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Document 32013D0746
2013/746/EU: Council Decision of 10 December 2013 amending the Council's Rules of Procedure
2013/746/UE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2013 , recante modifica del suo regolamento interno
2013/746/UE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2013 , recante modifica del suo regolamento interno
GU L 333 del 12.12.2013, p. 77–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/77 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2013
recante modifica del suo regolamento interno
(2013/746/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(2) |
Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio (il «regolamento interno»). |
(3) |
L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato. |
(4) |
È pertanto opportuno adattare di conseguenza il regolamento interno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
80 523,7 |
Francia |
65 633,2 |
Regno Unito |
63 730,1 |
Italia |
59 685,2 |
Spagna |
46 704,3 |
Polonia |
38 533,3 |
Romania |
20 057,5 |
Paesi Bassi |
16 779,6 |
Belgio |
11 161,6 |
Grecia |
11 062,5 |
Repubblica ceca |
10 516,1 |
Portogallo |
10 487,3 |
Ungheria |
9 908,8 |
Svezia |
9 555,9 |
Austria |
8 451,9 |
Bulgaria |
7 284,6 |
Danimarca |
5 602,6 |
Finlandia |
5 426,7 |
Slovacchia |
5 410,8 |
Irlanda |
4 591,1 |
Croazia |
4 262,1 |
Lituania |
2 971,9 |
Slovenia |
2 058,8 |
Lettonia |
2 023,8 |
Estonia |
1 324,8 |
Cipro |
865,9 |
Lussemburgo |
537,0 |
Malta |
421,4 |
Totale |
505 572,5 |
soglia (62 %) |
313 455,0». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).