This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0030
2011/30/EU: Commission Decision of 19 January 2011 on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union (notified under document C(2011) 117) Text with EEA relevance
2011/30/UE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011 , relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 117] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/30/UE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011 , relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 117] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 15 del 20.1.2011, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2016
20.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 15/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2011
relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea
[notificata con il numero C(2011) 117]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/30/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all’albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di talune società aventi sede al di fuori della Comunità i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità. L’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
(2) |
La decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi (2) ha autorizzato i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell’allegato di tale decisione a proseguire nell’Unione europea le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010. |
(3) |
La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della decisione 2008/627/CE. Le valutazioni sono state realizzate con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I principi che regolano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei suddetti paesi terzi e territori sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e dei paesi terzi è il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza. |
(4) |
Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di cui dispongono Australia, Canada, Cina, Croazia, Giappone, Singapore, Sudafrica, Corea del sud e Svizzera operano in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tali paesi terzi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. |
(5) |
Per quanto riguarda il Sudafrica, la sua legislazione richiede il consenso preliminare del revisore dei conti o dell’ente di revisione contabile al trasferimento delle informazioni dalle autorità competenti del Sudafrica alle autorità competenti degli Stati membri. Tale requisito del consenso preliminare può creare difficoltà ai fini dell’attuazione dell’articolo 46, paragrafo 1 della direttiva 2006/43/CE. Pertanto, finché il Sudafrica non apporta le modifiche necessarie alla propria legislazione, è necessario che, quando le autorità competenti degli Stati membri iscrivono all’albo revisori dei conti ed enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione di società aventi sede in Sudafrica, richiedano loro di rinunciare al loro diritto di consenso preliminare. |
(6) |
Gli Stati Uniti d’America dispongono di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che opera in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. Tuttavia le autorità competenti degli Stati Uniti non ritengono che l’obiettivo ultimo della collaborazione con gli Stati membri sia raggiungere un quadro di reciproca fiducia con le autorità competenti per i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Finché non vi è reciproca fiducia, è impossibile che gli Stati membri applichino le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 1, in modo completo e permanente ai revisori dei conti e agli enti di revisione che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali e consolidati di società aventi sede negli Stati Uniti d’America. È pertanto opportuno che il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America venga rivisto ai fini della valutazione dei progressi compiuti per raggiungere la fiducia reciproca. Per tali ragioni è necessario che la presente decisione sia limitata nel tempo e cessi di applicarsi il 31 luglio 2013 rispetto ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America. |
(7) |
Una volta che la Commissione ha adottato la decisione di riconoscere che il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di un paese terzo o di un territorio è equivalente ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono disapplicare o modificare sulla base di reciprocità i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, in relazione ai revisori e agli enti di revisione di tale paese terzo o territorio. Le condizioni alle quali i requisiti dell’articolo 45, paragrafi 1 e 3, saranno disapplicati o modificati devono essere fissate in disposizioni di cooperazione, di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, tra lo Stato membro e il paese terzo o territorio in questione e comunicate alla Commissione. |
(8) |
Abu Dhabi, Brasile, il Centro Finanziario Internazionale di Dubai, Guernsey, Hong Kong, India, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Maurizio, Russia, Taiwan, Thailandia e Turchia hanno istituito o si accingono a istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia non esistono informazioni sufficienti sul funzionamento di tali sistemi e sulle regole ad essi applicabili. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi, è necessario ottenere informazioni supplementari da tali paesi terzi e territori. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori. |
(9) |
Benché non fosse incluso nella decisione 2008/627/CE, l’Egitto ha nel frattempo istituito un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi rispetto all’Egitto, è necessario ottenere informazioni supplementari da tale paese terzo. È quindi opportuno estendere il periodo transitorio ai revisori dei conti e alle imprese di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in Egitto. |
(10) |
Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda non dispongono ancora di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia tali paesi terzi e territori hanno assunto un esplicito impegno pubblico con la Commissione attraverso un piano d’azione concreto inteso a istituire un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione soggetto a regole equivalenti a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori. Ciononostante la Commissione dovrebbe riesaminare i progressi compiuti nel 2011 da tali paesi e territori nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile e dovrebbe valutare la necessità di abbreviare il periodo transitorio per quanto riguarda tali paesi terzi e territori. |
(11) |
I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in Argentina, Bahamas, Cile, Kazakistan, Marocco, Messico, Pakistan e Ucraina hanno beneficiato del periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE. Da allora tali paesi non hanno trasmesso alcuna informazione sui rispettivi sistemi di regolamentazione e di controllo della revisione contabile. Ciò induce a ritenere che tali paesi non desiderino continuare ad impegnarsi affinché la loro regolamentazione in materia di revisione contabile venga riconosciuta dalla Commissione equivalente ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione degli Stati membri. Pertanto non è opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2008/627/CE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi. |
(12) |
Al fine di tutelare gli investitori, è opportuno che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato della presente decisione possano proseguire le loro attività di revisione contabile nell’Unione europea durante il periodo transitorio senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono le informazioni prescritte. Se forniscono le informazioni, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012. La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile. |
(13) |
Nel caso di una società avente sede in uno dei paesi terzi o territori di cui all’articolo 1 della presente decisione i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma non sono ammessi alla negoziazione nel paese terzo o territorio in cui ha sede, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli incarichi di revisione relativi al bilancio di tale società siano coperti dalle disposizioni di cooperazione concluse con il paese terzo o territorio in questione per determinare quale sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni si applicherà ai revisori di tali società. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
(14) |
Nel caso di una società avente sede in uno dei paesi terzi o territori di cui all’allegato della presente decisione i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma non sono ammessi alla negoziazione nel paese terzo o territorio in cui ha sede, gli Stati membri dovrebbero collaborare con il paese terzo o territorio in questione per garantire che tutti gli incarichi di revisione relativi ai bilanci di tale società siano coperti da un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. |
(15) |
È opportuno che durante il periodo transitorio gli Stati membri si astengano dall’adottare decisioni in materia di equivalenza a livello nazionale. Il fatto che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione possano, in applicazione della presente decisione, proseguire le proprie attività di revisione contabile per quanto concerne le società di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo o territorio in materia di singoli controlli della qualità. |
(16) |
È opportuno che la Commissione sorvegli il funzionamento delle disposizioni transitorie ed esamini i progressi compiuti dai paesi terzi e territori ai quali è stato concesso o prorogato il periodo transitorio. Al termine del periodo transitorio la Commissione può decidere in merito all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori considerati. È opportuno che la Commissione verifichi se gli Stati membri hanno incontrato difficoltà ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte dei paesi terzi e dei territori interessati dalla presente decisione. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 2 luglio 2010:
1) |
Australia |
2) |
Canada |
3) |
Cina |
4) |
Croazia |
5) |
Giappone |
6) |
Singapore |
7) |
Sudafrica |
8) |
Corea del Sud |
9) |
Svizzera |
10) |
Stati Uniti d’America. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:
a) |
il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica; |
b) |
una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene; |
c) |
i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione; |
d) |
una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile; |
e) |
l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato. |
2. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagine e di sanzione ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato.
4. Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo o territorio elencato nell’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:
a) |
devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario; |
b) |
devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione; |
c) |
non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. |
Articolo 3
La Commissione segue l’evoluzione della situazione dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato. In particolare, la Commissione verifica se le competenti autorità amministrative dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato, che hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione per istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile, hanno istituito tali sistemi basandosi sui seguenti principi:
a) |
devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti; |
b) |
devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate; |
c) |
il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile; |
d) |
devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni. |
Per quanto riguarda Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda, la Commissione riesamina in particolare i progressi compiuti nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile nel 2011. Ove necessario, la Commissione modifica di conseguenza l’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Il punto 10 dell’articolo 1 cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 70.
ALLEGATO
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI
|
Abu Dhabi |
|
Bermuda |
|
Brasile |
|
Isole Cayman |
|
Centro finanziario internazionale di Dubai |
|
Egitto |
|
Guernsey |
|
Hong Kong |
|
India |
|
Indonesia |
|
Isola di Man |
|
Israele |
|
Jersey |
|
Malaysia |
|
Maurizio |
|
Nuova Zelanda |
|
Russia |
|
Taiwan |
|
Thailandia |
|
Turchia |