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Document 32010R0086

    Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

    GU L 26 del 30.1.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/86(1)/oj

    30.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 29 gennaio 2010

    recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 3, e l'articolo 52,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e deve essere ora modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) stabilisce, tra l'altro, parametri per l'esecuzione di ispezioni in porto da parte degli Stati membri. Ai fini dell'applicazione, da parte degli Stati membri, dei parametri per le ispezioni fissati all'articolo 4, lettere c) e d), del suddetto regolamento, è necessario che le informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi siano comunicate per via elettronica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.

    (3)

    Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono figurare le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo. Essendo state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l'allegato in questione.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

    Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

    «Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.»;

    2)

    l'allegato IX è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


    ALLEGATO I

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

    «ex Capitolo 3

    ex 1604

    ex 1605

    Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve

    0301 10 (1)

    Pesci ornamentali, vivi

    ex 0301 91

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci

    ex 0301 92 00

    Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci

    0301 93 00

    Carpe, vive

    ex 0301 99 11

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci

    0301 99 19

    Altri pesci di acqua dolce, vivi

    ex 0302 11

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    ex 0302 12 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0302 19 00

    Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0302 66 00

    Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    0302 69 11

    Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 15

    Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 18

    Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    ex 0302 70 00

    Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce

    ex 0303 11 00

    Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 19 00

    Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 21

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    ex 0303 22 00

    Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 29 00

    Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 76 00

    Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    0303 79 11

    Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0303 79 19

    Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    ex 0303 80

    Fegati, uova e lattimi, congelati, di altri pesci di acqua dolce

    0304 19 01

    Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 19 03

    Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.)

    ex 0304 19 13

    Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 19 15

    Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 19 17

    Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 19 18

    Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce

    0304 19 91

    Altra carne (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce

    0304 29 01

    Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 29 03

    Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.)

    0304 29 05

    Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.)

    ex 0304 29 13

    Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 29 15

    Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 29 17

    Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 29 18

    Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce

    0304 99 21

    Altra carne (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce

    0305 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana

    ex 0305 20 00

    Fegati, uova e lattimi di pesci di acqua dolce, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    ex 0305 30 30

    Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0305 30 90

    Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce

    ex 0305 41 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci

    ex 0305 49 45

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 50

    Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 80

    Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti

    ex 0305 59 80

    Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati

    ex 0305 69 50

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci

    ex 0305 69 80

    Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati

    0306 19 10

    Gamberi di acqua dolce, congelati

    ex 0306 19 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all'alimentazione umana

    0306 29 10

    Gamberi di acqua dolce, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia

    ex 0306 29 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all'alimentazione umana

    0307 10

    Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    0307 21 00

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati

    0307 29

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    0307 31

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati

    0307 39

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    ex 0307 91 00

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00, esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, vivi, freschi o refrigerati

    0307 99 13

    Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate

    0307 99 15

    Meduse (Rhopilema spp.), congelate

    ex 0307 99 18

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00 e da 0307 99 11 a 0307 99 15, escluse le seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati

    ex 0307 99 90

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10 a 0307 60 00, esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia

    ex 1604 11 00

    Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 19 10

    Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 20 10

    Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 20 30

    Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 19 91

    Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    ex 1605 40 00

    Preparazioni e conserve di gamberi di acqua dolce

    1605 90 11

    Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi

    1605 90 19

    Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diverse da quelle in recipienti ermeticamente chiusi

    ex 1605 90 30

    Preparazioni e conserve di conchiglie dei pellegrini, ostriche e lumache

    1605 90 90

    Preparazioni e conserve di altri invertebrati acquatici, diversi dai molluschi


    (1)  Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009).»


    ALLEGATO II

    Il testo seguente è inserito nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009:

    «Sezione 1

    NORVEGIA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea.

    In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, da un certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di note di vendita, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

    Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese.

    Il sistema norvegese di note di vendita è inoltre utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all'esportazione, dalla Norvegia alla Comunità europea, di prodotti della pesca tradizionali quali lo stoccafisso, il pesce salato e il baccalà salato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da piccoli pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi, in conformità della voce 7. bis del facsimile allegato.

    I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere elaborati, convalidati e presentati su supporto elettronico.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Norvegia e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

    Appendice

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    Sezione 2

    STATI UNITI

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, da un certificato di cattura statunitense basato su sistemi elettronici di dichiarazione e di registrazione sotto il controllo delle autorità statunitensi che consentono alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

    Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

    Appendice

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    Sezione 3

    NUOVA ZELANDA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Nuova Zelanda, da un certificato di cattura neozelandese basato su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione sotto il controllo delle autorità neozelandesi, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

    Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura neozelandese che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione per le catture effettuate da pescherecci immatricolati in Nuova Zelanda e sbarcate in Nuova Zelanda.

    Nell'appendice II sono riportate note esplicative sul certificato di cattura neozelandese.

    I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Nuova Zelanda e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

    Appendice I

    Facsimile del certificato di cattura della Nuova Zelanda

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    Appendice II

    Note esplicative sul certificato di cattura della Nuova Zelanda

    Lo «speditore» è l'«esportatore»

    Le informazioni eventualmente riportate nel riquadro «comunicazioni informali» o dopo le firme delle autorità competenti della Nuova Zelanda non sono da queste convalidate.

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