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Document 32012R0387

    Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

    GU L 129 del 16.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0508

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/387/oj

    16.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/7


    REGOLAMENTO (UE) N. 387/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e a un un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale.

    (2)

    Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento e occorre adottare misure supplementari per attenuarla, massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca.

    (3)

    A norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o rischi di trovarsi in gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (3) ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, al fine di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.

    (4)

    Irlanda e Portogallo, rispettivamente, hanno ottenuto l’assistenza finanziaria dell’Unione di cui sopra, mediante le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4) e 2011/344/UE (5).

    (5)

    La Grecia si trovava già in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l’assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.

    (6)

    L’accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti per la Grecia firmati l’8 maggio 2010 sono entrati in vigore l’11 maggio 2010. L’accordo tra creditori deve rimanere pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, fino a quando vi siano importi residui ai sensi dell’accordo sul programma di prestiti.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio debba concedergli un concorso reciproco.

    (8)

    Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell’Unione rispettivamente mediante le decisioni 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) e 2009/459/CE (9) del Consiglio.

    (9)

    Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è stabilito nelle pertinenti decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l’Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.

    (10)

    Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare dell’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo tra i creditori e dell’accordo sul programma di prestiti è diverso per ogni Stato membro partecipante a tali strumenti.

    (11)

    A seguito della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato, l'11 luglio 2011, il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. A seguito delle decisioni adottate dai capi di Stato e di governo degli Stati membri della zona euro, il 21 luglio ed il 9 dicembre 2011 il trattato è stato modificato al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo ed è stato firmato il 2 febbraio 2012. In base a tale trattato il meccanismo europeo di stabilità assumerà, entro il 2013, i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del di tale futuro meccanismo.

    (12)

    Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha appoggiato gli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione grazie a un riorientamento verso il miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore e ha appoggiato l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a questi sforzi volti a rafforzare tali sinergie.

    (13)

    Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell’Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni interessati e di incrementare l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l’incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal fondo europeo per la pesca (FEP), in ragione di un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura, che comporta una corrispondente riduzione a livello di controparte nazionale. Dato il carattere temporaneo di tale aumento e al fine di mantenere i tassi di co-finanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall’applicazione del meccanismo non dovrebbero riflettersi nel piano finanziario incluso nei programmi operativi. Dovrebbe, tuttavia, essere possibile aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili.

    (14)

    Uno Stato membro che richiede alla Commissione di beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di appurare, in base ai dati sulla situazione macroeconomica e fiscale dello Stato membro, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale. Dovrebbe altresì dimostrare che un aumento dei pagamenti derivante dalla concessione della deroga è necessario per garantire il proseguimento dell’attuazione dei programmi operativi e che i problemi di capacità di assorbimento persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (10).

    (15)

    È opportuno che lo Stato membro che presenti una richiesta alla Commissione di beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento fornisca anche il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico a norma del quale è ammissibile a beneficiare della deroga. È necessario che la Commissione disponga di un periodo adeguato, a partire dalla presentazione della richiesta dello Stato membro, per verificare la correttezza delle informazioni presentate e sollevare eventuali obiezioni. Al fine di rendere la deroga efficace e operativa, è inoltre opportuno prevedere che, in assenza di obiezioni da parte della Commissione, tale richiesta si presuma fondata. Se obietta alla richiesta dello Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione a tal fine motivata.

    (16)

    È opportuno procedere, di conseguenza, ad una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale per i programmi operativi durante il periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un’assistenza finanziaria dell’Unione per far fronte a gravi difficoltà nella salavaguardia della loro stabilità finanziaria.

    (17)

    È necessario assicurare un’adeguata rendicontazione sull’utilizzo degli importi aumentati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano di un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi ai sensi del presente regolamento.

    (18)

    Al termine del periodo durante il quale è stata concessa l’assistenza finanziaria potrebbe essere necessario per le valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, verificare, tra l’altro, se la riduzione del co-finanziamento nazionale non comporti uno scostamento significativo rispetto agli obiettivi inizialmente stabiliti. Tali valutazioni potrebbero condurre ad una revisione del programma operativo.

    (19)

    Dato che la crisi che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull’economia nel suo complesso; per tale ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. Tenuto conto della situazione eccezionale in cui si trovano gli Stati membri interessati, é opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, ovvero dalla data di decorrenza della messa a disposizione dell’assistenza finanziaria, a seconda dello status dello Stato membro richiedente, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall’Unione o da altri Stati membri della zona euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria.

    (20)

    Qualora sia previsto un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi, detto aumento temporaneo dovrebbe essere considerato anche nel contesto delle restrizioni di bilancio cui sono confrontati tutti gli Stati membri, e tali restrizioni di bilancio dovrebbero adeguatamente riflettersi nel bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, dato che l’obiettivo principale del meccanismo è far fronte alle specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. Il meccanismo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010 e avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013.

    (21)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1198/2006,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato:

    1)

    gli articoli 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 76

    Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

    1.   I pagamenti intermedi sono calcolati applicando — al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza — il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

    2.   In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto all’asse prioritario e all’obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

    3.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino ad un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

    a)

    l’assistenza finanziaria è messa a sua disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (11) oppure è messa a disposizione da altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso;

    b)

    l’assistenza finanziaria a medio termine è messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (12);

    c)

    l’assistenza finanziaria è messa a disposizione ai sensi del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato il 2 febbraio 2012.

    4.   Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione di cui al paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

    Tuttavia, tali importi sono presi in considerazione ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1.

    5.   I pagamenti intermedi aumentati derivanti dall’applicazione del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità di gestione il prima possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti connessi all’attuazione del programma operativo.

    6.   Nel contesto della relazione annuale di cui all’articolo 67, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le opportune informazioni sull’utilizzo della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, indicando come gli importi aumentati dell’assistenza abbiano contribuito a promuovere competitività, crescita e occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell’elaborazione della relazione annuale di cui all’articolo 68, paragrafo 1.

    Articolo 77

    Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

    1.   I pagamenti del saldo sono limitati all’importo minore tra i due seguenti:

    a)

    l’importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;

    b)

    l’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Tale importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

    2.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti del saldo finale sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile dichiarata in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

    3.   Ai fini del calcolo del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

    2)

    è inserito l’articoloseguente:

    «Articolo 77 bis

    Massimale applicabile al contributo dell’Unione mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale

    1.   In deroga all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è tuttavia superiore al contributo pubblico e all’importo massimo della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e obiettivo fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

    2.   La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Tale richiesta è presentata entro il 17 luglio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

    3.   Nella richiesta presentata alla Commissione lo Stato membro motiva la necessità della deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, fornendo le informazioni necessarie per accertare:

    a)

    attraverso dati sulla sua situazione macroeconomica e fiscale, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale;

    b)

    che l’aumento dei pagamenti di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi;

    c)

    che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all’articolo 53, paragrafo 3;

    d)

    che lo Stato membro in questione soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c), giustificata mediante riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico, indicando altresì la data effettiva a partire dalla quale l’assistenza finanziaria è stata messa a sua disposizione.

    La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga. La Commissione solleva eventuali obiezioni in relazione a tali informazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se decide di obiettare alla richiesta dello Stato membro, essa adotta a tal fine, mediante atti di esecuzione, una decisione motivata.

    Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro, tale richiesta è considerata giustificata.

    4.   La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.

    5.   La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, esso si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri:

    a)

    nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l’assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3;

    b)

    nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BØDSKOV


    (1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2012.

    (3)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

    (5)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

    (6)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

    (8)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

    (9)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

    (10)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

    (11)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    (12)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»;


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