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Document 21994A0820(01)
Agreement relating to the implementation of part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
Accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
Accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
/* Convenzione di Montego Bay */
GU L 215 del 20.8.1994, p. 10–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/562/oj
Accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 /* Convenzione di Montego Bay */
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 20/08/1994 pag. 0010 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0129
L 179/98 23/06/98 P. 115
ACCORDO relativo all'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO, RICONOSCENDO l'importante contributo della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (d'ora in poi «la convenzione») al mantenimento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo, CONFERMANDO che i fondi marini ed oceanici ed il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d'ora in poi «l'Area»), come anche le risorse dell'Area sono patrimonio comune dell'umanità, CONSAPEVOLI dell'importanza della convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell'ambiente marino e del crescente interesse per l'ambiente mondiale, CONSIDERATO il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla parte XI ed a disposizioni collegate della convenzione (d'ora in poi «parte XI»), TENENDO CONTO dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull'attuazione della parte XI, DESIDERANDO agevolare la partecipazione universale alla convenzione, RITENENDO che un accordo in merito all'attuazione della parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Attuazione della parte XI 1. Gli Stati contraenti del presente accordo si impegnano ad attuare la parte XI conformemente al presente accordo. 2. L'allegato è parte integrante del presente accordo. Articolo 2 Rapporti tra il presente accordo e la parte XI 1. Le disposizioni del presente accordo e della parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente accordo e la parte XI prevalgono le disposizioni del presente accordo. 2. Gli articoli da 309 a 319 della convenzione si applicano al presente accordo così come si applicano alla convenzione. Articolo 3 Firma Il presente accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f) della convenzione per dodici mesi a partire dalla data della sua adozione. Articolo 4 Consenso ad essere obbligati 1. In seguito all'adozione del presente accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla convenzione rappresenterà nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente accordo. 2. Nessuno Stato od altro soggetto può consentire ad essere obbligato dal presente accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla convenzione. 3. Gli Stati o i soggetti di cui all'articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente accordo mediante: a) firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell'articolo 5; b) firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o conferma formale; c) firma soggetta alla procedura di cui all'articolo 5; o d) adesione. 4. La conferma formale da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettera f) della convenzione avverrà conformemente all'allegato IX della convenzione. 5. Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite. Articolo 5 Procedura semplificata 1. Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla convenzione prima della data di adozione del presente accordo e che abbiano firmato il presente accordo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente accordo dodici mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per iscritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo. 2. Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati dal presente accordo è determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b). Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al paragrafo 1, lettera a) della risoluzione II della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d'ora in poi «risoluzione II»), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l'entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1994. 2. Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati. Articolo 7 Applicazione provvisoria 1. Se il 16 novembre 1994 il presente accordo non è entrato in vigore, esso sarà applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli: a) Stati che hanno consentito alla sua adozione nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per iscritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per iscritto; b) Stati e soggetti che firmano il presente accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per iscritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente accordo; c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per iscritto al depositario; e d) Stati che aderiscono al presente accordo. 2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva. 3. L'applicazione provvisoria terminerà alla data dell'entrata in vigore del presente accordo. In ogni caso, l'applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente accordo di almeno sette degli Stati di cui al paragrafo 1, lettera a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati). Articolo 8 Stati contraenti 1. Ai fini del presente accordo, «Stati contraenti» significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente accordo e per i quali esso è in vigore. 2. Il presente accordo si applica, mutatis mutandis ai soggetti di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d), e), ed f) della convenzione, che diventano parti del presente accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui «Stati contraenti» si riferisce a tali soggetti. Articolo 9 Depositario Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente accordo. Articolo 10 Testi autentici L'originale del presente accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite. In fede, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo. Fatto a New York, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro. ALLEGATO SEZIONE 1 Costi per gli Stati contraenti ed assetto istituzionale 1. L'Autorità internazionale dei fondi marini (d'ora in poi «l'Autorità») è l'organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della convenzione, conformemente al regime dell'Area disposto nella parte XI e nel presente accordo, organizzano e controllano le attività nell'Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell'Area. I poteri e le funzioni dell'Autorità sono quelli espressamente ad essa conferiti dalla convenzione. L'Autorità ha quei poteri sussidiari compatibili con la convenzione che sono impliciti o necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attività nell'Area. 2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla convenzione e al presente accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni. 3. L'istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell'Autorità si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessità funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinché essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attività nell'Area. 4. Le prime funzioni dell'Autorità in seguito all'entrata in vigore della convenzione sono svolte dall'Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento. 5. Tra l'entrata in vigore della convenzione e l'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l'Autorità si concentra su: a) l'esame delle domande di approvazione di piani di lavoro di esplorazione conformemente alle parte XI ed al presente accordo; b) l'attuazione delle decisioni della Commissione preparatoria per l'Autorità dei fondi internazionali ed il Tribunale internazionale per il diritto del mare (d'ora in poi «Commissione preparatoria») relative agli investitori pionieri registrati ed ai loro Stati patrocinanti, compresi i loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 308, paragrafo 5 della convenzione ed alla risoluzione II, paragrafo 13; c) il controllo sul rispetto dei piani di lavoro di esplorazione approvati sotto forma di contratti; d) il controllo ed il riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività minerarie dei fondi marini, compresa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e dei prezzi, tendenze e prospettive dei metalli; e) lo studio dell'impatto potenziale della produzione mineraria dell'Area sulle economie dei produttori terrestri in via di sviluppo di quei minerali che probabilmente saranno più seriamente interessati, allo scopo di minimizzare le loro difficoltà e di assisterli nel loro riassetto economico, tenendo conto del lavoro svolto a questo riguardo dalla Commissione preparatoria; f) l'adozione di norme, regolamenti e procedure necessari per la continuazione delle attività nell'Area. Nonostante le disposizioni dell'allegato III, articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c) della convenzione, tali norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente accordo, del prolungato ritardo nelle attività commerciali minerarie dei fondi marini e del probabile ritmo delle attività nell'Area; g) l'adozione di norme, regolamenti e procedure che includano standard applicabili per la protezione e la preservazione dell'ambiente marino; h) la promozione e l'incoraggiamento della conduzione di ricerca scientifica marina riguardo alle attività nell'Area e la raccolta e distribuzione dei risultati, quando disponibili, di tale ricerca ed analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata all'impatto ambientale delle attività nell'Area; i) l'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il controllo del progresso della tecnologia marina riguardo alle attività nell'Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino; j) la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed all'esplorazione; e k) la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e procedure per lo sfruttamento, comprese quelle che riguardano la protezione e la preservazione dell'ambiente marino. 6. a) Le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene conformemente alle disposizioni della convenzione, incluso il suo allegato III, ed al presente accordo e nel rispetto di quanto segue: i) un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella risoluzione II, paragrafo 1, lettera a), punti ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia già intrapreso attività sostanziali nell'Area prima dell'entrata in vigore della convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l'approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richiedente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statunitensi in attività di ricerca ed esplorazione ed ha speso non meno del 10 % di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l'area cui si riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della sezione 3, paragrafo 11 del presente allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza; ii) nonostante le disposizioni della risoluzione II, paragrafo 8, lettera a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documenti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione preparatoria prima e dopo della registrazione, ed è accompagnato da un certificato di conformità, che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione preparatoria conformemente alla risoluzione II, paragrafo 11, lettera a). Tale piano di lavoro viene valutato per l'approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorità e l'investitore pioniere registrato, conformemente alla parte XI ed al presente accordo. L'imposta di 250 000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, paragrafo 7, lettera a), viene considerata essere l'imposta relativa alla fase di esplorazione, di cui alla sezione 8, paragrafo 3 del presente allegato. La sezione 3, paragrafo 11, del presente allegato è interpretata ed applicata di conseguenza; iii) conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a), punto i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concordate con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), punto ii). Se ad uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a), punto i) sono concesse condizioni più favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti e agli obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), punto ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudichino gli interessi dell'Autorità; iv) lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a), punti i) o ii) può essere uno Stato contraente, o uno Stato che applica il presente accordo in via provvisoria conformemente all'articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro dell'Autorità, conformemente al paragrafo 12; v) la risoluzione II, paragrafo 8, lettera c) è interpretata ed applicata conformemente alla lettera a), punto iv). b) L'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemente all'articolo 153, paragrafo 3 della convenzione. 7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attività proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici ed ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorità. 8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al paragrafo 6, lettera a), punti i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella sezione 3, paragrafo 11 del presente allegato. 9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di quindici anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non la abbia già presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non più lunghi di cinque anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento. 10. La designazione di un'area riservata all'Autorità, conformemente all'allegato III, articolo 8 della convenzione, avviene in concomitanza con l'approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l'approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento. 11. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un piano di lavoro di esplorazione già approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente accordo, non è più valido se tale Stato cessa di applicare il presente accordo in via provvisoria e non è diventato un membro in via provvisoria conformemente al paragrafo 12 o non è diventato uno Stato contraente. 12. All'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati e i soggetti di cui all'articolo 3 del presente accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all'articolo 7 e per i quali esso non è in vigore possono continuare ad essere membri dell'Autorità in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue. a) Se il presente accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare ad essere membri dell'Autorità in via provvisoria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell'accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente accordo e la convenzione. Il Consiglio può, su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o il soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell'accordo e della convenzione. b) Se il presente accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all'Autorità in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla data della richiesta se è convinto che lo Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell'accordo e della convenzione. c) Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell'Autorità in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della parte XI ed il presente accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni, ed hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi: i) l'obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell'Autorità conformemente alla scala dei contributi stabiliti; ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità di più di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori. d) Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c), punto ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non è più valido se tale partecipazione non sussiste più e lo Stato o il soggetto non è divenuto uno Stato contraente. e) Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione provvisoria viene meno. 13. Il riferimento, nell'allegato III, articolo 10 della convenzione, alla condotta che non è stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o più avvisi scritti dell'Autorità al contraente che gli ingiungono di applicare il piano. 14. L'Autorità ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell'Autorità sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell'Assemblea generale, fino alla fine dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell'Autorità sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente agli articoli 171, lettera a) e 173 della convenzione ed al presente accordo, fino al momento in cui l'Autorità non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L'Autorità non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziare il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall'articolo 174, paragrafo 1 della convenzione. 15. L'Autorità elabora ed adotta, conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera o), punto ii) della convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato, e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l'approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue. a) Il Consiglio può intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attività nell'Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale è imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la nazionalità intendono presentare domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento. b) Se ne è fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio, conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera o) della convenzione, completa l'adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla richiesta. c) Se il Consiglio non ha completato l'elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto, ed è in corso una domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della convenzione e tutte le norme, regolamenti e procedure che il Consiglio può avere adottato in via provvisoria, o sulla base delle norme contenute nella convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti. 16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione preparatoria, sono presi in considerazione dall'Autorità nell'adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla parte XI ed al presente accordo. 17. Le disposizioni rilevanti della parte XI, sezione 4 della convenzione sono interpretate ed applicate conformemente al presente accordo. SEZIONE 2 L'impresa 1. Il Segretariato dell'Autorità svolge le funzioni dell'impresa finché essa non comincia ad operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell'Autorità nomina tra il personale dell'Autorità un direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di: a) controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività minerarie dei fondi marini, inclusa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli ed i prezzi, le tendenze e le prospettive riguardo ai metalli; b) valutazione dei risultati della ricerca scientifica marina riguardo alle attività nell'Area, prestando particolare attenzione alla ricerca relativa all'impatto ambientale delle attività nell'Area; c) valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione e alla esplorazione compresi i criteri di tali attività; d) valutazione degli sviluppi della tecnologia riguardo alle attività nell'Area in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; e) valutazione di informazioni e dati relativi alle aree riservate all'Autorità; f) valutazione degli approcci in materia di azioni in compartecipazione; g) raccolta di informazioni sulla disponibilità di manodopera qualificata; h) studio di opzioni di politica gestionale per l'amministrazione dell'impresa ai diversi stadi delle sue operazioni. 2. L'impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall'impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un'azione in compartecipazione con l'impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell'impresa indipendentemente dal Segretariato dell'Autorità. Se le azioni in compartecipazione con l'impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 2 della convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente. 3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell'impresa previsti nell'allegato IV, articolo 11, paragrafo 3 della convenzione, non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell'impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione. 4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all'impresa. Nonostante le disposizioni dell'articolo 153, paragrafo 3 e l'allegato III, articolo 3, paragrafo 5 della convenzione, un piano di lavoro dell'impresa al momento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorità e l'impresa. 5. Un contraente che abbia attribuito all'Autorità un'area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorità per concludere con l'impresa un accordo di azione in compartecipazione per l'esplorazione e lo sfruttamento di quell'area. Se l'impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attività in tale area riservata entro quindici anni dall'inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell'Autorità, o entro quindici anni dalla data in cui quell'area è stata riservata all'Autorità, valendo tra i due termini l'ultimo, il contraente che ha attribuito l'area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell'area, sempre che offra in buona fede di includere l'impresa come socia nel quadro di una azione in compartecipazione. 6. L'articolo 170, paragrafo 4, l'allegato IV e le altre disposizioni della convenzione che riguardano l'impresa sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione. SEZIONE 3 Fase decisionale 1. Le politiche generali dell'Autorità sono decise dall'Assemblea di concerto con il Consiglio. 2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell'Autorità dovrebbero essere adottate per consenso. 3. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell'Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall'articolo 159, paragrafo 8 della convenzione. 4. Le decisioni dell'Assemblea su tutte le questioni per le quali è competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l'Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall'Assemblea. 5. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere, di cui al paragrafo 9. Nell'adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell'Autorità. 6. Il Consiglio può rimandare l'adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia in ogni modo tentato di raggiungere il consenso sulla questione. 7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall'Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario. 8. Le disposizioni dell'articolo 161, paragrafo 8, lettere b) e c) della convenzione non sono applicabili. 9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al paragrafo 15, lettere da a) a c) è considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. I paesi in via di sviluppo eletti in base al paragrafo 15, lettere d) ed e) sono considerati come un'unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. b) Prima dell'elezione dei membri del Consiglio, l'Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al paragrafo 15, lettere da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in più di uno dei gruppi, può essere proposto per l'elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio. 10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al paragrafo 15, lettere a) a d) è rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 15, lettere da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi. 11. a) Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica favorevole all'approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri presenti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all'approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto è normalmente di sessanta giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine più lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio può comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno che disciplinano l'adozione di decisioni su questioni sostanziali. b) Le disposizioni dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera j) della convenzione non sono applicabili. 12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia è sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella convenzione. 13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 14. La parte XI, sezione 4, sottosezioni B e C della convenzione sono interpretate ed applicate conformemente alle presente sezione. 15. Il Consiglio è composto da 36 membri dell'Autorità eletti dall'Assemblea nell'ordine seguente: a) quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, o abbia consumato più del 2 %, in termini di valore del consumo totale mondiale, o abbia avuto importazioni nette superiori al 2 % in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell'Europa orientale che abbia la più consistente economia in quella regione, in termini di prodotto interno lordo, e lo Stato che abbia la più consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo; b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e nella conduzione di attività nell'Area, sia direttamente sia mediante gli aventi la loro nazionalità; c) quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall'Area, inclusi almeno due paesi in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano una importanza fondamentale per le loro economie; d) sei membri tra gli paesi contraenti in via di sviluppo che rappresentino interessi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti seguendo il principio di assicurare un'equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presente lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l'Africa, l'America Latina ed i Caraibi, l'Asia, l'Europa orientale, l'Europa occidentale ed altri Stati. 16. Le disposizioni dell'articolo 161, paragrafo 1 della convenzione non si applicano. SEZIONE 4 Conferenza di revisione Le disposizioni relative alla conferenza di revisione di cui all'articolo 155, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell'articolo 314, paragrafo 2 della convenzione, l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio può intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all'articolo 155, paragrafo 1, della convenzione. Gli emendamenti relativi al presente accordo ed alla parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315 e 316 della convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all'articolo 155, paragrafo 2 della convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il paragrafo 5 di tale articolo. SEZIONE 5 Trasferimento della tecnologia 1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 144 della convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della parte XI, è disciplinato dai seguenti principi: a) l'impresa e i paesi in via di sviluppo che desiderano ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini tentano di ottenerla a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione; b) se l'impresa o i paesi in via di sviluppo non sono in grado di ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini, l'Autorità può invitare tutti o alcuni dei contraenti e il loro rispettivo Stato o Stati patrocinanti a cooperare con lei nell'agevolare l'acquisizione della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte dell'impresa o della sua impresa in compartecipazione, o di uno o più paesi in via di sviluppo che cercano di acquisire tale tecnologia a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli, compatibili con l'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente con l'Autorità a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti da loro patrocinati cooperino pienamente con l'Autorità; c) come regola generale, gli Stati contraenti promuovono la cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente alle attività nell'Area sia tra le parti interessate, sia mediante programmi di formazione, assistenza tecnica e cooperazione scientifica nella scienza e tecnologia marina e la protezione e preservazione dell'ambiente marino. 2. Le disposizioni dell'allegato III, articolo 5 della convenzione non si applicano. SEZIONE 6 Politica della produzione 1. La politica della produzione dell'Autorità si basa sui seguenti principi: a) lo sfruttamento delle risorse dell'Area avviene conformemente a sani principi commerciali; b) le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio, i suoi codici pertinenti e gli accordi successivi o sostitutivi si applicano per quanto riguarda le attività nell'Area; c) in particolare, non vi sono sovvenzioni delle attività nell'Area salvo quanto può essere autorizzato dagli accordi di cui sopra alla lettera b). Ai fini di tali principi, le sovvenzioni sono definite dagli accordi di cui alla lettera b); d) non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall'Area e quelli provenienti da altre fonti. Non vi è un accesso preferenziale ai mercati per tali minerali o per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali. In particolare: i) con l'utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; e ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali od ai prodotti di base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalità o che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalità; e) il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall'Autorità con riferimento a ciascuna zona mineraria indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantità massima stimata di minerali che verrebbe prodotta annualmente in base al piano di lavoro; f) le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie relative alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b); i) quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi; ii) quando uno o più degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella convenzione; g) qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che è vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i paesi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente può chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie. 2. I principi contenuti nel paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel paragrafo 1, lettera b), così come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale, nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi. 3. L'accettazione, da parte di un contraente, di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attività nell'Area. 4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d) o al paragrafo 3 può ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al paragrafo 1, lettere f) o g). 5. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento portare all'attenzione del Consiglio attività che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d). 6. L'Autorità sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente sezione. Ciò comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l'approvazione dei piani di lavoro. 7. Le disposizioni dell'articolo 151, paragrafi da 1 a 7 e 9, dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera q), dell'articolo 165, paragrafo 2, lettera n), e dell'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, ed articolo 7 della convenzione non sono applicabili. SEZIONE 7 Assistenza economica 1. La politica dell'Autorità di assistere i paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all'esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall'Area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell'ambito in cui tali riduzioni siano causate da attività condotte nell'Area si basa sui seguenti principi: a) l'Autorità costituisce un fondo di assistenza economica con la parte delle sue risorse che supera l'importo necessario a coprire le sue spese amministrative. L'importo accantonato per questo scopo è periodicamente determinato dal Consiglio, su raccomandazione del Comitato finanziario. Solo le somme ricevute in pagamento dai contraenti, inclusa l'impresa, e i contributi volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di assistenza economica; b) i paesi in via di sviluppo produttori terrestri le cui economie si ritiene siano state seriamente danneggiate dalla produzione dei minerali estratti dai fondi marini sono assistiti con il fondo di assistenza economica dell'Autorità; c) l'Autorità fornisce assistenza con il fondo ai paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati, se del caso in cooperazione con le esistenti istituzioni mondiali o regionali di sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e dell'esperienza per portare avanti tali programmi di assistenza; d) l'ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate con riferimento ai casi specifici. Così agendo, opportuna considerazione è data alla natura ed alla gravità dei problemi incontrati dai paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati. 2. L'articolo 151, paragrafo 10 della convenzione è attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al paragrafo 1. L'articolo 160, paragrafo 2, lettera l), l'articolo 162, paragrafo 2, lettera n), l'articolo 164, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 171, lettera f) e l'articolo 173, paragrafo 2, lettera c) della convenzione sono interpretati di conseguenza. SEZIONE 8 Clausole finanziarie del contratto 1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto: a) il sistema dei pagamenti all'Autorità deve essere equo sia per il contraente che per l'Autorità e deve fornire strumenti adeguati per garantire l'osservanza di sistema da parte del contraente; b) gli importi dei pagamenti dovuti nel quadro di tale sistema devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto riguarda la produzione terrestre degli stessi minerali o di minerali simili in modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti da fondi marini un vantaggio o uno svantaggio artificiale nella concorrenza; c) il sistema non dovrebbe essere complesso e non dovrebbe imporre gravosi costi amministrativi a carico dell'Autorità o del contraente. Dovrebbe essere prevista l'adozione di un sistema di tasse indirette o di un sistema che combina la tassazione indiretta con la divisione dei profitti. Se vengono scelti dei sistemi alternativi, il contraente ha il diritto di scegliere il sistema applicabile al suo contratto. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi, tuttavia, è concordato tra l'Autorità ed il contraente; d) si paga un'imposta annuale fissa a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. Tale imposta può essere dedotta dagli altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla lettera c). L'importo di tale imposta è determinato dal Consiglio; e) il sistema dei pagamenti può essere periodicamente rivisto alla luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato in modo non discriminatorio. Tali cambiamenti possono essere applicati ai contratti già esistenti solo al momento della scelta del contraente. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi è concordato tra l'Autorità e il contraente; f) le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme e dei regolamenti che si basano su tali principi sono sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella convenzione. 2. Le disposizioni dell'allegato III, articolo 13, paragrafi da 3 a 10 della convenzione non sono applicabili. 3. Con riferimento all'attuazione dell'allegato III, articolo 13, paragrafo 2 della convenzione, l'imposta dovuta per l'esame delle domande per l'approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell'esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250 000 dollari statunitensi. SEZIONE 9 Il Comitato finanziario 1. È istituito un Comitato finanziario. Il Comitato è composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del più alto livello di competenza ed integrità. 2. Il Comitato finanziario non può comprendere più di un membro avente la nazionalità dello stesso Stato contraente. 3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall'Assemblea e particolare rilevanza è data alla necessità di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3, paragrafo 15, lettere a), b), c), e d) del presente allegato è rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l'Autorità non avrà risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includerà i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell'Autorità. Successivamente, l'elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverrà sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilità che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo. 4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo. 5. In caso di morte, incapacità o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l'Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati. 6. I membri del Comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attività connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato è competente ad emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l'Autorità. 7. Le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario: a) progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie degli organi dell'Autorità e gestione finanziaria ed amministrazione finanziaria interna dell'Autorità; b) valutazione dei contributi dei membri in favore del bilancio amministrativo dell'Autorità conformemente all'articolo 160, paragrafo 2, lettera e) della convenzione; c) tutte le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta di bilancio annuale, preparate dal segretario generale dell'Autorità conformemente all'articolo 172 della convenzione e gli aspetti finanziari dell'attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato; d) il bilancio amministrativo; e) gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dalla attuazione del presente accordo e della parte XI, così come le implicazioni amministrative e di bilancio delle proposte e delle raccomandazioni che comportano delle spese sui fondi dell'Autorità; f) le norme, i regolamenti e le procedure sull'equa distribuzione dei benefici finanziari o di altri benefici economici derivati dalle attività nell'Area e le decisioni da adottare in merito. 8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso. 9. Si ritiene che il requisito di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera y) della convenzione, che contempla l'istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall'istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione. ALLEGATO II STRUMENTO DI CONFERMA FORMALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA La Comunità europea porge i suoi omaggi al segretario generale delle Nazioni Unite e si pregia di depositare lo strumento di conferma formale relativo alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e all'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 1994. La Comunità, procedendo al deposito dello strumento, dichiara che essa accetta, per quanto riguarda le materie per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri parti contraenti della convenzione, i diritti e gli obblighi previsti dalla convenzione e dall'accordo per gli Stati. Si allega la dichiarazione sulla competenza prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 dell'allegato IX della convenzione. La Comunità desidera inoltre dichiarare, in conformità dell'articolo 310 della convenzione, che essa si oppone a qualsiasi dichiarazione o presa di posizione che escluda o modifichi la portata giuridica delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ed in particolare quelle concernenti le attività della pesca. La Comunità ritiene che la convenzione non riconosce il diritto e la giurisdizione dello Stato costiero per quanto riguarda lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche diverse dalle specie non migratici al di fuori della zona economica esclusiva. La Comunità si riserva il diritto di fare successivamente altre dichiarazioni per quanto riguarda la convenzione e l'accordo in risposta a future osservazioni e prese di posizione. La Comunità coglie l'occasione per presentare al segretario generale delle Nazioni Unite i sensi della sua più alta considerazione. DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE CHE RIENTRANO NELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 E L'ACCORDO DEL 28 LUGLIO 1994 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE (Dichiarazione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1 dell'allegato IX della convenzione e dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo) L'articolo 5, paragrafo 1 dell'allegato IX della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che lo strumento di conferma ufficiale di un'organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione che specifichi le materie relative alla convenzione per le quali le competenze sono state trasferite dagli Stati membri parti contraenti della convenzione all'organizzazione internazionale in questione (1). L'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (2), stabilisce che la conferma formale da parte delle organizzazioni internazionali si attua in conformità dell'allegato IX della convenzione. Le Comunità europee sono state istituite con i trattati di Parigi (CECA) e di Roma (CEE e Euratom), firmati rispettivamente il 18 aprile 1951 ed il 25 marzo 1957. Dopo essere stati ratificati dagli Stati firmatari, i trattati sono entrati in vigore il 25 luglio 1952 ed il 1° gennaio 1958 e sono stati modificati dal trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore dopo essere stato ratificato dagli Stati firmatari il 1° novembre 1993 e, da ultimo, dal trattato di adesione firmato a Corfù il 24 giugno 1994, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (3). Sono attualmente membri delle Comunità: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione, per quanto riguarda le competenze trasferite alla Comunità europea, si applicano ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità e secondo le condizioni previste dal trattato citato, segnatamente l'articolo 227. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri in cui il trattato citato non è applicabile ed essa non pregiudica atti e posizioni che potranno essere adottati nell'ambito della convenzione e dell'accordo dagli Stati membri interessati per conto e nell'interesse di questi territori. In conformità delle disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti, la presente dichiarazione precisa le competenze trasferite dagli Stati membri alla Comunità in virtù dei trattati per quanto riguarda le materie oggetto della convenzione e dell'accordo. L'entità e l'esercizio delle competenze comunitarie sono, per loro natura, oggetto di evoluzione costante e la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, se del caso, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 dell'allegato IX della convenzione. La Comunità dispone in alcuni settori di una competenza esclusiva mentre in altri essa condivide la responsabilità con gli Stati membri. 1. Settori di competenza esclusiva della Comunità - Per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca marittima, la Comunità sottolinea il fatto che gli Stati membri le hanno trasferito le competenze in materia. Di conseguenza, in questo settore, essa stabilisce le norme e le regolamentazioni pertinenti (applicate dagli Stati membri) e sottoscrive, nei limiti delle sue competenze, impegni esterni con paesi terzi o con le organizzazioni internazionali competenti. Le competenze si applicano alle acque che rientrano nella giurisdizione nazionale in materia di pesca nonché alle acque internazionali. Tuttavia, le misure relative all'esercizio della giurisdizione sulle navi, l'autorizzazione di battere bandiera, la registrazione delle navi ed il diritto di applicare le sanzioni penali ed amministrative rientrano tra le competenze degli Stati membri nel rispetto del diritto comunitario. Quest'ultimo prevede inoltre sanzioni amministrative. - In virtù della sua politica commerciale e doganale la Comunità è competente per quanto riguarda le disposizioni delle parti X e XI della convenzione nonché dell'accordo del 28 luglio 1994 relative agli scambi internazionali. 2. Settori di competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri - Per quanto riguarda la pesca, un certo numero di settori che non rientrano direttamente nella conservazione e nella gestione delle risorse alieutiche sono di competenza comunitaria e nazionale, come ad esempio la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la cooperazione allo sviluppo. - Per quanto riguarda le disposizioni relative al trasporto marittimo, alla sicurezza del traffico marittimo e alla prevenzione dell'inquinamento marino che rientrano tra l'altro nelle parti II, III, V, VII e XII della convenzione, la Comunità dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui le disposizioni della convenzione o gli strumenti giuridici adottati per applicarla concernono norme comunitarie esistenti. Nel caso in cui esistano norme comunitarie ma queste non siano interessate in maniera diretta, segnatamente nel caso di norme comunitarie minime, la competenza è condivisa tra la Comunità e gli Stati membri. Negli altri casi, la competenza appartiene a questi ultimi. L'appendice riporta un elenco degli atti comunitari pertinenti. L'entità delle competenze comunitarie derivante dai testi citati deve essere valutata rispetto alle disposizioni precise del contenuto e, in particolare, alla misura in cui queste disposizioni stabiliscono norme comuni. - Per quanto riguarda le disposizioni delle parti XIII e XIV della convenzione, il compito della Comunità è quello di promuovere la cooperazione per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Le attività della Comunità in questo settore integrano quelle degli Stati membri. Più precisamente, le competenze si applicano al fine di adottare i programmi di cui all'appendice. 3. Quadro generale della possibile incidenza delle altre politiche comunitarie - Inoltre, è opportuno sottolineare che la Comunità attua politiche ed azioni nel settore del controllo delle pratiche economiche sleali, degli appalti pubblici e della competitività industriale nonché in quello dell'aiuto allo sviluppo. Queste politiche comunitarie possono presentare un interesse per quanto riguarda la convenzione e l'accordo, segnatamente per quanto riguarda alcune disposizioni delle parti VI e XI della convenzione. (1) In conformità dell'articolo 2 dell'allegato IX, la Comunità ha completato la firma della convenzione con una dichiarazione che precisa le materie relative alla convenzione, per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri. (2) Firmato dalla Comunità il 29 luglio 1994 e applicato da questa a titolo provvisorio a decorrere dal 16 novembre 1994. (3) Il trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stato registrato presso il segretariato delle Nazioni Unite il 15 marzo 1957 con il n. 3729; i trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sono stati registrati rispettivamente il 21 ed il 24 aprile 1958 con i nn. 4300 e 4301. Il trattato sull'Unione europea è stato registrato il 28 dicembre 1993 con il n. 30615. Il trattato di adesione del 24 giugno 1994 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 241 del 29 agosto 1994. Appendice ATTI COMUNITARI RELATIVI A MATERIE OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DELL'ACCORDO - Settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento marino Decisione 92/143/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa ai sistemi di radionavigazione da utilizzare in Europa (GU L 59 del 4.3.1992, pag. 17). Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 32). Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1). Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (direttiva sulle società di classificazione) (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20). Direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28). Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1). Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25). Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1) e regolamento (CEE) n. 2158/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, relativo all'applicazione di emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 194 del 3.8.1993, pag. 5). Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A. 747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio per gli spazi della zavorra nelle petroliere a zavorra segregata (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1). Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14). - Settore della protezione e della conservazione dell'ambiente marino (parte XII della convenzione) Decisione 81/971/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52). Decisione 86/85/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose (GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33). Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23). Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1). Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23). Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19). Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47). Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30). Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi e dei cloruri alcalini (GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29). Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1). Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1). Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15). Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1). Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49). Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20). Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11). Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferiche per il biossido di azoto (GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1). Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16). Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1). Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32). Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50). Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20). Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11). Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34). Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1). - Settore della ricerca sull'ambiente marino e settore della cooperazione scientifica e tecnologica Programma concernente la scienza e la tecnologia marine. Programma sull'ambiente ed il clima. Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali: cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi in via di sviluppo. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0820(01).1 - Convenzioni sottoscritte dalla Comunità Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 4 giugno 1974 (decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, pubblicata nella GU L 194 del 25.7.1975, pag. 5). Protocollo che modifica la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, Parigi, 26 marzo 1986 (decisione 87/57/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 47). Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, Atene, 17 maggio 1980 (decisione 83/101/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1983, pubblicata nella GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1). Convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, Barcellona, 16 febbraio 1976 (decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, pubblicata nella GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1). Protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi ed altre sostanze nocive in caso di situazione critica, Barcellona, 16 febbraio 1976 (decisione 81/420/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1981, pubblicata nella GU L 162 del 19.6.1981, pag. 4). Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, Ginevra, 13 novembre 1979 (decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, pubblicata nella GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11). Protocollo del 2 3 aprile 1982 relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo, Ginevra, 3 aprile 1982 (decisione 84/132/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1984, pubblicata nella GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36). Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, Bonn, 13 settembre 1983 (decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, pubblicata nella GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7). Accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento, Lisbona, 17 ottobre 1990 (decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, pubblicata nella GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20). Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, Basilea, 22 marzo 1989 (decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, pubblicata nella GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1). ALLEGATO III MANDATO DEL GRUPPO «DIRITTO DEL MARE» Il gruppo «Diritto del Mare» si occupa dell'analisi delle questioni oggetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare entrata in vigore il 16 novembre 1994. Il suo compito è quello di preparare i dibattiti del Consiglio dell'Unione europea e contribuire alla definizione delle politiche della Comunità che trattano le questioni pertinenti nell'ambito del diritto del mare. A tal fine, esso presenta pareri all'attenzione del Comitato dei Rappresentanti permanenti (e, se del caso, del Comitato politico), su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, in vista della preparazione dei lavori del Consiglio, per quanto riguarda la compatibilità delle politiche succitate con il diritto internazionale e segnatamente la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il mandato del gruppo verte segnatamente sui punti che seguono: 1) preparazione della decisione del Consiglio recante conclusione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nonché dell'accordo relativo all'attuazione della parte XI della convenzione; 2) preparazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 4 dell'allegato IX della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 3) preparazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 287 e 310 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 4) preparazione di progetti di posizione della Comunità nell'ambito degli organi stabiliti dalla convenzione per le questioni che rientrano tra le sue competenze; 5) coordinamento dell'azione della Comunità e degli Stati membri nell'ambito dell'Autorità internazionale dei fondi marini e dei suoi organi e consultazione in vista della definizione di progetti di posizione comune sulle questioni di interesse generale e che sono di pertinenza della politica estera e di sicurezza comune (PESC); 6) definizione di progetti di posizione comune su questioni di politica estera, di interesse generale e che concernono l'evoluzione del diritto del mare e le ripercussioni sulla politica estera dell'Unione europea; 7) esame della coerenza dei progetti e delle proposte presentati al Consiglio con il diritto internazionale relativo al diritto del mare, segnatamente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La posizione della Comunità per quanto riguarda le questioni di sua competenza, è fissata secondo la procedura usuale. Per quanto riguarda le questioni relative alla politica estera dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del titolo V del trattato sull'Unione europea.