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Document 32014L0027
Directive 2014/27/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Directives 92/58/EEC, 92/85/EEC, 94/33/EC, 98/24/EC and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council, in order to align them to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
GU L 65 del 5.3.2014, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/1 |
DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
consultato il Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell’ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero evitare di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Standard elevati di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerati come vincoli e devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni. |
(2) |
L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione, che si basa sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. |
(4) |
Le direttive del Consiglio 92/58/CEE (4), 92/85/CEE (5), 94/33/CE (6) e 98/24/CE (7), nonché la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. È pertanto opportuno modificare tali direttive allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(5) |
Le modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell’efficacia di tali direttive. Lo scopo della presente direttiva non è di modificare l’ambito di applicazione di tali direttive. La presente direttiva intende mantenere e non ridurre il livello di protezione dei lavoratori garantito da tali direttive. È tuttavia opportuno, alla luce dei progressi tecnologici in corso, che tali direttive siano oggetto di una revisione periodica a norma dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (9), al fine di garantire la coerenza della legislazione ed un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. È opportuno prestare particolare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui è frequente il contatto con sostanze e miscele pericolose. |
(6) |
Le modifiche alla direttiva 92/85/CEE non affrontano la questione delle sostanze e miscele pericolose che possono influenzare negativamente la fertilità delle lavoratrici gestanti o delle lavoratici puerpere o in fase di allattamento, poiché lo scopo della presente direttiva è unicamente quello di aggiornare i riferimenti e la terminologia indicati in tale direttiva. Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione delle evidenze scientifiche riguardo a questo problema, unitamente alla maggiore sofisticazione della classificazione di tali effetti, la Commissione dovrebbe considerare lo strumento più opportuno per affrontare tali effetti. |
(7) |
Le modifiche alle direttive 92/85/CEE e 94/33/CE dovrebbero allineare l’approccio adottato in tali direttive al testo già adottato ai sensi della direttiva 98/24/CE, in quanto i termini «sostanze etichettate», nella sezione A, punto 3, lettera a), dell’allegato I della direttiva 92/85/CEE e «sostanze e preparati classificati» nella Sezione I, punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 94/33/CE, sono sostituiti dall’espressione «sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione». La presente direttiva non impone obblighi ai datori di lavoro per quanto riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Indipendentemente dal fatto che le sostanze o le miscele siano immesse o meno sul mercato, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio per tutti gli agenti chimici pericolosi a norma della direttiva 98/24/CE. |
(8) |
La sezione I, punto 2, e la sezione II, punto 1, dell’allegato della direttiva 94/33/CE contengono riferimenti alle direttive del Consiglio 90/679/CEE (10) e 90/394/CEE (11), entrambe abrogate. Tali riferimenti dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alle disposizioni pertinenti della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e della direttiva 2004/37/CE. |
(9) |
In conformità dell’articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione a tale riguardo e le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le piccole e medie imprese. |
(10) |
A seguito di tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione dell’Unione e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell’articolo 154 del trattato. |
(11) |
Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno voluto avviare il processo che avrebbe potuto condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all’articolo 155 del trattato, |
HANNO ADOTTATO fLA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 92/58/CEE
La direttiva 92/58/CEE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell’Unione.»; |
2) |
all’allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente: 12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all’allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
3) |
all’allegato II, la sezione 3.2 è così modificata:
|
4) |
l’allegato III è così modificato:
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Articolo 2
Modifica della direttiva 92/85/CEE
L’allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato:
1) |
la sezione A è così modificata:
|
2) |
la sezione B è sostituita dalla seguente: «B. Processi Processi industriali che figurano nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE». |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 94/33/CEE
L’allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato:
1) |
la sezione I è così modificata:
|
2) |
alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 4
Modifiche della direttiva 98/24/CE
La direttiva 98/24/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, la lettera b) è così modificata:
|
2) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
3) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2004/37/CE
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per quanto riguarda l’amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro. |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»; |
4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, il termine «preparato» è sostituito da «miscela»; |
5) |
all’articolo 6, lettera b), il termine «preparati» è sostituito da «miscele»; |
6) |
nel titolo dell’allegato I, il termine «preparati» è sostituito da «miscele». |
Articolo 6
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).
(5) Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
(6) Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).
(7) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
(8) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(9) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(10) Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 23).
(11) Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 23).
(12) Direttiva 2000/54/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).
(13) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;
(14) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;
(15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;
(16) Direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).»;
(17) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;
(18) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1)»;
(19) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)»;
(20) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;
(21) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)»;
(22) Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28)»;
(23) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)»;