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Document 32013R0380
Commission Implementing Regulation (EU) No 380/2013 of 25 April 2013 amending Regulation (EU) No 1141/2010 as regards the submission of the supplementary complete dossier to the Authority, the other Member States and the Commission
Regolamento di esecuzione (UE) n. 380/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 per quanto riguarda la presentazione del fascicolo supplementare completo all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 380/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 per quanto riguarda la presentazione del fascicolo supplementare completo all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione
OJ L 116, 26.4.2013, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 307 - 307
In force
26.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 380/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 per quanto riguarda la presentazione del fascicolo supplementare completo all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1141/2010 del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (2), prevede il fascicolo sommario supplementare, aggiornato per tener conto delle informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro relatore, che sarà cura del richiedente presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione quando la relazione di valutazione del rinnovo sia presentata alla Commissione. |
(2) |
La pratica dimostra che la maggior parte dei fascicoli per l’approvazione o per il rinnovo dell’approvazione è valutato dall’Autorità. Per permettere all’Autorità di esprimere le sue conclusioni sull’intera valutazione del rischio o su alcuni punti specifici è tuttavia necessario che all’Autorità, in aggiunta al fascicolo sommario supplementare, venga presentato il fascicolo supplementare completo. Il fascicolo supplementare completo va trasmesso anche agli Stati membri. È opportuno dare alla Commissione la possibilità di richiedere la presentazione del fascicolo supplementare completo. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1141/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1141/2010
All’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1141/2010 è aggiunto il seguente comma:
«Inoltre, lo Stato membro relatore chiede al richiedente di trasmettere il fascicolo supplementare completo all’Autorità, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 10.