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Document 32008E0368

Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008 , a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

OJ L 127, 15.5.2008, p. 78–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 91 - 96

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/368/oj

15.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/78


AZIONE COMUNE 2008/368/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell’UE sia nei paesi terzi.

(2)

L’UE sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un’ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540»), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di Sicurezza istituito dall’UNSCR 1540 («il comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell’attuazione della stessa UNSCR 1540.

(4)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1673 (2006), ha stabilito che il comitato deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l’attuazione integrale dell’UNSCR 1540 attraverso programmi di lavoro che prevedano attività di mobilitazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l’attuazione dell’UNSCR 1540.

(5)

La relazione del comitato 1540 dell’aprile 2006 ha raccomandato di estendere ed intensificare le attività di mobilitazione a livello regionale e subregionale al fine di fornire agli Stati, in modo strutturato, orientamenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’UNSCR 1540, tenuto conto del fatto che all’epoca sessantadue Stati dovevano ancora presentare la prima relazione nazionale e che cinquantacinque Stati, che l’avevano già presentata, dovevano ancora trasmettere le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato 1540.

(6)

Il 12 giugno 2006 l’Unione europea ha adottato l’azione comune 2006/419/PESC del Consiglio (1), a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale azione comune è aveva un intento di sensibilizzazione alle esigenze collegate all’UNSCR 1540 e di contributo al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali dei paesi terzi ai fini dell’elaborazione delle relazioni nazionali sull’attuazione dell’UNSCR 1540.

(7)

L’attuazione dell’azione comune 2006/419/PESC del Consiglio ha condotto all’organizzazione di cinque seminari regionali in Africa, Medio Oriente, America latina, Caraibi e l’Asia-Pacifico. Tali attività hanno contribuito sensibilmente a diminuire il numero degli Stati che non hanno presentato le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla loro presentazione di relazioni incomplete.

(8)

Il comitato 1540 ha messo in evidenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del dicembre 2007 che il fulcro dell’attività pratica dei lavori del comitato dovrebbe spostarsi dalle relazioni nazionali all’attuazione di tutti gli aspetti dell’UNSCR 1540. In tale contesto una mobilitazione su misura e un’assistenza rispondente alle condizioni regionali e ad altre specificità potrebbero aiutare gli Stati ad affrontare le sfide dell’attuazione dell’UNSCR 1540. Nel programma di lavoro il comitato 1540 ha altresì stabilito che i piani nazionali o le tabelle di marcia per l’attuazione potrebbero essere utili agli Stati come strumenti di pianificazione e che è opportuno promuovere ulteriormente tale concetto. I paesi interessati dovrebbero altresì ricevere più assistenza nell’elaborare i rispettivi piani d’azione nazionali.

(9)

L’ufficio per il disarmo nel segretariato delle Nazioni Unite, che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e ai suoi esperti, dovrebbe essere incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente azione comune.

(10)

La presente azione comune dovrebbe essere attuata conformemente all’accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con le Nazioni Unite riguardo alla gestione dei contributi finanziari del’Unione europea ai programmi o ai progetti gestiti dall’ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell’affrontare la sfida della proliferazione, l’UE sostiene ulteriormente l’attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1540 (2004) («UNSCR 1540»).

2.   I progetti a sostegno dell’UNSCR 1540, corrispondenti alle misure della strategia dell’UE, consisteranno in una serie di seminari tematici in diverse subregioni bersaglio.

L’obiettivo dei seminari sarà duplice:

rafforzare negli stati bersaglio la capacità dei funzionari incaricati della gestione di tutte le fasi della procedura di controllo delle esportazioni, in modo che possano effettivamente attuare l’UNSCR 1540,

permettere ai funzionari degli Stati bersaglio che partecipano ai progetti di individuare chiaramente lacune ed esigenze tenendo conto delle varie prospettive (di governo e d’impresa) in modo da poter formulare domande di assistenza efficaci.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (ufficio per il disarmo) («il Segretariato UNODA»). Esso assolve questo compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine, l’SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato UNODA.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all’attuazione della presente azione comune, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 475 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con il segretariato UNODA. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3, prima possibile dopo l’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di eventuali difficoltà in detto processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal segretariato UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa scade ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o tre mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK


(1)  GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30.


ALLEGATO

Sostegno dell’UE all’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

1.   Contesto

Nella relazione dell’aprile 2006 il comitato 1540 aveva concluso che sessantadue Stati dovevano ancora presentare la prima relazione nazionale e cinquantacinque Stati, pur avendovi provveduto, dovevano ancora trasmettere le informazioni ed i chiarimenti supplementari. Poiché detti Stati erano concentrati in tre aree geografiche (Africa, Caraibi e Pacifico meridionale) e poiché le lacune nelle relazioni nazionali presentavano determinate peculiarità regionali, il comitato 1540 aveva proposto che le attività volte ad aiutare gli Stati ad adempiere gli obblighi di attuazione dell’UNSCR 1540 dovessero essere concentrate sulle regioni ed i settori in cui sono state individuate esigenze specifiche.

In considerazione di quanto sopra, il sostegno dell’UE alle attività del comitato 1540 nel periodo 2004-2007 è stato duplice:

L’UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese ad incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell’UNSCR 1540,

il 12 giugno 2006 l’UE ha adottato l’azione comune 2006/419/PESC che fornisce sostegno finanziario a cinque attività di mobilitazione mirate a cinque diverse regioni di paesi in via di sviluppo. Tali attività, in forma di seminari, sono volte a sensibilizzare i rispettivi paesi agli obblighi previsti dall’UNSCR 1540 e a contribuire a rafforzare le capacità amministrative nazionali degli Stati terzi nell’elaborazione delle relazioni nazionali sull’attuazione della suddetta risoluzione.

Secondo l’ultima comunicazione del presidente del comitato 1540 al Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 17 dicembre 2007, sono stati compiuti notevoli progressi riguardo agli obblighi di relazione degli Stati membri dell’ONU, ma sono necessari ulteriori sforzi nella fase successiva per conseguire la piena attuazione di tutti gli elementi della risoluzione. In particolare, nel marzo 2008 centoquarantaquattro Stati avevano già presentato le prime relazioni e novantanove Stati avevano già trasmesso le informazioni supplementari richieste. Di conseguenza, dai lavori tematici sulle attività di mobilitazione svolti in sede di comitato 1540 nell’ottobre 2007 è emersa la necessità di un approccio graduale e si è raccomandato che in futuro tali attività si concentrino meno sulla questione delle relazioni e più sull’assistenza agli Stati per le questioni inerenti l’attuazione.

Nella comunicazione del dicembre 2007 si sottolinea inoltre la necessità che il fulcro dell’attività pratica del comitato 1540 si sposti dalle relazioni all’attuazione di tutti gli aspetti dell’UNSCR 1540. In tale contesto una mobilitazione su misura e un’assistenza rispondente alle condizioni regionali e ad altre specificità potrebbero aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide dell’attuazione Come stabilito nel programma di lavoro del comitato, i piani nazionali o le tabelle di marcia dell’attuazione possono essere utili agli Stati come strumenti di pianificazione: un concetto che occorre promuovere ulteriormente. I paesi interessati dovrebbero ricevere più assistenza nell’elaborare i rispettivi piani d’azione nazionali. Occorre inoltre aumentare la capacità degli Stati membri di formulare domande di assistenza efficaci.

2.   Descrizione dei progetti

I progetti a sostegno dell’attuazione dell’UNSCR 1540 consisteranno in sei seminari volti ad aumentare la capacità dei funzionari incaricati di gestire la gestione delle procedure di controllo delle esportazioni in sei subregioni (Africa, America centrale, Mercosur, Medio oriente e regioni del Golfo, Isole del Pacifico e Sud-est asiatico) in modo da consentire loro di affrontare concretamente l’attuazione dell’UNSCR 1540. I seminari proposti saranno strutturati specificamente per i funzionari addetti alle frontiere, alle dogane e alla regolamentazione e tratteranno i principali elementi della procedura di controllo delle esportazioni, comprese, tra l’altro, le normative applicabili (aspetti nazionali e internazionali inclusi), i controlli normativi (comprese le disposizioni in materia di licenze, la verifica del destinatario finale e i programmi di sensibilizzazione) e l’esecuzione (identificazione delle merci, valutazione dei rischi e metodi di rilevazione inclusi).

Durante il seminario, gli Stati saranno stimolati a conferire e condividere le esperienze acquisite sulle questioni pratiche relative all’attuazione. Gli Stati avranno occasione di confrontare le rispettive procedure di controllo delle esportazioni, identificando in tal modo le prassi che potrebbero beneficiare dell’esperienza altrui. Laddove sia necessaria assistenza per consentire agli Stati di applicare le prassi più efficaci, si possono predisporre programmi d’assistenza.

Le attività proposte dovrebbero rendere i suddetti funzionari in grado di individuare chiaramente lacune ed esigenze tenendo conto delle varie prospettive (di governo e d’impresa) in modo da poter formulare domande di assistenza efficaci in materia di formazione, materiale e altri settori d’attività. Le richieste saranno trasmesse al comitato 1540 — che le inoltra agli Stati — o direttamente agli Stati nonché a organizzazioni internazionali, regionali e non governative. I seminari, oltre ad avvalersi degli esperti del comitato 1540, dovranno poter ricorrere anche a conoscenze specialistiche disponibili a livello internazionale. I paesi donatori e le organizzazioni internazionali intergovernative potranno pertanto fornire competenze consolidate o note mettendo i propri esperti a disposizione per la durata del seminario.

La presente nuova azione comune si basa, rafforzandoli, sugli sforzi forniti nell’azione comune precedente 2006/419/PESC che verteva soprattutto sulla sensibilizzazione e sugli obblighi di relazione. L’azione comune fornisce una dimensione chiaramente operativa e subregionale ai progetti grazie al coinvolgimento di circa tre funzionari pubblici (a livello di esperti/operatori) per ogni Stato partecipante ai seminari, per la durata di tre o quattro giorni.

L’individuazione precisa di lacune ed esigenze, resa più agevole dai seminari finanziati dalla presente azione comune, sarà particolarmente utile all’Unione europea soprattutto per la selezione dei paesi che potrebbero fruire dei progetti di sviluppo di capacità finanziati dal nuovo strumento di stabilità. Contribuirà inoltre a definire esattamente i campi in cui sono più necessarie ulteriori azioni. I partecipanti ai seminari saranno stimolati a presentare richieste di assistenza specifiche. L’UE individuerà la portata dell’assistenza tenuto conto delle intenzioni di altri donatori potenziali e assicurerà la massima sinergia con altri strumenti finanziari dell’UE (ad esempio complementarità con la presente azioni comune delle azioni a titolo dello strumento di stabilità nel settore del controllo all’esportazione in paesi terzi).

Risultati dei progetti:

Migliore comprensione dei partecipanti in materia di sforzi a livello nazionale, regionale e internazionale per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori,

maggiore chiarezza nelle vigenti misure di attuazione ed esecuzione e aumento delle iniziative in corso o in progetto intese alla piena applicazione dell’UNSCR 1540,

rafforzamento delle tecniche di valutazione dei rischi, di rilevazione e di esame,

migliore interazione reciproca e condivisione d’informazioni tra le autorità di controllo delle esportazioni e di esecuzione a livello nazionale e regionale,

maggiore comprensione della movimentazione dei carichi e dei metodi impiegati per aggirare le procedure di controllo delle esportazioni,

maggiore comprensione del carattere «a duplice uso» di determinate merci e migliore capacità di individuare le merci a duplice uso collegate alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori,

maggiore collaborazione tra i funzionari responsabili della regolamentazione e dell’esecuzione e le imprese;

risultati del seminario per i partecipanti:

a)

produrre potenziali piani d’azione nazionali;

b)

sviluppare domande di assistenza per dar seguito in futuro a settori più specifichi nel seminario, e, ove opportuno, aumentare la collaborazione con organizzazioni intergovernative e organizzazione subregionali nell’offerta di tale assistenza, e

c)

relazione sull’andamento del seminario.

3.   Durata

La durata totale del progetto è stimata a ventiquattro mesi.

4.   Beneficiari e partecipanti

Gli Stati partecipanti sono stati scelti secondo vari criteri. Attraverso l’esame di modelli di paesi sull’attuazione dell’UNSCR 1540 si sono identificati gli Stati che possono richiedere assistenza in settori quali la valutazione dei rischi, controlli alle frontiere e ai trasbordi, individuazione delle merci, tecniche di rilevazione.

Nel proporre agli Stati di seguito indicati la partecipazione ai progetti, si è tenuto conto anche della diversità dei rispettivi livelli di attuazione e capacità. Le analogie nelle questioni regionali, quali il trasbordo, forniscono un filo conduttore e consentono di identificare e sviluppare sinergie tra Stati.

Inoltre gli Stati selezionati hanno partecipato alle attività di mobilità precedentemente intraprese nelle subregioni pertinenti.

Gli Stati saranno tenuti a nominare funzionari a livello di attuazione, che conoscano bene le procedure di controllo delle esportazioni e alle frontiere. Tali funzionari comprenderanno rappresentanti dei seguenti settori governativi:

autorità di regolamentazione, e

esecuzione alle frontiere (tra cui autorità doganali e di polizia, con particolare riguardo alle procedure intergovernative e interagenzie).

Se opportuno, saranno invitate altre agenzie il cui ruolo risulta centrale nella procedura di controllo delle esportazioni in seguito ad una decisione della presidenza dell’UE, assistita dall’SG/AR.

Si valuterà inoltre la possibilità di invitare le organizzazioni intergovernative e regionali pertinenti a partecipare al seminario.

Occorre sottolineare che alcuni Stati partecipanti possono ritrovarsi ad affrontare, loro malgrado, rischi di proliferazione di armi di distruzione di massa a causa della loro posizione geografica o situazione politica o dei loro piani nazionali in materia d’energia. Molti di essi hanno già avviato un dialogo costruttivo con l’UE in materia, anche attraverso la negoziazione e la firma di accordi bilaterali che contengono clausole sulla non proliferazione di tali armi. L’organizzazione di questa serie di seminari rappresenta pertanto una grande occasione per l’UE di tener fede agli impegni assunti in forza di queste clausole e di dimostrare l’importanza che annette all’assistenza prestata ai paesi in via di sviluppo anche attraverso strumenti multilaterali.

Gli Stati selezionati a partecipare al seminario comprendono:

1.

Progetto relativo all’Africa

Ghana, Kenya, Marocco, Nigeria, Uganda, Sudafrica, Repubblica del Congo, Egitto, Libia e Tanzania.

2.

Progetto relativo all’America centrale

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua e Panama.

3.

Progetto relativo agli Stati del Mercosur

Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù.

4.

Progetto relativo al Medio Oriente e alle regioni del Golfo

Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti.

5.

Progetto relativo agli Stati delle isole del Pacifico

Figi, Isole Marshall, Micronesia (Stati federati di), Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Timor Est, Tuvalu, Vanuatu.

6.

Progetto relativo agli Stati del sud-est asiatico

Cambogia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

La presidenza, assistita dall’SG/AR, è responsabile dell’esecuzione della presente azione comune. La presidenza confida l’esecuzione tecnica al segretariato delle Nazioni Unite (UNODA). Il segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) firmerà accordi di supporto delle nazioni ospitanti con gli Stati che saranno individuati come tali. Lo Stato ospitante prenderà parte all’attuazione dei progetti, finanziati con la presente azione comune. L’appalto di merci, opere o servizi da parte del segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) negli Stati ospitanti a titolo della presente azione comune sarà effettuato secondo le norme e le procedure applicabili delle Nazioni Unite, come indicato nell’accordo di finanziamento con il segretariato delle Nazioni Unite (UNODA) (articolo 3, paragrafo 3 della presente azione comune).


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