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Document 32013L0055

    Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 354 del 28.12.2013, p. 132–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj

    28.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/132


    DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 novembre 2013

    recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini dell’Unione originari di paesi terzi godono di eguale trattamento, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4). Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, secondo le rispettive procedure nazionali, in base a specifici atti giuridici dell’Unione quali quelli sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici.

    (2)

    Nella comunicazione del 27 ottobre 2010 dal titolo «L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita», la Commissione ha identificato la necessità di ammodernare il diritto dell’Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo politico sulla revisione della direttiva 2005/36/CE entro la fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011 sull’attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (5), ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE», sottolinea l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.

    (3)

    I notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE alla luce dei diversi regimi specifici a essi applicabili nei singoli Stati membri per quanto concerne l’accesso alla professione e il suo esercizio.

    (4)

    Al fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale europea costituirebbe un valore aggiunto. In particolare, tale tessera sarebbe utile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo semplificato di riconoscimento in base al sistema generale. L’obiettivo della tessera professionale europea è di semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre l’efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti. L’introduzione di una tessera professionale europea dovrebbe tenere conto del punto di vista della professione interessata e dovrebbe essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Stati membri, se necessario. La tessera professionale europea dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all’espletamento da parte dell’autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. Se la tessera professionale europea è rilasciata ai fini dello stabilimento, essa dovrebbe costituire una decisione di riconoscimento ed essere trattata come qualsiasi altra decisione di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Essa dovrebbe integrare piuttosto che sostituire eventuali requisiti di registrazione legati all’accesso a una determinata professione. Non é necessario introdurre la tessera professionale europea per le professioni legali per le quali sono già state introdotte tessere professionali nel quadro del sistema previsto dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (6) e dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (7).

    (5)

    Il funzionamento della tessera professionale europea dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito con regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La tessera e l’IMI dovrebbero rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi e delle procedure di riconoscimento per le autorità competenti stesse e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti.

    (6)

    Il processo di domanda e di rilascio della tessera professionale europea dovrebbe essere chiaramente strutturato e incorporare garanzie e diritti di ricorso al richiedente. È opportuno specificare mediante atti di esecuzione gli obblighi in materia di traduzione e le modalità di pagamento delle eventuali spese che un richiedente deve sostenere in modo che l’iter all’interno dell’IMI non sia perturbato o ostacolato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi. La definizione del livello delle spese è di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare alla Commissione il livello delle spese definito. La tessera professionale europea e il relativo iter all’interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l’accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

    (7)

    La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.

    (8)

    Nell’interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno un anno di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine. Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una volta all’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.

    (9)

    La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza. Ciò ha determinato un’incertezza giuridica in quanto ha lasciato all’autorità competente il potere discrezionale di decidere se tale verifica preliminare sia necessaria. Al fine di garantire la certezza del diritto, i professionisti dovrebbero essere informati sin dall’inizio riguardo alla necessità di una verifica preliminare delle qualifiche professionali e ai termini entro i quali può essere prevista una decisione in tal senso. In ogni caso le condizioni relative a tali verifiche preliminari delle qualifiche professionali nell’ambito della libera prestazione di servizi non dovrebbero essere più rigorose di quelle previste dalle norme di stabilimento. Nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza, la direttiva 2005/36/CE dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di imporre l’obbligo di copertura assicurativa per gli atti professionali, conformemente alle norme applicabili di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (9), nonché alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (10).

    (10)

    I sistemi di istruzione e formazione professionale si sono dimostrati un utile strumento per garantire l’occupazione giovanile e agevolare il passaggio dalla formazione alla vita lavorativa. Il riesame della direttiva 2005/36/CE dovrebbe quindi tenere pienamente conto delle loro specificità.

    (11)

    Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata all’attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L’EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un’utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all’esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell’Unione dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.

    (12)

    Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni e aventi un anno di esperienza professionale dovrebbero essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regolamenta. Le loro qualifiche professionali dovrebbero essere comparate alla qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante sulla base della qualifica professionale prevista nella direttiva 2005/36/CE. In caso di differenze sostanziali, l’autorità competente dovrebbe poter esigere misure di compensazione. I meccanismi di valutazione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche eventualmente richiesti per l’accesso alla professione come misure di compensazione dovrebbero garantire e rispettare i principi di trasparenza e imparzialità.

    (13)

    In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l’accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura di compensazione. Eventuali misure di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e in particolare tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale o dell’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. La decisione di introdurre una misura di compensazione dovrebbe essere debitamente giustificata, così da permettere al richiedente di comprendere meglio la propria situazione e di chiedere un riesame a un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

    (14)

    La revisione della direttiva 2005/36/CE ha evidenziato l’esigenza di aggiornare e di definire con maggiore flessibilità gli elenchi delle attività di carattere industriale, commerciale e artigianale di cui all’allegato IV, mantenendo al contempo in essere, un sistema di riconoscimento automatico per tali attività basato sull’esperienza professionale. L’allegato IV si fonda attualmente sulla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC) risalente al 1958 e che non rispecchia più l’attuale struttura delle attività economiche. La classificazione ISIC è stata riveduta più volte a partire dal 1958. Pertanto, la Commissione dovrebbe poter adeguare l’allegato IV al fine di mantenere inalterato il sistema di riconoscimento automatico.

    (15)

    Lo sviluppo professionale continuo contribuisce alla sicurezza e all’efficacia delle prestazioni dei professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche professionali. È importante incoraggiare l’ulteriore rafforzamento dello sviluppo professionale continuo per queste professioni. Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare lo sviluppo professionale continuo di medici, medici specialisti, medici generici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti. Le misure adottate dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo professionale continuo di tali professioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione, e gli Stati membri dovrebbero procedere allo scambio delle migliori prassi in questo settore. Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all’apprendimento permanente relativo alla loro professione.

    (16)

    Il sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione armonizzati si fonda sulla notifica tempestiva di titoli di formazione nuovi o modificati da parte degli Stati membri nonché sulla relativa pubblicazione da parte della Commissione. In caso contrario, i titolari di tali qualifiche non hanno la garanzia di beneficiare di un riconoscimento automatico. Al fine di incrementare la trasparenza e semplificare l’esame dei titoli di recente notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione, che devono essere conformi ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE.

    (17)

    I crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell’Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l’esercizio di una professione regolamentata. Risulta pertanto necessario introdurre la possibilità di indicare la durata di un programma anche in ECTS. Tale possibilità non dovrebbe incidere sugli altri requisiti relativi al riconoscimento automatico. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti.

    (18)

    Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica e di sicurezza dei pazienti nell’Unione nonché in un’ottica di modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, è necessario modificare i criteri utilizzati per definire la formazione medica di base, in modo che le condizioni relative al numero minimo di anni e di ore diventino cumulative. L’obiettivo di questa modifica è di evitare un abbassamento dei requisiti di formazione dell’istruzione medica di base.

    (19)

    Al fine di incrementare la mobilità dei medici specializzati che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un’altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l’esenzione da alcune parti della formazione successiva se queste sono già state completate durante il precedente programma di formazione medica specialistica in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere tali esenzioni, entro certi limiti, per le specializzazioni mediche che rientrano nel sistema di riconoscimento automatico.

    (20)

    La professione infermieristica ha subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte degli infermieri. La formazione in cure infermieristiche, la cui organizzazione varia tuttora in funzione delle diverse tradizioni nazionali, dovrebbe fornire garanzie più solide e più orientate ai risultati in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità nel corso della formazione e alla sua capacità di mettere in atto almeno alcune competenze per esercitare le attività inerenti alla professione.

    (21)

    Affinché le ostetriche siano in grado di affrontare le complesse esigenze sanitarie relative alle loro attività, i candidati a questa professione dovrebbero possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare la propria formazione. È opportuno pertanto innalzare i requisiti per l’ammissione alla formazione di ostetrica/o a dodici anni di istruzione generale o di superamento di un esame di livello equivalente, salvo nel caso dei professionisti che sono già qualificati infermieri responsabili dell’assistenza generale. La formazione da ostetrica dovrebbe fornire migliori garanzie in merito all’acquisizione, da parte del professionista, di determinate conoscenze e abilità necessarie per esercitare le attività di ostetrica di cui alla direttiva 2005/36/CE.

    (22)

    Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

    (23)

    Un numero significativo di Stati membri ha deciso di concedere l’accesso a tutte le attività nell’ambito della farmacia e all’esercizio di tali attività sulla base del riconoscimento delle qualifiche di farmacista acquisite in un altro Stato membro sin dall’entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE. Tale riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro non dovrebbe però impedire a uno Stato membro di mantenere in essere norme non discriminatorie atte a disciplinare la distribuzione geografica delle farmacie sul suo territorio, in quanto la direttiva 2005/36/CE non coordina tali norme. Tuttavia, eventuali deroghe dal riconoscimento automatico delle qualifiche che siano ancora necessarie per uno Stato membro non dovrebbero più escludere i farmacisti già riconosciuti dallo Stato membro che ha utilizzato tale deroga e che esercitano la professione di farmacista lecitamente ed effettivamente già da un certo periodo di tempo sul territorio di tale Stato membro.

    (24)

    Il funzionamento del sistema di riconoscimento automatico si fonda sulla fiducia nelle condizioni di formazione che sono alla base delle qualifiche dei professionisti. È pertanto di fondamentale importanza che le condizioni di formazione minime per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi nella formazione del settore, in particolare con riferimento all’esigenza riconosciuta di supportare la formazione accademica con un’esperienza professionale acquisita sotto la supervisione di architetti qualificati. Al contempo, le condizioni di formazione minime dovrebbero essere sufficientemente flessibili al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di organizzare i propri sistemi d’istruzione.

    (25)

    La direttiva 2005/36/CE, attraverso l’introduzione di principi comuni di formazione, dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni che di norma non ne beneficiano. A tale riguardo si dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio, nonché i contenuti e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione. I principi comuni di formazione dovrebbero tradursi in quadri comuni di formazione, fondati su un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze o prove di formazione. Dovrebbe essere possibile che i quadri comuni di formazione includano anche specializzazioni che attualmente non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che si riferiscono a professioni contemplate dal titolo III, capo III, alle quali sono riservate attività specifiche chiaramente definite. I quadri comuni di formazione relativi a tali specializzazioni, in particolare in ambito medico, dovrebbero assicurare un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. Le qualifiche professionali conseguite ai sensi dei quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri. Le organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione e, in determinate circostanze, le organizzazioni professionali di livello nazionale o le autorità competenti a livello nazionale dovrebbero poter presentare alla Commissione suggerimenti in relazione ai principi comuni di formazione, al fine di consentire una valutazione, insieme ai coordinatori nazionali, delle possibili conseguenze di tali principi sui sistemi nazionali di istruzione e formazione come pure sulle norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate.

    (26)

    La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, l’obbligo in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione dell’applicazione di tale obbligo ha evidenziato la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare per garantire in modo più efficace la sicurezza dei pazienti. Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare controlli linguistici dopo il riconoscimento delle qualifiche professionali. È importante, in particolare per le professioni aventi implicazioni per la sicurezza dei pazienti, che i controlli linguistici di cui alla direttiva 2005/36/CE siano effettuati prima che il professionista abbia accesso alla professione nello Stato membro ospitante. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e di rafforzare la mobilità dei professionisti nell’Unione, i controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione dovrebbero essere limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale o amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una lingua ufficiale dell’Unione. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri ospitanti di incoraggiare i professionisti ad acquisire la conoscenza di un’altra lingua in una fase successiva qualora risulti necessario per l’attività professionale da esercitare. Anche i datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nell’accertare la conoscenza delle lingue necessarie per lo svolgimento delle attività professionali sul luogo di lavoro.

    (27)

    Le norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, quando un diplomato porta a termine un tirocinio professionale in un altro Stato membro, il tirocinio in questione dovrebbe essere riconosciuto nel momento in cui il diplomato presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato membro d’origine. Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata.

    (28)

    La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di punti nazionali di contatto. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE e dell’insediamento di punti di contatto unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, i punti nazionali di contatto stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE dovrebbero divenire centri di assistenza focalizzati sulle attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi inclusa una consulenza diretta, al fine di garantire che l’applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in complessi casi specifici riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello nazionale. Laddove necessario, i centri di assistenza fungeranno da collegamento con le autorità competenti e i centri di assistenza di altri Stati membri. Per quanto concerne la tessera professionale europea, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se i centri di assistenza debbano o fungere da autorità competente nello Stato membro d’origine o assistere la pertinente autorità competente nella gestione delle domande di tessera professionale europea e nel trattamento dei fascicoli individuali dei richiedenti creati nell’ambito dell’IMI (fascicolo IMI). Nell’ambito della libera prestazione di servizi, se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro d’origine i centri di assistenza possono altresì partecipare allo scambio di informazioni previsto ai fini della cooperazione amministrativa.

    (29)

    La presente direttiva contribuisce a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. La direttiva 2005/36/CE già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri in materia di scambio di informazioni. Tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. In futuro gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alle richieste di informazioni, ma le loro autorità competenti dovrebbero altresì avere il potere, nei limiti delle rispettive competenze, di allertare in modo proattivo le autorità competenti di altri Stati membri in merito a professionisti che non sono più abilitati a esercitare la loro professione. Un sistema di allerta specifico è necessario per i professionisti del settore sanitario ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari nonché ai professionisti che esercitano attività inerenti all’istruzione dei minori, inclusi i professionisti che lavorano nell’assistenza e nell’istruzione della prima infanzia. L’obbligo di trasmettere un messaggio di allerta si dovrebbe applicare solo agli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista non è più abilitato, a causa di un’azione disciplinare o di una condanna penale, a esercitare, anche temporaneamente, le sue attività professionali in uno Stato membro. Il messaggio di allerta dovrebbe includere tutti i dettagli disponibili in merito al periodo definito o indefinito al quale si applica la limitazione o il divieto. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l’IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali. La procedura di allerta non dovrebbe essere destinata a sostituire o modificare eventuali accordi tra gli Stati membri in materia di cooperazione nell’ambito della giustizia e degli affari interni. Le autorità competenti a norma della direttiva 2005/36/CE non dovrebbero altresì essere obbligate a contribuire a tale cooperazione attraverso le allerte di cui alla suddetta direttiva.

    (30)

    Una delle maggiori difficoltà che un cittadino dell’Unione deve affrontare, se interessato a lavorare in un altro Stato membro, riguarda la complessità e il grado di incertezza delle procedure amministrative a cui deve conformarsi. La direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati membri di favorire l’accesso semplificato alle informazioni e di rendere possibile il completamento delle procedure attraverso i punti di contatto unici. I cittadini che intendono far riconoscere le proprie qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE possono già utilizzare i punti di contatto unici se la loro situazione è contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego e i professionisti del settore sanitario non sono coperti dalla direttiva 2006/123/CE e le informazioni disponibili rimangono scarse. Sussiste pertanto la necessità, dal punto di vista dell’utente, di specificare tali informazioni e di garantire che le stesse siano facilmente reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati membri non solo si assumano la responsabilità a livello nazionale, ma cooperino anche gli uni con gli altri e con la Commissione al fine di garantire che i professionisti, all’interno di tutta l’Unione, possano facilmente accedere a informazioni di facile approccio e multilingue nonché completare agevolmente le procedure tramite i punti di contatto unici o le pertinenti autorità competenti. I collegamenti dovrebbero essere resi disponibili attraverso altri siti web, quali il portale «La tua Europa».

    (31)

    Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE intesi ad aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all’articolo 21, paragrafo 6, ad aggiornare l’allegato I, ad aggiornare e chiarire le attività elencate all’allegato IV, ad adeguare i punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché i punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell’allegato V, a introdurre modifiche all’elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell’allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell’allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle prove di formazione comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (32)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2005/36/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).

    (33)

    In considerazione della natura tecnica di tali atti di esecuzione, la procedura di esame dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione per quanto concerne l’introduzione di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma della direttiva 2005/36/CE per presentare una domanda completa, le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti, le autorità competenti possono chiedere copie certificate per la professione interessata, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza e accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo dell’IMI, le condizioni e le procedure per il rilascio della tessera professionale europea, le norme concernenti le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e i mezzi tecnici per verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale europea e l’applicazione del sistema di allerta.

    (34)

    La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all’applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, decidere di respingere una richiesta di aggiornamento dell’allegato I qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, chiedere allo Stato membro pertinente di non applicare la deroga relativa alla scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale qualora tale deroga non sia appropriata o non sia conforme al diritto dell’Unione, respingere le richieste di modifica dei punti da 5.1.1 a 5.1.4 nonché dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, elencare le qualifiche e i titoli professionali nazionali che beneficiano del riconoscimento automatico nell’ambito del quadro comune di formazione, elencare gli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni, la loro frequenza in un anno solare e altre disposizioni necessarie alla loro organizzazione, nonché consentire allo Stato membro in questione di derogare alle pertinenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE per un periodo limitato.

    (35)

    A seguito dell’esperienza positiva avuta con la valutazione reciproca ai sensi della direttiva 2006/123/CE, è opportuno introdurre un sistema di valutazione analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero notificare le professioni soggette a regolamentazioni, le ragioni di ciò nonché avviare una discussione sui risultati ottenuti. Tale sistema contribuirebbe a incrementare la trasparenza nel mercato dei servizi professionali.

    (36)

    La Commissione dovrebbe valutare a tempo debito il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale rilasciati in Romania. Tale valutazione dovrebbe essere basata sui risultati di uno speciale programma di rivalorizzazione, che la Romania dovrebbe istituire conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e in relazione al quale dovrebbe stabilire contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione. Il suddetto programma di rivalorizzazione dovrebbe essere inteso a consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali affinché soddisfino pienamente tutti i requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE.

    (37)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire razionalizzazione, semplificazione e miglioramento delle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto ciò porterebbe inevitabilmente a requisiti e procedure divergenti, rendendo la regolamentazione ancora più complessa e creando ostacoli ingiustificati alla mobilità dei professionisti, ma, per motivi di coerenza, trasparenza e compatibilità, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (38)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (39)

    Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13), e ha espresso un parere in data 8 marzo 2012 (14).

    (40)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2005/36/CE

    La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.»;

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d’origine.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.»;

    3)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

    «f)   “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

    h)   “prova attitudinale”: una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

    Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l’istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

    La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

    Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;»

    ii)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «j)   “tirocinio professionale”: fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l’accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un’istruzione che conduce a un diploma;

    k)   “tessera professionale europea”: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

    l)   “apprendimento permanente”: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale;

    m)   “motivi imperativi di interesse generale”: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

    n)   “Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS”: il sistema di crediti per l’istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell’istruzione superiore.»;

    b)

    al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater, al fine di aggiornare l’allegato I, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.

    Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell’allegato I.»;

    4)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies.»;

    5)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 4 bis

    Tessera professionale europea

    1.   Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

    2.   Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.

    3.   Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.

    4.   Nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 7.

    5.   Qualora il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies. L’autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.

    Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

    6.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile.

    7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure necessarie a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a supporto di ogni richiesta di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, tenendo presente le specificità della professione interessata. La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti possono chiedere copie certificate, conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.

    L’introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l’adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:

    a)

    esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;

    b)

    esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;

    c)

    la professione o l’istruzione e la formazione che portano all’esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    8.   Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati membri d’origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.

    Articolo 4 ter

    Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI

    1.   Lo Stato membro d’origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d’origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l’invio di tutte le informazioni necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.

    2.   Le domande sono corredate dei documenti richiesti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7.

    3.   Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro d’origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.

    Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito in tale Stato nonché l’autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine consulta l’organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

    4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l’integrità, la riservatezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per rilasciare al titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 4 quater

    Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4

    1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e a rilasciare la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4, entro tre settimane. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa di conseguenza il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all’articolo 7 per i successivi diciotto mesi.

    2.   La decisione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, oppure l’assenza di decisione entro il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.

    3.   Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, ne informa di conseguenza l’autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

    4.   La tessera professionale europea è valida sull’intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

    Articolo 4 quinquies

    Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4

    1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare entro un mese l’autenticità e la validità dei documenti giustificativi nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda all’autorità competente dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d’origine informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.

    2.   Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis e 49 ter, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande di questo tipo.

    3.   Nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine, se intende rilasciare una tessera professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo.

    4.   Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d’origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

    5.   Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.

    Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

    6.   Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

    7.   Le decisioni degli Stati membri d’origine e ospitante adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l’assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d’origine sono soggette a un ricorso in base al diritto interno dello Stato membro interessato.

    Articolo 4 sexies

    Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

    1.   Fatta salva la presunzione di innocenza, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o le sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione e che hanno conseguenze sull’esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Nel compiere tale attività esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (16). Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all’articolo 56 bis.

    2.   Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:

    a)

    l’identità del professionista;

    b)

    la professione interessata;

    c)

    le informazioni riguardanti l’autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

    d)

    l’ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché

    e)

    il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

    3.   L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti conformemente alla direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti informano il titolare della tessera professionale europea, su richiesta di quest’ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.

    4.   Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all’esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all’esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.

    5.   I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all’articolo 7. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti, oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.

    In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

    6.   Con riguardo all’elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d),della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

    7.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l’autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare della stessa.

    La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme in materia di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 4 septies

    Accesso parziale

    1.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

    b)

    le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato;

    c)

    l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

    Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.

    2.   L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

    3.   Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.

    4.   Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.

    5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.

    6.   Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.

    6)

    all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.»;

    7)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

    «d)

    nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,

    e)

    per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali;»

    ii)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «f)

    per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante;

    g)

    per le professioni riguardanti le attività di cui all’articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all’attività di servizio o di esercitarla sull’intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:

    a)

    la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;

    b)

    tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;

    c)

    le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e

    d)

    lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.»;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

    Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente informa il prestatore della sua decisione:

    a)

    di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;

    b)

    previa verifica delle sue qualifiche professionali:

    i)

    di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o

    ii)

    di consentire la prestazione dei servizi.

    Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell’adottare la decisione di cui al secondo comma, l’autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.

    In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma.

    In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

    Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.»;

    8)

    all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all’articolo 56. Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d’origine, anche i centri assistenza di cui all’articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.»;

    9)

    l’articolo 11 è così modificato:

    a)

    il primo comma è così modificato:

    i)

    la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Ai fini dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:»;

    ii)

    alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    «ii)

    una formazione o un’istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;»

    iii)

    le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

    «d)

    un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere espressa anche sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

    e)

    un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.»;

    b)

    il secondo comma è soppresso;

    10)

    all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «È assimilato a un titolo di formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.»;

    11)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Condizioni del riconoscimento

    1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

    Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

    2.   L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.

    Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

    b)

    attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione.

    Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata.

    3.   Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 14, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell’articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell’articolo 11, lettera e).»;

    12)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

    a)

    la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

    b)

    la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.»;

    b)

    al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell’Unione, essa adotta, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.»;

    c)

    al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

    «In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

    a)

    un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera c); o

    b)

    un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettere d) o e).

    Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.»;

    d)

    i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

    5.   Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.»;

    e)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «6.   La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

    a)

    il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall’articolo 11; e

    b)

    le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

    7.   Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.»;

    13)

    l’articolo 15 è soppresso;

    14)

    l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    Adeguamento della lista delle attività di cui all’allegato IV

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV soggetti al riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione delle attività elencate all’allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo della nomenclatura per attività, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell’ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali liste I, II e III dell’allegato IV.»;

    15)

    l’articolo 21 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   In relazione all’operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V per l’apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.

    Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera legale l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.»;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafi 6 e 7, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

    Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 4, in modo da riflettere l’evoluzione del diritto dell’Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

    Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).»;

    c)

    il paragrafo 7 è soppresso;

    16)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 21 bis

    Procedura di notifica

    1.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.

    Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

    3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.

    4.   Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, riguardo all’aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell’organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.

    5.   Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V.»;

    17)

    l’articolo 22 è così modificato:

    a)

    al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l’aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell’ambito di applicazione del capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.»;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18 gennaio 2016.»;

    18)

    all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università.

    Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1o gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.»;

    19)

    l’articolo 25 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato V, da applicare caso per caso, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l’esenzione accordata non superi la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.

    Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.»;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.»;

    20)

    all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nel punto 5.1.3 dell’allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.»;

    21)

    all’articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell’allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l’attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell’attestato.»;

    22)

    all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.»;

    23)

    l’articolo 31 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata:

    a)

    al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all’università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

    b)

    al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.»;

    b)

    al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alle modifiche dell’elenco di cui al punto 5.2.1 dell’allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

    Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

    c)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.»;

    d)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   L’istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di formazione professionale per infermieri.»;

    e)

    al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «5.   L’insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L’aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una squadra e ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.»;

    f)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

    a)

    un’estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

    b)

    una conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

    c)

    un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere selezionata in base al corrispondente valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in strutture dotate di un numero di personale qualificato e delle attrezzature adeguate per l’assistenza infermieristica dei pazienti;

    d)

    la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

    e)

    un’esperienza di collaborazione con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario.»;

    g)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «7.   Il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell’ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

    a)

    la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un’ottica di miglioramento della pratica professionale;

    b)

    la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

    c)

    la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);

    d)

    la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

    e)

    la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

    f)

    la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

    g)

    la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

    h)

    la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale.»;

    24)

    l’articolo 33 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:

    a)

    sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31; e

    b)

    sono attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

    i)

    all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del ministro della Sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

    ii)

    dall’articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770);

    allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell’allegato V.»;

    25)

    l’articolo 33 bis è sostituito dal seguente:

    «Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di seguito illustrate.

    Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

    a)

    “Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist” conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una “scoala postliceala”, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o gennaio 2007;

    b)

    “Diploma de absolvire de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003;

    c)

    “Diploma de licența de asistent medical generalist” conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003.»;

    26)

    all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui al punto 5.3.1 dell’allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

    Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

    27)

    l’articolo 35 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all’articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.»;

    ii)

    il terzo comma è soppresso;

    c)

    sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.

    5.   Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nell’allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.»;

    28)

    all’articolo 37 sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «3.   In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell’articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o anteriormente al 18 gennaio 2016.

    4.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.

    L’attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:

    a)

    il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34;

    b)

    il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

    c)

    il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all’allegato V, punto 5.3.2.»;

    29)

    l’articolo 38 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1.   «La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all’allegato V, punto 5.4.1.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

    Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

    a)

    adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;

    b)

    adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

    c)

    abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo;

    d)

    adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

    e)

    adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

    f)

    conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente.»;

    30)

    l’articolo 40 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica della lista di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

    Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

    a)

    compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;

    b)

    possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:

    a)

    conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell’ostetricia e della ginecologia;

    b)

    conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell’esercizio della professione;

    c)

    conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell’ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del proprio comportamento;

    d)

    esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l’ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell’intervento di un medico;

    e)

    comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.»;

    31)

    all’articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

    a)

    una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

    b)

    una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

    c)

    una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.»;

    32)

    l’articolo 43 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilità II.»;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:

    a)

    sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40; e

    b)

    è sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

    i)

    all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

    ii)

    all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770),

    allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2.»;

    33)

    all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

    a)

    quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università;

    b)

    durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

    Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, compresa l’evoluzione della prassi farmacologica.

    Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.»;

    34)

    all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44, siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare:

    a)

    preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

    b)

    fabbricazione e controllo dei medicinali;

    c)

    controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

    d)

    immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

    e)

    approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

    f)

    preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;

    g)

    diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;

    h)

    segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

    i)

    accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;

    j)

    contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.»;

    35)

    l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 46

    Formazione di architetto

    1.   La formazione di un architetto prevede:

    a)

    almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o

    b)

    non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.

    2.   L’architettura deve essere l’elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

    a)

    capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

    b)

    adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

    c)

    conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

    d)

    adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

    e)

    capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;

    f)

    capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

    g)

    conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

    h)

    conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

    i)

    conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

    j)

    capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

    k)

    conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

    3.   Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

    4.   Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.»;

    36)

    l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 47

    Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

    In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell’articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente all’esame finale di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;

    37)

    l’articolo 49 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da “Fachhochschulen” nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2 e idonea all’accesso alle attività di cui all’articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di “architetto” purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’autorità competente cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.»;

    38)

    al titolo III è aggiunto il capo seguente:

    «Capo III bis

    Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni

    Articolo 49 bis

    Quadro comune di formazione

    1.   Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione nello Stato membro che la disciplina, uno Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    2.   Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:

    a)

    consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

    b)

    la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

    c)

    l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell’ambito di un corso di formazione generale presso un’università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell’ambito di un corso di formazione professionale;

    d)

    il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell’EQF, come definito nell’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (18);

    e)

    la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;

    f)

    il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

    g)

    il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

    3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per stabilire un quadro di formazione comune per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;

    b)

    l’introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull’organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;

    c)

    sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell’ambiente.

    6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

    a)

    le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o

    b)

    ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

    La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.

    7.   Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.

    Articolo 49 ter

    Prove di formazione comuni

    1.   Ai fini del presente articolo, per “prova di formazione comune” si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.

    2.   Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:

    a)

    consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

    b)

    la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

    c)

    la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

    d)

    la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

    3.   I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

    5.   Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

    b)

    i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;

    c)

    i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l’accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

    6.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

    a)

    la capacità disponibile per organizzare dette prove; o

    b)

    ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

    La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell’anno e altri dettagli necessari all’organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.

    39)

    all’articolo 50 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3 bis.   In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all’esercizio di una delle sue attività professionali.

    3 ter.   Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l’IMI.»;

    40)

    all’articolo 52 è inserito il paragrafo seguente:

    «3.   Uno Stato membro non può riservare l’impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l’associazione o l’organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.»;

    41)

    l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 53

    Conoscenza delle lingue

    1.   I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

    2.   Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    3.   I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

    I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell’articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.

    4.   Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli.»;

    42)

    al titolo IV è aggiunto l’articolo seguente:

    «Articolo 55 bis

    Riconoscimento del tirocinio professionale

    1.   Se l’accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l’autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all’estero.

    2.   Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l’accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.»;

    43)

    il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:

    44)

    l’articolo 56 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.»;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

    I coordinatori hanno i seguenti compiti:

    a)

    promuovere l’applicazione uniforme della presente direttiva;

    b)

    riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;

    c)

    esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;

    d)

    scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;

    e)

    scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 14.

    Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l’aiuto dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter.»;

    45)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 56 bis

    Meccanismo di allerta

    1.   Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

    a)

    medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

    b)

    medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3;

    c)

    infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

    d)

    dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2;

    e)

    dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3;

    f)

    veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2;

    g)

    ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2;

    h)

    farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2;

    i)

    possessori dei certificati di cui all’allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

    j)

    possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;

    k)

    altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;

    l)

    professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.

    2.   Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un’allerta con il sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o parziale dell’attività professionale al professionista in oggetto. Tali informazioni riguardano:

    a)

    l’identità del professionista;

    b)

    la professione in questione;

    c)

    le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

    d)

    l’ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché

    e)

    il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

    3.   Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta con il sistema IMI, circa l’identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

    4.   Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

    5.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce l’informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.

    6.   Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all’invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione sull’allerta il professionista ha intentato un ricorso.

    7.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all’interno dell’IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

    8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

    46)

    l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 57

    Accesso centralizzato online alle informazioni

    1.   Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso i punti di contatto unici, di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (19), e regolarmente aggiornate:

    a)

    elenco di tutte le professioni regolamentate nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter;

    b)

    elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, compresi tutti i diritti a carico dei professionisti, e le autorità competenti per il rilascio;

    c)

    elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l’articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

    d)

    elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii);

    e)

    i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare alle autorità competenti;

    f)

    modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della presente direttiva.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.

    3.   Gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

    4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

    5.   Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

    47)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 57 bis

    Procedure per via elettronica

    1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.

    3.   Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), per l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno (21) e a prevedere strumenti tecnici per l’elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (22).

    4.   Tutte le procedure sono eseguite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 51 della presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

    Articolo 57 ter

    Centri di assistenza

    1.   Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il 18 gennaio 2016, un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché ai centri di assistenza degli altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l’esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

    2.   I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d’origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

    3.   Tutte le autorità competenti dello Stato membro d’origine o ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

    4.   Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest’ultima sull’esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

    Articolo 57 quater

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 21 bis, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26, secondo comma, dell’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell’articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    48)

    l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 58

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

    49)

    l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 59

    Trasparenza

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.

    2.   Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l’inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.

    3.   Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all’articolo come «requisiti», sono compatibili con i seguenti principi:

    a)

    i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

    b)

    i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

    c)

    i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

    4.   Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un’associazione o un’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.

    5.   Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall’adozione della misura.

    6.   Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

    7.   La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.

    8.   La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (23), che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.

    9.   Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.

    50)

    l’articolo 60 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «A partire dal 18 gennaio 2016 la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva, comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Entro il 18 gennaio 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

    La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:

    a)

    il funzionamento della tessera professionale europea;

    b)

    la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l’elenco delle competenze di cui all’articolo 31, paragrafo 7;

    c)

    il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;

    d)

    i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all’articolo 33 bis, nonché per i titolari di un titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d’infermiere responsabile dell’assistenza generale.

    Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.»;

    51)

    all’articolo 61, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.»;

    52)

    gli allegati II e III sono soppressi;

    53)

    all’allegato VII, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «g)

    laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali.»

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

    Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24): articoli da 4 bis a 4 sexies, articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 56 e articolo 56 bis.

    Articolo 3

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016.

    2.   Ogni Stato membro che al 17 gennaio 2014 fornisce l’accesso alla formazione in ostetricia per la possibilità I, di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE, dopo il compimento di almeno i primi dieci anni di istruzione scolastica generale, mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti di ammissione alla formazione di ostetrica di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva entro il 18 gennaio 2020.

    3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui al paragrafo 1 e 2.

    4.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

    (3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

    (4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

    (5)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 15.

    (6)  GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

    (7)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

    (8)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

    (9)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

    (10)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    (11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (12)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

    (13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (14)  GU C 137 del 12.5.2012, pag. 1.

    (15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (16)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (17)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;

    (18)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.»;

    (19)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.»;

    (20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    (21)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

    (22)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.»;

    (23)  GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.»;

    (24)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22


    Dichiarazione della Commissione

    Nel preparare gli atti delegati di cui all’articolo 57 quater, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, e svolgerà con largo anticipo consultazioni adeguate e trasparenti, anche con esperti degli organi e delle autorità competenti, delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione di tutti gli Stati membri nonché, se del caso, con esperti delle parti sociali.


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