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Document 31997D0129

97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 50 del 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129

97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/1997 pag. 0028 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva;

considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti;

- per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati.

Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII.

La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

>SPAZIO PER TABELLA>

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