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Document 32004R0917

    Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

    GU L 163 del 30.4.2004, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; abrogato da 32015R1366

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/83


    REGOLAMENTO (CE) N. 917/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2004

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 797/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio (2), ha stabilito le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. A fini di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (3), e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (2)

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi apicoli. È necessario stabilire gli elementi essenziali di tali programmi, nonché i termini per la loro trasmissione alla Commissione.

    (3)

    È necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario.

    (4)

    Gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento. Le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione.

    (5)

    In sede di attuazione dei programmi apicoli, occorre garantire la coerenza tra le azioni previste dai programmi ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie. Occorre in particolare evitare sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni.

    (6)

    Per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale, senza tuttavia superare il massimale delle previsioni di spesa. Qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato.

    (7)

    Per permettere una maggiore flessibilità nell'esecuzione del programma, occorre prevedere la possibilità di adattarne le azioni nel corso del suo svolgimento, purché le azioni adattate corrispondano a quelle previste dal regolamento (CE) n. 797/2004.

    (8)

    È opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi apicoli.

    (9)

    Al fine di effettuare e aggiornare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 sulla struttura del settore apicolo, occorre stabilire alcune regole riguardo al suo contenuto.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 (di seguito denominati «programmi apicoli») figurano in particolare:

    a)

    la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004;

    b)

    le finalità del programma apicolo;

    c)

    la descrizione precisa delle azioni, eventualmente con i costi unitari;

    d)

    la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale, ripartito per esercizio annuale;

    e)

    il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

    f)

    l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli;

    g)

    le modalità di verifica e di valutazione del programma apicolo.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma.

    Tuttavia, per il 2004, gli Stati membri comunicano il proprio programma entro il 15 maggio.

    2.   Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

    3.   Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo. I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.

    Articolo 3

    La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I.

    Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma del presente articolo, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

    Articolo 4

    Contestualmente ai programmi apicoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli.

    I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi apicoli presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

    Gli organismi pagatori devono conservare prove sufficienti dei controlli eseguiti.

    Articolo 5

    1.   Anteriormente alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni nel settore dell'apicoltura iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (4).

    2.   Una stessa azione non può formare contemporaneamente oggetto di pagamenti nel quadro del regolamento (CE) n. 797/2004 e nel quadro di altri regimi di aiuto comunitari, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5).

    Articolo 6

    I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20 %, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.

    Articolo 7

    Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate durante l'esercizio annuale, a condizione che rimangano conformi all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 e siano approvate a norma dell'articolo 5 di detto regolamento.

    Articolo 8

    All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1o maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi apicoli.

    Articolo 9

    Lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 comprende gli elementi specificati nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il regolamento (CE) n. 2300/97 è abrogato.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento, e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato III.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

    (3)  GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).

    (4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.


    ALLEGATO I

    Stato membro

    Patrimonio apicolo

    (numero di alveari)

    Belgio

    100 000

    Danimarca

    155 000

    Germania

    893 000

    Grecia

    1 380 000

    Spagna

    2 397 840

    Francia

    1 150 000

    Irlanda

    20 000

    Italia

    1 100 000

    Lussemburgo

    10 213

    Paesi Bassi

    80 000

    Austria

    336 139

    Portogallo

    590 000

    Finlandia

    47 000

    Svezia

    145 000

    Regno Unito

    274 000

    Totale

    8 678 192


    ALLEGATO II

    Studio sulla struttura del settore apicolo di cui all'articolo 9

    1.   Censimento

    Alveari professionali:

    Totale alveari:

    Apicoltori professionisti(a):

    Totale apicoltori:

    2.   Struttura di commercializzazione

    Produzione(b): Vendita diretta al consumatore

    Vendita diretta al dettagliante

    Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

    Vendite all'industria

    Importazioni: Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

    Esportazioni:

    3.   Prezzi

    4.   Costi di produzione e confezionamento

    Costi fissi:

    Costi variabili:

    Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

    spese per la lotta contro la varroasi

    alimentazione invernale

    imballaggi (recipienti)

    transumanza

    5.   Qualità del miele

    Specificità: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1)

    Denominazione d'origine protetta (DOP): Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2)

    Indicazione geografica protetta (IGP): Regolamento (CEE) n. 2081/92

    Note:

    (a)

    (a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.

    (b)

    (b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.


    (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

    (2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.


    ALLEGATO III

    Tabella di corrispondenza

    Regolamento (CE) n. 2300/97

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

     

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, commi 1 e 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 4 bis

    Articolo 6

     

    Articolo 7

    Articolo 5

    Articolo 8

    Articolo 6

    Articolo 9

     

    Articolo 10

    Articolo 7

    Articolo 11

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III


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