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Document 32008D0168

    2008/168/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008 , che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale

    GU L 56 del 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogato da 32014D0825

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj

    29.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/31


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2008

    che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale

    (2008/168/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È stata istituita, in conformità con l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1698/2005, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale. È necessario adottare modalità di applicazione per definire la struttura organizzativa della rete.

    (2)

    Al fine di preparare e svolgere le attività di cui all’articolo 67, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito della rete europea per lo sviluppo rurale è necessario istituire un comitato di coordinamento. Occorre pertanto definire la struttura, le funzioni e le norme procedurali di tale comitato.

    (3)

    Al fine di sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale conformemente all’articolo 67, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito del comitato di coordinamento occorre istituire un sottocomitato Leader. È necessario definire la composizione e le funzioni di tale sottocomitato.

    (4)

    Al fine di costituire e gestire reti di esperti volte a favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l’attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale, conformemente all’articolo 67, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre istituire un comitato di esperti responsabile della valutazione dei programmi di sviluppo rurale. È necessario definire la composizione e le funzioni di tale comitato.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Comitato di coordinamento

    1.   È istituito il comitato di coordinamento della rete europea per lo sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di coordinamento»).

    2.   Il comitato di coordinamento deve, in particolare:

    a)

    assistere la Commissione nella preparazione e nella realizzazione delle attività previste all’articolo 67, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    b)

    garantire il coordinamento tra la rete europea per lo sviluppo rurale, le reti rurali nazionali di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le organizzazioni operanti a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale;

    c)

    consigliare la Commissione con riguardo al programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire a definire e coordinare i lavori tematici svolti dalla rete europea per lo sviluppo rurale;

    d)

    proporre alla Commissione, ove del caso, la creazione di gruppi di lavoro tematici.

    Non rientrano fra i compiti di cui al primo comma le attività di messa in rete della valutazione di cui all’articolo 5.

    Articolo 2

    Nomina e funzionamento del comitato di coordinamento

    1.   Il comitato di coordinamento è composto da 69 membri ripartiti come segue:

    a)

    27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro);

    b)

    27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro);

    c)

    12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale;

    d)

    2 rappresentanti del sottocomitato Leader previsto all’articolo 4;

    e)

    un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    2.   Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono scelte dalla Commissione tra i membri del gruppo consultivo «Sviluppo rurale» istituito con decisione 2004/391/CE della Commissione (2), previa consultazione del gruppo medesimo.

    La Commissione seleziona per ciascuno dei seguenti obiettivi al massimo quattro organizzazioni i cui obiettivi e le cui attività principali corrispondono a tali obiettivi:

    a)

    accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;

    b)

    migliorare l’ambiente e lo spazio rurale;

    c)

    migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e diversificare l’economia rurale.

    Le organizzazioni selezionate designano uno dei propri membri come rappresentante nell’ambito del comitato di coordinamento.

    3.   Il comitato di coordinamento è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno.

    Articolo 3

    Gruppo di lavoro tematico

    1.   I gruppi di lavoro tematici creati conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), sono dotati di un mandato definito e sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

    2.   I gruppi di lavoro tematici sono composti da un massimo di 15 membri. La Commissione designa i membri dei gruppi di lavoro tematici tenendo conto delle proposte del comitato di coordinamento.

    3.   I gruppi di lavoro tematici presentano regolarmente relazioni al comitato di coordinamento sugli argomenti oggetto del proprio mandato. I gruppi di lavoro tematici presentano i risultati delle loro attività sotto forma di una relazione finale nel corso di una riunione del comitato di coordinamento, al massimo entro due anni dalla loro creazione.

    Articolo 4

    Sottocomitato Leader

    1.   Nell’ambito del comitato di coordinamento è istituito il sottocomitato Leader.

    2.   Il sottocomitato Leader deve, in particolare:

    a)

    contribuire ai lavori del comitato di coordinamento;

    b)

    consigliare la Commissione con riguardo al capitolo «Leader» del programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire alla scelta e al coordinamento dei lavori tematici in questo settore;

    c)

    assistere la Commissione nel sorvegliare l’attuazione delle attività previste all’articolo 67, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    d)

    riferire regolarmente al comitato di coordinamento in merito alle sue attività.

    3.   Il sottocomitato Leader è composto da 67 membri ripartiti come segue:

    a)

    27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro);

    b)

    27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro);

    c)

    un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    d)

    12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale.

    4.   Il sottocomitato Leader è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il sottocomitato Leader almeno una volta all’anno.

    Il sottocomitato Leader designa due dei propri membri come rappresentanti nell’ambito del comitato di coordinamento.

    Articolo 5

    Comitato di esperti responsabili della valutazione

    1.   È istituito il comitato di esperti responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (in appresso: «il comitato di esperti responsabili della valutazione»).

    2.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione segue i lavori della rete di esperti responsabili della valutazione di cui all’articolo 67, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto concerne lo scambio di conoscenze e l’introduzione di buone pratiche in materia di valutazione della politica di sviluppo rurale, e in particolare:

    a)

    consiglia la Commissione in merito al programma di lavoro annuale della rete di esperti responsabili della valutazione;

    b)

    contribuisce a definire e coordinare i lavori tematici di valutazione;

    c)

    sorveglia la realizzazione delle valutazioni in corso.

    Il comitato di esperti responsabili della valutazione informa regolarmente il comitato di coordinamento in merito alle proprie attività.

    3.   Il comitato di esperti responsabili della valutazione è composto da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale competente ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 6

    Disposizioni comuni

    1.   Alle riunioni del comitato e a quelle dei gruppi tematici possono partecipare rappresentanti della Commissione e delle agenzie della Comunità europea interessati. Il presidente può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo di lavoro tematico.

    2.   I comitati e i gruppi di lavoro tematici si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti.

    3.   I comitati adottano un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.

    4.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro dei comitati.

    5.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell’ambito delle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro tematici sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Gli esperti non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

    Articolo 7

    Data di entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

    (2)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50.


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