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Document 32008R1109
Commission Regulation (EC) No 1109/2008 of 6 November 2008 amending for the 100th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008 , recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008 , recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 299 del 8.11.2008, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2008
recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 10 ottobre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone all’elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda. |
(3) |
Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate. |
(5) |
La Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:
(1) |
Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all’uso di armi leggere e esplosivi nell’Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l’accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena. |
(2) |
Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008). |
(3) |
Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (Qatar). Carta d’identità n.: 26563400140 (Qatar). Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario del terrorismo con sede in Qatar che ha agito per conto dei vertici di Al-Qaeda, anche trasferendo le reclute verso i campi di addestramento nell’Asia meridionale, e ha fornito sostegno finanziario all’organizzazione. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato in contumacia dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. (c) Arrestato in Qatar nel marzo 2008. Sta scontando la pena in Qatar (giugno 2008). |