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Document 12016E/PRO/22
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PROTOCOL (No 22) ON THE POSITION OF DENMARK
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 22) SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 22) SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
GU C 202 del 7.6.2016, p. 298–302
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/298 |
PROTOCOLLO (N. 22)
SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,
CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
PARTE I
Articolo 1
La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.
Articolo 2 bis
L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato.
Articolo 3
La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.
Articolo 4
1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare.
PARTE II
Articolo 5
Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.
Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PARTE III
Articolo 6
Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
PARTE IV
Articolo 7
La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo 8
1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.
ALLEGATO
Articolo 1
Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2
In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.
Articolo 3
1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.
Articolo 4
La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 di detto trattato.
Articolo 5
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.
Articolo 6
1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.
2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.
Articolo 7
La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.
Articolo 8
Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 9
Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.