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Document 32012R0277

Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 , che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 91 del 29.3.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/277/oj

29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


REGOLAMENTO (UE) N. 277/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell’allegato I della medesima. L’allegato II stabilisce soglie d’intervento che richiedono indagini nei casi di aumento dei livelli di tali sostanze.

(2)

Le diossine di cui al presente regolamento rappresentano un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali hanno rilevanza tossicologica. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche simili a quelle delle diossine e sono perciò spesso denominati PCB diossina-simili (PCB-dl). Gli altri PCB non presentano una tossicità simile a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.

(3)

Ciascuno dei congeneri di diossine o di PCB diossina-simili che hanno una rilevanza tossicologica presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (toxic equivalency factors — TEF) per agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutti i singoli congeneri di diossine e PCB diossina-simili di rilevanza tossicologica vengono espressi mediante un’unità quantificabile, ossia in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).

(4)

Per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito nel 2005 l’introduzione di nuovi fattori di tossicità equivalente rispetto a quelli da essa stessa stabiliti nel 1998. Su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato una relazione scientifica dal titolo «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (Risultati del monitoraggio dei livelli di diossine nei mangimi e negli alimenti) (2), nella quale vengono presi in considerazione questi nuovi valori suggeriti dall’OMS e le informazioni recenti raccolte dalla Commissione. Alla luce di tale relazione, risulta opportuno modificare i livelli massimi e i valori soglia delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(5)

Per quanto concerne i PCB non diossina-simili, su richiesta della Commissione l’EFSA ha adottato un parere sulla presenza dei PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti (3).

(6)

I policlorobifenili (PCB) rappresentano un gruppo di 209 diversi congeneri di PCB. La somma dei sei congeneri indicatori dei PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa metà di tutti i PCB non diossina-simili (PCB-ndl) presenti nei mangimi e nei prodotti alimentari. L’EFSA ritiene che la somma dei sei PCB indicatori costituisca un indicatore adeguato dell’occorrenza dei PCB-ndl e dell’esposizione umana agli stessi. Inoltre, effettuare ogni volta un’analisi per tutti i 209 congeneri dei PCB ai fini di un controllo ufficiale risulterebbe poco pratico e molto costoso, senza peraltro apportare alcun vantaggio ai fini dell’applicazione della normativa. È pertanto opportuno fissare i livelli massimi come somma dei sei PCB.

(7)

I livelli massimi dei PCB non diossina-simili sono stati fissati tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti. Questi dati sono raccolti nella relazione scientifica dell’EFSA «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» (Risultati del monitoraggio dei PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti) (4). Anche se è possibile raggiungere un limite di quantificazione più basso (LOQ), si può rilevare che numerosi laboratori preposti al controllo ufficiale applicano un LOQ pari a 0,5 ng/kg di prodotto o anche a 1 ng/kg di prodotto. Esprimere il risultato analitico in forma di livello upper bound dovrebbe già corrispondere, in alcuni casi, a un livello vicino a quello massimo anche se non è stato quantificato alcun PCB. È stato inoltre riconosciuto che per alcune categorie di mangimi i dati non erano esaurienti. Sarebbe pertanto opportuno riesaminare i livelli massimi fra tre anni, sulla base di un base di dati più ampia creata con un metodo di analisi dotato di un livello di sensibilità idoneo alla quantificazione dei livelli bassi.

(8)

Studi sul trasferimento lungo la catena alimentare (carry-over) indicano che talvolta la presenza di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non diossina-simili nei mangimi ai livelli massimi di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE può dar luogo, nei prodotti alimentari di origine animale, a livelli massimi superiori a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (5). Non è possibile tuttavia stabilire livelli massimi più bassi tenuto conto della sensibilità dei metodi di analisi attualmente disponibili e del fatto che i livelli massimi vengono fissati come livelli upper bound. Inoltre, nella maggioranza dei casi è improbabile che un animale sia esposto per lungo tempo a un mangime conforme ma contenente un livello di diossine e/o PCB vicino o pari al livello massimo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(3)  EFSA Journal (2005) 284, 1–137, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf

(5)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.


ALLEGATO

1)

Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, la «sezione V: Diossine e PCB» è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE V:   DIOSSINE E PCB

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,75

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,75

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,75

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

1,50

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,75

olio di pesce

5,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (3)

1,25

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

1,75

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,75

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,0

Premiscele

1,0

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,75

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,75

mangimi composti per animali da pelliccia

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

2.

Somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

1,25

oli vegetali e loro sottoprodotti

1,5

Materie prime per mangimi di origine minerale

1,0

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

2,0

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

1,25

olio di pesce

20,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 2 % di grasso (3)

4,0

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

9,0

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

1,5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,5

Premiscele

1,5

Mangimi composti, ad eccezione di:

1,5

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

5,5

mangimi composti per animali da pelliccia

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in μg/kg (ppb) di mangime con un tasso di umidità del 12 % (1)

3.

PCB non diossina-simili [somma di PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180 (ICES – 6) (1)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

10

Materie prime per mangimi di origine minerale

10

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

10

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

10

olio di pesce

175

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (4)

30

Proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

50

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

10

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

10

Premiscele

10

Mangimi composti, ad eccezione di:

10

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

40

mangimi composti per animali da pelliccia

2)

L’allegato II della direttiva 2002/32/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE: DIOSSINE E PCB

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (6) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (5)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,5

 (7)

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (7)

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,5

 (7)

olio di pesce

4,0

 (8)

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (7)

0,75

 (8)

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

1,25

 (8)

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (7)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,5

 (7)

Premiscele

0,5

 (7)

Mangimi composti, ad eccezione di:

 

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,25

 (8)

mangimi composti per animali da pelliccia

 

2.

PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (5)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,35

 (7)

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35

 (7)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (7)

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,35

 (7)

olio di pesce

11,0

 (8)

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (7)

2,0

 (8)

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

5,0

 (8)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (7)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,35

 (7)

Premiscele

0,35

 (7)

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,5

 (7)

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

2,5

 (8)

mangimi composti per animali da pelliccia

 


(1)  Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

(2)  Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell’uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani(PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “diossina-simili”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = esa; “Hp” = epta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzodiossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.

(3)  Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 20,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto è il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo o ad essere utilizzato come materiale per mangimi per la produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(4)  Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 75 μg/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 200 μg/kg di prodotto sono il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato a essere somministrato ad animali da compagnia, da zoo e da circo o a essere utilizzato come materiale per mangimi nella produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

(5)  Tabella TEF (fattori di tossicità equivalente) per diossine, furani e PCB diossina-simili:

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell’uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furanti (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “diossina-simili”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = esa; “Hp” = epta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzodiossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.

(6)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(7)  Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(8)  In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.»


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