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Document 32013R1018

Regolamento (UE) n. 1018/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 282 del 24.10.2013, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 282 del 24.10.2013, p. 15–17 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1018/oj

24.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/43


REGOLAMENTO (UE) N. 1018/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(2)

Al momento in cui è stato adottato l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, tuttavia, per alcune indicazioni non erano ancora state completate né la relativa valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») né il relativo esame da parte della Commissione (3).

(3)

Tra tali indicazioni, l’Autorità ha espresso una valutazione positiva dell’indicazione sulla salute facente riferimento agli effetti dei carboidrati sul mantenimento della funzione cerebrale ed ha proposto, quale condizione appropriata d’impiego per tale indicazione, l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati glicemici per coprire il fabbisogno di glucosio del cervello (4).

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego, comprese eventuali restrizioni. Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione delle indicazioni, le condizioni specifiche d’impiego e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità.

(5)

Alcuni Stati membri hanno tuttavia espresso la preoccupazione che tale autorizzazione, accompagnata dalle relative condizioni d’impiego, possa promuovere e incoraggiare il consumo di prodotti alimentari contenenti zuccheri diversi da quelli presenti naturalmente. Tale autorizzazione potrebbe inoltre trasmettere ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione, in particolare alla luce della raccomandazione dietetica a livello nazionale di ridurre il consumo di zuccheri. Si ritiene che, per questa specifica indicazione sulla salute, il conflitto di obiettivi possa essere risolto autorizzando la citata indicazione soltanto a determinate condizioni d’impiego che ne limitino l’applicazione a cibi a basso contenuto di zuccheri oppure a cibi senza zuccheri aggiunti che tuttavia possono contenere zuccheri naturali.

(6)

L’applicazione del presente regolamento deve essere successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni.

(7)

Secondo quanto disposto dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni sulla salute contenente tutte le indicazioni sulla salute consentite deve essere aggiornato in base al presente regolamento.

(8)

Nell’elaborazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, sono state prese in debita considerazione le osservazioni e le posizioni inviate alla Commissione dai cittadini e dalle parti interessate.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 13 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.

(3)  Corrispondenti a 2232 voci dell’elenco consolidato.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, la voce seguente è inserita in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’uso dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Numero dell’EFSA Journal

Numero della voce nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

«Carboidrati

I carboidrati contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati da tutte le fonti.

Questa indicazione può essere impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale “A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI” o “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L’indicazione non va utilizzata per alimenti composti esclusivamente da zuccheri.

2011;9(6):2226

603,653»


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