniche e funzionali del sottosistema
4.2.1. Indicazioni generali
4.2.1.1.
(1) |
Le specifiche tecniche e funzionali del sottosistema «materiale rotabile» sono raggruppate e articolate nei seguenti punti della presente sezione:
|
(2) |
Per gli aspetti tecnici particolari, di cui ai capitoli 4, 5 e 6 la specifica tecnica e funzionale fa esplicito riferimento a un punto di una norma EN o di un altro documento tecnico, come consentito dall'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2008/57/CE; tali riferimenti sono elencati nell'appendice J della presente STI. |
(3) |
Le informazioni necessarie a bordo perché il personale ferroviario sia al corrente dello stato operativo del treno (stato normale, attrezzatura fuori servizio, situazione di degrado ecc.) sono descritte al punto che tratta la funzione specifica nonché al punto 4.2.12 «documentazione di esercizio e manutenzione». |
4.2.1.2.
(1) |
Quando, per un particolare aspetto tecnico, non è stata ancora messa a punto la specifica tecnica e funzionale necessaria per soddisfare i requisiti essenziali, e pertanto essa non è ripresa nella presente STI, questo aspetto è individuato come punto in sospeso nel relativo punto; l'appendice I della presente STI elenca tutti i punti in sospeso, in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE. L'appendice I indica inoltre se i punti in sospeso concernono la compatibilità tecnica con la rete; a tal fine, l'appendice I è suddivisa in due parti:
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, i punti in sospeso devono essere risolti mediante l'applicazione delle norme tecniche nazionali. |
4.2.1.3.
(1) |
Le funzioni essenziali concernenti la sicurezza sono indicate nella sezione 3.1 della presente STI mediante collegamento ai requisiti essenziali «sicurezza». |
(2) |
I requisiti di sicurezza connessi a queste funzioni sono soggetti alle specifiche tecniche di cui al punto corrispondente della sezione 4.2 (ad esempio «sicurezza passiva», «ruote» ecc.). |
(3) |
Quando tali specifiche tecniche devono essere integrate da requisiti espressi in termini di requisiti di sicurezza (livello di gravità), sono specificate anche nel punto corrispondente della sezione 4.2. |
(4) |
Le apparecchiature elettroniche e il software utilizzati per espletare le funzioni essenziali di sicurezza devono essere sviluppati e valutati secondo una metodologia adeguata per tale tipologia di apparecchiature elettroniche e software. |
4.2.2. Struttura e parti meccaniche
4.2.2.1.
(1) |
In questa parte sono trattati i requisiti relativi alla progettazione della struttura del veicolo (resistenza della struttura del veicolo) e dei collegamenti meccanici (interfacce meccaniche) tra veicoli o tra unità. |
(2) |
La maggior parte di questi requisiti si propone di assicurare l'integrità meccanica del treno in servizio e in operazioni di soccorso nonché di proteggere gli spazi per i viaggiatori e il personale in caso di collisione o deragliamento. |
4.2.2.2.
4.2.2.2.1. Indicazioni generali e definizioni
Per comporre un treno (come definito alla sezione 2.2) i veicoli sono agganciati fra loro in modo che possano essere utilizzati insieme. L'accoppiatore è l'interfaccia meccanica che consente questa operazione. Esistono varie tipologie di accoppiatori:
(1) |
l'accoppiatore «interno» (denominato anche accoppiatore «intermedio») è il dispositivo di accoppiamento tra veicoli che consente di costituire una unità composta da più veicoli (ad esempio una colonna bloccata di carrozze o un complesso automotore); |
(2) |
l'accoppiatore di estremità (accoppiatore «esterno») delle unità è il dispositivo di accoppiamento utilizzato per agganciare due (o più) unità ai fini della composizione di un treno. Un accoppiatore di estremità può essere «automatico», «semiautomatico» o «manuale». Un accoppiatore di estremità può essere utilizzato a fini di soccorso (cfr. punto 4.2.2.2.4). Nel contesto della presente STI, un accoppiatore «manuale» è un sistema di accoppiamento di estremità che richiede la presenza di una o più persone tra le unità da accoppiare o disaccoppiare per l'accoppiamento meccanico delle stesse; |
(3) |
l'accoppiatore di soccorso è il dispositivo di accoppiamento che consente a una unità di essere soccorsa da una unità motrice di recupero dotata di un accoppiatore manuale «standard» come indicato al punto 4.2.2.2.3 qualora l'unità soccorsa sia munita di un sistema di accoppiamento diverso oppure sia del tutto sprovvista di sistemi di accoppiamento. |
4.2.2.2.2. Accoppiatore interno
(1) |
Gli accoppiatori interni tra i vari veicoli (pienamente sostenuti dalle proprie ruote) di un'unità incorporano un sistema in grado di sostenere le sollecitazioni prodotte dalle condizioni di esercizio previste. |
(2) |
Nel caso in cui il sistema di accoppiamento interno tra i veicoli abbia una resistenza longitudinale inferiore all'accoppiatore o agli accoppiatori di estremità dell'unità, occorre che siano specificate le modalità per il soccorso dell'unità in caso di rottura di uno degli accoppiatori interni; tali disposizioni devono essere descritte nella documentazione richiesta al punto 4.2.12.6. |
(3) |
Nel caso di unità articolate, il collegamento tra due veicoli che condividono i medesimi organi di rotolamento deve essere conforme ai requisiti delle specifiche di cui all'appendice J-1, indice 1. |
4.2.2.2.3. Accoppiatore di estremità
a) |
Requisiti generali
|
b) |
Requisiti relativi al sistema di accoppiamento «manuale»
|
4.2.2.2.4. Accoppiatore di soccorso
(1) |
È necessario adottare disposizioni per consentire il recupero in linea in caso di guasto trainando o spingendo l'unità da soccorrere. |
(2) |
Quando l'unità da soccorrere è dotata di un accoppiatore di estremità, il soccorso è possibile mediante una unità motrice provvista del medesimo tipo di sistema di accoppiamento di estremità (compresa un'altezza dal piano del ferro della linea passante per il suo centro compatibile). |
(3) |
Per tutte le unità, il soccorso deve essere possibile mediante un'unità di recupero, ossia un'unità motrice, che dispone a ciascuna delle estremità destinate a essere utilizzate a fini di soccorso:
Questo obiettivo è conseguito tramite un sistema di accoppiamento compatibile installato in via permanente oppure mediante un accoppiatore di soccorso (denominato anche adattatore di soccorso). In quest'ultimo caso, l'unità da valutare sulla base della presente STI deve essere progettata in modo tale da consentire il trasporto a bordo dell'accoppiatore di soccorso. |
(4) |
L'accoppiatore di soccorso (quale definito al punto 5.3.3) deve essere conforme ai seguenti requisiti:
|
(5) |
I requisiti relativi al freno per il soccorso figurano al punto 4.2.4.10 della presente STI. |
4.2.2.2.5. Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento
(1) |
Le unità e i sistemi di accoppiamento di estremità devono essere progettati in modo tale che il personale non sia esposto a inutili rischi durante le operazioni di accoppiamento e disaccoppiamento o di soccorso. |
(2) |
Per soddisfare questo requisito, le unità munite di sistemi di accoppiamento manuale del tipo UIC in virtù del punto 4.2.2.2.3, lettera b), devono soddisfare i seguenti requisiti («rettangolo di Berna»).
|
(3) |
La documentazione relativa all'esercizio e al soccorso di cui ai punti 4.2.12.4 e 4.2.12.6 descrive le misure necessarie per conformarsi al presente requisito. Gli Stati membri possono inoltre esigere l'applicazione di tali requisiti. |
4.2.2.3.
(1) |
Le passerelle predisposte per consentire ai passeggeri di trasferirsi da una carrozza o da un complesso automotore all'altro devono consentire tutti i movimenti dei veicoli in condizioni normali di esercizio senza esporre i passeggeri a inutili rischi. |
(2) |
Se è previsto l'esercizio senza che la passerella sia collegata, deve essere possibile impedire ai passeggeri di accedervi. |
(3) |
I requisiti relativi alla porta della passerella quando questa non è in funzione sono specificati al punto 4.2.5.7 «Elementi inerenti ai passeggeri — porte intercomunicanti tra unità». |
(4) |
Ulteriori requisiti figurano nella STI «Accessibilità per le persone a mobilità ridotta» (STI PMR). |
(5) |
I requisiti del presente punto non si applicano all'estremità dei veicoli dove non è previsto l'uso regolare di quest'area da parte dei passeggeri. |
4.2.2.4.
(1) |
Il presente punto si applica a tutte le unità ad eccezione dei mezzi d'opera. |
(2) |
Per i mezzi d'opera di cui all'appendice C, punto C.1, sono stabiliti requisiti alternativi a quelli espressi nel presente punto per quanto riguarda il carico statico, la categoria e l'accelerazione. |
(3) |
La resistenza statica e dinamica (fatica) delle casse è importante per garantire la sicurezza richiesta per gli occupanti e l'integrità strutturale dei veicoli durante la circolazione come treni ed in manovra. Pertanto, la struttura di ciascun veicolo deve essere conforme ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice 7. Le categorie di materiale rotabile da considerare devono corrispondere alla categoria L per le locomotive e le unità motrici di testa e alle categorie PI o PII per tutti gli altri tipi di veicolo di cui alla presente STI, quali definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 7, punto 5.2. |
(4) |
La resistenza della cassa può essere dimostrata mediante calcoli e/o prove alle condizioni definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 7, punto 9.2. |
(5) |
Nel caso di un'unità progettata per forze di compressione superiori a quelle delle categorie (fissate in precedenza come soglia minima obbligatoria) di cui alla specifica dell'appendice J-1, indice 7, la presente specifica non contempla la soluzione tecnica proposta; in questo caso per le forze di compressione è consentito utilizzare altri documenti normativi pubblicamente disponibili. In tale circostanza l'organismo notificato verifica che i documenti normativi alternativi formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla costruzione e alla prova della struttura del veicolo. Il valore della forza di compressione è registrato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12. |
(6) |
Le condizioni di carico considerate devono essere coerenti con quelle del punto 4.2.2.10 della presente STI. |
(7) |
Le ipotesi riguardanti il carico aerodinamico sono quelle di cui al punto 4.2.6.2.2 della presente STI (transito di due treni). |
(8) |
Le tecniche di giunzione sono soggette ai requisiti riportati in precedenza. Deve esistere una procedura di verifica intesa ad assicurare in fase di produzione che siano controllati i difetti che possono ridurre le caratteristiche meccaniche della struttura. |
4.2.2.5.
(1) |
I requisiti di cui al presente punto si applicano a tutte le unità, ad eccezione delle unità non adibite al trasporto di passeggeri o personale durante l'esercizio e dei mezzi d'opera. |
(2) |
Nel caso di unità progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 520 mm i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto si applicano su base volontaria. Il fatto che il richiedente decida di applicare i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto deve essere riconosciuto dagli Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre esigere l'applicazione di tali requisiti. |
(3) |
Nel caso di locomotive progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 524 mm i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto si applicano su base volontaria. Il fatto che il richiedente decida di applicare i requisiti in materia di sicurezza passiva di cui al presente punto deve essere riconosciuto dagli Stati membri. |
(4) |
Le unità che non possono circolare alle velocità di collisione specificate negli scenari di collisione descritti in seguito sono esenti dalle disposizioni riguardanti lo specifico scenario di collisione. |
(5) |
La sicurezza passiva si propone di integrare la sicurezza attiva quando tutte le altre misure adottate si sono dimostrate inefficaci. A tale scopo, la struttura meccanica dei veicoli deve offrire protezione agli occupanti in caso di collisione offrendo strumenti per:
Per soddisfare questi requisiti funzionali, le unità devono essere conformi ai requisiti specificati nell'appendice J-1, indice 8, relativi alla categoria C-I di progettazione della resistenza alle collisioni (in base alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, tabella 1, sezione 4), se non altrimenti specificato di seguito. Vanno considerati i quattro seguenti scenari di riferimento per le collisioni: — scenario 1: impatto frontale tra due unità identiche; — scenario 2: impatto frontale con un carro merci; — scenario 3: impatto dell'unità con un veicolo stradale di grandi dimensioni a un passaggio a livello; — scenario 4: impatto dell'unità con un ostacolo basso (ad esempio un'autovettura a un passaggio a livello, un animale, una roccia ecc.). Questi scenari sono descritti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, tabella 2 della sezione 5. |
(6) |
Nell'ambito della presente STI, le norme di applicazione della tabella 2 nella specifica di cui al precedente punto 5) sono integrate da quanto segue: l'applicazione dei requisiti relativi agli scenari 1 e 2 per le locomotive:
rimane un punto in sospeso. Nota: tale sforzo di trazione elevato è richiesto per le locomotive adibite al traino di treni merci molto pesanti. |
(7) |
Data la loro architettura specifica, la conformità delle locomotive con un'unica «cabina centrale» ai requisiti dello scenario 3 può, in alternativa, essere dimostrata verificandone la conformità ai seguenti criteri:
|
(8) |
La presente STI specifica i requisiti di resistenza alle collisioni applicabili nel suo ambito di applicazione; pertanto non si applica l'allegato A della specifica di cui all'appendice J-1, indice 8. In relazione agli scenari di collisione di riferimento sopra riportati si applicano i requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, sezione 6. |
(9) |
Per limitare le conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari, le estremità anteriori di locomotive, motrici di testa, carrozze pilota e complessi automotore sono dotate di un cacciaostacoli. I requisiti ai quali devono ottemperare detti cacciaostacoli sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, tabella 3 delle sezioni 5 e 6.5. |
4.2.2.6.
(1) |
Il presente punto si applica a tutte le unità. |
(2) |
Le disposizioni supplementari concernenti il sollevamento dei mezzi d'opera sono specificate nell'appendice C, punto C.2. |
(3) |
Deve essere possibile sollevare in sicurezza ciascun veicolo che costituisce l'unità a scopo di recupero (in seguito a deragliamento o a un altro incidente o evento) e a fini di manutenzione. A tal fine, devono essere fornite interfacce adeguate per la cassa del veicolo (punti di sollevamento), che permettano l'applicazione di forze verticali o quasi verticali. Il veicolo deve essere progettato in modo da permettere il sollevamento completo, ivi compreso l'organo di rotolamento (per esempio, assicurando/attaccando i carrelli alla cassa). Deve altresì essere possibile sollevare un'estremità del veicolo (compreso il relativo organo di rotolamento) mentre l'altra estremità rimane su uno o più organi di rotolamento restanti. |
(4) |
Si raccomanda di progettare i punti di sollevamento in modo che possano essere utilizzati come tali con tutti gli organi di rotolamento del veicolo collegati alla struttura del veicolo stesso. |
(5) |
I punti di sollevamento devono essere posizionati in modo tale da garantire il sollevamento stabile e sicuro del veicolo; al di sotto e attorno a ciascun punto di sollevamento deve essere previsto uno spazio sufficiente per consentire un'agevole installazione dei dispositivi di soccorso; i punti di sollevamento saranno progettati in modo tale che il personale non sia esposto a rischi impropri in condizioni di esercizio normali o durante l'impiego delle attrezzature di soccorso. |
(6) |
Se la struttura inferiore della cassa non consente l'allestimento di punti di sollevamento permanenti, tale struttura deve essere munita di elementi che permettono di fissare punti di sollevamento rimovibili durante le operazioni di riposizionamento su rotaie. |
(7) |
La geometria dei punti di sollevamento permanenti deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 9, punto 5.3; la geometria dei punti di sollevamento rimovibili deve essere conforme alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 9, punto 5.4. |
(8) |
I punti di sollevamento devono essere segnalati in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 10. |
(9) |
La struttura è progettata in considerazione dei carichi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 11, punti 6.3.2 e 6.3.3; la resistenza della cassa può essere dimostrata mediante calcoli o prove alle condizioni definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 11, punto 9.2. Alle stesse condizioni di cui al precedente punto 4.2.2.4 possono essere utilizzati documenti normativi alternativi. |
(10) |
Per ciascun veicolo dell'unità, la documentazione tecnica deve contenere un diagramma di sollevamento, e le corrispondenti istruzioni, come descritto ai punti 4.2.12.5 e 4.2.12.6 della presente STI. Le istruzioni devono essere fornite, per quanto possibile, tramite pittogrammi. |
4.2.2.7.
(1) |
Questo punto si applica a tutte le unità ad eccezione dei mezzi d'opera. |
(2) |
Le disposizioni concernenti la resistenza strutturale dei mezzi d'opera sono specificate nell'appendice C, punto C.1. |
(3) |
I dispositivi fissi, compresi quelli all'interno delle aree passeggeri, devono essere assicurati alla struttura della cassa in modo tale che non possano allentarsi e costituire un rischio per l'incolumità dei passeggeri o determinare un deragliamento. A tal fine, il fissaggio di tali dispositivi deve essere progettato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 12, prendendo in considerazione la categoria L per le locomotive e la categoria P-I o P-II per il materiale rotabile passeggeri. |
Alle stesse condizioni di cui al precedente punto 4.2.2.4 possono essere utilizzati documenti normativi alternativi.
4.2.2.8.
(1) |
Le porte utilizzate dai passeggeri sono trattate al punto 4.2.5 della presente STI: «Elementi inerenti ai passeggeri». Le porte delle cabine sono trattate al punto 4.2.9 della presente STI. Il presente punto riguarda le porte di accesso per merci e personale di bordo diverse dalle porte delle cabine. |
(2) |
I veicoli dotati di uno scompartimento destinato al personale di bordo o a merci devono essere muniti di un dispositivo per chiudere e bloccare le porte. Le porte devono rimanere chiuse e bloccate fino allo sblocco intenzionale. |
4.2.2.9.
(1) |
Eventuali pannelli in vetro (specchi compresi) utilizzati devono essere costituiti da vetro stratificato oppure temperato conforme a una delle pertinenti norme pubblicamente disponibili adeguate per l'applicazione ferroviaria per quanto riguarda la qualità e l'ambito di utilizzo, minimizzando così il rischio per l'incolumità di passeggeri e personale derivante dalla loro frantumazione. |
4.2.2.10.
(1) |
Si devono determinare le seguenti condizioni di carico definite nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 13, punto 2.1:
|
(2) |
Le ipotesi formulate per ottenere le condizioni di carico sopra menzionate devono essere giustificate e documentate nella documentazione generale di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI. Queste ipotesi si basano su una categorizzazione del materiale rotabile (treni ad alta velocità, treni a lunga percorrenza, altri treni) e su una descrizione del carico utile (passeggeri, carico utile per m2 nelle aree passeggeri e di servizio), conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 13; i valori per i differenti parametri possono discostarsi da tale norma, purché ciò sia giustificato. |
(3) |
Per i mezzi d'opera si possono utilizzare condizioni di carico diverse (massa minima, massa massima) al fine di tener conto di attrezzature opzionali a bordo. |
(4) |
La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.1 della presente STI. |
(5) |
Per ciascuna condizione di carico sopra definita, nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 devono figurare le seguenti informazioni:
|
Nota: nel caso delle unità dotate di ruote indipendenti il termine «asse» è interpretato come nozione geometrica e non come componente fisico; ciò vale per l'intera STI salvo se diversamente specificato.
4.2.3. Interazione ruota-rotaia e sagoma
4.2.3.1.
(1) |
Il presente punto riguarda le norme per il calcolo e la verifica del dimensionamento del materiale rotabile in modo che esso possa circolare su una o più infrastrutture senza rischi di interferenza. |
Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento di 1 520 mm
(2) |
Il richiedente seleziona il profilo di riferimento inteso, compreso il profilo di riferimento per le parti inferiori. Questo profilo di riferimento deve figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 della presente STI. |
(3) |
La conformità di un'unità al profilo di riferimento inteso è stabilita mediante uno dei metodi illustrati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 14. Nel corso di un periodo transitorio che termina 3 anni dopo la data di applicazione della presente STI, per motivi di compatibilità tecnica con la rete nazionale esistente il profilo di riferimento di un'unità può, in alternativa, essere stabilito in conformità alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo. Ciò non deve tuttavia impedire l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI. |
(4) |
Qualora l'unità sia dichiarata conforme a uno o più dei contorni di riferimento G1, GA, GB, GC o DE3, compresi quelli relativi alla parte inferiore GI1, GI2 o GI3, come indicato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 14, la conformità è stabilita mediante il metodo cinematico riportato nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 14. La conformità ai citati contorni di riferimento deve figurare nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 della presente STI. |
(5) |
Per le unità elettriche, la sagoma del pantografo deve essere verificata mediante calcoli effettuati secondo la specifica di cui all'appendice J-1, indice 14, punto A.3.12 per assicurare che l'inviluppo del pantografo sia conforme al profilo cinematico meccanico del pantografo che a sua volta è determinato conformemente all'appendice D della STI ENE e dipende dalla scelta effettuata per la geometria dell'archetto del pantografo: le due soluzioni consentite sono illustrate al punto 4.2.8.2.9.2 della presente STI. Nella sagoma dell'infrastruttura si tiene conto della tensione dell'alimentazione elettrica al fine di assicurare adeguate distanze di isolamento tra il pantografo e le installazioni fisse. |
(6) |
L'inclinazione laterale del pantografo specificata al punto 4.2.10 della STI ENE e utilizzata ai fini del calcolo della sagoma cinematica meccanica deve essere validata da calcoli o misurazioni di cui alla specifica dell'appendice J-1, indice 14. |
Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento di 1 520 mm
(7) |
Il contorno statico del veicolo deve essere compreso nella sagoma uniforme del veicolo «T»; il contorno di riferimento per l'infrastruttura è la sagoma «S». Tale contorno è specificato nell'appendice B. |
(8) |
Per le unità elettriche, la sagoma del pantografo deve essere verificata mediante calcoli per assicurare che l'inviluppo del pantografo sia conforme al profilo statico meccanico del pantografo definito nell'appendice D della STI ENE; si tiene conto della scelta effettuata per la geometria dell'archetto del pantografo: le soluzioni consentite sono illustrate al punto 4.2.8.2.9.2 della presente STI. |
4.2.3.2.
4.2.3.2.1. Parametro del carico per asse
(1) |
Il carico per asse è un parametro di interfaccia tra l'unità e l'infrastruttura. Il carico per asse è un parametro di prestazione dell'infrastruttura specificato al punto 4.2.1 della STI INF e dipende dalla codifica della linea. Deve essere considerato in combinazione con la distanza tra gli assi, la lunghezza del treno e la velocità massima consentita all'unità sulla linea in esame. |
(2) |
Le seguenti caratteristiche da utilizzare come interfaccia con l'infrastruttura devono far parte della documentazione generale prodotta al momento della valutazione dell'unità e descritta al punto 4.2.12.2 della presente STI:
|
(3) |
Utilizzo di tali informazioni a livello di esercizio per la verifica della compatibilità tra il materiale rotabile e l'infrastruttura (non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI): Il carico per ogni singolo asse dell'unità da utilizzare come parametro di interfaccia con l'infrastruttura deve essere definito dall'impresa ferroviaria in conformità al punto 4.2.2.5 della STI OPE, considerando il carico atteso per il servizio previsto (non definito al momento della valutazione dell'unità). Il carico per asse nella condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale» rappresenta il valore massimo possibile per il carico per asse summenzionato. Deve essere preso in considerazione, inoltre, il carico massimo considerato per la progettazione del sistema frenante di cui al punto 4.2.4.5.2. |
4.2.3.2.2. Carico per ruota
(1) |
Il rapporto della differenza del carico per ruota per ogni asse, Δqj = (Ql – Qr)/(Ql + Qr), deve essere valutato mediante misurazione del carico per ruota, considerando la condizione di carico «massa di progetto in ordine di marcia». Un rapporto superiore al 5 % del carico per asse per tali sale montate è consentito solo se dimostrato accettabile dalla prova per la dimostrazione della sicurezza contro il deragliamento su sghembi specificata al punto 4.2.3.4.1 della presente STI. |
(2) |
La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.2 della presente STI. |
(3) |
Per le unità che hanno un carico per asse con massa di progetto in condizioni di carico utile normale pari o inferiore a 22,5 tonnellate e un diametro delle ruote usurate pari o superiore a 470 mm, il rapporto tra il carico per ruota ed il diametro della ruota (Q/D) deve essere pari o inferiore a 0,15 kN/mm, misurato per il diametro minimo della ruota usurata e per massa di progetto in condizioni di carico utile normale. |
4.2.3.3.
4.2.3.3.1. Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni
(1) |
Per le unità destinate a circolare su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm, l'insieme delle caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni è fornito ai punti 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 e 4.2.3.3.1.3. Si fa riferimento ai punti della specifica di cui all'appendice J-2, indice 1, della presente STI (riportata anche nell'allegato A, indice 77, della STI CCS). |
(2) |
L'insieme delle caratteristiche con cui il materiale rotabile è compatibile deve essere riportato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. |
4.2.3.3.1.1. Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario
— |
Geometria del veicolo
|
— |
Progetto del veicolo
|
— |
Emissioni di isolanti
|
— |
Compatibilità elettromagnetica (Electromagnetic Compatibility — EMC)
|
4.2.3.3.1.2. Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui contatori assi
— |
Geometria del veicolo
|
— |
Geometria delle ruote
|
— |
Progetto del veicolo
|
— |
Compatibilità elettromagnetica (Electromagnetic Compatibility — EMC)
|
4.2.3.3.1.3. Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura loop
— |
Progetto del veicolo
|
4.2.3.3.2. Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti
(1) |
Il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti ha l'obiettivo di individuare i cuscinetti delle boccole difettosi. |
(2) |
Per le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, deve essere presente un'apparecchiatura di rilevamento a bordo. |
(3) |
Per le unità con velocità massima di progetto inferiore a 250 km/h, e destinate ad operare su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm, il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti deve essere fornito e realizzato mediante apparecchiatura di bordo (conformemente alla specifica di cui al punto 4.2.3.3.2.1) o utilizzando apparecchiature di terra (conformemente alla specifica di cui al punto 4.2.3.3.2.2). |
(4) |
La presenza di un sistema di bordo e/o la compatibilità con apparecchiature di terra deve essere riportata nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. |
4.2.3.3.2.1. Requisiti applicabili alle apparecchiature di rilevamento di bordo
(1) |
Tali apparecchiature devono essere in grado di segnalare il deterioramento di uno qualunque dei cuscinetti delle boccole dell'unità. |
(2) |
La condizione dei cuscinetti viene valutata mediante il monitoraggio della loro temperatura o delle loro frequenze dinamiche o di qualsiasi altra caratteristica che ne riveli la condizione. |
(3) |
L'impianto di rilevamento deve essere interamente installato a bordo dell'unità ed i messaggi di diagnostica devono essere disponibili a bordo. |
(4) |
I messaggi di diagnostica emessi sono descritti, e di essi si tiene conto, nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4 della presente STI e nella documentazione di manutenzione di cui al punto 4.2.12.3 della presente STI. |
4.2.3.3.2.2. Requisiti del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura di terra
(1) |
Nel caso delle unità progettate per operare sul sistema con scartamento di 1 435 mm la zona del materiale rotabile visibile dall'attrezzatura di terra è l'area definita nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 15. |
(2) |
Per le unità progettate per operare su altri scartamenti, laddove pertinente viene dichiarato un caso specifico (norma armonizzata disponibile per la rete interessata). |
4.2.3.4.
4.2.3.4.1. Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario
(1) |
L'unità deve essere progettata per garantire la circolazione sicura sugli sghembi di binario, considerando specificatamente la fase di transizione tra un binario sopraelevato e in piano e i difetti di livellamento trasversale. |
(2) |
La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.3 della presente STI. |
Tale procedura di valutazione della conformità è applicabile a carichi per asse compresi tra quelli riportati al punto 4.2.1 della STI INF e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 16.
Non è applicabile ai veicoli progettati per carichi per asse più elevati; tali casi possono essere contemplati dalle normative nazionali o dalle procedure per le soluzioni innovative di cui all'articolo10 e al capitolo 6 della presente STI.
4.2.3.4.2. Dinamica di marcia
(1) |
Il presente punto è applicabile alle unità progettate per una velocità superiore a 60 km/h, fatta eccezione per i mezzi d'opera, i cui requisiti sono stabiliti nell'appendice C, punto C.3, e per le unità progettate per circolare sullo scartamento di 1 520 mm, i requisiti per le quali costituiscono un punto in sospeso. |
(2) |
Il comportamento dinamico di un veicolo ha una forte influenza sulla sicurezza della circolazione e sul carico sul binario. È una funzione essenziale per la sicurezza soggetta ai requisiti del presente punto. |
a) Requisiti tecnici
(3) |
L'unità deve circolare in sicurezza e produrre un livello accettabile di carico sul binario quando opera entro i limiti definiti dalla combinazione o dalle combinazioni di velocità e insufficienza di sopraelevazione nelle condizioni di riferimento fissate nel documento tecnico di cui all'appendice J-2, indice 2. Questo aspetto viene valutato verificando che siano rispettati i valori limite sottospecificati ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2 della presente STI. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.4 della presente STI. |
(4) |
I valori limite e la valutazione della conformità menzionati al punto 3 sono applicabili a carichi per asse compresi tra quelli riportati al punto 4.2.1 della STI INF e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 16. Non sono invece applicabili a veicoli progettati per carichi per asse superiori, in quanto non sono definiti valori limite armonizzati di carico sul binario. Tali casi possono essere contemplati dalle normative nazionali o dalla procedura per le soluzioni innovative di cui all'articolo 10 e al capitolo 6 della presente STI. |
(5) |
Il verbale di prova concernente la dinamica di marcia (compresi i limiti d'uso e i parametri di carico su binario) figura nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. I parametri di carico su binario (inclusi quelli supplementari Ymax, Bmax e Bqst, se pertinenti) da registrare sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 16, con le modifiche indicate nel documento tecnico di cui all'appendice J-2, indice 2. |
b) Requisiti supplementari in caso di utilizzo di un sistema attivo
(6) |
Quando sono utilizzati sistemi attivi (basati su software o attuatori programmabili di controllo) un guasto funzionale presenta in genere un potenziale capace di provocare perdita di vite umane in entrambi gli scenari seguenti:
Considerando la gravità delle conseguenze di un tale guasto è necessario dimostrare che il rischio sia tenuto sotto controllo ad un livello accettabile. La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI. |
c) Requisiti supplementari in caso di installazione di un sistema di rilevamento dell'instabilità (facoltativo)
(7) |
Il sistema di rilevamento dell'instabilità, che viene descritto nella documentazione tecnica, fornisce informazioni relative alla necessità di adottare misure di esercizio (quali la riduzione della velocità ecc.). Le misure di esercizio sono descritte nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4 della presente STI. |
4.2.3.4.2.1. Valori limite per la sicurezza di marcia
(1) |
I valori limite per la sicurezza di marcia che l'unità deve rispettare sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 17 e, inoltre, per i treni destinati a circolare con insufficienza di sopraelevazione > 165 mm, nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 18, con le modifiche indicate nel documento tecnico di cui all'appendice J-2, indice 2. |
4.2.3.4.2.2. Valori limite di carico consentiti dal binario
(1) |
I valori limite di carico consentiti dal binario che l'unità deve rispettare (nella valutazione secondo il metodo normale) sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 19, con le modifiche indicate nel documento tecnico di cui all'appendice J-2, indice 2. |
(2) |
Nel caso in cui i valori stimati superino i summenzionati valori limite, le condizioni di esercizio del materiale rotabile (ad esempio la velocità massima e l'insufficienza di sopraelevazione) possono essere adeguate in considerazione delle caratteristiche del binario (ad esempio raggio di curvatura, sezione trasversale del binario, spaziatura delle traverse, intervalli di manutenzione del binario). |
4.2.3.4.3. Conicità equivalente
4.2.3.4.3.1. Valori di progetto per nuovi profili delle ruote
(1) |
Il punto 4.2.3.4.3 è applicabile a tutte le unità, fatta eccezione per le unità progettate per circolare sullo scartamento di 1 520 mm o 1 600 mm, i requisiti per le quali costituiscono un punto in sospeso. |
(2) |
Il nuovo profilo della ruota e la distanza tra le superfici attive delle ruote sono verificati in relazione ai limiti di conicità equivalente utilizzando gli scenari di calcolo di cui al punto 6.2.3.6 della presente STI al fine di verificare l'idoneità del nuovo profilo di ruota proposto per l'infrastruttura in conformità alla STI INF. |
(3) |
Le unità dotate di ruote indipendenti sono esenti da tali requisiti. |
4.2.3.4.3.2. Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate
(1) |
Le conicità equivalenti combinate per le quali il veicolo è progettato, verificate dalla dimostrazione di conformità della dinamica di marcia di cui al punto 6.2.3.4 della presente STI, sono specificate nella documentazione di manutenzione per le condizioni in servizio di cui al punto 4.2.12.3.2, tenendo conto del contributo dei profili di ruota e rotaia. |
(2) |
Qualora sia segnalata un'instabilità di marcia, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono localizzare congiuntamente il settore della linea interessato. |
(3) |
L'impresa ferroviaria misura i profili delle ruote e lo scartamento esterno dei bordini (distanza tra le superfici attive) delle sale montate in questione. La conicità equivalente è calcolata utilizzando gli scenari di calcolo di cui al punto 6.2.3.6 per verificare la conformità alla conicità massima equivalente per la quale il veicolo è stato progettato e sottoposto a prova. In caso di non conformità, i profili della ruota devono essere corretti. |
(4) |
Se la conicità delle sale montate è conforme alla conicità massima equivalente per la quale il veicolo è stato progettato e sottoposto a prova, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono effettuare un'indagine congiunta per determinare le ragioni dell'instabilità. |
(5) |
Le unità dotate di ruote indipendenti sono esenti da tali requisiti. |
4.2.3.5.
4.2.3.5.1. Progetto strutturale del telaio dei carrelli
(1) |
Per le unità che comprendono un telaio dei carrelli, si deve dimostrare l'integrità della struttura dello stesso, dell'alloggiamento delle boccole e di tutte le attrezzature fissate su di esso utilizzando i metodi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 20. |
(2) |
Il collegamento cassa-carrello deve essere conforme ai requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice 21. |
(3) |
Le ipotesi adottate per valutare i carichi dovuti alla circolazione del carrello (formule e coefficienti) in linea con la specifica di cui all'appendice J-1, indice 20, devono essere giustificate e documentate nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. |
4.2.3.5.2. Sale montate
(1) |
Ai fini della presente STI, le sale montate sono definite in modo da includere le parti principali che assicurano l'interfaccia meccanica con il binario (ruote e elementi connessi: ad esempio, asse trasversale, asse delle ruote indipendenti) e le parti accessorie (cuscinetti, boccole, riduttori e dischi dei freni). |
(2) |
La sala montata deve essere progettata e fabbricata con una metodologia coerente utilizzando un insieme di situazioni di carico coerenti con le condizioni di carico definite al punto 4.2.2.10 della presente STI. |
4.2.3.5.2.1. Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate
Comportamento meccanico delle sale montate
(1) |
Le caratteristiche meccaniche delle sale montate devono assicurare la circolazione sicura del materiale rotabile. Le caratteristiche meccaniche riguardano:
La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI. |
Comportamento meccanico degli assi
(2) |
Le caratteristiche degli assi garantiscono la trasmissione di forze e coppia. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI. |
Caso di unità dotate di ruote indipendenti
(3) |
Le caratteristiche dell'estremità dell'asse (interfaccia tra ruota e organo di rotolamento) garantiscono la trasmissione di forze e coppia. La procedura di valutazione della conformità deve essere conforme al punto 7) del punto 6.2.3.7 della presente STI. |
Comportamento meccanico delle boccole
(4) |
La boccola deve essere progettata in considerazione delle caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.7 della presente STI. |
(5) |
I limiti della temperatura sono definiti mediante prova e registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. Il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi è definito al punto 4.2.3.3.2 della presente STI. |
Dimensioni geometriche delle sale montate
(6) |
Le dimensioni geometriche delle sale montate (definite nella figura 1) devono rispettare i valori limite specificati nella tabella 1 per il corrispondente scartamento. Tali valori limite devono essere considerati come valori di progetto (sale montate nuove) e valori limite in servizio (da utilizzare a fini di manutenzione; cfr. anche il punto 4.5 della presente STI). Tabella 1 Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle sale montate
La quota AR si misura all'altezza del piano della rotaia. Le quote AR e SR devono essere conformi a condizioni del veicolo sia carico che vuoto. Il fabbricante può specificare tolleranze minori, comprese nei limiti indicati, nella documentazione di manutenzione per valori in servizio. La quota SR è misurata a 10 mm al di sopra della superficie di rotolamento (come indicato nella figura 2). Figura 1 Simboli per le sale montate
|
4.2.3.5.2.2. Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote
Comportamento meccanico delle ruote
(1) |
Le caratteristiche delle ruote garantiscono la circolazione sicura del materiale rotabile e contribuiscono alla guida dello stesso. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.1.3.1 della presente STI. |
Dimensioni geometriche delle ruote
(2) |
Le dimensioni geometriche delle ruote, definite nella figura 2, devono rispettare i valori limite specificati nella Tabella 2. Tali valori limite devono essere considerati come valori di progetto (ruote nuove) e valori limite in servizio (da utilizzare a fini di manutenzione; cfr. anche il punto 4.5). Tabella 2 Limiti in servizio delle dimensioni geometriche delle ruote
Figura 2 Simboli per le ruote Testo di immagine |
(3) |
Le unità dotate di ruote indipendenti devono soddisfare, oltre ai requisiti del presente punto relativo alle ruote, i requisiti della presente STI per le caratteristiche geometriche delle sale montate definite al punto 4.2.3.5.2.1. |
4.2.3.5.2.3. Sale montate a scartamento variabile
(1) |
Il presente requisito si applica alle unità munite di sale montate a scartamento variabile con cambio tra lo scartamento di 1 435 mm e un altro scartamento che rientra nell'ambito di applicazione della presente STI. |
(2) |
Il meccanismo di cambio della sala montata deve assicurare il blocco sicuro nella corretta e prevista posizione assiale della ruota. |
(3) |
Deve essere possibile la verifica visiva esterna dello stato del sistema di blocco (bloccato o sbloccato). |
(4) |
Se la sala montata è dotata di dispositivo di frenatura, devono essere assicurati la posizione e il blocco nella posizione corretta di tale dispositivo. |
(5) |
La procedura di valutazione della conformità ai requisiti specificati al presente punto è un punto in sospeso. |
4.2.3.6.
(1) |
Il raggio minimo delle curve su cui si deve poter circolare deve essere pari a 150 m per tutte le unità. |
4.2.3.7.
(1) |
Il presente requisito si applica alle unità provviste di cabina di guida. |
(2) |
Le ruote devono essere protette dai danni causati da oggetti di piccole dimensioni presenti sulle rotaie. Questo requisito può essere soddisfatto da cacciapietre posti davanti alle ruote dell'asse di testa. |
(3) |
L'altezza dell'estremità inferiore del cacciapietre sopra il piano della rotaia deve essere:
tenendo conto in particolare dell'usura delle ruote e della compressione delle sospensioni. |
(4) |
Il cacciaostacoli specificato al punto 4.2.2.5, se ha il margine inferiore a meno di 130 mm dal piano della rotaia in qualsiasi condizione, soddisfa il requisito funzionale dei cacciapietre e pertanto è permesso non installare i cacciapietre. |
(5) |
Un cacciapietre deve essere progettato per resistere a una forza longitudinale statica minima senza deformazioni permanenti di 20 kN. Questo requisito deve essere verificato mediante calcolo. |
(6) |
Un cacciapietre deve essere progettato in modo tale che, durante la deformazione plastica, non ostruisca il binario o l'organo di rotolamento e che il contatto con la superficie di rotolamento della ruota, se si verifica, non crei rischi di deragliamento. |
4.2.4. Frenatura
4.2.4.1.
(1) |
Il sistema frenante di un treno serve a garantire che la velocità dello stesso possa essere ridotta o mantenuta su binario in pendenza, oppure che il treno possa essere fermato entro lo spazio massimo di frenata consentito. La frenatura assicura altresì l'immobilizzazione di un treno. |
(2) |
I fattori primari che influiscono sulle prestazioni di frenatura sono la potenza di frenatura (produzione della forza frenante), la massa del treno, la sua resistenza al rotolamento, la velocità, l'aderenza disponibile. |
(3) |
Le singole prestazioni delle unità utilizzate in varie composizioni di treno sono definite in modo che si possa desumere la prestazione di frenatura complessiva del treno. |
(4) |
Le prestazioni di frenatura sono determinate dai profili di decelerazione (decelerazione = F(velocità) e tempo di risposta equivalente). Si possono utilizzare anche la distanza di arresto, la percentuale di peso frenato (denominata anche «lambda» o «percentuale di massa frenata»), la massa frenata; questi dati possono essere calcolati (direttamente o tramite la distanza di arresto) dai profili di decelerazione. Le prestazioni di frenatura possono variare con la massa del treno o del veicolo. |
(5) |
Le prestazioni di frenatura minime del treno necessarie per il suo impiego su una linea a una velocità prevista dipendono dalle caratteristiche della linea (sistema di segnalamento, velocità massima, gradienti, margine di sicurezza della linea) e sono una caratteristica dell'infrastruttura. I dati principali del treno o veicolo afferenti alle prestazioni di frenatura sono definiti al punto 4.2.4.5 della presente STI. |
4.2.4.2.
4.2.4.2.1. Requisiti funzionali
I seguenti requisiti interessano tutte le unità.
Le unità devono essere dotate di:
(1) |
una funzione di frenatura principale utilizzabile durante la circolazione per servizio e per frenatura d'emergenza; |
(2) |
una funzione di frenatura di stazionamento, utilizzabile quando il treno è in sosta, che consenta l'applicazione di una forza frenante in assenza di energia disponibile a bordo per un periodo di tempo illimitato. |
La funzione frenante principale di un treno deve essere:
(3) |
continua: il segnale di applicazione dei freni è trasmesso da un comando centrale all'intero treno mediante una linea di controllo; |
(4) |
automatica: un'interruzione involontaria (perdita di integrità, linea priva di energia) della linea di controllo comporta l'attivazione dei freni su tutti i veicoli del treno. |
(5) |
È consentito integrare la funzione frenante principale con sistemi frenanti aggiuntivi descritti al punto 4.2.4.7 (freno dinamico — sistema frenante connesso al sistema di trazione) e/o al punto 4.2.4.8 (sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza). |
(6) |
Nella progettazione del sistema frenante deve essere presa in considerazione la dissipazione dell'energia di frenatura, che non deve arrecare danni ai componenti del sistema frenante in condizioni operative normali; questa condizione deve essere verificata mediante i calcoli di cui al punto 4.2.4.5.4 della presente STI. Nella progettazione del materiale rotabile si deve anche tener conto della temperatura raggiunta attorno ai componenti dei freni. |
(7) |
La progettazione del sistema frenante deve comprendere i mezzi per il monitoraggio e le prove specificate al punto 4.2.4.9 della presente STI. I requisiti del presente punto 4.2.4.2.1 che figurano di seguito si applicano a livello del treno alle unità le cui composizioni di esercizio sono definite in fase di progettazione (ovvero unità valutate in composizioni bloccate o predefinite, locomotive che circolano autonomamente). |
(8) |
Le prestazioni di frenatura devono essere conformi ai requisiti di sicurezza riportati al punto 4.2.4.2.2 in caso di interruzione involontaria della linea di controllo del freno e nell'eventualità di una interruzione dell'alimentazione dell'energia frenante, dell'alimentazione elettrica o di altre fonti energetiche. |
(9) |
In particolare, deve essere disponibile un'energia frenante a bordo del treno (energia accumulata), distribuita lungo il treno in conformità al progetto del sistema frenante, in quantità sufficiente ad assicurare l'applicazione delle forze frenanti necessarie. |
(10) |
Nella progettazione del sistema frenante si devono prevedere attivazioni e rilasci successivi dei freni (inesauribilità). |
(11) |
In caso di spezzamento accidentale del treno, le due parti del treno devono essere portate all'arresto completo; non occorre assicurare che le prestazioni di frenatura delle due parti del treno coincidano con quelle in modalità normale. |
(12) |
In caso di interruzione dell'alimentazione dell'energia frenante o dell'alimentazione elettrica, deve essere possibile mantenere in una posizione di arresto, quanto meno per due ore, una unità con un carico massimo di frenatura (quale definito al punto 4.2.4.5.2) su una pendenza del 40 % utilizzando soltanto il freno ad attrito del sistema di frenatura principale. |
(13) |
Il sistema di comando della frenatura dell'unità deve avere tre modalità di comando: — frenatura di emergenza: applicazione di una forza frenante predefinita in un tempo massimo di risposta predefinito per arrestare il treno con un livello definito di prestazione frenante; — frenatura di servizio: applicazione di una forza frenante regolabile per controllare la velocità del treno, compreso l'arresto e la temporanea immobilizzazione; — frenatura di stazionamento: applicazione di una forza frenante per mantenere immobile in via permanente il treno (o il veicolo) in una posizione di arresto, in assenza di energia disponibile a bordo. |
(14) |
Un ordine di attivazione dei freni, in qualunque modalità di comando, deve assumere il controllo del sistema frenante, anche in caso di ordine di rilascio dei freni attivi; questo requisito può essere omesso quando la soppressione intenzionale di un ordine di attivazione dei freni è dato dal macchinista (ad esempio inibizione dell'allarme passeggeri, disaccoppiamento…). |
(15) |
Per velocità superiori a 5 km/h, il contraccolpo massimo dovuto all'utilizzo dei freni deve essere inferiore a 4 m/s3. Il comportamento del contraccolpo può essere desunto dal calcolo e dalla valutazione della dinamica di decelerazione misurata durante le prove di frenatura (come descritto ai punti 6.2.3.8 e 6.2.3.9). |
4.2.4.2.2. Requisiti di sicurezza
(1) |
Il sistema frenante è lo strumento deputato ad arrestare un treno e quindi concorre al livello di sicurezza del sistema ferroviario. I requisiti funzionali di cui al punto 4.2.4.2.1 contribuiscono ad assicurare il funzionamento sicuro del sistema frenante; è tuttavia necessaria un'analisi del rischio per valutare le prestazioni di frenatura, poiché sono coinvolti più componenti. |
(2) |
Per gli scenari di rischio considerati, i requisiti di sicurezza corrispondenti da soddisfare sono riportati nella seguente tabella 3. Dove la tabella specifica casi con conseguenze gravi, è necessario dimostrare che i rischi corrispondenti siano tenuti sotto controllo ad un livello accettabile, tenuto conto delle avarie funzionali suscettibili di determinare direttamente le conseguenze gravi riportate nella tabella. Tabella 3 Sistema di frenatura — requisiti di sicurezza
Nello studio sulla sicurezza si devono considerare i sistemi frenanti aggiuntivi alle condizioni di cui ai punti 4.2.4.7 e 4.2.4.8. La dimostrazione di conformità (procedura di valutazione della conformità) è descritta al punto 6.2.3.5 della presente STI. |
4.2.4.3.
(1) |
Le unità progettate e valutate per essere impiegate nell'esercizio generale (varie composizioni di veicoli di diversa origine; composizione del treno non definita in fase di progettazione) su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm devono essere provviste di un sistema frenante con una condotta compatibile con il sistema frenante UIC. A tal fine, la specifica di cui all'appendice J-1, indice 22, «Requisiti per il sistema frenante dei treni trainati da una locomotiva», indica i principi da applicare. Il presente requisito è stabilito per assicurare in un treno la compatibilità tecnica della funzione frenante tra i veicoli di origine diversa. |
(2) |
Non vi sono requisiti per la tipologia di sistema frenante per le unità (complessi automotore o veicoli) valutati in composizione bloccata o predefinita. |
4.2.4.4.
4.2.4.4.1. Comando del freno di emergenza
(1) |
Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida. |
(2) |
Devono essere disponibili almeno due dispositivi di comando di frenatura d'emergenza indipendenti, che consentano l'attivazione del freno d'emergenza con un'azione semplice e unica da parte del macchinista nella sua posizione normale di guida, utilizzando una sola mano. Nella dimostrazione della conformità al requisito di sicurezza n. 1 della tabella 3 di cui al punto 4.2.4.2.2. si può considerare l'attivazione in sequenza di questi due dispositivi. Uno dei due dispositivi deve essere un pulsante rosso a pressione (pulsante a fungo). La posizione di frenatura d'emergenza di questi due dispositivi, una volta attivati, deve essere autobloccante mediante dispositivo meccanico; lo sblocco da questa posizione deve essere possibile solo intenzionalmente. |
(3) |
Il freno d'emergenza deve poter essere attivato anche dal sistema di controllo-comando e segnalamento di bordo, definito nella STI CCS. |
(4) |
Se il comando non è annullato, l'attivazione del freno di emergenza deve determinare in via permanente e automatica le seguenti azioni:
|
4.2.4.4.2. Comando del freno di servizio
(1) |
Il presente punto si applica alle unità provviste di cabina di guida. |
(2) |
La funzione di frenatura di servizio deve consentire al macchinista di modulare (mediante attivazione o rilascio) la forza frenante tra un valore minimo e massimo in una gamma di almeno 7 stadi (compreso il rilascio dei freni e la forza frenante massima), al fine di controllare la velocità del treno. |
(3) |
Il comando del freno di servizio deve essere attivo in un'unica ubicazione sul treno. Per soddisfare questo requisito, deve essere possibile isolare la funzione di frenatura di servizio di qualsiasi altro comando del freno di servizio della o delle unità che sono parte di una composizione di un treno, come definita per le composizioni bloccate e predefinite. |
(4) |
Quando la velocità del treno è superiore a 15 km/h, l'attivazione del freno di servizio da parte del macchinista deve comportare automaticamente l'interruzione di qualsiasi sforzo di trazione; tale interruzione non deve essere resettata fino a quando l'ordine di trazione non è annullato dal macchinista. |
Note:
— |
qualora la frenatura di servizio e la trazione siano controllate da un regolatore automatico della velocità, non è necessario che il comando di trazione sia annullato dal macchinista; |
— |
un freno ad attrito può essere impiegato intenzionalmente a una velocità superiore a 15 km/h con trazione per scopi specifici (sbrinamento, pulizia dei componenti dei freni ecc.); non deve essere possibile utilizzare queste particolari funzionalità in caso di emergenza o attivazione del freno di servizio. |
4.2.4.4.3. Comando del freno diretto
(1) |
Le locomotive (unità progettate per trainare carri merci o vetture passeggeri) valutate per l'esercizio generale devono essere provviste di un sistema di frenatura diretta. |
(2) |
Il sistema di frenatura diretta deve consentire l'attivazione di una forza frenante sulla o sulle unità interessate, indipendentemente dal comando del freno principale, mentre nella o nelle altre unità del treno non sono attivati i freni. |
4.2.4.4.4. Comando del freno dinamico
Se una unità è dotata di un sistema di frenatura dinamica:
(1) |
deve essere possibile evitare il ricorso alla frenatura a recupero sulle unità elettriche in modo che non vi sia ritorno di energia verso la linea aerea di contatto quando il treno circola su una linea che non prevede questa possibilità. Per la frenatura a recupero cfr. anche il punto 4.2.8.2.3. |
(2) |
È permesso utilizzare il freno dinamico indipendentemente da altri sistemi frenanti oppure congiuntamente a essi (frenatura integrata). |
(3) |
Se sulle locomotive il freno dinamico è utilizzato indipendentemente da altri sistemi frenanti, deve essere possibile limitare a valori predefiniti il valore massimo e il rapporto di variazione dello sforzo di frenatura dinamica. |
Nota: tale limitazione si riferisce alle forze trasmesse al binario quando la locomotiva o le locomotive sono integrate in un treno. Essa può essere applicata a livello di esercizio fissando i valori necessari per garantire la compatibilità con una linea particolare (ad esempio, linea con pendenza elevata e raggio di curvatura ridotto).
4.2.4.4.5. Comando del freno di stazionamento
(1) |
Il presente punto si applica a tutte le unità. |
(2) |
Il comando del freno di stazionamento deve determinare l'applicazione di una forza frenante definita per un periodo illimitato di tempo, durante il quale può verificarsi a bordo un'interruzione di qualsiasi tipo di energia. |
(3) |
Deve essere possibile rilasciare il freno di stazionamento a treno fermo, anche a fini di soccorso. |
(4) |
Per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e per le locomotive valutate per l'esercizio generale, il comando del freno di stazionamento deve essere attivato automaticamente quando l'unità è spenta. Per le altre unità, il comando del freno di stazionamento deve essere attivato manualmente oppure automaticamente allo spegnimento dell'unità. |
Nota: l'applicazione della forza frenante di stazionamento può dipendere dallo stato della funzione del sistema di frenatura principale; esso deve essere efficace quando l'energia a bordo necessaria al funzionamento del freno principale è venuta meno o è in procinto di diminuire o di aumentare (dopo accensione o spegnimento dell'unità).
4.2.4.5.
4.2.4.5.1. Requisiti generali
(1) |
Le prestazioni di frenatura dell'unità (complesso automotore o veicolo) (decelerazione = F(velocità) e tempo di risposta equivalente) devono essere calcolate come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 23, considerando un binario in piano. Ciascun calcolo deve essere effettuato per diametri di ruote corrispondenti a ruote nuove, parzialmente usurate e usurate; deve inoltre essere incluso il calcolo del livello di aderenza ruota/rotaia richiesto (cfr. il punto 4.2.4.6.1). |
(2) |
Devono essere giustificati i coefficienti di attrito utilizzati dai dispositivi frenanti ad attrito e considerati nel calcolo (cfr. la specifica di cui all'appendice J-1, indice 24). |
(3) |
Il calcolo delle prestazioni di frenatura deve essere effettuato per le due modalità di comando: frenatura di emergenza e frenatura massima di servizio. |
(4) |
Il calcolo delle prestazioni di frenatura deve essere effettuato in fase di progettazione e deve essere rivisto (correzione dei parametri) dopo le prove fisiche obbligatorie ai sensi dei punti 6.2.3.8 e 6.2.3.9 per essere coerente con i risultati delle prove. Il calcolo definitivo delle prestazioni di frenatura (coerenti con i risultati delle prove) deve far parte della documentazione tecnica specificata al punto 4.2.12. |
(5) |
La decelerazione media massima determinata da tutti i freni impiegati, compreso il freno indipendente dall'aderenza ruota-rotaia, deve essere inferiore a 2,5 m/s2; questo requisito è connesso alla resistenza longitudinale del binario. |
4.2.4.5.2. Freno d'emergenza
Tempo di risposta:
(1) |
Per le unità valutate in una o più composizioni bloccate o predefinite, il tempo di risposta equivalente (*1) e il tempo di ritardo (*1), valutati sulla forza frenante d'emergenza complessiva sviluppata in caso di comando della frenatura d'emergenza, devono essere inferiori ai valori seguenti:
|
(2) |
Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, il tempo di risposta deve essere quello specificato per il sistema frenante UIC (cfr. anche il punto 4.2.4.3: il sistema frenante deve essere compatibile con il sistema frenante UIC). |
Calcolo della decelerazione:
(3) |
Per tutte le unità, il calcolo delle prestazioni di frenatura d'emergenza deve essere effettuato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 26; vanno determinati il profilo di decelerazione e le distanze di arresto alle seguenti velocità iniziali (se inferiori alla velocità massima di progetto dell'unità): 30 km/h; 100 km/h; 120 km/h; 140 km/h; 160 km/h; 200 km/h; 230 km/h; 300 km/h; velocità massima di progetto dell'unità. |
(4) |
Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, deve essere determinata anche la percentuale di peso frenato (lambda). La specifica di cui all'appendice J-1, indice 25, punto 5.12, precisa come ricavare altri parametri (percentuale di peso frenato (lambda), massa frenata) dal calcolo della decelerazione o dalla distanza di arresto dell'unità. |
(5) |
Il calcolo delle prestazioni di frenatura d'emergenza deve essere effettuato con un sistema frenante in due diverse modalità e tenendo conto di condizioni di degrado:
Nota: queste differenti modalità e condizioni devono essere prese in considerazione in particolare quando sono applicati sistemi di controllo-comando e segnalamento avanzati (quali l'ETCS) con l'obiettivo di ottimizzare il sistema ferroviario. |
(6) |
Il calcolo delle prestazioni di frenatura di emergenza deve essere effettuato per le tre seguenti condizioni di carico:
|
(7) |
Per la convalida dei calcoli relativi alla frenatura di emergenza sono effettuate prove sulla base della procedura di valutazione della conformità di cui al punto 6.2.3.8. |
(8) |
Per ciascuna condizione di carico, si deve riportare nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI il risultato più basso (che determina cioè la distanza di arresto più lunga) dei calcoli delle «prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale» alla velocità massima di progetto (rivisti in base ai risultati delle prove menzionate in precedenza). |
(9) |
Inoltre per le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h, la distanza di arresto in caso di «prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale» non deve superare i seguenti valori in condizione di «carico normale»:
|
4.2.4.5.3. Freno di servizio
Calcolo della decelerazione:
(1) |
Per tutte le unità, il calcolo delle prestazioni massime della frenatura di servizio deve essere effettuato ai sensi della specifica di cui all'appendice J-1, indice 28 con un sistema frenante in modalità normale, con il valore nominale dei coefficienti di attrito utilizzati da un dispositivo di frenatura ad attrito per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto. |
(2) |
Per la convalida dei calcoli relativi alla frenatura massima di servizio sono effettuate prove sulla base della procedura di valutazione della conformità di cui al punto 6.2.3.9. |
Prestazioni di frenatura massima di servizio:
(3) |
Quando il freno di servizio ha una capacità di prestazioni di progetto più elevata del freno di emergenza, deve essere possibile limitare le prestazioni di frenatura massima di servizio (mediante la progettazione del sistema di comando della frenatura o con un intervento di manutenzione) a un livello inferiore a quello delle prestazioni di frenatura di emergenza. |
Nota: Gli Stati membri possono imporre prestazioni di frenatura d'emergenza a un livello superiore alle prestazioni di frenatura massima di servizio per ragioni di sicurezza, ma non possono in ogni caso vietare l'accesso a un'impresa ferroviaria che utilizza prestazioni di frenatura massima di servizio superiori, a meno che gli Stati membri non siano in grado di dimostrare che in questo caso viene compromesso il livello di sicurezza nazionale.
4.2.4.5.4. Calcoli relativi alla capacità termica
(1) |
Il presente punto si applica a tutte le unità. |
(2) |
Per i mezzi d'opera si può verificare questo requisito mediante misurazioni della temperatura sulle ruote e sui dispositivi di frenatura. |
(3) |
La capacità energetica di frenatura deve essere verificata mediante calcoli che dimostrino che il sistema di frenatura in modalità normale è progettato per tollerare la dissipazione dell'energia frenante. I valori di riferimento utilizzati in questo calcolo per i componenti del sistema frenante che disperdono l'energia devono essere convalidati da una prova termica o da esperienze precedenti. Questo calcolo deve comprendere lo scenario costituito da due applicazioni consecutive del freno d'emergenza alla velocità massima (intervallo temporale corrispondente al tempo necessario per lanciare il treno alla velocità massima) su un binario in piano per la condizione di carico «carico massimo di frenatura». Nel caso di unità che non possono circolare da sole come treno, deve essere riportato l'intervallo temporale tra le due applicazioni consecutive del freno d'emergenza utilizzato nel calcolo. |
(4) |
La pendenza massima della linea, la lunghezza associata e la velocità di esercizio per le quali il sistema frenante è progettato in relazione alla capacità termica di frenatura devono altresì essere definiti mediante calcolo per la condizione di carico «carico massimo di frenatura», utilizzando il freno di servizio per mantenere il treno a una velocità di esercizio costante. Il risultato (pendenza massima della linea, lunghezza associata e velocità di esercizio) deve essere riportato nella documentazione sul materiale rotabile di cui al punto 4.2.12 della presente STI. Si suggerisce il seguente «caso di riferimento» per la pendenza da considerare: mantenere la velocità di 80 km/h su una discesa con pendenza costante del 21 ‰ per una tratta di 46 km. Se si utilizza questo caso di riferimento, la documentazione può soltanto riportare la conformità allo stesso. |
(5) |
Le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h devono inoltre essere progettate per operare con il sistema di frenatura in modalità normale e condizione di carico «carico massimo di frenatura» a una velocità pari al 90 % della velocità massima di esercizio su una pendenza discendente massima del 25 ‰per 10 chilometri e su una pendenza discendente massima del 35 ‰per 6 chilometri. |
4.2.4.5.5. Freno di stazionamento
Prestazioni:
(1) |
Deve essere mantenuta immobile una unità (treno o veicolo) in condizioni di carico «massa di progetto in ordine di marcia», priva di alimentazione elettrica e in sosta permanente su una pendenza del 40 ‰. |
(2) |
L'immobilizzazione deve essere conseguita mediante il freno di stazionamento e mediante strumenti aggiuntivi (ad esempio scarpe fermacarri) nel caso in cui il freno di stazionamento non riesca a conseguire da solo queste prestazioni; gli strumenti aggiuntivi necessari devono essere disponibili a bordo del treno. |
Calcolo:
(3) |
Le prestazioni di frenatura di stazionamento dell'unità (treno o veicolo) devono essere calcolate come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 29. Il risultato (la pendenza in cui l'unità è mantenuta immobile dal solo freno di stazionamento) deve essere riportato nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI. |
4.2.4.6.
4.2.4.6.1. Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia
(1) |
Il sistema frenante di una unità deve essere progettato in modo che le prestazioni del freno di emergenza (incluso il freno dinamico se esso contribuisce a tali prestazioni) e le prestazioni del freno di servizio (senza freno dinamico) non presuppongano per ciascuna sala montata un'aderenza ruota-rotaia, calcolata nella gamma di velocità > 30 km/h e < 250 km/h più elevata dello 0,15, con le seguenti eccezioni:
Nota: per la condizione di «carico normale» non sono previste eccezioni; si applica il valore limite di 0,15. Questo numero minimo di assi può essere ridotto a 16 se la prova ai sensi del punto 4.2.4.6.2 relativa all'efficienza del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote viene effettuata per la condizione di «carico minimo» e ha esito positivo. Nella gamma di velocità > 250 km/h e < = 350 km/h, i tre valori limite sopracitati sono ridotti in modo lineare per arrivare a 0,05 a 350 km/h. |
(2) |
Il requisito sopramenzionato deve applicarsi anche al comando del freno diretto descritto al punto 4.2.4.4.3. |
(3) |
In fase di progettazione di una unità non si deve ipotizzare un'aderenza ruota-rotaia superiore a 0,12 nel calcolo delle prestazioni del freno di stazionamento. |
(4) |
Questi limiti di aderenza ruota-rotaia devono essere verificati mediante calcoli con il diametro ruota al limite minimo e nelle tre condizioni di carico di cui al punto 4.2.4.5.2. |
Tutti i valori di aderenza devono essere arrotondati a due cifre decimali.
4.2.4.6.2. Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote
(1) |
Il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (Wheel Slide Protection — WSP) è un sistema progettato per ottimizzare l'impiego dell'aderenza disponibile mediante una riduzione controllata e un ripristino della forza frenante al fine di evitare il bloccaggio ed un pattinamento incontrollato delle sale montate, minimizzando così l'estensione delle distanze di arresto ed eventuali danni alle ruote. |
Requisiti relativi alla presenza e all'impiego del sistema WSP sull'unità:
(2) |
Le unità progettate per una velocità massima in servizio superiore a 150 km/h devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote; |
(3) |
Le unità dotate di freni a ceppi sulla superficie di rotolamento delle ruote, con prestazioni di frenatura che ipotizzano nella gamma di velocità > 30 km/h un'aderenza ruota-rotaia calcolata superiore a 0,12 devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote. Le unità non dotate di freni a ceppi sulla superficie di rotolamento delle ruote, con prestazioni di frenatura che ipotizzano nella gamma di velocità > 30 km/h un'aderenza ruota-rotaia calcolata superiore a 0,11 devono essere munite di un sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote. |
(4) |
Il precedente requisito sul sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote si applica alle due modalità di frenatura: frenatura di emergenza e frenatura di servizio. Si applica altresì al sistema di frenatura dinamica, che fa parte del freno di servizio e può far parte del freno di emergenza (cfr. il punto 4.2.4.7). |
Requisiti sulle prestazioni del sistema WSP:
(5) |
Per le unità dotate di un sistema di frenatura dinamico, un sistema WSP (se presente in conformità al precedente punto) deve controllare la forza del freno dinamico; nel caso in cui tale sistema WSP non sia disponibile, la forza del freno dinamico deve essere inibita o limitata per non determinare una domanda di aderenza ruota-rotaia superiore a 0,15. |
(6) |
Il sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote deve essere progettato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 30, punto 4; la procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.3.2. |
(7) |
Requisiti di prestazione a livello dell'unità: Se un'unità è provvista di WSP, occorre condurre una prova per verificare l'efficienza di tale sistema (estensione massima della distanza di arresto rispetto alla distanza d'arresto su rotaia asciutta) quando integrato nell'unità. La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.2.3.10. I componenti interessati del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote devono essere considerati nell'analisi sulla sicurezza della funzione del freno di emergenza di cui al punto 4.2.4.2.2. |
(8) |
Sistema di controllo della rotazione delle ruote (Wheel Rotation Monitoring — WRM) Le unità con velocità massima di progetto pari o superiore a 250 km/h sono munite di un sistema di controllo della rotazione delle ruote che segnali al macchinista la presenza di un asse bloccato; il sistema di controllo della rotazione delle ruote deve essere progettato conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 30, punto 4.2.4.3. |
4.2.4.7.
Se le prestazioni di frenatura del freno dinamico oppure del sistema frenante connesso al sistema di trazione sono comprese nelle prestazioni di frenatura d'emergenza nella modalità normale di cui al punto 4.2.4.5.2, il freno dinamico o il sistema frenante connesso al sistema di trazione deve essere:
(1) |
comandato dalla linea di controllo del sistema frenante principale (cfr. il punto 4.2.4.2.1); |
(2) |
sottoposto a un'analisi sulla sicurezza che copra il rischio «dopo l'attivazione di un comando di frenatura di emergenza, perdita completa della forza del freno dinamico». |
Tale analisi deve essere presa in considerazione nell'analisi sulla sicurezza prevista dal requisito di sicurezza n. 3 di cui al punto 4.2.4.2.2 per la funzione del freno d'emergenza.
Per le unità elettriche, nel caso in cui la presenza a bordo dell'unità della tensione fornita dall'alimentazione elettrica esterna costituisca una condizione necessaria per l'attivazione del freno dinamico, l'analisi di sicurezza deve coprire le avarie che comportano a bordo dell'unità l'assenza di tale tensione.
Qualora il rischio sopra menzionato non sia controllato a livello del materiale rotabile (avaria del sistema di alimentazione elettrica esterna), le prestazioni di frenatura del freno dinamico o del sistema frenante connesso al sistema di trazione non sono incluse nelle prestazioni di frenatura d'emergenza in modalità normale di cui al punto 4.2.4.5.2.
4.2.4.8.
4.2.4.8.1. Indicazioni generali
(1) |
I sistemi frenanti in grado di sviluppare una forza frenante applicata alla rotaia, indipendente dalle condizioni di aderenza ruota-rotaia, sono uno strumento per fornire prestazioni di frenatura aggiuntive quando la prestazione di frenatura richiesta è superiore alla prestazione corrispondente al limite dell'aderenza ruota-rotaia disponibile (cfr. il punto 4.2.4.6). |
(2) |
È ammesso includere il contributo di freni indipendenti dall'aderenza ruota-rotaia nelle prestazioni di frenatura in modalità normale definita al punto 4.2.4.5 per il freno d'emergenza; in tale evenienza il sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza: |
(3) |
deve essere comandato dalla linea di controllo del sistema frenante principale (cfr. il punto 4.2.4.2.1); |
(4) |
deve essere sottoposto a un'analisi sulla sicurezza che copra il rischio «dopo l'attivazione di un comando di frenatura di emergenza, perdita completa della forza frenante indipendente dall'aderenza ruota-rotaia». Tale analisi deve essere presa in considerazione nell'analisi sulla sicurezza prevista dal requisito di sicurezza n. 3 di cui al punto 4.2.4.2.2 per la funzione del freno d'emergenza. |
4.2.4.8.2. Freno magnetico a pattino
(1) |
I requisiti sui freni magnetici specificati dal sottosistema CCS sono riportati al punto 4.2.3.3.1 della presente STI. |
(2) |
È consentito utilizzare un freno magnetico a pattino come freno di emergenza, conformemente al punto 4.2.6.2.2 della STI INF. |
(3) |
Le caratteristiche geometriche degli elementi terminali del magnete in contatto con la rotaia devono essere conformi a quanto specificato per una delle tipologie descritte nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 31. |
(4) |
Il freno magnetico a pattino non è utilizzato a una velocità superiore a 280 km/h. |
4.2.4.8.3. Freno a corrente parassita sul binario
(1) |
Il presente punto concerne unicamente il freno a corrente parassita sul binario che sviluppa una forza frenante tra il materiale rotabile e la rotaia. |
(2) |
I requisiti sui freni a corrente parassita sul binario specificati dal sottosistema CCS sono riportati al punto 4.2.3.3.1 della presente STI. |
(3) |
Le condizioni di impiego del freno a corrente parassita sul binario non sono armonizzate (per quanto concerne il loro effetto sul riscaldamento della rotaia e sulla forza verticale). |
Pertanto, i requisiti che il freno a corrente parassita sul binario deve soddisfare costituiscono un punto in sospeso.
(4) |
Fino alla chiusura di tale «punto in sospeso», si considerano compatibili con le linee ad alta velocità i valori della forza di frenatura longitudinale massima applicata sul binario dal freno a corrente parassita sul binario di cui al punto 4.2.4.5 della STI HS RST del 2008 («Materiale rotabile — alta velocità») e utilizzata a velocità >= 50 km/h. |
4.2.4.9.
(1) |
Le informazioni disponibili al personale del treno devono consentire di individuare condizioni di degrado relative al materiale rotabile (prestazioni di frenatura inferiori a quelle richieste), per le quali si applicano norme di esercizio specifiche. A tal fine, deve essere possibile per il personale del treno in determinate fasi durante l'esercizio individuare lo stato (attivato o rilasciato o isolato) dei sistemi frenanti principali (di emergenza e di servizio) e di stazionamento, nonché lo stato di ciascuna parte (compreso uno o più attuatori) di questi sistemi che può essere controllata e/o isolata in maniera indipendente. |
(2) |
Se il freno di stazionamento dipende sempre direttamente dallo stato del sistema frenante principale, non è necessario disporre di indicazioni aggiuntive e specifiche per il sistema frenante di stazionamento. |
(3) |
Le fasi che devono essere considerate durante l'esercizio sono a treno fermo e durante la marcia. |
(4) |
A treno fermo il personale del treno deve essere in grado di verificare dall'interno e/o dall'esterno del treno:
|
(5) |
Durante la marcia, il macchinista deve essere in grado di verificare dalla posizione di guida nella cabina:
|
(6) |
La funzione che fornisce al personale del treno le informazioni sopradescritte è una funzione essenziale per la sicurezza, in quanto è finalizzata alla valutazione da parte del personale del treno delle prestazioni di frenatura del treno. Qualora vengano fornite informazioni locali da indicatori, l'impiego di indicatori armonizzati assicura il livello di sicurezza richiesto. Laddove sia predisposto un sistema di controllo centralizzato che consenta al personale del treno di effettuare tutti i controlli da un'unica postazione (ovvero dall'interno della cabina di guida), tale sistema deve essere soggetto a uno studio di affidabilità, prendendo in considerazione la modalità di guasto dei componenti, le ridondanze, i controlli periodici e altre disposizioni; sulla base di tale studio, le condizioni di esercizio del sistema di controllo centralizzato sono definite e inserite nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.2.12.4. |
(7) |
Applicabilità alle unità progettate per l'esercizio generale Si devono considerare unicamente le funzionalità che sono rilevanti ai fini delle caratteristiche di progettazione dell'unità (ad esempio la presenza di una cabina ecc.). Deve essere documentata la (eventuale) trasmissione di segnali richiesta tra l'unità e la o le altre unità accoppiate in un treno riguardante le informazioni relative al sistema frenante che devono essere disponibili a livello del treno, tenendo conto degli aspetti funzionali. La presente STI non prescrive alcuna soluzione tecnica in merito alle interfacce fisiche tra le unità. |
4.2.4.10.
(1) |
Tutti i freni (di emergenza, servizio, stazionamento) devono essere provvisti di dispositivi che ne consentano il rilascio e l'isolamento. Tali dispositivi devono essere accessibili e funzionali a prescindere dal fatto che il treno o veicolo sia: motore, non motore o immobilizzato senza energia disponibile a bordo. |
(2) |
Per le unità destinate ad operare su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm, deve essere possibile, dopo un'avaria durante l'esercizio, soccorrere un treno privo di energia disponibile a bordo con una unità motrice di soccorso dotata di un sistema frenante pneumatico compatibile con il sistema frenante UIC (condotta pneumatica del freno come linea di controllo-comando della frenatura). Nota: cfr. il punto 4.2.2.2.4 della presente STI per le interfacce meccaniche e pneumatiche dell'unità di recupero. |
(3) |
Durante l'operazione di soccorso deve essere possibile controllare una parte del sistema frenante del treno soccorso mediante un dispositivo di interfaccia; per soddisfare tale requisito, è consentito utilizzare la bassa tensione fornita da una batteria per alimentare i circuiti di controllo sul treno soccorso. |
(4) |
Le prestazioni di frenatura sviluppate dal treno soccorso in questa particolare modalità operativa devono essere valutate mediante calcolo, ma non è richiesto che corrispondano a quelle descritte al punto 4.2.4.5.2. Le prestazioni di frenatura calcolate e le condizioni operative di soccorso devono far parte della documentazione tecnica specificata al punto 4.2.12. |
(5) |
Il presente requisito non si applica a unità impiegate in una composizione di treno inferiore a 200 tonnellate (condizioni di carico «massa di progetto in ordine di marcia»). |