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Document 32013R1385

    Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

    GU L 354 del 28.12.2013, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1385/oj

    28.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/86


    REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2013

    che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), quest'ultimo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione, di Mayotte con effetto dal 1o gennaio 2014. A decorrere da tale data Mayotte cesserà di essere un paese o territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). A seguito di tale modifica dello status giuridico di Mayotte, il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal 1o gennaio 2014. Tenendo conto della particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, aggravata dalla sua grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, in diversi settori è opportuno prevedere alcune misure specifiche.

    (2)

    Nel settore della pesca e della salute degli animali, è opportuno modificare i regolamenti indicati in prosieguo.

    (3)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (4), è opportuno includere le acque circostanti Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica nell'ambito di applicazione di tale regolamento ed è opportuno vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte.

    (4)

    Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), considerando i sistemi di commercializzazione molto frammentati e sottosviluppati di Mayotte, l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità delle informazioni che sarebbero trasmesse al consumatore. Risulta pertanto appropriato prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte.

    (5)

    Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è opportuno introdurre misure specifiche in tema di capacità di pesca e di registro della flotta peschereccia.

    (6)

    Una parte considerevole della flotta battente bandiera della Francia e operante dal dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai 10 metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e munite delle dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei pescherecci dell'Unione. La Francia non sarà pertanto in grado di completare tale registro fino al 31 dicembre 2021. È opportuno tuttavia che la Francia tenga un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire un'identificazione minima delle navi di tale segmento al fine di evitare la proliferazione di pescherecci non ufficiali.

    (7)

    Considerando che la Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) un piano di sviluppo che descrive le dimensioni indicative della flotta di Mayotte e l'evoluzione prevista della flotta al momento scarsamente sviluppata di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione operante a Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica, piano al quale nessuna parte contraente della IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, è appropriato utilizzare i livelli di riferimento di tale piano come massimali per la capacità della flotta di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione registrata nei porti di Mayotte. In deroga alle norme dell'Unione generalmente applicabili e considerata la situazione attuale specifica socioeconomica di Mayotte, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alla Francia di aumentare le capacità del segmento scarsamente sviluppato della propria flotta di piccole imbarcazioni fino al 2025.

    (8)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è opportuno notare che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo di cinque anni per sviluppare le infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.

    (9)

    Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8), sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di controllo dell'Unione per il segmento "Mayotte. Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < 10 m" della flotta di Mayotte entro la data in cui quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento, che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i pescatori e i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche e amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche, delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009, è tuttavia opportuno che la Francia istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione delle relazioni.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1224/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

    Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    "h)

    Regione 8

    Tutte le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi di Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.";

    2)

    è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 34 octies

    Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno a Mayotte

    È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste di Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.".

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013

    All'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013, è inserito il seguente paragrafo:

    "6.   Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE.".

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 23, è aggiunto il seguente paragrafo:

    "4.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (3mayotte") di cui all'allegato II.";

    2)

    all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    "5.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.

    6.   Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.";

    3)

    le voci relative a Mayotte contenute nell'allegato del presente regolamento sono inserite nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 dopo la voce "Guadalupa: Specie pelagiche, L> 12m".

    Articolo 4

    Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009

    Nel regolamento (CE) n. 1069/2009 l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 56

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

    L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte") a decorrere dal 1o gennaio 2021. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1o gennaio 2021 sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.".

    Articolo 5

    Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009

    Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 2 bis

    Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica

    1.   Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.

    2.   Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:

    a)

    conoscenza della capacità di pesca;

    b)

    accesso alle acque di Mayotte;

    c)

    ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;

    d)

    designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;

    e)

    misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.

    Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.".

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Parere del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

    (3)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

    (4)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    MASSIMALI DI CAPACITÀ DI PESCA PER LE FLOTTE DI PESCA REGISTRATE A MAYOTTE IN QUANTO REGIONE ULTRAPERIFERICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 349 TFUE

    Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

    13 916 (1)

    24 000 (1)

    Mayotte.

    Pescherecci con palangari meccanici < 23 m

    2 500 (1)

    8 500 (1)

    Mayotte

    Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

    p.m. (2)

    p.m. (2)


    (1)  Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

    (2)  I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.


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