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Document 31997D0129
97/129/EC: Commission Decision of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)
97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 50 del 20.2.1997, p. 28–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/1997 pag. 0028 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/129/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva; considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione. Articolo 2 Ai sensi della presente decisione: - valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti; - per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura. Articolo 3 La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati. Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII. La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII >SPAZIO PER TABELLA>