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Document 32010R0413
Commission Regulation (EU) No 413/2010 of 12 May 2010 amending Annexes III, IV and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste so as to take account of changes adopted by OECD Council Decision C(2008) 156 (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 119 del 13.5.2010, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157
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13.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2010
recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella sua ottava riunione del dicembre 2005 il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling — WGWPR) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE e deve essere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. In attesa dell’approvazione da parte della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea e della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno incorporare tale chiarimento nella legislazione dell’Unione europea. |
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(2) |
Nella sua undicesima riunione dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha convenuto di modificare la formulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. È pertanto opportuno includere tale modifica nella legislazione dell’Unione europea. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Gli allegati III, IV e V sono così modificati:
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1. |
nell’allegato III, parte I, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente regolamento:
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2. |
all’allegato IV, parte II, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:
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3. |
all’allegato V, parte 3, elenco B, la voce AA010 è sostituita dalla seguente:
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