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Document 31994L0027

Direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

OJ L 188, 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/27/oj

31994L0027

Direttiva 94/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 22/07/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0128


DIRETTIVA 94/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che stabilisce la dodicesima (*) modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato instaura uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'instaurazione del mercato interno deve comportare un graduale miglioramento della qualità di vita, della protezione della salute e della sicurezza del consumatore; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di tutela dei consumatori;

considerando che la presenza del nickel in taluni oggetti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle può causare sensibilizzazioni dell'organismo al nickel e provocare reazioni allergiche; che per questi motivi l'uso del nickel in tali oggetti deve essere limitato;

considerando che un Stato membro ha già introdotto nel proprio territorio misure intese a limitare la sensibilizzazione al nickel e l'allergia al nickel; che un secondo Stato membro prevede di introdurre nel proprio territorio una serie diversa di misure e che esiste pertanto il rischio che vengano ostacolati gli scambi;

considerando che è necessario precisare le procedure di prova utilizzate per dimostrare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e pubblicarle prima dell'entrata in vigore della direttiva medesima; che tali procedure di prova dovranno costituire oggetto di norme europee;

considerando che le limitazioni già adottate o previste in alcuni Stati membri sull'uso del nickel influiscono direttamente sul completamento e sul funzionamento del mercato interno; che è quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri in questo campo e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è completato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, delle norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su tutte le procedure di prova utilizzate per attestare la conformità dei prodotti alla presente direttiva, oppure sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva se questa data è successiva, affinché:

- sei mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro di tali termini a seconda dei casi, nessun produttore o importatore immetta sul mercato prodotti che non ottemperino alla presente direttiva;

- diciotto mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro di tali termini, a seconda dei casi, i prodotti che non ottemperano alla presente direttiva non possano essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo se sono stati legalmente immessi sul mercato prima della scadenza del termine in questione.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1 queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

(*) La proposta della Commissione era stata presentata come quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18).

(1) GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 18.

(2) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 2.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 60) e decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

ALLEGATO

«28. Nickel N. CAS 7440-02-0 N. EINECS 2311114 e suoi composti

Non può essere utilizzato:

1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la concentrazione di nickel - espressa come massa di nickel rispetto alla massa totale - sia inferiore a 0,05 %;

2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,

- collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,

- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,

- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 ìg/cm²/settimana;

3) in prodotti come quelli elencati al paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 ìg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale del prodotto.

Inoltre i prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di detti paragrafi.»

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