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Document 21988A1031(02)

    Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono - Dichiarazione della Comunità economica europea

    GU L 297 del 31.10.1988, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1988/540/oj

    Related Council decision

    21988A1031(02)

    Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono - Dichiarazione della Comunità economica europea

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 31/10/1988 pag. 0021 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0159
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0159


    PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

    LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

    ESSENDO parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono,

    CONSAPEVOLI del loro obbligo convenzionale di adottare le misure adeguate per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nefasti che derivano o rischiano di derivare dalle attività umane che modificano o rischiano di modificare lo strato di ozono,

    RICONOSCENDO che le emissioni su scala mondiale di talune sostanze possano ridurre in modo significativo e modificare altrimenti lo strato di ozono in un modo che rischia di avere effetti nefasti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente,

    ESSENDO A CONOSCENZA dei possibili effetti climatici dell'emissione di queste sostanze,

    CONSAPEVOLI che le misure intese a proteggere lo strato di ozono contro il rischio di riduzione, dovrebbero essere basate su conoscenze scientifiche pertinenti, tenuto conto di considerazioni tecniche ed economiche,

    DECISE a proteggere lo strato di ozono, prendendo misure di precauzione per disciplinare in modo equo il volume mondiale e totale delle emissioni di sostanze che lo riducono, l'obiettivo finale essendo di eliminarle in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tenuto conto di considerazioni tecniche ed economiche,

    RICONOSCENDO che è necessaria una disposizione particolare per soddisfare alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, per quanto riguarda queste sostanze,

    CONSTATANDO che misure di precauzione sono già state prese a livello nazionale e regionale, per disciplinare le emissioni di taluni clorofluorocarburi,

    CONSIDERANDO che è opportuno promuovere una cooperazione internazionale in materia di ricerca e di sviluppo nelle scienze e nelle tecniche per la regolamentazione e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo,

    1. per «convenzione» si intende la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, adottata il 22 marzo 1985;

    2. per «parti» si intendono le parti del presente protocollo, a meno che dal contesto risultino altre interpretazioni;

    3. per «segretariato» si intende il segretariato della convenzione;

    4. per «sostanza oggetto della presente regolamentazione» si intende una sostanza inclusa nell'allegato A del presente protocollo, sia che si presenti isolatamente o in una miscela. La definizione esclude tuttavia qualsiasi sostanza di tale elenco, che si trovi in un prodotto manufatto che non sia un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza inclusa nell'allegato;

    5. per «produzione» si intende la quantità di sostanze prodotte che sono oggetto della presente regolamentazione, dedotta la quantità distrutta per mezzo di tecniche che saranno approvate dalle parti;

    6. per «consumo» si intende la produzione aumentata delle importazioni, dedotte le esportazioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione;

    7. per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni, delle esportazioni e del consumo si intendono i livelli stabiliti in conformità dell'articolo 3;

    8. per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutto o parte del livello calcolato di produzione da una parte a un'altra, al fine di ottenere il migliore rendimento economico o soddisfare ad esigenze previste in caso di insufficienze dell'approvvigionamento, causate dalla chiusura di imprese.

    Articolo 2

    Misure di regolamentazione

    1. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in

    vigore del presente protocollo, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo del 1986. Alla fine dello stesso periodo, ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze vigila affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione del 1986; tuttavia questo livello può essere aumentato del 10 % al massimo rispetto al livello del 1986. Questi aumenti sono autorizzati soltanto per soddisfare le esigenze interne fondamentali delle parti, di cui all'articolo 5, e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti.

    2. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo II dell'allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte che produce una o varie di queste sostanze vigila affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione del 1986; tuttavia può aumentare la sua produzione del 10 % al massimo rispetto al livello del 1986. Questo aumento è autorizzato soltanto per soddisfare le esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti. I meccanismi di applicazione delle presenti misure sono decisi dalle parti durante la loro prima riunione successiva al primo esame scientifico.

    3. Durante il periodo compreso tra il 1g luglio 1993 e il 30 giugno 1994 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi annualmente l'80 % del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze vigila, durante gli stessi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'80 % del suo livello calcolato di produzione del 1986. Tuttavia per soddisfare alle esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite al massimo del 10 % del suo livello calcolato di produzione del 1986.

    4. Durante il periodo compreso tra il 1g luglio 1988 e il 30 giugno 1999 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi annualmente il 50 % del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze vigila, durante gli stessi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il 50 % del suo livello calcolato di produzione del 1986. Tuttavia per soddisfare alle esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite al massimo del 15 % del suo livello calcolato di produzione

    del 1986. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, salvo decisione contraria delle parti, adottata in riunione a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi del livello calcolato totale di consumo delle parti per queste sostanze. Questa decisione è esaminata e adottata tenendo conto delle valutazioni di cui all'articolo 6.

    5. Qualsiasi parte, il cui livello calcolato di produzione del 1986 per le sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A era inferiore a 25 chilotonnellate, può trasferire, per fini di razionalizzazione industriale, a qualsiasi altra parte o ricevere da qualsiasi altra parte l'eccedente di produzione rispetto ai limiti fissati nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione delle parti in causa non superi i limiti di produzione fissati nel presente articolo. In simile caso il segretariato è informato di qualsiasi trasferimento di produzione, al più tardi entro la data del trasferimento.

    6. Se una parte, cui non si applica l'articolo 5, ha iniziato prima del 16 settembre 1987 la costruzione di impianti di produzione di sostanze oggetto della presente regolamentazione, o se prima di questa data ha concluso contratti per la costruzione di tali impianti e se questa costruzione era prevista nella legislazione nazionale prima del 1g gennaio 1987, questa parte può aggiungere la produzione di tali impianti alla sua produzione di queste sostanze nel 1986, al fine di stabilire il suo livello di produzione del 1986, a condizione che la costruzione di detti impianti sia terminata entro il 31 dicembre 1990 e detta produzione non aumenti più di 0,5 kg per abitante il livello calcolato di consumo annuo di detta parte, per quanto riguarda le sostanze oggetto della presente regolamentazione.

    7. Qualsiasi trasferimento di produzione, a norma del paragrafo 5 o qualsiasi aggiunta alla produzione a norma del paragrafo 6, è notificata al segretariato al più tardi entro la data del trasferimento o dell'aggiunta.

    8. a) Tutte le parti che sono Stati membri di un'organizzazione regionale d'integrazione economica secondo la definizione del paragrafo 6 dell'articolo 1 della convenzione, possono convenire che soddisferanno congiuntamente i loro obblighi relativi al consumo a norma del presente articolo, a condizione che il loro livello calcolato totale combinato di consumo non superi i livelli prescritti dal presente articolo.

    b) Le parti di un simile accordo informano il segretariato delle condizioni di questo accordo prima della data di riduzione di consumo, che costituisce oggetto di questo accordo.

    c) Un simile accordo entra in vigore soltanto se tutti gli Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica e la stessa organizzazione in causa sono parti del protocollo e hanno informato il segretariato del loro metodo di attuazione.

    9. a) Basandosi su valutazioni compiute in applicazione dell'articolo 6, le parti possono decidere:

    ii) se è opportuno modificare i valori calcolati del potenziale di riduzione dell'ozono riportati nell'allegato A e, in caso affermativo, quali dovrebbero essere le modifiche da apportare;

    ii) se è opportuno applicare altre modifiche e riduzioni dei livelli di produzione e di consumo delle sostanze oggetto della presente regolamentazione rispetto ai livelli del 1986 e, in caso affermativo, determinare quali dovrebbero essere la portata, il valore e lo scadenzario di queste varie modifiche e riduzioni.

    b) Il segretariato comunica alle parti le proposte concernenti queste modifiche almeno sei mesi prima della riunione delle parti, alla quale saranno presentate dette proposte per adozione.

    c) Le parti cercano in ogni modo di adottare decisioni per consenso. Se, nonostante tutti i loro sforzi, non riescono a pervenire ad un consenso e un accordo, le parti adottano in ultima istanza le loro decisioni a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti che rappresentano almeno il 50 % del consumo totale delle sostanze oggetto della presente regolamentazione, effettuato dalle parti.

    d) Le decisioni vincolano tutte le parti e sono comunicate senza indugio alle parti da parte del depositario. Salvo disposizione contraria riportata nel testo, le decisioni entrano in vigore al termine di un periodo di sei mesi, calcolato a decorrere dalla data della comunicazione effettuata dal depositario.

    10. a) Basandosi sulle valutazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6 del presente protocollo e in conformità della procedura prevista dall'articolo 9 della convenzione, le parti possono decidere:

    ii) se talune sostanze devono essere aggiunte a ciascun allegato del presente protocollo o esserne cancellate e, eventualmente, di quali sostanze si tratta;

    ii) del meccanismo, della portata e dello scadenzario d'applicazione delle misure di regolamentazione, che dovrebbero riguardare queste sostanze.

    b) Qualsiasi decisione di questo genere entra in vigore, a condizione che sia approvata a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

    11. Nonostante le disposizioni del presente articolo le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte.

    Articolo 3

    Calcolo dei livelli delle sostanze oggetto della presente regolamentazione

    Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna delle parti determina, per ciascun gruppo di sostanze dell'allegato A, i livelli calcolati:

    a) della sua produzione:

    ii) moltiplicando la quantità annua di ciascuna delle sostanze oggetto della presente regolamentazione che produce per il potenziale di riduzione dello strato di ozono, specificato nell'allegato A per questa sostanza;

    ii) sommando i risultati ottenuti per ciascuno di questi gruppi;

    b) delle sue importazioni e esportazioni applicando, mutatis mutandis, la procedura definita al paragrafo a);

    c) del suo consumo, sommando i livelli calcolati della sua produzione e delle sue importazioni e sottraendo il livello calcolato delle sue esportazioni, determinato in conformità dei paragrafi a) e b). Tuttavia a decorrere dal 1g gennaio 1993 nessuna esportazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione verso Stati che non sono parti sarà sottratta dal calcolo del livello di consumo della parte esportatrice.

    Articolo 4

    Regolamentazione degli scambi commerciali con gli stati non parti del protocollo

    1. Nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna delle parti vieta l'importazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione in provenienza da qualsiasi Stato che non sia parte del presente protocollo.

    2. A decorrere dal 1g gennaio 1993, le parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non devono più esportare sostanze oggetto della presente regolamentazione verso gli Stati che non sono parti del presente protocollo.

    3. In un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le parti stabiliscono in un allegato un elenco dei prodotti contenenti sostanze oggetto della presente regolamentazione, in conformità delle procedure specificate dall'articolo 10 della convenzione. Le parti che non si sono opposte, in conformità di queste procedure, vietano nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.

    4. In un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono della possibilità di vietare o limitare le importazioni, a partire da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo, di prodotti fabbricati mediante sostanze oggetto della presente regolamentazione, ma che non contengono queste sostanze. Se questa possibilità è riconosciuta, le parti stabiliscono in un allegato un elenco di detti prodotti, seguendo le procedure dell'articolo 10 della convenzione.

    Le parti che non si sono opposte in conformità di queste procedure, vietano o limitano, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.

    5. Ciascuna delle parti scoraggia l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione verso qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.

    6. Ciascuna delle parti si astiene dal fornire sovvenzioni, aiuti, crediti, garanzie o programmi supplementari di assicurazione per l'esportazione, verso gli Stati non parti del presente protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da facilitare la produzione di sostanze oggetto della presente regolamentazione.

    7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 non si applicano ai prodotti, alle attrezzature, agli impianti o alle tecniche che servono a migliorare il confinamento, il recupero, riciclo o la distruzione delle sostanze oggetto della presente regolamentazione, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire mediante altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione.

    8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 in provenienza da uno Stato che non è parte del presente protocollo, possono essere autorizzate se le parti determinano in riunione che detto Stato si conforma interamente alle disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo e se tale Stato ha comunicato informazioni a tal fine, come previsto dall'articolo 7.

    Articolo 5

    Situazione particolare dei paesi in via di sviluppo

    1. Per poter soddisfare al suo fabbisogno interno fondamentale, qualsiasi parte che è un paese in via di sviluppo il cui livello calcolato annuo di consumo delle sostanze oggetto della presente regolamentazione è inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore del protocollo per quanto la riguarda, o a qualsiasi data successiva nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del protocollo, è autorizzata a soprassedere per dieci anni, a decorrere dall'anno specificato nei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2, all'applicazione delle misure di regolamentazione in esso enunciate. Tuttavia il suo livello annuo calcolato di consumo non deve superare 0,3 kg per abitante. Detta parte è autorizzata a utilizzare la media del suo livello calcolato annuo di consumo per il periodo dal 1995 al 1997 incluso, oppure un livello calcolato di consumo di 0,3 kg per abitante, se quest'ultimo dato è il meno elevato dei due, come base per l'applicazione delle misure di regolamentazione.

    2. Le parti si impegnano a facilitare alle parti che sono paesi in via di sviluppo l'accesso a sostanze e a tecniche sostitutive non nocive per l'ambiente e ad aiutarle ad utilizzare al più presto queste sostanze tecniche.

    3. Le parti si impegnano a facilitare mediante trattative bilaterali o multilaterali, la concessione di sovvenzioni, aiuti, crediti, garanzie o programmi di assicurazione alle parti che sono paesi in via di sviluppo, affinché possano ricorrere ad altre tecniche e a prodotti sostitutivi.

    Articolo 6

    Valutazione e esame delle misure di regolamentazione

    A decorrere dal 1990 e almeno ogni quattro anni in seguito, le parti determinano l'efficacia delle misure di regolamentazione enunciate nell'articolo 2 basandosi sui dati scientifici, ecologici, tecnici ed economici di cui dispongono. Un anno almeno prima di ciascuna valutazione, le parti riuniscono i gruppi necessari di esperti qualificati nei settori menzionati, di cui stabiliscono la composizione ed il mandato. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro istituzione, detti gruppi comunicano le loro conclusioni alle parti tramite il segretariato.

    Articolo 7

    Comunicazione dei dati

    1. Ogni parte comunica al segretariato, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale ha aderito al protocollo, i dati statistici concernenti la sua produzione, le sue importazioni, le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze oggetto della presente regolamentazione per l'anno 1986, oppure le migliori stime possibili, qualora non disponga dei dati propriamente detti.

    2. Ciascuna parte comunica al segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (i quantitativi distrutti con tecniche che saranno approvate dalle parti, costituiscono oggetto di dati separati), sulle sue importazioni e sulle sue esportazioni di queste sostanze verso Stati rispettivamente parti e non parti per l'anno nel corso del quale è diventata parte e per ciascuno degli anni successivi. Essa comunica questi dati entro un termine massimo di nove mesi a decorrere dalla fine dell'anno al quale i dati si riferiscono.

    Articolo 8

    Non conformità

    Durante la loro prima riunione le parti esaminano e approvano procedure e meccanismi istituzionali per stabilire la non conformità con le disposizioni del presente protocollo e le misure da adottare nei confronti delle parti contravventrici.

    Articolo 9

    Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico e scambio di informazioni

    1. Le parti collaborano, in conformità delle proprie leggi, regolamenti e prassi, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere, direttamente e tramite organismi internazionali competenti, attività di ricerca e sviluppo e scambio di informazioni su quanto segue:

    a) tecniche più adatte a migliorare il confinamento, il recupero, il riciclo o la distruzione delle sostanze oggetto della presente regolamentazione o a ridurre mediante altri mezzi le emissioni di queste sostanze;

    b) prodotti che potrebbero sostituire le sostanze oggetto della presente regolamentazione, prodotti che contengono queste sostanze, prodotti fabbricati mediante queste sostanze;

    c) costi e vantaggi delle pertinenti strategie di regolamentazione.

    2. Le parti collaborano individualmente, congiuntamente o tramite organismi internazionali competenti, al fine di sensibilizzare il pubblico agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione e di altre sostanze che riducono lo strato di ozono.

    3. In un termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo e successivamente ogni due anni, ciascuna parte presenta al segretariato un resoconto delle attività che ha svolto in applicazione del presente articolo.

    Articolo 10

    Assistenza tecnica

    1. Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 4 della convenzione, le parti contraenti cooperano alla promozione dell'assistenza tecnica destinata a facilitare l'adesione al presente protocollo e alla sua applicazione, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

    2. Qualsiasi parte del presente protocollo o qualsiasi firmatario del presente protocollo può presentare al segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicarne le disposizioni o per parteciparvi.

    3. Alla loro prima riunione, le parti iniziano un dibattito sui mezzi che permettono di adempiere agli obblighi enunciati nell'articolo 9 e nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa la preparazione di piani di lavoro. In questi piani di lavoro si terrà conto in modo particolare delle esigenze e delle realtà dei paesi in via di sviluppo. I paesi e le organizzazioni regionali di integrazione economica che non sono parti del presente protocollo, dovrebbero essere incoraggiati a prendere parte alle attività specificate nei piani di lavoro.

    Articolo 11

    Riunioni delle parti

    1. Le parti tengono riunioni ad intervalli regolari. Il segretariato convoca la prima riunione delle parti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo e in occasione di una riunione della conferenza delle parti della convenzione, se quest'ultima riunione è prevista durante questo periodo.

    2. A meno che le parti decidano diversamente, le successive riunioni ordinarie si svolgono in occasione delle riunioni della conferenza delle parti della convenzione. Le parti tengono riunioni straordinarie in qualsiasi altro momento in cui una riunione delle parti lo giudichi necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi di esse, a condizione che la richiesta sia approvata da almeno un terzo delle parti entro i sei mesi successivi alla data in cui è stata loro comunicata dal segretariato.

    3. Alla loro prima riunione, le parti:

    a) adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;

    b) adottano per consenso le norme finanziarie previste al paragrafo 2 dell'articolo 13;

    c) istituiscono i gruppi di esperti menzionati all'articolo 6 e ne precisano il mandato;

    d) esaminano e approvano le procedure e i meccanismi istituzionali specificati all'articolo 8;

    e) cominciano a stabilire piani di lavoro conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10.

    4. Le riunioni delle parti hanno come oggetto le seguenti funzioni:

    a) passare in esame l'applicazione del presente protocollo;

    b) decidere modifiche o riduzioni, previste dal paragrafo 9 dell'articolo 12;

    c) decidere le sostanze da includere, aggiungere o cancellare negli allegati e le connesse misure di regolamentazione in conformità del paragrafo 10 dell'articolo 2;

    d) stabilire, se opportuno, linee direttive o procedure concernenti la comunicazione delle informazioni in applicazione dell'articolo 7 e del paragrafo 3 dell'articolo 9;

    e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 10;

    f) esaminare le relazioni elaborate dal segretariato in applicazione della lettera c) dell'articolo 12;

    g) valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di regolamentazione previste dall'articolo 2;

    h) esaminare e adottare, secondo le esigenze, le proposte di modifica del presente protocollo o di uno degli allegati oppure le proposte di aggiunta di un nuovo allegato;

    i) esaminare e adottare il bilancio per l'applicazione del presente protocollo;

    j) esaminare e prendere qualsiasi misura supplementare che può essere necessaria per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo.

    5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non sia parte del presente protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle parti. Qualsiasi organismo o istituzione nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nei settori connessi alla protezione dello strato d'ozono, che ha informato il segretariato del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore ad una riunione delle parti, può essere ammesso a parteciparvi, a meno che un terzo almeno delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate all'osservanza del regolamento interno adottato dalle parti.

    Articolo 12

    Segretariato

    Ai fini del presente protocollo, il segretariato:

    a) organizza le riunioni delle parti di cui all'articolo 11 e ne assicura il servizio;

    b) riceve i dati forniti a norma dell'articolo 7 e li comunica a qualsiasi parte su richiesta;

    c) redige e diffonde regolarmente alle parti relazioni basate sulle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 7 e 9;

    d) comunica alle parti qualsiasi richiesta di assistenza tecnica ricevuta in applicazione dell'articolo 10, al fine di facilitare la concessione di questa assistenza;

    e) incoraggia i paesi che non sono parti ad assistere alle riunioni delle parti in qualità di osservatori e a rispettare le disposizioni del protocollo;

    f) comunica eventualmente le informazioni e le richieste di cui alle lettere c) e d) del presente articolo agli osservatori dei paesi che non sono parti;

    g) svolge, al fine di realizzare gli obiettivi del presente protocollo, tutte le altre funzioni che le parti eventualmente gli assegneranno.

    Articolo 13

    Disposizioni finanziarie

    1. Le risorse finanziarie destinate all'applicazione del presente protocollo, ivi comprese quelle destinate alle spese di funzionamento del segretariato connesse al presente protocollo, provengono esclusivamente dai contributi delle parti.

    2. Alla prima riunione, le parti adottano per consenso le norme finanziarie che devono disciplinare l'attuazione del presente protocollo.

    Articolo 14

    Rapporto tra il presente protocollo e la convenzione

    Salvo menzione contraria nel presente protocollo, le disposizioni della convenzione relative ai suoi protocolli si applicano al presente protocollo.

    Articolo 15

    Firma

    Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a Montreal, il 16 settembre 1987, ad Ottawa, dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988 e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    1. Il presente protocollo entra in vigore il 1g gennaio 1989, a condizione che a tale data siano stati depositati almeno 11 strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del protocollo o di adesione al protocollo da parte degli Stati o delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, il cui consumo di sostanze oggetto della presente regolamentazione rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato del 1986 e a condizione che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della convenzione siano state rispettate.

    2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere considerato uno strumento che si aggiunge agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

    3. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione regionale d'integrazione economica diventa parte del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

    Articolo 17

    Parti aderenti dopo l'entrata in vigore

    Con riserva delle disposizioni dell'articolo 5, qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che diventa parte del presente protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, assume immediatamente la totalità dei suoi obblighi a norma delle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che si applicano in quel momento agli Stati e alle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono diventati parti alla data di entrata in vigore del

    protocollo.

    Articolo 18

    Riserve

    Il presente protocollo non può costituire oggetto di

    riserve.

    Articolo 19

    Denuncia

    Ai fini del presente protocollo, le disposizioni dell'articolo 19 della convenzione, che riguarda la sua denuncia, si applicano a tutte le parti, escluse quelle cui si riferisce il paragrafo 1

    dell'articolo 5. Queste ultime possono denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta presentata al depositario alla scadenza di un termine di quattro anni, dopo che hanno accettato gli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2. Qualsiasi denuncia prende effetto alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua presentazione al depositario o a qualsiasi data successiva che può essere specificata nella notifica di denuncia.

    Articolo 20

    Testi facenti fede

    L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno parimente fede, è depositato presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

    In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

    Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

    Allegato A

    SOSTANZE DISCIPLINATE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Dichiarazione della Comunità economica europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, concernente la portata della sua competenza per quanto riguarda la materia contemplata dalla convenzione e dal protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

    Ai sensi degli articoli pertinenti del trattato CEE, la Comunità è competente per intraprendere azioni relative alla protezione, alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente.

    La Comunità ha esercitato la sua competenza nel settore coperto dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal adottando la decisione 80/372/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente (;), la decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente ($) e il regolamento (CEE) n. 3322/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono (=). In futuro la Comunità potrà esercitare la sua competenza adottando ulteriori disposizioni in questo settore.

    Nel campo della ricerca ambientale, di cui alla convenzione, la Comunità è competente in forza della decisione 86/234/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1986, che adotta programmi pluriennali di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (1986 - 1990).

    (;) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

    ($) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

    (=) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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