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Document 21988A1031(01)
Vienna Convention for the protection of the ozone layer
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
GU L 297 del 31.10.1988, p. 10–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1988/540/oj
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 31/10/1988 pag. 0010 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0148
ALLEGATO I CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, CONSAPEVOLI dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull'ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono, RICORDANDO le disposizioni pertinenti della dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, in particolare il principio 21, nel quale si stabilisce che conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo proprie politiche ambientali e sono tenuti a far sì che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non arrechino danno all'ambiente degli altri Stati o delle regioni che non sono soggette a nessuna giurisdizione nazionale», TENENDO CONTO della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo, AVENDO PRESENTI i lavori e gli studi in corso in seno ad organizzazioni internazionali e nazionali e in particolare il Piano mondiale d'azione per lo strato di ozono del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, AVENDO INOLTRE PRESENTI le misure precauzionali già prese su scala nazionale e internazionale per proteggere lo strato di ozono, CONSAPEVOLI che l'adozione di misure intese a proteggere lo strato di ozono dalle modificazioni imputabili alle attività antropiche può avvenire solo nel quadro di una cooperazione e di un'azione internazionali e che dovrà basarsi su dati scientifici e tecnici pertinenti, PARIMENTI CONSAPEVOLI della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche per sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e sugli effetti nocivi che potrebbe comportare la sua perturbazione, DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nefasti derivanti dalle modificazioni dello strato di ozono, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1. per «strato di ozono» si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta; 2. per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico o alla flora e alla fauna, compresi i cambiamenti climatici che hanno effetti nocivi rilevanti sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o artificiali o sui materiali utili all'umanità; 3. per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che abbiano o possano avere effetti nefasti sullo strato di ozono; 4. per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducano, eliminino o evitino gli effetti nefasti sullo strato di ozono; 5. per «parti contraenti» si intendono le parti contraenti della presente convenzione, a meno che il testo non richieda un'altra interpretazione; 6. per «organizzazione regionale d'integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione competente in settori disciplinati dalla convenzione o dai suoi protocolli e debitamente autorizzata, in base alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare e approvare la convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi; 7. per «protocolli» si intendono i protocolli della presente convenzione. Articolo 2 Obblighi generali 1. Le parti contraenti prendono misure adeguate conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti contraenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nefasti che derivano o possono derivare dalle attività umane che modificano o possono modificare lo strato di ozono. 2. A tal fine le parti contraenti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilità: a) collaborano mediante osservazioni sistematiche, ricerche e scambi di importazioni per comprendere e valutare meglio gli effetti delle attività umane sullo strato di ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e sull'ambiente dalla modificazione dello strato di ozono; b) adottano le misure legislative o amministrative più opportune e collaborano per armonizzare le politiche appropriate intese a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che rientrano nella loro giurisdizione o nel loro controllo, se risulta che dette attività hanno o possono avere effetti nefasti come conseguenza di una modificazione effettiva o possibile dello strato di ozono; c) collaborano per stabilire misure, procedure e norme concordate per l'applicazione della presente convenzione in vista dell'adozione di protocolli e allegati; d) collaborano con gli organi internazionali competenti per applicare effettivamente la presente convenzione e i protocolli di cui esse sono parti contraenti. 3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne più rigorose di quelle di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 né le misure interne aggiuntive già prese da una parte contraente, purché dette misure non siano incompatibili con gli obblighi di dette parti contraenti ai sensi della presente convenzione. 4. L'applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. Articolo 3 Ricerca e osservazioni sistematiche 1. Le parti contraenti si impegnano, quando lo ritengano opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a collaborare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o tramite organi internazionali competenti, su: a) i processi fisici e chimici che possono influire sullo strato di ozono; b) gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di qualunque modificazione dello strato di ozono, in particolare quelli che derivano da modificazioni della radiazione ultravioletta di origine solare avente azione biologica (UV-B); c) le incidenze sul clima di qualunque modificazione dello strato di ozono; d) gli effetti di qualunque modificazione dello strato di ozono e delle modificazioni della radiazione UV-B che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all'umanità; e) le sostanze, le pratiche, i procedimenti e le attività che possono influire sullo strato di ozono e i loro effetti cumulativi; f) le sostanze e le tecnologie di sostituzione; g) i problemi socio-economici connessi; come precisato negli allegati I e II. 2. Le parti contraenti si impegnano a promuovere o a istituire, quando lo ritengano opportuno, direttamente o tramite organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti a livello nazionale e internazionale, dei programmi comuni o complementari per osservazioni sistematiche dello strato di ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I. 3. Le parti contraenti si impegnano a collaborare, direttamente o tramite organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalida e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, tramite appropriati centri mondiali di dati, in modo regolare e senza indebiti ritardi. Articolo 4 Collaborazione in campo giuridico, scientifico e tecnico 1. Le parti contraenti facilitano e promuovono lo scambio delle informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente convenzione e come precisato nell'allegato II. Dette informazioni vengono fornite agli organi autorizzati dalle parti contraenti. Qualunque organo che riceve informazioni considerate riservate dalla parte contraente che le fornisce vigila a ciò che esse non siano divulgate e le aggrega per proteggerne la riservatezza prima di metterle a disposizione di tutte le parti contraenti. 2. Le parti contraenti collaborano, conformemente alle loro legislazioni, regolamentazioni e pratiche nazionali e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, per promuovere, direttamente o tramite organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologie e di conoscenze. La collaborazione si effettuerà in particolare nei seguenti modi: a) facilitando l'acquisizione di tecnologie di sostituzione da parte delle altre parti contraenti; b) fornendo informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione, nonché manuali o guide specifiche in materia; c) fornendo il materiale e gli impianti necessari per la ricerca e le osservazioni sistematiche; d) assicurando l'adeguata formazione del personale scientifico e tecnico. Articolo 5 Comunicazione di informazioni Le parti contraenti trasmettono alla conferenza delle parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, informazioni sulle misure da esse adottate in applicazione della presente convenzione e dei protocolli dei quali sono parti contraenti. La forma e la frequenza di queste relazioni saranno stabilite nelle riunioni delle parti contraenti degli strumenti di cui trattasi. Articolo 6 Conferenza delle parti 1. Il presente articolo istituisce una conferenza delle parti. La prima riunione della conferenza delle parti sarà convocata dal segretariato designato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 7, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Successivamente le riunioni ordinarie della conferenza delle parti avranno luogo regolarmente, con la frequenza fissata dalla conferenza nella sua prima riunione. 2. Riunioni straordinarie della conferenza delle parti saranno sempre possibili in qualsiasi momento, se la conferenza lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una parte contraente, con riserva che detta richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti contraenti, nei sei mesi successivi alla sua comunicazione alle parti contraenti suddette da parte del segretariato. 3. La conferenza delle parti stabilirà e adotterà per consenso il suo regolamento interno e il suo regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di qualunque organo sussidiario che essa potrà istituire e le disposizioni finanziarie che disciplineranno il funzionamento del segretariato. 4. La conferenza delle parti controlla in permanenza l'applicazione della presente convenzione e inoltre: a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni da presentare conformemente all'articolo 5 e esamina dette informazioni nonché le relazioni presentate da qualunque organo sussidiario; b) studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato di ozono, sulla sua eventuale modificazione e sui possibili effetti di tale modificazione; c) favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione delle politiche, delle strategie e delle misure appropriate per ridurre al minimo gli scarichi di sostanze che modificano o possono modificare lo strato di ozono e fa raccomandazioni su ogni altra misura in rapporto con la presente convenzione; d) adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di informazioni e di trasferimento di tecnologie e di conoscenze; e) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, gli emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10; f) esamina gli emendamenti a qualunque protocollo e gli allegati di qualunque protocollo e, se così è stato deciso, ne raccomanda l'adozione alle parti contraenti del protocollo di cui trattasi; g) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, gli allegati supplementari della presente convenzione, conformemente all'articolo 10; h) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, i protocolli, conformemente all'articolo 8; i) stabilisce gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente convenzione; j) si assicura, quando lo ritiene opportuno, i servizi di organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e in particolare quelli dell'Organizzazione meteorologica mondiale, dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché del comitato di coordinamento per lo strato di ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente convenzione; essa utilizza altresì, quando lo ritiene opportuno, le informazioni provenienti da detti organi e comitati; k) esamina e prende ogni altra misura necessaria al perseguimento degli obiettivi della presente convenzione; 5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ed ogni Stato che non sia parte contraente della presente convenzione, possono essere rappresentati da osservatori alle riunioni della conferenza delle parti. Qualunque organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, qualificato nei settori connessi con la protezione dello strato di ozono, che abbia comunicato al segretariato il proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori ad una riunione della conferenza delle parti, può esservi ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti. Articolo 7 Segretariato 1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti: a) organizzare le riunioni delle parti contraenti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e fornire i servizi all'uopo necessari; b) redigere e trasmettere una relazione basata sulle informazioni ricevute conformemente agli articoli 4 e 5 nonché sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari istituiti in forza dell'articolo 6; c) espletare i compiti che gli vengono assegnati in forza di qualsiasi protocollo della presente convenzione; d) redigere relazioni sulle attività portate a buon fine nell'esercizio delle funzioni che gli vengono assegnate in forza della presente convenzione e presentarle alla conferenza delle parti; e) assicurare il necessario coordinamento con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli necessari per l'efficace espletamento delle sue funzioni; f) espletare qualsiasi altro compito che la conferenza delle parti decida di assegnargli. 2. Le funzioni di segretariato saranno esercitate provvisoriamente dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della conferenza delle parti, tenutasi conformemente all'articolo 6. Nella sua prima riunione ordinaria la conferenza delle parti designerà il segretariato fra le organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte per espletare le funzioni di segretariato previste dalla presente convenzione. Articolo 8 Adozione di protocolli 1. La conferenza delle parti in una riunione può adottare protocolli alla presente convenzione, conformemente all'articolo 2. 2. Il testo di qualunque protocollo proposto è comunicato dal segretariato alle parti contraenti almeno sei mesi prima della riunione suddetta. Articolo 9 Emendamenti alla convenzione o ai protocolli 1. Ogni parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione o ad uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso di una riunione della conferenza delle parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati nel corso di una riunione delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi. Il testo di qualunque emendamento proposto alla presente convenzione o ad uno qualunque dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, viene trasmesso dal segretariato alle parti contraenti almeno sei mesi prima della riunione nella quale ne verrà proposta l'adozione. Il segretariato comunica inoltre gli emendamenti proposti ai firmatari della presente convenzione per informazione. 3. Per quanto riguarda qualunque emendamento proposto alla presente convenzione, le parti contraenti si adoperano per pervenire ad un accordo per consenso. Se sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per arrivare ad un consenso e non si è trovato un accordo, l'emendamento viene adottato, come ultima risorsa, alla maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti alla riunione e votanti e sarà sottoposto dal depositario a tutte le parti contraenti per ratifica, approvazione o accettazione. 4. Agli emendamenti di qualunque protocollo della convenzione si applica la procedura di cui al paragrafo 3, salvo che per la loro adozione è sufficiente la maggioranza dei due terzi delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi, presenti alla riunione e votanti. 5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 e 4 entrano in vigore fra le parti contraenti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo a quello in cui il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da almeno tre quarti delle parti contraenti della presente convenzione o da almeno due terzi delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. Successivamente, per ciascuna altra parte contraente gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui detta parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti. 6. Ai fini del presente articolo per «parti contraenti presenti alla riunione e votanti» si intendono le parti contraenti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario. Articolo 10 Adozione degli allegati e emendamento degli allegati 1. Gli allegati della presente convenzione o di uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della convenzione o del protocollo, a seconda dei casi, e, salvo espressa disposizione contraria, qualunque riferimento alla presente convenzione o ai protocolli è anche un riferimento agli allegati di questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. 2. Salvo disposizione contraria di qualunque protocollo concernente i propri allegati, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati supplementari della presente convenzione o di allegati di un protocollo sono disciplinate dalla seguente procedura: a) gli allegati della presente convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9; gli allegati di qualunque protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9; b) ogni parte contraente che non sia in grado di approvare un allegato supplementare della presente convenzione o un allegato di uno qualunque dei protocolli di cui è parte contraente ne dà notifica per iscritto al depositario entro i sei mesi successivi alla data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Quest'ultimo informa senza indugio tutte le parti contraenti di ogni notifica ricevuta. Una parte contraente può accettare in qualunque momento un allegato al quale aveva precedentemente dichiarato di opporsi e l'allegato in questione entra allora in vigore nei riguardi di detta parte contraente; c) allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione da parte del depositario l'allegato prende effetto per tutte le parti contraenti della presente convenzione o del protocollo di cui trattasi che non hanno presentato notifiche conformemente al precedente punto b). 3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati della presente convenzione o di uno qualunque dei protocolli sono soggette alla stessa procedura della proposta, dell'adozione e dell'entrata in vigore degli allegati della convenzione o di uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, fra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla convenzione o a un protocollo, l'allegato supplementare o l'allegato modificato entra in vigore solo quando entra in vigore detto emendamento alla convenzione o al protocollo di cui trattasi. Articolo 11 Composizione delle controversie 1. Se fra le parti contraenti sorge una controversia a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente convenzione, le parti interessate cercano una soluzione mediante negoziato. 2. Se le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo mediante negoziato, esse possono congiuntamente ricorrere ai buoni uffici di una terza parte o chiederle la sua mediazione. 3. Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente convenzione o aderisce ad essa, qualunque Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto presso il depositario che, in caso di controversie che non siano state risolte conformemente ai paragrafi 1 e 2, esso accetta di considerare come obbligatorio l'uno o l'altro dei due modi di composizione qui in appresso citati: a) arbitrato, conformemente alla procedura che verrà adottata dalla conferenza delle parti nella sua prima sessione ordinaria; b) sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 4. Se le parti contraenti non hanno accettato, conformemente al paragrafo 3, la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta a conciliazione, conformemente al paragrafo 5, salvo che le parti contraenti non decidano diversamente. 5. Su richiesta di una delle parti contraenti fra le quali è sorta una controversia viene istituita una commissione di conciliazione, composta da un numero di membri designati in parti uguali da ciascuna delle parti interessate e il cui presidente viene scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione esprime un parere che è senza appello, ha valore di raccomandazione e viene esaminato in buona fede dalle parti in causa. 6. Le disposizioni oggetto del presente articolo si applicano ad ogni protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione. Articolo 12 Firma La presente convenzione può essere firmata dagli Stati e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica austriaca, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985, e presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 22 settembre 1985 al 21 marzo 1986. Articolo 13 Ratifica, accettazione o approvazione 1. La presente convenzione e ogni protocollo relativo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario. 2. Qualunque organizzazione di cui al paragrafo 1 che diventa parte contraente della presente convenzione o di qualunque protocollo e di cui nessuno Stato membro è lui stesso parte contraente è vincolata da tutti gli obblighi enunciati, a seconda dei casi, nella convenzione o nel protocollo. Qualora uno o più Stati membri di una di queste organizzazioni siano parti contraenti della convenzione o del protocollo di cui trattasi, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le loro responsabilità rispettive per quanto riguarda l'esecuzione dei loro obblighi in forza della convenzione o del protocollo a seconda dei casi. In tali casi l'organizzazione e gli Stati membri non sono autorizzati ad esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della convenzione o del protocollo di cui trattasi. 3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla convenzione o dal protocollo di cui trattasi. Dette organizzazioni notificano altresì al depositario qualunque modifica rilevante dell'estensione delle loro competenze. Articolo 14 Adesione 1. La presente convenzione e qualunque protocollo saranno aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data in cui la convenzione o il protocollo considerato non potranno più essere firmati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 2. Nei loro strumenti di adesione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla convenzione o dal protocollo di cui trattasi. Esse notificano altresì al depositario qualunque modifica rilevante dell'estensione delle loro competenze. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale che aderiscono alla presente convenzione o a qualunque protocollo. Articolo 15 Diritto di voto 1. Ciascuna parte contraente della convenzione o di qualunque protocollo dispone di un voto. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti della convenzione o del protocollo di cui trattasi. Dette organizzazioni non esercitano il proprio diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa. Articolo 16 Rapporti tra la convenzione e i suoi protocolli 1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale possono diventare parte contraente di un protocollo senza essere o diventare contemporaneamente parte contraente della convenzione. 2. Le decisioni concernenti qualunque protocollo sono prese solo dalle parti contraenti del protocollo di cui trattasi. Articolo 17 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui sarà depositato il ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, qualunque protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui sarà depositato l'undicesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto protocollo o di adesione allo stesso. 3. Per ogni parte contraente che ratifica, accetta o approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detta parte contraente. 4. Qualunque protocollo, salvo disposizione contraria del protocollo stesso, entrerà in vigore per la parte contraente che lo ratifica, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 2, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detta parte contraente o alla data in cui la convenzione entrerà in vigore per la parte contraente in questione, a seconda di quale di queste date sia l'ultima. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 12 deve essere considerato come uno strumento che si aggiunge agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione. Articolo 18 Riserve Alla presente convenzione non può essere fatta alcuna riserva. Articolo 19 Denuncia 1. Decorso il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei riguardi di una parte contraente, detta parte contraente potrà in qualunque momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. 2. Salvo disposizione contraria del protocollo di cui trattasi, ogni parte contraente potrà in qualunque momento, decorso il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore di un protocollo, denunciarlo mediante notifica scritta al depositario. 3. Ogni denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua ricezione da parte del depositario o in qualunque altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica di denuncia. 4. Ogni parte contraente che avrà denunciato la presente convenzione sarà considerata come avente denunciato anche i protocolli di cui è parte contraente. Articolo 20 Depositario 1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente convenzione e dei protocolli relativi. 2. Il depositario informa le parti contraenti, in particolare: a) della firma della presente convenzione e di ogni protocollo nonché del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione conformemente agli articoli 13 e 14; b) della data di entrata in vigore della convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17; c) delle notifiche di denuncia fatte conformemente all'articolo 19; d) degli emendamenti adottati per quanto riguarda la convenzione e qualunque protocollo, dell'accettazione di detti emendamenti da parte delle parti contraenti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9; e) di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10; f) della notifica da parte delle organizzazioni regionali d'integrazione economica dell'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla presente convenzione e da ogni protocollo e di qualunque modifica relativa; g) delle dichiarazioni previste dall'articolo 11. Articolo 21 Testi facenti fede L'originale della presente convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Vienna, il 22 marzo 1985. Allegato I RICERCA E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 1. Le parti contraenti della convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono: a) le modificazioni dello strato di ozono che comporterebbero un cambiamento dell'intensità della radiazione ultravioletta di origine solare avente un'azione biologica (UV-B) sulla superficie terrestre e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all'umanità; b) le modificazioni della ripartizione verticale dell'ozono che cambierebbero la struttura termica dell'atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che esse potrebbero avere. 2. Le parti contraenti della convenzione, conformemente all'articolo 3, collaboreranno effettuando delle ricerche, procedendo ad osservazioni sistematiche e formulando delle raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future in settori quali: a) Ricerche sulla fisica e la chimica dell'atmosfera iii) Realizzazione di modelli teorici globali; proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull'ozono dell'atmosfera, interpretazione delle serie di misurazioni raccolte via satellite o in altro modo; valutazione delle tendenze dei parametri atmosferici e geofisici e messa a punto di metodi che consentano di attribuire a cause ben determinate le variazioni di tali parametri. iii) Studi di laboratorio sui coefficienti cinetici, sulle sezioni efficaci di assorbimento e sui processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro. iii) Misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas, sorgenti essenziali di origine sia naturale sia antropogena; studi sulla dinamica dell'atmosfera, misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente imparentate, scendendo sino allo strato limite planetario mediante strumenti in situ e telemisurazioni; confronto dei diversi detettori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti installati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-tracce essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici. iv) Realizzazione di strumenti, in particolare di detettori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti-tracce dell'atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici. b) Ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione iii) Relazione tra l'esposizione dell'uomo alla radiazione solare visibile o ultravioletta e: a) l'apparizione di tumori della pelle diversi dal melanoma o di melanomi maligni; b) gli effetti sul sistema immunologico. iii) Effetti della radiazione UV-B, compresa la relazione con la lunghezza d'onda su: a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri; b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso quanto riguarda l'eventuale inibizione della capacità di produzione d'ossigeno del fitoplancton marino. iii) Meccanismi mediante i quali la radiazione UV-B agisce sui materiali, sulle specie e sugli ecosistemi biologici, compresa la relazione fra la dose, la portata di dose e la risposta; fotoriparazione, adattazione e protezione. iv) Studi sugli spettri di azione biologici e sulla risposta spettrale mediante radiazioni policromatiche al fine di determinare le interazioni possibili nelle diverse zone di lunghezza d'onda. iv) Influenza della radiazione UV-B su: la sensibilità l'attività delle specie biologiche importanti per l'equilibrio della biosfera; processi primari quali la fotosintesi e la biosintesi. vi) Influsso della radiazione UV-B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e di altre sostanze. c) Ricerche relative agli effetti sul clima Studi teorici e studi di osservazione: a) degli effetti radioattivi dell'ozono e di altri corpi presenti allo stato di tracce e delle incidenze sui parametri del clima, quali le temperature sulla superficie terrestre e sulla superficie degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera; b) degli effetti di queste incidenze climatiche sui vari aspetti delle attività umane. Osservazioni sistematiche iivi) dello stato dello strato di ozono (cioè variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il sistema mondiale di osservazione dello strato di ozono, basato sull'integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo; ivii) delle concentrazioni nella troposfera e nella stratosfera del gas che danno origine ai radicali HOx, NOx e ClOx, compresi i derivati del carbonio; iiii) della temperatura dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia i sistemi al suolo sia i sistemi su satellite; iiiv) del flusso solare - lunghezze d'onda - che penetra nell'atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall'atmosfera terrestre, utilizzando le misurazioni fatte via satellite; iiiv) del flusso solare - lunghezza d'onda - che raggiunge la superficie terrestre nel settore della radiazione UV-B; iivi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia sistemi al suolo, sia sistemi su satellite; ivii) del proseguimento dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità sulla superficie per le variabili importanti per il clima; viii) del miglioramento dei metodi di analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale fatte sui corpi presenti allo stato di tracce, sulle temperature, sui flussi solari e sugli aerosol. 3. Le parti contraenti della convenzione collaborano, tenendo conto dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e alle osservazioni sistematiche descritte nel presente allegato. Sarebbe opportuno dare particolare importanza alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi di osservazione, al fine di ottenere degli insiemi di dati scientifici comparabili o normalizzati. 4. Le seguenti sostanze chimiche di origine naturale o antropogena, il cui elenco non implica una particolare classificazione, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato di ozono. a) Derivati del carbonio (CO) iii) Ossido di carbonio (CO) L'ossido di carbonio è prodotto in grande quantità dalle fonti naturali e artificiali e sembra avere un ruolo importante direttamente nella fotochimica della troposfera e indirettamente nella fotochimica della stratosfera. iii) Biossido di carbonio (CO2) Il biossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull'ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell'atmosfera. iii) Metano (CH4) Il metano è di origine sia naturale sia antropogena e influisce sull'ozono tanto nella troposfera quanto nella stratosfera. iv) Idrocarburi diversi dal metano Questi idrocarburi, che comprendono numerose sostanze chimiche, hanno origini sia naturali sia antropogene e svolgono un ruolo direttamente nella fotochimica della troposfera e indirettamente nella fotochimica della stratosfera. b) Derivati dell'azoto i) Protossido di azoto (N2O) La fonte principale di N2O è naturale, ma le emissioni artificiali stanno diventando sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria degli NOx stratosferici, che hanno un ruolo capitale limitando la concentrazione dell'ozono nella stratosfera. ii) Perossidi di azoto (NOx) Le fonti al suolo di NOx hanno un ruolo importante direttamente solo nei processi fotochimici nella troposfera e indirettamente nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NOx in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera. c) Derivati del cloro ii) Alcani interamente alogenati ad esempio CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114) Gli alcani interamente alogenati sono di origine antropogena e costituiscono una fonte di ClOx, che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica dell'ozono, specie fra 30 e 50 km di altitudine. ii) Alcani parzialmente alogenati ad esempio CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22) CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21) La fonte di CH3Cl è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati sopra menzionati sono di origine antropogena. Questi gas costituiscono anche una fonte di ClOx stratosferici. d) Derivati del bromo Alcani interamente alogenati ad esempio CF3Br Questi gas sono di origine antropogena e costituiscono una fonte di BrOx che si comporta nello stesso modo degli ClOx. e) Sostanze idrogenate ii) Idrogeno (H2) L'idrogeno è d'origine naturale e antropogena; esso svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera. ii) Acqua (H2O) L'acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella fotochimica della troposfera e della stratosfera. Fra le cause locali di presenza di vapore acqueo nella stratosfera figurano l'ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell'idrogeno. Allegato II SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le parti contraenti della convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per realizzare gli obiettivi della presente convenzione e per garantire che le misure che potrebbero essere adottate siano appropriate ed eque. Le parti contraenti scambieranno pertanto informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche. 2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le parti contraenti della convenzione dovrebbero prendere in considerazione l'utilità delle stesse e le spese da autorizzare per ottenerle. Le parti contraenti riconoscono inoltre che la collaborazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e i regolamenti nazionali in materia di brevetti, segreti commerciali e protezione delle informazioni riservate e relative a diritti esclusivi. 3. Informazioni scientifiche Queste informazioni comprendono: a) le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, per facilitare il coordinamento dei programmi di ricerca, in modo da trarre il massimo profitto possibile dalle risorse nazionali e internazionali disponibili; b) i dati sulle emissioni che sono necessari per la ricerca; c) i risultati scientifici pubblicati in periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell'atmosfera terrestre e la sensibilità di quest'ultima alle modificazioni e in particolare sullo stato dello strato di ozono e sugli effetti che avrebbe la modificazione sia del contenuto totale della colonna di ozono, sia della ripartizione verticale dell'ozono, quale che sia la scala temporale, sulla salute delle popolazioni umane, sull'ambiente e sul clima; d) la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca. 4. Informazioni tecniche Queste informazioni riguardano in particolare: a) l'esistenza e il costo dei prodotti di sostituzione chimici e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportino modificazioni dello strato di ozono e lavori di ricerca connessi intrapresi o previsti; b) le restrizioni e eventualmente i rischi che comporta l'utilizzazione di prodotti di sostituzione chimici o altri e di tecnologie di sostituzione. 5. Informazioni socio-economiche e commerciali sulle sostanze considerate nell'allegato I Queste informazioni riguardano in particolare: a) la produzione e la capacità di produzione; b) l'impiego e i modi di impiego; c) le importazioni e le esportazioni; d) i costi, i rischi e i vantaggi di attività umane che possano modificare indirettamente lo strato di ozono e l'impatto delle misure di regolamentazione prese o previste per controllare dette attività. 6. Informazioni giuridiche Queste informazioni riguardano in particolare: a) le legislazioni nazionali, le misure amministrative e i lavori di ricerca giuridica concernenti la protezione dello strato di ozono; b) gli accordi internazionali e in particolare gli accordi bilaterali concernenti la protezione dello strato di ozono; c) i metodi e le condizioni in materia di accordi di licenza e i brevetti esistenti per quanto riguarda la protezione dello strato di ozono.