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Document 21992A0408(01)

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay - Scambio di lettere - Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa al sistema delle preferenze generalizzate

OJ L 94, 8.4.1992, p. 2–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 169 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 139 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 67 - 77

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1992/205/oj

Related Council decision

21992A0408(01)

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay - Scambio di lettere - Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa al sistema delle preferenze generalizzate

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 08/04/1992 pag. 0002 - 0012


ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE Tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », e la Repubblica orientale dell'Uruguay, in appresso denominata « Uruguay »;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO che la Comunità ha messo a punto una nuova strategia di cooperazione con l'America latina, in funzione dei suoi problemi generali e di quelli specifici delle diverse regioni che la compongono;

CONSIDERANDO che l'accordo attualmente in vigore tra la Comunità e l'Uruguay risale al 1973 e non costituisce più un quadro giuridico appropriato per sviluppare una cooperazione economica più vasta e approfondita, che si avvalga di tutti gli strumenti concepiti per attuare questa nuova strategia;

DATO che è nell'interesse di entrambe le parti instaurare nuovi vincoli contrattuali, al fine di sviluppare una cooperazione approfondita nei settori di importanza strategica per il progresso economico e sociale, nonché di intensificare e diversificare gli scambi commerciali ed incoraggiare i flussi d'investimento;

CONSIDERANDO che è nell'interesse di entrambe le parti migliorare le condizioni di vita delle rispettive popolazioni;

CONSAPEVOLI della situazione particolare dell'Uruguay, paese in via di sviluppo estremamente vulnerabile dalle fluttuazioni periodiche dell'economia internazionale e dall'influenza dei paesi limitrofi, nonché della particolare struttura di produzione e di esportazione che lo caratterizza a questo stadio della sua evoluzione economica,

VISTA l'importanza che entrambe le parti attribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla sua completa integrazione in qualsiasi politica di sviluppo;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e gli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano;

TENENDO CONTO della loro condizione di parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e della necessità di mantenere e migliorare le regole di un commercio internazionale libero e senza ostacoli;

CONSIDERANDO che l'Uruguay ha avviato con l'Argentina, il Brasile e il Paraguay un processo di integrazione regionale e che, per sostenere detto processo, è opportuno instaurare una cooperazione equivalente e paragonabile con questo gruppo di paesi;

VISTI i nuovi orientamenti comunitari in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia,

VISTI la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e l'Atto di Lussemburgo del 27 aprile 1991 tra la Comunità, i suoi Stati membri e i paesi del Gruppo di Rio,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Piet DANKERT,

ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

Abel MATUTES,

membro della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

Hector GROS ESPIELL,

ministro delle relazioni esterne della Repubblica orientale dell'Uruguay I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l'Uruguay e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto dell'Uruguay.

Articolo 2

Sviluppo delle relazioni reciproche

Le parti contraenti si impegnano a promuovere con ogni mezzo possibile lo sviluppo delle loro relazioni e decidono di incentivare la cooperazione, segnatamente in materia di scambi commerciali, investimenti, finanza e tecnologia. A tal fine, esse terranno conto della particolare situazione dell'Uruguay in quanto paese in via di sviluppo e delle varie intese già esistenti o che potrebbero concludersi tra di esse.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

a) rafforzare e diversificare in generale i loro legami economici,

b) contribuire allo sviluppo delle loro economie ed al miglioramento dei rispettivi livelli di vita,

c) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati,

d) incoraggiare i flussi di investimenti e il trasferimento tecnologico,

e) incentivare la cooperazione tra operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese,

f) creare nuovi posti di lavoro, specialmente per le categorie più sfavorite,

g) tutelare e migliorare l'ambiente,

h) promuovere lo sviluppo rurale, incrementando fra l'altro la produzione agricola e alimentare,

i) sostenere il processo di integrazione del Mercato comune del Sud (MERCOSUR),

j) promuovere lo sviluppo delle zone frontaliere depresse.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne nessuno a priori. Questa cooperazione interesserà i seguenti settori in particolare:

a) energia e settore minerario,

b) agricoltura, pesca e silvicoltura,

c) gestione delle risorse naturali,

d) industria, specialmente quella dei beni strumentali e quelle connesse ai settori di cui alle lettere a) e b), nonché i servizi di sostegno,

e) affari economici e monetari,

f) servizi, compresi i servizi finanziari, bancari e assicurativi,

g) trasporti, telecomunicazioni, telematica, turismo ed altre attività terziarie,

h) proprietà intellettuale e industriale,

i) norme, specifiche tecniche e controlli di qualità.

3. Forme di cooperazione

Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti cercheranno di promuovere, fra l'altro:

a) gli scambi di informazioni, soprattutto mediante un collegamento con banche dati esistenti o la creazione di nuove banche dati,

b) la creazione di joint venture,

c) la conclusione di accordi in materia di licenze, di trasferimento tecnologico, di subappalto e di rappresentanza,

d) la cooperazione tra istituzioni finanziarie,

e) la conclusione di convenzioni tra gli Stati membri della Comunità e l'Uruguay onde evitare la doppia imposizione,

f) le visite, i contatti e le attività volti a promuovere la cooperazione tra rappresentanti di imprese e organizzazioni economiche, compresa la creazione di meccanismi e di istituzioni appropriate,

g) l'organizzazione di seminari e di settimane commerciali nonché di fiere, esposizioni e simposi specializzati,

h) la partecipazione di imprese di una delle parti contraenti alle fiere ed esposizioni organizzate dall'altra,

i) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale,

j) i servizi di consulenza e di assistenza tecnica, in particolare a livello di promozione commerciale e di marketing.

Articolo 4

Cooperazione nel settore agropastorale

1. La Comunità e l'Uruguay si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore agropastorale, che riguarderà in particolare:

a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agropastorali;

b) le misure sanitarie e fitosanitarie, nonché le loro conseguenze per evitare ostacoli al commercio, tenendo conto altresì dell'interesse di entrambe le parti contraenti in materia di legislazione ambientale, fitosanitaria e veterinaria.

A tal fine, potranno tenersi consultazioni tra esperti delle parti contraenti.

2. La Comunità sosterrà le iniziative prese dall'Uruguay al fine di diversificare le sue esportazioni di prodotti agropastorali.

Articolo 5

Cooperazione nel settore industriale

1. Le parti contraenti decidono di promuovere l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva dell'Uruguay nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese, favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate e promuovendo le joint-venture rivolte particolarmente ai mercati dei paesi terzi. Tali azioni potranno comprendere la creazione congiunta di adeguati meccanismi e istituzioni.

2. Le parti contraenti decidono di esaminare le possibilità di promuovere congiuntamente i progetti finalizzati alla riconversione industriale dell'Uruguay, per consentire a questo paese di inserirsi armoniosamente nel Mercato comune del Sud.

Articolo 6

Cooperazione in materia di ambiente

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e di miglioramento ambientale onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione e dal disboscamento, nonché dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dalla concentrazione urbana. Esse favoriranno inoltre la conservazione produttiva della flora e della fauna forestali e acquatiche.

2. A tal fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare azioni volte soprattutto a:

a) creare e potenziare strutture pubbliche e private di tutela ambientale,

b) sviluppare e perfezionare le legislazioni, le norme e le specifiche tecniche,

c) favorire la ricerca, la formazione e l'informazione nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica,

d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica,

e) organizzare incontri, seminari, workshop, conferenze e visite di funzionari, esperti, tecnici, dirigenti d'azienda ed altre persone che operano nel settore dell'ambiente,

f) scambiarsi informazioni e esperienze sui grandi temi ambientali a carattere generale,

g) sviluppare programmi e progetti per lo studio e la ricerca relativi alle calamità e alla loro prevenzione.

3. Le parti contraenti decidono di sviluppare la cooperazione in merito a tutte le questioni connesse all'acqua, comprese la ricerca e l'applicazione di tecnologie attinenti alla gestione, all'utilizzazione e alla conservazione delle risorse idriche.

Articolo 7

Investimenti

Le parti contraenti decidono:

a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi,

b) di adoperarsi per creare un contesto favorevole agli investimenti reciproci degli Stati membri della Comunità e dell'Uruguay, in particolare mediante accordi in materia di promozione e tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

Articolo 8

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi della loro strategia di sviluppo, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnologica destinata a:

a) agevolare la mobilità e gli scambi di scienziati tra Comunità e Uruguay,

b) instaurare legami permanenti tra le comunità scientifiche e tecnologiche di entrambe le parti,

c) favorire il trasferimento tecnologico,

d) associare i centri di ricerca di entrambe le parti in modo da risolvere congiuntamente i problemi di interesse reciproco,

e) creare opportunità di cooperazione economica, industriale e commerciale,

f) potenziare le capacità scientifiche e tecnologiche e stimolare l'innovazione.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della cooperazione, senza escluderne nessuno a priori. Tra questi settori figureranno in particolare:

a) la scienza e la tecnologia ad alto livello, in particolare la biotecnologia, i nuovi materiali, la microelettronica, l'informatica e le telecomunicazioni,

b) il miglioramento della capacità di ricerca nei settori deficitari,

c) lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e di tecnologia,

d) la tutela e il miglioramento dell'ambiente,

e) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali,

f) l'integrazione e la cooperazione regionali in materia di scienza e di tecnologia,

g) la diffusione di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche,

h) lo sviluppo tecnologico nei settori dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare e delle scienze marittime,

i) i contatti tra istituti universitari e di ricerca e il settore produttivo.

3. Le parti contraenti faciliteranno ed incoraggeranno le iniziative destinate a realizzare gli obiettivi della loro cooperazione scientifica e tecnologica, e in particolare:

a) l'esecuzione congiunta di progetti di ricerca da parte di centri specializzati e di altre istituzioni competenti delle due parti,

b) la formazione di scienziati, in particolare mediante tirocini di ricerca in centri dell'altra parte contraente,

c) lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare attraverso l'organizzazione comune di seminari, riunioni di lavoro e congressi che riuniscano gli scienziati ad alto livello delle due parti contraenti.

4. Le parti contraenti si impegnano a definire procedure adeguate per garantire la partecipazione più ampia possibile dei rispettivi scienziati e centri di ricerca ai fini della cooperazione.

Articolo 9

Promozione degli scambi

Le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali al più alto livello possibile, tenendo conto delle situazioni economiche rispettive e concedendosi le massime agevolazioni.

Articolo 10

Trattamento della nazione più favorita

Le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita nelle rispettive relazioni commerciali, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Entrambe le parti ribadiscono la volontà di effettuare i loro scambi commerciali conformemente a detto Accordo.

Articolo 11

Importazione temporanea di merci

Le parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione l'esonero dai dazi e dalle imposte all'importazione temporanea nel loro territorio di merci oggetto di convenzioni internazionali in materia e destinate ad essere riesportate.

Articolo 12

Cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti decidono di studiare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli che si frappongono agli scambi, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori realizzati in seno alle organizzazioni internazionali. In tale ottica, esse esamineranno altresì, in uno spirito costruttivo, a livello bilaterale e multilaterale, le difficoltà commerciali che dovessero eventualmente presentarsi, comprese quelle dovute a misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali.

2. Inoltre, le parti contraenti si impegnano a portare avanti, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, una politica volta, tra l'altro, a:

a) concedersi reciprocamente le massime agevolazioni per quanto riguarda le transazioni commerciali,

b) cooperare sul piano bilaterale e multilaterale per risolvere i problemi di interesse comune, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale, alle denominazioni d'origine, ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti,

c) agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche a livello di formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni,

d) tener conto degli interessi rispettivi in materia di accesso alle risorse e alla loro trasformazione,

e) migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i prodotti dell'altra parte,

f) promuovere i contatti tra gli operatori economici in modo da diversificare ed aumentare le correnti di scambio esistenti,

g) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni,

h) incentivare e sostenere le azioni di promozione commerciale quali seminari, convegni, fiere ed esposizioni commerciali e industriali, missioni commerciali, visite, settimane commerciali ecc.,

i) chiedere, nella misura del possibile, il parere dell'altra parte contraente in merito ai provvedimenti che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi commerciali reciproci.

3. A tale riguardo, quando lo decidano le competenti autorità di entrambe le parti, la Comunità potrà sostenere finanziariamente alcune attività di promozione commerciale di cui al presente articolo, compresi gli studi di mercato per prodotti di particolare interesse per l'Uruguay.

Articolo 13

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione in materia di sviluppo sociale al fine di migliorare le condizioni di vita delle fasce più sfavorite della popolazione.

2. Per realizzare tale obiettivo si sosterranno, fra l'altro, le seguenti attività, soprattutto mediante l'assistenza tecnica:

a) gestione ed amministrazione dei servizi sociali,

b) programmi di formazione professionale e di creazione di posti di lavoro,

c) creazione e promozione delle attività delle organizzazioni di base,

d) programmi e progetti per il miglioramento dell'habitat in ambiente urbano o rurale,

e) programmi preventivi e educativi per lottare contro gli abusi di stupefacenti.

Articolo 14

Cooperazione in materia di pubblica sanità

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità e a tal fine si impegnano a sviluppare la ricerca congiunta, il trasferimento tecnologico, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, comprese le misure che riguardano:

a) la gestione dei servizi competenti,

b) l'organizzazione di incontri scientifici e gli scambi di specialisti,

c) l'avvio di programmi di formazione professionale,

d) la realizzazione di programmi e progetti per migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale in ambiente urbano e rurale.

Articolo 15

Cooperazione in materia di pubblica amministrazione

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione per quanto riguarda la pubblica amministrazione nell'ottica della razionalizzazione e della modernizzazione del settore a livello nazionale, regionale e locale.

2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti promuoveranno, tra l'altro:

a) l'assistenza tecnica a progetti intesi a riformare e a migliorare i servizi della pubblica amministrazione;

b) gli incontri, le visite, gli scambi, i seminari e i corsi di formazione per funzionari e impiegati di istituzioni e amministrazioni pubbliche.

Articolo 16

Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura

Le parti contraenti si impegnano a collaborare in materia di informazione, comunicazione e cultura al fine di promuovere e intensificare i loro legami.

Le azioni previste comprenderanno, in particolare:

a) scambi di informazioni su temi di reciproco interesse,

b) studi preparatori e assistenza tecnica in materia di conservazione del patrimonio culturale,

c) organizzazione di manifestazioni a carattere culturale,

d) scambi culturali e accademici,

e) traduzione di opere letterarie.

Articolo 17

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuoveranno la cooperazione turistica mediante azioni specifiche, che comprenderanno in particolare:

a) scambi di funzionari ed esperti nonché di informazioni e di tecnologia,

b) attività atte a favorire il turismo,

c) sostegno di azioni di formazione in materia di gestione alberghiera,

d) partecipazione a fiere ed esposizioni destinate a stimolare i flussi turistici.

Articolo 18

Formazione

1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito del presente accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione. Nondimeno, le parti contraenti attueranno anche programmi specifici di formazione nei settori di reciproco interesse.

2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria a formatori, docenti e dirigenti che hanno già mansioni di responsabilità in imprese, amministrazioni, servizi pubblici ed altri organismi economici e sociali. Tali azioni potranno comprendere la conclusione di accordi di cooperazione tra istituti di entrambe le parti, segnatamente nei settori tecnico, scientifico e professionale.

3. Tra le azioni di cooperazione figureranno altresì misure volte a migliorare la formazione del personale dirigente responsabile dei processi di integrazione regionale e subregionale.

Articolo 19 Cooperazione ed integrazione regionali

1. La cooperazione tra le parti contraenti potrà comprendere azioni realizzate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione, purché non siano incompatibili con i suddetti.

2. Senza escludere a priori nessun settore, si prenderanno in considerazione soprattutto azioni riguardanti:

a) la cooperazione ambientale a livello regionale,

b) lo sviluppo del commercio intraregionale,

c) il potenziamento delle istituzioni regionali pubbliche e private e il sostegno alla

realizzazione di politiche e attività comuni,

d) le comunicazioni regionali, in particolare quelle fluviali,

e) la cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria a livello regionale e subregionale,

f) il trasferimento di esperienze comunitarie in materia di integrazione a livello regionale e subregionale.

Articolo 20

Mezzi per realizzare la cooperazione

Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione previsti dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelli finanziari.

Articolo 21

Commissione mista di cooperazione

1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e dell'Uruguay. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Montevideo, a una data e secondo un ordine del giorno stabiliti di comune accordo. È possibile indire riunioni straordinarie previo accordo di entrambe le parti.

2. La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, i suoi compiti consistono, in particolare, nel:

a) prevedere misure atte a sviluppare e a diversificare gli scambi, secondo le finalità del presente accordo,

b) scambiare opinioni su qualsiasi questione di interesse comune relativa agli scambi e alla cooperazione, compresi i programmi futuri e i mezzi disponibili per la loro realizzazione,

c) formulare raccomandazioni per favorire l'espansione degli scambi e l'intensificarsi della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle iniziative previste,

d) in generale, formulare raccomandazioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate e gruppi di lavoro per coadiuvarla nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 22

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità per intrapendere azioni bilaterali con l'Uruguay nel quadro della cooperazione economica con questo paese e, eventualmente, concludere con esso nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'Uruguay che siano con esse incompatibili o ad esse identiche.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay.

Articolo 24

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a specifici settori o attività, conformemente alle rispettive legislazioni.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 25

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

ÅÉÓ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôç ðáñïýóá óõìöùíßá-ðëáßóéï.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Bruselas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjerde november nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierten November neunzehnhunderteinundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ôÝóóåñéò Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.

Done at Brussels on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì quattro novembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de vierde november negentienhonderd eenennegentig.

Feito em Bruxelas, em quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay

For regeringen for Den Østlige Republik Uruguay

Für die Regierung der Republik Östlich des Uruguay

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÁíáôïëéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò ÏõñïõãïõÜçò

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay

Pour le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay

Per il governo della Repubblica orientale dell'Uruguay

Voor de Regering van de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

Lettera n. 1

Signor . . . . . .,

Le saremmo grati se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Uruguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della nostra profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signori . . . . . .,

mi pregio comunicare Loro di aver ricevuto la Loro lettera e di confermare Loro che il mio governo è d'accordo su quanto segue:

« In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Uruguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. »

Vogliano accettare, Signori . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica orientale dell'Uruguay

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ RELATIVA AL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE

La Comunità economica europea conferma l'importanza che riveste per il commercio dei paesi in via di sviluppo il sistema delle preferenze generalizzate, da essa istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Per consentire all'Uruguay di sfruttare appieno le possibilità offerte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate attuate in virtù della risoluzione precitata, la Comunità economica europea si dichiara disposta ad esaminare i suggerimenti che questo paese gli presenterà.

La Commissione organizzerà inoltre seminari d'informazione in questo paese, affinché gli amministratori e gli operatori economici uruguaiani abbiano una migliore conoscenza dello schema della Comunità.

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