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Document 22022D1102

Decisione n. 1/2022 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 21 giugno 2022 che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2022/1102]

ST/2101/2022/INIT

GU L 176 del 1.7.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1102/oj

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/88


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 21 giugno 2022

che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2022/1102]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2022.

(2)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell'attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

Il 23 maggio 2019, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3).

(5)

È opportuno pertanto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti una decisione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE, di modificare la decisione sulle misure transitorie, al fine di prorogare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o all'applicazione a titolo provvisorio tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.

(6)

Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell'accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 giugno 2023».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Daniel Emery DEDE


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

(3)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).


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