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Document 32012R0432
Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012 , relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012 , relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 136 del 25.5.2012, p. 1–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2024
25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2012
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(2) |
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. |
(3) |
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l’impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari. |
(4) |
Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall’esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell’Autorità (di seguito «l’elenco consolidato») (2). |
(5) |
Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell’elenco consolidato. Altre parti dell’elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l’elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all’Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell’elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione scientifica da parte dell’Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l’ottobre 2009 e il luglio 2011 (3). |
(6) |
Nella sua valutazione l’Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell’elenco consolidato. |
(7) |
Per varie indicazioni sulla salute l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(8) |
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego dell’indicazione e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità. |
(9) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite. |
(10) |
Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento. |
(11) |
Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione (4) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
(12) |
A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un’indicazione (5) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un’altra indicazione (6) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l’Autorità ha concluso che è stata evidenziata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L’utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l’assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate. |
(13) |
La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione. |
(14) |
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto. |
(15) |
Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell’elenco delle indicazioni respinte del registro dell’Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all’occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell’Autorità e/o l’esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati. |
(16) |
Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione. |
(17) |
L’aggiunta di sostanze agli alimenti o l’uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell’Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l’inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l’indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicazioni sulla salute consentite
1. L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm
(4) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm
(5) Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell’elenco consolidato.
(6) Corrispondente alla voce ID 359 dell’elenco consolidato.
ALLEGATO
ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell’EFSA Journal |
Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA |
Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi] |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 |
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 |
Acido alfa-linolenico (ALA) |
L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA. |
|
2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 |
493, 568 |
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 |
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 |
Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA) |
L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. |
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2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 |
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 |
Acido linoleico |
L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL. |
|
2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 |
489, 2899 |
Acido oleico |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo. |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2043 |
673, 728, 729, 1302, 4334 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
56, 59, 60, 64, 171, 172, 208 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 |
181 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1758 |
63 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758 |
57, 58 |
Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1102, 1209, 1294, 1331 |
Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1208 |
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi |
La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2062 |
620, 671, 4332 |
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio |
La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(6):2237 |
336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420 |
Amido resistente |
La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale. |
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2011;9(4):2024 |
681 |
Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento |
L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto. |
|
2011;9(6):2205 |
830 |
Beta-glucani |
I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani. |
|
2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 |
754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 |
Beta-glucani da orzo e avena |
L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto. |
|
2011;9(6):2207 |
821, 824 |
Betaina |
La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina. |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. |
2011;9(4):2052 |
4325 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
114, 117 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
116 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
113, 114, 117, 4661 |
Biotina |
La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1728 |
120 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
118, 121, 2876 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
115 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
115, 121 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
230, 236 |
Calcio |
Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
234 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
226, 230, 235 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
227, 230, 235 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
355 |
Calcio |
Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1725 |
237 |
Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
Carbone attivo |
Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto. |
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2011;9(4):2049 |
1938 |
Carne o pesce |
Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico. |
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2011;9(4):2040 |
1223 |
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
814 |
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
815 |
Chitosano |
Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano. |
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2011;9(6):2214 |
4663 |
Cloruro |
Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio |
2010;8(10):1764 |
326 |
Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 |
3090 |
Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 |
3186 |
Colina |
La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 |
1501 712, 1633 |
Creatina |
La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso |
2011;9(7):2303 |
739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 |
Cromo |
Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 |
260, 401, 4665, 4666, 4667 |
Cromo |
Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 |
262, 4667 4698 |
Fermenti vivi nello yogurt |
Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto |
Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. |
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2010;8(10):1763 |
1143, 2976 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
253 |
Ferro |
Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
251, 1589, 255 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
249, 1589, 374, 2889 |
Ferro |
Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
250, 254, 256, 255 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
252, 259 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1740 |
255, 374, 2889 |
Ferro |
Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
368 |
Fibra di avena |
La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
822 |
Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento. |
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2010;8(10):1817 |
828, 839, 3067, 4699 |
Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1817 |
3066 |
Fibra di orzo |
La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
819 |
Fibra di segale |
La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2258 |
825 |
Fluoruro |
Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 |
275, 276, 338, 4238, |
Folato |
Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
2882 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
195, 2881 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale emopoiesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
79 |
Folato |
Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
80 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
81, 85, 86, 88 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
91 |
Folato |
Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
84 |
Folato |
Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 |
193, 195, 2881 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
329, 373 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
328 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
Glucomannano (konjac del mannano) |
Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 |
836, 1560, 3100, 3217 |
Glucomannano (konjac del mannano) |
Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1798 |
854, 1556, 3725, |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266 |
1151, 1154 486, 562, 1181 |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266 |
1150 485 |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca. |
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2009; 7(9):1271 |
1240 |
Gomma da masticare senza zucchero con carbammide |
La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2011;9(4):2071 |
1153 |
Gomma di guar |
La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(2):1464 |
808 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 402 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 |
370 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 1237 |
Lattasi |
La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio |
Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio. |
I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta. |
2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203 |
1697, 1818 1974 |
Lattulosio |
Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno. |
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2010;8(10):1806 |
807 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
244 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
238 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
240, 247, 248 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
242 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 |
241, 380, 3083 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
364 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
245, 246 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
Melatonina |
La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina. |
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2011;9(6):2241 |
1698, 1780, 4080 |
Molibdeno |
Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1745 |
313 |
Monascus purpureus (riso rosso) |
La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. |
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2011;9(7):2304 |
1648, 1700 |
Niacina |
La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
43, 49, 54, 51 |
Niacina |
La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
44, 53 |
Niacina |
La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
55 |
Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
45, 52, 4700 |
Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
45, 48, 50, 52, 4700 |
Niacina |
La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
47 |
Noci |
Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci. |
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2011;9(4):2074 |
1155, 1157 |
Pectine |
Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
818, 4236 |
Pectine |
L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
786 |
Polifenoli dell’olio di oliva |
I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva. |
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2011;9(4):2033 |
1333, 1638, 1639, 1696, 2865 |
Potassio |
Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
386 |
Potassio |
Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
320 |
Potassio |
Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
321 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
416 4704 |
Rame |
Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
265, 271, 1722 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
266, 1729 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
267, 1723 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
269, 270, 1727 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
264, 1725 |
Rame |
Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
263, 1726 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
29, 35, 36, 42 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
213 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
31 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
40 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
31, 33 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
39 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
30, 37 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
207 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
41 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 |
396 |
Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
278, 1750 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220 |
279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 |
Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
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2011;9(6):2211 |
466, 469 |
Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
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2011;9(6):2211 |
314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 |
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283 |
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298 |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto. |
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2010; 8(2):1466 |
1418 |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto. |
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2010; 8(2):1466 |
1417 |
Steroli e stanoli vegetali |
Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali. |
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2010;8(10):1813 2011;9(6):2203 |
549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
21, 24, 28 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
22, 27 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1755 |
205 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
20 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
206 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 4702 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 17, 4660, 4702 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
16, 4239, 4701 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 |
14, 200, 1462 |
Vitamina A |
La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
14 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
4283 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
75, 214 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
66 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
73, 76, 199 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
65, 70, 71 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
77 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
67, 72, 186 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
68 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
78 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
69 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
99, 190 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
96, 103, 106 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
92, 101 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
107 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
108 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756 |
93, 212 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C. |
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2009; 7(9):1226 |
144 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
130, 131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 136, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 137, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
135, 2334, 3196 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
133 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1815 |
140 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
134, 4321 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
129, 138, 143, 148, 3331 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
139, 2622 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1815 |
202 |
Vitamina C |
La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
132, 147 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
152, 157, 215 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203 |
152, 157 215 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
150, 151, 158, 350 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
155 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
151, 158 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1468 |
154, 159 |
Vitamina D |
La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
153 |
Vitamina E |
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1816 |
160, 162, 1947 |
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
124, 126 |
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7 (9):1228 |
123, 127, 128, 2879 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
360 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
382 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
296 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
292, 293, 1759 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
297, 300 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
2890 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
302 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293, 4293 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
295, 1756 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
293 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
301 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
291, 1757 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
294, 1758 |
Zinco |
Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
292, 293, 1759 |
(1) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»
(2) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»