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Commission Regulation (EU) No 245/2014 of 13 March 2014 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 , che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 74, 14.3.2014, p. 33–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 245/2014 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile. |
(2) |
Alcuni Stati membri hanno constatato che taluni requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011 impongono oneri economici e amministrativi ingiustificati e sproporzionati agli stessi Stati membri o ai soggetti interessati e hanno chiesto di poter derogare a determinati requisiti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(3) |
Le deroghe richieste sono state analizzate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea che, a sua volta, ha indirizzato una raccomandazione alla Commissione invitandola ad adottare determinate deroghe. |
(4) |
Inoltre, gli Stati membri hanno rilevato nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una serie di errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di attuazione impreviste. |
(5) |
Pertanto, è necessario modificare i requisiti attuali al fine di introdurre le deroghe con un chiaro effetto normativo e di correggere gli errori redazionali. |
(6) |
Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione presenta nell'allegato I (parte FCL) requisiti relativi ad addestramento e controlli per quanto riguarda l'abilitazione al volo strumentale (IR). I requisiti relativi all'abilitazione per il volo strumentale, per i quali è emersa la necessità di una revisione, erano basati sui precedenti requisiti JAR-FCL. |
(7) |
È pertanto necessario introdurre requisiti aggiuntivi per la qualifica a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale e requisiti specifici per le operazioni di cloud flying con alianti. |
(8) |
Al fine di garantire che l'addestramento o l'esperienza maturati prima dell'applicazione del presente regolamento siano riconosciuti ai fini dell'ottenimento delle abilitazioni citate, è necessario definire le condizioni per l'accreditamento dell'addestramento e dell'esperienza maturata nel volo strumentale. |
(9) |
È necessario che gli Stati membri possano riconoscere l'esperienza di volo strumentale maturata dai detentori di un'abilitazione rilasciata da un paese terzo purché possa essere garantito un livello di sicurezza equivalente a quello specificato dal regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario inoltre stabilire anche le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata. |
(10) |
Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell'arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell'addestramento dei piloti. Di conseguenza è opportuno prendere in considerazione e incorporare nella presente serie di norme i requisiti tecnici e le procedure amministrative definiti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e i requisiti già sviluppati nell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, come pure le legislazioni nazionali esistenti che fanno riferimento a uno specifico contesto nazionale, tenendo conto delle esigenze specifiche dei piloti di aviazione generale in Europa. |
(11) |
L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative e le ha presentate, a titolo di parere, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(12) |
È opportuno che gli Stati membri, che hanno definito un sistema nazionale per autorizzare i piloti a operare in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) con privilegi limitati e ristretti al loro spazio aereo nazionale e che sono in grado di dimostrare che il sistema è sicuro ed è dettato da una specifica esigenza locale, siano autorizzati a continuare a rilasciare tali autorizzazioni per un periodo limitato e subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni. |
(13) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) consente di effettuare taluni voli, quali i voli introduttivi e i voli in condivisione dei costi, in conformità a norme applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili non complessi. È pertanto necessario garantire che i privilegi dei piloti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 siano coerenti con questo approccio. |
(14) |
È pertanto opportuno consentire che i voli delle categorie citate identificati nel regolamento (UE) n. 965/2012 siano operati da piloti detentori di licenze del tipo PPL, SPL, BPL o LAPL. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(16) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1178/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Rilascio di licenza di pilota e del certificato medico 1. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, i piloti degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento. 2. Fatti salvi i privilegi dei detentori delle licenze di cui all'allegato I del presente regolamento, i detentori di licenze di pilota rilasciate in conformità alle sottoparti B e C dell'allegato I del presente regolamento possono effettuare i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012 e ciò senza pregiudicare la conformità a eventuali requisiti aggiuntivi relativi al trasporto di passeggeri o allo sviluppo delle operazioni commerciali di cui alle sottoparti B o C dell'allegato I del presente regolamento.» |
2) |
All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Fino all'8 aprile 2019 uno Stato membro può rilasciare ai piloti un'autorizzazione per esercitare specifici privilegi limitati per pilotare aeromobili secondo le regole del volo strumentale prima che essi abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale in conformità al presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:
|
3) |
All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, fino all'8 aprile 2015 gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento a piloti che detengono una licenza, e il relativo certificato medico, rilasciati da un paese terzo responsabile dell'utilizzo non commerciale di un aeromobile specificato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008.» |
4) |
Gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(2) GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I (parte FCL) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
1) |
Il titolo della norma FCL.015 è sostituito dal seguente: «FCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni e certificati» |
2) |
La norma FCL.020 è sostituita dalla seguente: «FCL.020 Allievo pilota
|
3) |
La norma FCL.025 è modificata come segue:
|
4) |
La norma FCL.035 è modificata come segue:
|
5) |
La norma FCL.055 è modificata come segue:
|
6) |
Alla norma FCL.060, lettera b), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
7) |
Alla norma FCL.105.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
Alla norma FCL.105.S, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
La norma FCL.105.B è sostituita dalla seguente: «FCL.105.B LAPL(B) — Privilegi I privilegi dei titolari di una licenza LAPL per palloni liberi consistono nell'operare come pilota in comando su palloni ad aria calda o dirigibili ad aria calda con una capienza massima dell'involucro di 3 400 m3 o palloni a gas con una capienza massima dell'involucro di 1 260 m3, trasportando un numero massimo di 3 passeggeri, in modo che non ci siano mai più di 4 persone a bordo dell'aeromobile.» |
10) |
Alla norma FCL.110.B, il titolo è sostituito dal seguente: |
11) |
Alla lettera c) della norma FCL.235, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
12) |
Alla lettera b) della norma FCL.205.A, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
13) |
Alla lettera b) della norma FCL.205.H, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
14) |
Alla lettera b) della norma FCL.205.As, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
15) |
Alla norma FCL.205.S, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
La norma FCL.205.B è modificata come segue:
|
17) |
Alla lettera a) della norma FCL.230.B, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
18) |
Alla lettera c) della norma FCL.510.A, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
19) |
La norma FCL.600 è sostituita dalla seguente: «FCL.600 IR — Generalità Salvo quanto previsto alla norma FCL.825, le operazioni in condizioni IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano possono essere condotte dai titolari di una licenza PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o quando stanno effettuando un test di abilitazione o addestramento a doppio comando.» |
20) |
La norma FCL.610 è modificata come segue:
|
21) |
Alla norma FCL.615, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
22) |
Alla lettera a) della norma FCL.625.H, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
23) |
Alla norma FCL.710, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
24) |
Alla lettera b) della norma FCL.725, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
25) |
Alla norma FCL.720.A, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
Alla lettera a) della norma FCL.740.A, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
27) |
Alla norma FCL.735.As, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
devono essere utilizzati un FNPT II o III qualificato per la MCC, un FTD 2/3 o un FFS.» |
28) |
Alla norma FCL.810, il paragrafo 1 della lettera a) è modificato come segue:
|
29) |
Sono aggiunte le seguenti nuove norme FCL.825 e FCL.830: «FCL.825 Abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR)
«FCL.830 Abilitazione al cloud flying con alianti
|
30) |
Alla lettera b), paragrafo 2, della norma FCL.915, il testo del punto i) è sostituito dal seguente:
|
31) |
La norma FCL.905.FI è modificata come segue:
|
32) |
Alla lettera a) della norma FCL.910.FI, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
33) |
Alla norma FCL.915.FI, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
34) |
Alla lettera b) della norma FCL.930.FI, il paragrafo 3, è modificato come segue:
|
35) |
Alla norma FCL.905.TRI, dopo frase introduttiva, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
36) |
La norma FCL.905.CRI è modificata come segue:
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37) |
Alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
38) |
Alla lettera a) della norma FCL.915.IRI, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
39) |
Alla lettera d) della norma FCL.905.SFI, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
40) |
Alla lettera b) della norma FCL.915.MCCI, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
41) |
La norma FCL.940.MI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.MI Validità del certificato MI Il certificato MI rimane valido per tutto il periodo di validità del certificato FI, TRI o CRI.» |
42) |
La norma FCL.1015 è modificata come segue:
|
43) |
Alla lettera b) della norma FCL.1030, il paragrafo 3, è modificato come segue:
|
44) |
La norma FCL.1005.FE è modificata come segue:
|
45) |
Alla lettera a) della norma FCL.1005.TRE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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46) |
alla lettera b), paragrafo 5, della norma FCL.1010.TRE, il punto ii) è sostituito dal seguente:
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47) |
alla lettera b) della norma FCL.1005.CRE è aggiunto il seguente paragrafo 3:
|
48) |
La norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente: «FCL.1005.IRE IRE — Privilegi I privilegi del titolare di un certificato IRE consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni EIR o IR.» |
49) |
L'appendice 1 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:
|
50) |
L'appendice 3 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:
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51) |
All'appendice 5 dell'allegato I (Parte FCL) alla voce GENERALITÀ, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
52) |
L'appendice 6 alla parte FCL è modificata come segue:
|
53) |
L'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL) è modificata come segue:
|
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
1) |
Il punto 1 della sezione A. «VELIVOLI» è modificato come segue:
|
2) |
Il punto 1 della sezione B. «ELICOTTERI» è modificato come segue:
|
(1) I titolari di licenza CPL che già possiedono un'abilitazione per tipo su velivoli ad equipaggio plurimo non devono dimostrare di aver superato un esame delle conoscenze teoriche ATPL(A) fino a quando continuano ad operare sullo stesso tipo di velivolo, ma non riceveranno il credito per la teoria della licenza ATPL(A) per una licenza parte FCL. Se richiedono un'altra abilitazione per tipo per un velivolo ad equipaggio plurimo differente, devono soddisfare i requisiti indicati nella colonna 3), riga e), punto i), della tabella precedente.»
(2) I titolari di licenza CPL che già possiedono un'abilitazione per tipo su elicotteri ad equipaggio plurimo non devono dimostrare le conoscenze teoriche ATPL(H) fino a quando continuano ad operare sullo stesso tipo di elicottero, ma non riceveranno il credito per la teoria della licenza ATPL(H) per una licenza parte FCL. Se richiedono un'altra abilitazione per tipo per un elicottero ad equipaggio plurimo differente, devono soddisfare i requisiti indicati nella colonna 3, riga h), punto i), della tabella.»
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
1) |
La sezione A. «Convalida delle licenze» è modificata come segue:
|
2) |
Alla sezione B. «CONVERSIONE DELLE LICENZE», il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
(1) I titolari della CPL(A)/IR su velivoli ad equipaggio plurimo devono aver dimostrato di possedere un livello di conoscenza teorica ICAO ATPL(A) prima dell'accettazione.»
ALLEGATO IV
L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:
1) |
Alla sezione II, sottoparte FCL, ARA.FCL.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
Alla sezione II, sottoparte FCL, la norma ARA.FCL.210 è sostituita dalla seguente: 'ARA.FCL.210 Informazioni per gli esaminatori
|
3) |
La SOTTOPARTE MED è modificata come segue:
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4) |
Nell' appendice II 'Formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina', la parte 'Istruzioni' è modificata come segue:
|
5) |
L'appendice V "CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI" (AeMC) è sostituita dalla seguente: «Appendice V DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA
|
6) |
Il contenuto dell'appendice VI è soppresso e sostituito dal seguente: '(PAGINA IN BIANCO)' |