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Document 31958R0001

    CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

    GU 17 del 6.10.1958, p. 385–386 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 59 - 59

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj

    31958R0001

    CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea

    Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pag. 0385 - 0386
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0014
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0059
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0059
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0008
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0008


    COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA IL CONSIGLIO REGOLAMENTI REGOLAMENTO Nº 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

    IL CONSIGLIO

    DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    visto l'articolo 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

    considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Articolo 1

    Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.

    Articolo 2

    I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

    Articolo 3

    I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

    Articolo 4

    I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali.

    Articolo 5

    La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.

    Articolo 6

    Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

    Articolo 7

    Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima,

    Articolo 8

    Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

    Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. LAROCK

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