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Document 32012R1152
Regulation (EU) No 1152/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy
Regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca
Regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca
GU L 343 del 14.12.2012, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1380
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1152/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I pescherecci dell’Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell’Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3) prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, grazie alla quale gli Stati membri sono autorizzati a limitare a determinati pescherecci l’esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base. |
(3) |
Il 13 luglio 2011, in conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche. Da tale relazione risulta che il regime d’accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002. |
(4) |
Le norme vigenti che limitano l’accesso alle risorse di pesca nella zona all’interno delle 12 miglia nautiche hanno avuto effetti positivi sulla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell’Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. |
(5) |
La deroga è entrata in vigore il 1o gennaio 2003 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012. È opportuno prorogarne la validità in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento, basato sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell’ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.