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Document 32010R1210

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

GU L 339 del 22.12.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1210/oj

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerand quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (3), impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete di assicurare che le banconote e le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte a controlli relativi all’autenticità per individuare quelle contraffatte.

(2)

La raccomandazione 2005/504/CE della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (4), stabilisce pratiche raccomandate relative all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Tuttavia, a causa della mancanza di un quadro comune obbligatorio per l’autenticazione delle monete, le pratiche differiscono fra gli Stati membri e non può essere pertanto garantita una protezione uniforme della valuta in tutta l’area dell’euro.

(3)

Per ottenere un’autenticazione delle monete efficace e uniforme in tutta l’area dell’euro, è pertanto necessario introdurre norme vincolanti per l’applicazione di procedure comuni di autenticazione delle monete in euro in circolazione e per l’applicazione di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali.

(4)

Durante il processo di autenticazione dovrebbero anche essere individuate le monete in euro autentiche, ma non adatte alla circolazione. La circolazione delle monete non adatte rende più difficile il loro utilizzo, soprattutto in apparecchi automatici a moneta, e può creare confusione per gli utenti circa la loro autenticità. È opportuno che le monete non adatte alla circolazione siano ritirate. Occorrono pertanto regole comuni vincolanti per gli Stati membri per il trattamento e il rimborso delle monete in euro non adatte alla circolazione.

(5)

Al fine di coordinare l’applicazione delle procedure di autenticazione è opportuno che il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), istituito con decisione 2005/37/CE (5) della Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui a tale decisione, precisi ulteriormente le prescrizioni in materia di test e formazione per l’autenticazione delle monete, come pure le specifiche per controllare le monete in euro non adatte alla circolazione e le altre modalità pratiche di applicazione.

(6)

Al fine di consentire un graduale adeguamento del loro attuale sistema di norme e prassi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero, durante un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, poter prevedere deroghe concernenti i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete da utilizzarsi per l’autenticazione delle monete in euro e il numero di tali apparecchiature da controllare annualmente.

(7)

Ciascuna autorità nazionale che tratta le monete in euro non adatte alla circolazione dovrebbe poter applicare una commissione di trattamento a norma del presente regolamento per sostenere le spese connesse a tale processo. Le commissioni di trattamento non dovrebbero applicarsi alle consegne di modeste quantità di monete in euro non adatte alla circolazione. Gli Stati membri dovrebbero poter accordare esenzioni dalle commissioni di trattamento alle persone che collaborano strettamente con le autorità nazionali incaricate di ritirare dalla circolazione le monete contraffatte o non adatte. Gli Stati membri dovrebbero poter accettare sacchetti o contenitori di monete contraffatte e di quelle non adatte senza applicare una sovrattassa, qualora ciò risponda al pubblico interesse.

(8)

Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili in caso di violazioni, al fine di realizzare in tutta l’area dell’euro un’autenticazione equivalente delle monete in euro e un trattamento delle monete in euro non adatte alla circolazione.

(9)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’efficace e uniforme autenticazione delle monete in euro in tutta l’area dell’euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le pratiche nazionali, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure necessarie per l’autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «autenticazione delle monete in euro»: il processo di verifica dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete in euro;

b)   «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete in euro autentiche ma che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato;

c)   «autorità nazionali incaricate»: il centro nazionale di analisi delle monete o un’altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato;

d)   «enti»: gli enti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1338/2001, esclusi quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino di detto regolamento;

e)   «GEFM» (Gruppo esperti sulla falsificazione delle monete): il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE.

CAPO II

AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO

Articolo 3

Autenticazione delle monete in euro

1.   Gli enti garantiscono che le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte ad una procedura di autenticazione. Essi adempiono a detto obbligo mediante:

a)

apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2; o

b)

personale qualificato formato conformemente alle modalità definite dagli Stati membri.

2.   A seguito dell’autenticazione, tutte le monete sospettate di essere contraffatte e le monete in euro non adatte alla circolazione sono consegnate all’autorità nazionale incaricata.

3.   Le monete in euro contraffatte trasmesse per identificazione alle autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura. Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applica il capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Requisiti del test e apparecchiature per il trattamento delle monete

1.   Quando si applica l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), gli enti devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dall’autorità nazionale incaricata o dal CTSE e che erano elencati nel sito internet di cui all’articolo 5, paragrafo 2, al momento del loro acquisto. Gli enti provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Il test di individuazione assicura la capacità di un’apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.

2.   Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri possono prevedere speciali deroghe alla prima frase del paragrafo 1 per le apparecchiature per il trattamento delle monete che erano in funzione alla data del 11 gennaio 2011 e che si sono dimostrate in grado di individuare monete in euro contraffatte, monete non adatte alla circolazione e altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche, sebbene tali apparecchiature non figurino nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali deroghe sono adottate previa consultazione del GEFM.

Articolo 5

Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete

1.   Onde consentire ai produttori di apparecchiature per il trattamento delle monete di ottenere le specifiche necessarie per predisporre le proprie attrezzature per individuare le monete in euro contraffatte, i test di cui all’articolo 4 possono essere effettuati presso l’autorità nazionale incaricata, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore. A seguito dell’esito positivo del test effettuato su un’apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test di individuazione all’attenzione del produttore dell’apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.

2.   La Commissione pubblica sul suo sito internet una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali è pervenuta o è stata elaborata dal CTSE una relazione riassuntiva sul test di individuazione positiva e valida.

Articolo 6

Controlli degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

2.   Gli Stati membri effettuano controlli annuali sul posto presso gli enti al fine di verificare, mediante test di individuazione, il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature utilizzate per il trattamento delle monete. Qualora il personale degli enti sia incaricato di verificare manualmente l’autenticità delle monete in euro che devono essere rimesse in circolazione, gli Stati membri ricevono l’assicurazione dagli enti che il loro personale sia adeguatamente formato a tale scopo.

3.   Ciascuno Stato membro deve controllare annualmente un numero di apparecchiature per il trattamento delle monete il cui volume di monete in euro trattate durante l’anno equivale ad almeno il 25 % del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d’introduzione dell’euro fino alla fine dell’anno precedente. Il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le apparecchiature per il trattamento delle monete siano controllate a rotazione.

4.   Qualora il numero delle apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare annualmente a norma del paragrafo 3, sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti in un determinato Stato membro, tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete funzionanti in tale Stato membro sono controllate annualmente.

5.   Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri possono decidere, previa notifica alla Commissione, che il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare annualmente sia tale che il volume di monete in euro trattate da tali apparecchiature durante l’anno equivalga ad almeno il 10 % del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato membro in questione dal momento dell’introduzione dell’euro fino alla fine dell’anno precedente.

6.   Nell’ambito di questi controlli annuali, gli Stati membri verificano la capacità degli enti di autenticare le monete in euro valutando:

a)

l’esistenza di una politica scritta che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l’impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure la selezione manuale;

b)

l’assegnazione di risorse umane adeguate;

c)

l’esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza;

d)

l’esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete in euro contraffatte, le monete in euro non adatte alla circolazione e gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche; nonché

e)

l’esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni di cui al presente paragrafo.

7.   Qualora uno Stato membro rilevi l’inosservanza del presente regolamento, l’ente interessato adotta le misure necessarie a garantire che l’inosservanza sia corretta tempestivamente.

Articolo 7

Disposizioni tecniche

La Commissione assicura che il CTSE definisca, entro termini ragionevoli e previa consultazione del GEFM, le specifiche tecniche per il test di individuazione e altre disposizioni pratiche di esecuzione, quali le prassi di formazione, il periodo di validità della relazione riassuntiva sul test di individuazione, le informazioni da inserire nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, gli orientamenti relativi ai controlli, ai collaudi e alle verifiche degli Stati membri, le regole per la rettifica dei casi d’inosservanza e le relative soglie di accettazione delle monete autentiche.

CAPO III

TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE

Articolo 8

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

1.   Gli Stati membri ritirano dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione.

2.   Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro diventate non adatte a causa di un lungo utilizzo o incidentalmente o che siano state scartate durante il processo di autenticazione per qualsiasi altra ragione. Gli Stati membri possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l’effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane.

3.   Gli Stati membri assicurano che le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, siano distrutte mediante deformazione fisica e permanente, così da impedire che tali monete siano rimesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.

Articolo 9

Commissione di trattamento

1.   Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, può essere trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. In caso di controllo dell’intero sacchetto o contenitore di monete, come stabilito all’articolo 11, paragrafo 2, la commissione di trattamento può essere incrementata di un ulteriore 15 % del valore nominale delle monete in euro consegnate.

2.   Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali o parziali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna delle monete in euro collaborino strettamente e regolarmente con l’autorità nazionale incaricata del ritiro delle monete in euro contraffatte o delle monete in euro non adatte alla circolazione, ovvero qualora tali esenzioni rispondano al pubblico interesse.

3.   I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna delle monete in euro.

4.   Fatta salva l’esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Qualora tale limite sia superato, tutte le monete consegnate possono essere soggette a una commissione.

5.   Qualora una singola consegna di monete comprenda monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose al punto da poter essere considerate un rischio per la salute del personale addetto al trattamento, le commissioni prelevate conformemente al paragrafo 1 sono incrementate di un’ulteriore commissione equivalente al 20 % del valore nominale delle monete in euro consegnate.

Articolo 10

Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

1.   La persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione le seleziona in base al taglio e le pone in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:

a)

i sacchetti o contenitori devono contenere:

i)

500 monete per i tagli da EUR 2 e EUR 1;

ii)

1 000 monete per i tagli da EUR 0,50, EUR 0,20 e EUR 0,10;

iii)

2 000 monete per i tagli da EUR 0,05, EUR 0,02 e EUR 0,01;

iv)

in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio;

b)

ciascun sacchetto o contenitore indica la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d’imballaggio e il numero del sacchetto o del contenitore; la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l’insieme dei sacchetti o contenitori consegnati; qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati sono accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate;

c)

qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore a quelli fissati alla lettera a), le monete in euro sono distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere requisiti diversi per l’imballaggio, come stabilito dalla loro legislazione nazionale alla data del 11 gennaio 2011.

Articolo 11

Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione

1.   Gli Stati membri possono procedere ai seguenti controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto:

a)

controllano la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;

b)

effettuano controlli relativi all’autenticità e all’aspetto su un campione di almeno il 10 % delle monete consegnate.

2.   Qualora i controlli di cui al paragrafo 1 rivelassero anomalie o difformità dall’articolo 10, l’intero sacchetto o contenitore è controllato.

3.   Qualora l’accettazione o il trattamento di monete in euro costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura, gli Stati membri possono rifiutarsi di accettare tali monete.

Gli Stati membri possono prevedere provvedimenti da adottare nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che hanno consegnato le monete di cui al primo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazioni, comunicazione e valutazione

1.   Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione relazioni sulle loro attività di autenticazione delle monete in euro. L’informazione fornita comprende il numero dei controlli effettuati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete esaminate sospettate di essere contraffatte e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate, nonché i dettagli di tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 5.

2.   Per consentire agli Stati membri di controllare l’osservanza del presente regolamento da parte degli enti, questi, ove richiesto, forniscono agli Stati membri almeno annualmente le seguenti informazioni minime:

a)

i tipi e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete impiegate;

b)

l’ubicazione di ciascuna apparecchiatura per il trattamento delle monete; nonché

c)

il volume delle monete trattate per apparecchiatura per il trattamento delle monete, per anno e taglio, per almeno i principali tre tagli.

3.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni, riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione delle monete in euro e le modalità specifiche, relative, ad esempio, ai requisiti per l’imballaggio e alle commissioni, siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti internet e attraverso le opportune pubblicazioni.

4.   Previa analisi delle relazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione annuale al comitato economico e finanziario sugli sviluppi e sui risultati relativi all’autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione.

5.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative che attuino in maggior dettaglio, o modifichino, il presente regolamento, in particolare per quanto concerne gli articoli 6 e 8.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad eccezione del capo III che si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 284 del 25.11.2009, pag. 6.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio del 29 novembre 2010.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(4)  GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

(5)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.


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