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Document 32014R0633
Commission Regulation (EU) No 633/2014 of 13 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for handling large wild game and for the post-mortem inspection of wild game Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 175 del 14.6.2014, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 633/2014 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2014
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni vengano commercializzate soltanto se prodotte in conformità dell'allegato III, sezione IV di detto regolamento. |
(2) |
La direttiva 89/662/CEE del Consiglio (3) dispone l'obbligo per gli Stati membri di garantire che su prodotti di origine animale oggetto di scambi all'interno dell'Unione vengano eseguiti controlli veterinari all'origine e a destinazione. |
(3) |
Dai controlli eseguiti a livello di Unione dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea presso gli Stati membri è risultato che la vendita di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia a un centro di lavorazione della selvaggina abilitato, situato nel territorio di un altro Stato membro, costituisce una prassi diffusa che interessa una parte considerevole della produzione di carne di selvaggina selvatica nell'Unione. |
(4) |
Detta prassi ha generato incertezze sull'applicazione pratica delle disposizioni in vigore del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché la necessità di ottemperare alle disposizioni della direttiva 89/662/CEE, in particolare per quanto concerne le modalità di rispetto dell'obbligo di garantire il livello adeguato di controlli ufficiali all'origine. |
(5) |
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e della direttiva 89/662/CEE occorre pertanto integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relative al trasporto e al commercio di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, mediante una certificazione di conformità alle disposizioni UE nel luogo di origine. Laddove il centro di lavorazione della selvaggina più vicino alla zona di caccia sia situato in un altro Stato membro occorre consentire il ricorso a un metodo alternativo basato sulla dichiarazione fornita da una persona formata, così da evitare l'imposizione di un onere amministrativo sproporzionato. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004. |
(7) |
L'allegato I, sezione IV, capo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004 definisce le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali su carni di selvaggina selvatica. A norma delle disposizioni di cui al capo precedente, nel corso dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale del centro di lavorazione della selvaggina deve tener conto della dichiarazione o delle informazioni che la persona formata che ha preso parte alla caccia dell'animale ha fornito in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004. In caso di trasporto di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia situato in un altro Stato membro occorre che i veterinari ufficiali verifichino che la partita sia accompagnata dal pertinente certificato e tengano conto delle informazioni in esso contenute. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 854/2004. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014 per tutte le partite in arrivo negli Stati membri di destinazione a partire da tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).
ALLEGATO I
All'allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8. |
Inoltre, la selvaggina grossa non scuoiata può:
|
ALLEGATO II
All'allegato I, sezione IV, capo VIII, parte A del regolamento (CE) n. 854/2004 è aggiunto il seguente punto 2 bis:
«2 bis. |
A norma dell'allegato III, sezione IV, capo II, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 il veterinario ufficiale deve accertare che la selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, sia accompagnata nel corso del trasporto dal territorio di un altro Stato membro al centro di lavorazione della selvaggina da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (1), o dalle apposite dichiarazioni. Il veterinario ufficiale è tenuto a prendere in considerazione il contenuto del certificato o delle dichiarazioni di cui sopra. |